Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili – Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (GU Serie Generale n.252 del 21-10-2021)
Stralcio delle norme in materia di lavoro
omissis
Capo II
Misure urgenti in materia di lavoro
Art. 8
Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «Il periodo trascorso» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso»;
b) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Dal
31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli oneri a carico dell'INPS
connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati dallo
Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno
2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorita' agli
eventi cronologicamente anteriori.»;
c) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per le tutele
di cui al presente articolo, i datori di lavoro del settore privato
con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, esclusi i
datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario
per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non
aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS.
Per ciascun anno solare, il rimborso e' riconosciuto al datore di
lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed e' previsto solo nei
casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa
essere svolta in modalita' agile. Il rimborso e' erogato dall'INPS,
per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa
presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda
telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti
alle tutele di cui al presente articolo da trasmettere nelle
modalita' ed entro i termini che saranno indicati dall'INPS. L'INPS,
nell'effettuare i controlli a campione, ai sensi dell'articolo 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sulle dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, e' autorizzato
all'acquisizione e al trattamento dei dati sensibili contenuti nelle
certificazioni mediche e nella documentazione sanitaria dei
lavoratori interessati. Il beneficio di cui al presente comma e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3
milioni di euro per l'anno 2021 dando priorita' agli eventi
cronologicamente anteriori. L'INPS procede al monitoraggio dei limiti
di spesa di cui al presente comma sulla base delle domande ricevute
dai datori di lavoro e, qualora venga raggiunto il limite di spesa,
non si procede ad ulteriori rimborsi.».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma
482 e' abrogato.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.165 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l'anno
2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione
delle disposizioni di cui al comma 2 e, quanto a 769 milioni di euro
per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17.
Art. 9
Congedi parentali
1. Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di
anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, puo' astenersi
dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla
durata della sospensione dell'attivita' didattica o educativa in
presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del
figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio disposta dal
Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL)
territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il beneficio di cui al primo periodo e' riconosciuto ai genitori di
figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a
prescindere dall'eta' del figlio, per la durata dell'infezione da
SARS-CoV-2 del figlio, nonche' per la durata della quarantena del
figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione
dell'attivita' didattica o educativa in presenza o il figlio
frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata
disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma puo' essere
fruito in forma giornaliera od oraria.
2. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, e'
riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui
al comma 7, un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione
stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo
23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
3. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli
32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno
scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto, durante i periodi di sospensione dell'attivita' didattica o
educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle
attivita' dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia
stata disposta la chiusura, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2
del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere
convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 1 con diritto
all'indennita' di cui al comma 2 e non sono computati ne'
indennizzati a titolo di congedo parentale.
4. In caso di figli di eta' compresa fra 14 e 16 anni, uno dei
genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle
condizioni di cui al comma 1, primo periodo, di astenersi dal lavoro
senza corresponsione di retribuzione o indennita' ne' riconoscimento
di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto
alla conservazione del posto di lavoro.
5. Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo di cui ai
commi 1 e 4 oppure non svolge alcuna attivita' lavorativa o e'
sospeso dal lavoro, l'altro genitore non puo' fruire del medesimo
congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni
quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna
delle stesse misure.
6. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma 1 e
per il periodo di cui al comma 9 e nel limite di spesa di cui al
comma 7, per i figli conviventi minori di anni quattordici, fatto
salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il
quale e' riconosciuta una indennita', per ciascuna giornata
indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato
secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione
dell'indennita' di maternita'. La medesima indennita' e' estesa ai
genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed e' commisurata, per
ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione
convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a
seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
7. I benefici di cui ai commi da 1 a 6 sono riconosciuti nel limite
di spesa di 29,3 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalita'
operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono
stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS
provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di
spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo,
e' autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2021.
9. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31
dicembre 2021.
10. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 36,9 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
Art. 10
Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in
amministrazione straordinaria
1. Al fine di garantire la continuita' del sostegno al reddito dei
lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di
amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di
integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, puo' essere concesso ai
lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in
amministrazione straordinaria per una durata complessiva di 12 mesi.
