D.P.R. 302/1986 – Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi

Documenti ufficiali

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 31 dicembre 1986, n. 302 – Supplemento Ordinario Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. [TUIR] [Testo post riforma del 2004]

Preambolo

Il Presidente della Repubblica;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’ articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell’ art. 17, L. n. 825 del 1971;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell’interno;

Emana il seguente decreto:

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 1
Presupposto dell’imposta

  1. Presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6 .
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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 2
Soggetti passivi
Testo in vigore dal 1 gennaio 2008

  1. Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
  2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.

2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. (1) (2)

 

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(1) Il presente comma, aggiunto dall’articolo 10 della L. 23.12.1998, n. 448 (finanziaria 1999) (G.U. 29.12.1998 n. 302, S.O. n. 210/L) è stato poi così sostituito dall’art. 1, c. 83, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, ed effetto dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto. Si riporta di seguito il testo previgente:

“2 bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.”.

(2) Gli Stati e i territori con un regime fiscale privilegiato sono stati individuati con il D.M. 04.05.1999 (G.U. 10.05.1999, n. 107).

 

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 3
Base imponibile
Testo in vigore dal 1 gennaio 2007

  1. L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, [nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,] e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. (4) (5)
  2. In deroga al comma 1 l’imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell’art. 17 salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
  3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
  4. a) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
  5. b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
  6. c) [i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto]; (1)
  7. d) gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge. (2)

d bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. (3)

d ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali. (6)

 

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(