Il predetto trattamento puo' proseguire anche successivamente alla
conclusione dell'attivita' del commissario e in ogni caso non oltre
il 31 dicembre 2022. La proroga dei trattamenti di cui al presente
comma e' riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno
2022.
2. Il Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e
del sistema aeroportuale di cui al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, e' incrementato
di 212,2 milioni di euro per l'anno 2022 destinati all'integrazione
del trattamento di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 275,7 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 17.
Art. 11
Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione
salariale
1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono
l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in
forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di
assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui
agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1°
ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalita' previste al comma
4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e'
dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente
comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni
di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i
trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i
trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al
monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
2. I datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sospendono o riducono
l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in
forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di
trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli
19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata
massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31
dicembre 2021, secondo le modalita' previste al comma 4. Per i
trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e' dovuto alcun
contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono
concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per
l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di
cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che
e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3. Le tredici settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono
riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato gia' interamente
autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il periodo
autorizzato. Le nove settimane di cui al comma 2 sono riconosciute ai
datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2 del
decreto-legge n. 73 del 2021, decorso il periodo autorizzato.
4. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo
sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In fase di prima
applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma e'
fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in
vigore del presente decreto.
5. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al
presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilita'
di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater, comma
4, del decreto-legge n. 18 del 2020, il datore di lavoro e' tenuto a
inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il
saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a
quello in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale,
oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni
dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima
applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, se tale ultima data e' posteriore a quella di cui
al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento
della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del
datore di lavoro inadempiente.
6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalita' di cui al
presente articolo. Le risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del
decreto-legge n. 41 del 2021, sono rideterminate in 844 milioni di
euro a valere sulle quali e' garantita anche l'erogazione
dell'assegno ordinario di cui al comma 1 e le risorse dell'articolo
1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
rideterminate in 700 milioni di euro. I Fondi erogano l'assegno
ordinario nel limite delle risorse indicate al secondo periodo.
7. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione
salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta precluso l'avvio delle
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione
salariale. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta,
altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero
dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15
luglio 1966, n. 604, e restano altresi' sospese le procedure in corso
di cui all'articolo 7 della medesima legge.
8. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 7 non si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione
definitiva dell'attivita' dell'impresa oppure dalla cessazione
definitiva dell'attivita' di impresa conseguente alla messa in
liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si
configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo
collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori e'
comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi' esclusi dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto
per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
9. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del
decreto-legge n. 73 del 2021, e' incrementato di 80 milioni di euro
per l'anno 2021.
10. Il limite di spesa di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del
decreto-legge n. 73 del 2021, e' rideterminato in 106 milioni di euro
per l'anno 2021.
11. Il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo
41, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021, e' rideterminato in
216 milioni di euro per l'anno 2021 e a 108 milioni di euro per
l'anno 2022.
12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 9, pari a 878,4 milioni
di euro per l'anno 2021 e alle minori entrate derivanti dal comma 11
valutate in 11,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede:
a) quanto a 456 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le
economie derivanti dal comma 6;
b) quanto a 245 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le
economie derivanti dal comma 10;
c) quanto a 177,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante quota
delle maggiori entrate derivanti dal comma 11 per tale anno;
d) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi
dell'articolo 17.
13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 200 milioni di
euro per l'anno 2021.
14. Agli oneri derivanti dal comma 13 si provvede ai sensi
dell'articolo 17.
15. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, il quinto periodo e' soppresso.
16. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 251-bis, e' aggiunto il seguente: «251-ter. Ai
lavoratori di cui all'articolo 251-bis che, a norma del medesimo
comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione
dell'indennita' di cui al comma 251, la stessa indennita' puo' essere
concessa in continuita' fino al 31 dicembre 2021.»;
b) al comma 253, le parole «dei commi 251 e 251-bis», sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 251, 251-bis e 251-ter».
17. I benefici di cui al comma 16 sono concessi nel limite di 1,39
milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo
periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis,
comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Art. 12
Disposizioni in materia di mobilita' del personale
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «servizio
sanitario nazionale», sono inserite le seguenti: «e degli enti locali
con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100»;
b) al comma 1.1. il primo periodo e' soppresso.
Capo III
Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro
Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro
Art. 13
Disposizioni in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte
l'anno e puo' essere convocato anche su richiesta dell'ufficio
territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.»;
b) all'articolo 8:
1) al comma 1:
1.1. le parole «e per indirizzare» sono sostituite dalle
seguenti: «e per programmare e valutare, anche ai fini del
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale»;
1.2. le parole: «negli attuali» sono sostituite dalla
seguente: «nei»;
1.3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organi di
vigilanza alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo
dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro.»;
2) al comma 2:
2.1. le parole «Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute»;
2.2. dopo le parole «dal Ministero dell'interno» sono
inserite le seguenti: «dal Dipartimento della Presidenza del
Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale»;
2.3. le parole: «dall'IPSEMA e dall'ISPESL», sono sostituite
dalle seguenti: «dall'INPS e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro»;
2.4. dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti
adottati ai sensi del comma 4.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'INAIL
garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed
informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto
disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, e' titolare del trattamento
dei dati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. L'INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di
prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale
di competenza, e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi
alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi
quelli sotto la soglia di indennizzabilita', e alle malattie
professionali denunciate.»;
4) al comma 4, primo periodo, le parole da «Ministro del
lavoro» fino a «pubblica amministrazione» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale» e le parole «da adottarsi entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
vengono definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti i
criteri e»;
5) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Per
l'attivita' di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo
sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la
prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro
della salute 25 maggio 2016, n. 183.»;
6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La partecipazione
delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la
periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al
comma 6.»;
c) all'articolo 13:
1) al comma 1, dopo le parole «e' svolta dalla azienda
sanitaria locale competente per territorio» sono aggiunte le
seguenti: «, dall'Ispettorato nazionale del lavoro»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La vigilanza di
cui al presente articolo e' esercitata nel rispetto del coordinamento
di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della
programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, le
aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro
promuovono e coordinano sul piano operativo l'attivita' di vigilanza
esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono
adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007.»;
4) al comma 6:
4.1. dopo le parole «L'importo delle somme che l'ASL» sono
inserite le seguenti: «e l'Ispettorato nazionale del lavoro»;
4.2. le parole «l'apposito capitolo regionale» sono
sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, l'apposito capitolo
regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;
4.3. dopo le parole «svolta dai dipartimenti di prevenzione
delle AA.SS.LL.», sono inserite le seguenti: «e dall'Ispettorato»;
5) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis.
L'Ispettorato nazionale del lavoro e' tenuto a presentare, entro il
30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica
sull'attivita' svolta in materia di prevenzione e contrasto del
lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei
diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo,
programmazione ed efficacia dell'attivita' di vigilanza nei luoghi di
lavoro.»;
d) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il
contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori). - 1. Ferme restando le attribuzioni
previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della
salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche' di contrastare il
lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un
provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per
cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato,
al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro nonche', a prescindere dal
settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato
I. Il provvedimento di sospensione e' adottato in relazione alla
parte dell'attivita' imprenditoriale interessata dalle violazioni o,
alternativamente, dell'attivita' lavorativa prestata dai lavoratori
interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I.
Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale
del lavoro puo' imporre specifiche misure atte a far cessare il
pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il
lavoro.
2. Per tutto il periodo di sospensione e' fatto divieto
all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal
fine il provvedimento di sospensione e' comunicato all'Autorita'
Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza
al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili del provvedimento interdittivo.
3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di
cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo
nell'immediatezza degli accertamenti nonche', su segnalazione di
altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del
relativo verbale.
4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro
irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore
risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione,
gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore
dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione
dell'attivita' lavorativa in corso che non puo' essere interrotta,
salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di
grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la
pubblica incolumita'.
5. Ai provvedimenti del presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione
dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi,
provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente
competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni
pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione
incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei
vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della
competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
prevista dall'articolo 46, trovano applicazione le disposizioni di
cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139.
8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi
ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti
in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
9. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte
dell'amministrazione che lo ha adottato:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il
profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di
lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni
nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una
somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori
irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati piu' di cinque
lavoratori irregolari;
e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una
somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso
Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono
raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla
adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata
destinataria di un provvedimento di sospensione.
11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle
condizioni di cui al comma 9, la revoca e' altresi' concessa
subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma
aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per
cento, e' versato entro sei mesi dalla data di presentazione
dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento
parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento
di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce
titolo esecutivo per l'importo non versato.
12. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni
penali, civili e amministrative vigenti.
13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista
dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9,
lettere d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che ha
adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale
ed e' utilizzato per finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi
di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per
l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro e' ammesso ricorso, entro 30
giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente
competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla
notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il
ricorso si intende accolto.
15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di
sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino
a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi
di sospensione per lavoro irregolare.
16. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione
delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito
della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli
articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo
restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione,
anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera
d).»;
e) all'articolo 51:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il
Ministero del lavoro istituisce il repertorio degli organismi
paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»;
2) il comma 8-bis e' sostituito dai seguenti:
«8-bis. Gli organismi paritetici comunicano annualmente
all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli
organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attivita' di
formazione organizzata dagli stessi organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriali;
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.
8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini
della individuazione di criteri di priorita' nella programmazione
della vigilanza e di criteri di premialita' nell'ambito della
determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL.»;
f) all'articolo 99, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una
apposita banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del
lavoro, ferma l'interoperabilita' con le banche dati esistenti. Con
decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono
individuate le modalita' tecniche, la data di effettivo avvio
dell'alimentazione della banca dati e le modalita' di condivisione
delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate.»;
g) l'Allegato I e' sostituito dall'Allegato I al presente
decreto.
2. In funzione dell'ampliamento delle competenze di cui al comma 1,
lettera c), numero 1), l'Ispettorato nazionale del lavoro e'
autorizzato, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure
concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e con
corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un
contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unita' da inquadrare
nell'Area terza, posizione economica F1, del CCNL comparto Funzioni
Centrali. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 22.164.286 per
il 2022 e di euro 44.328.571 a decorrere dal 2023 in relazione alle
assunzioni di cui al presente comma, nonche' di euro 9.106.800 per il
2022 e di euro 6.456.800 a decorrere dal 2023 per le spese di
funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonche' di euro
1.500.000 per il 2022 in relazione alle spese relative allo
svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici.
3. Al fine di rafforzare l'attivita' di vigilanza sull'applicazione
delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e
sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dell'Arma
dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del codice
dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e' incrementato di 90 unita' in soprannumero rispetto
all'organico attuale a decorrere dal 1° gennaio 2022.
4. All'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «570 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «660 unita'»;
b) alla lettera b), il numero «6» e' sostituito dal seguente:
«8»;
c) la lettera c) e' abrogata;
d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) ispettori:
246»;
e) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) appuntati e
carabinieri: 229».
5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica, l'Arma
dei carabinieri e' autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie
facolta' assunzionali, un corrispondente numero di unita' di
personale, ripartite in 45 unita' del ruolo ispettori e in 45 unita'
del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022.
A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 658.288 per l'anno 2022,
euro 3.756.018 per l'anno 2023, euro 4.328.623 per l'anno 2024, euro
4.544.998 per l'anno 2025, euro 4.595.330 per l'anno 2026, euro
4.668.246 per l'anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal
2028 al 2031, euro 4.766.424 per l'anno 2032 e euro 4.846.170 annui a
decorrere dall'anno 2033.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45.329.374
euro per l'anno 2022, 64.941.389 euro per l'anno 2023, 65.513.994
euro per l'anno 2024, 65.730.369 euro per l'anno 2025, 65.780.701
euro per l'anno 2026, 65.853.617 euro per l'anno 2027, 65.898.783
euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 65.951.795 euro per
l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, si
provvede ai sensi dell'art. 17.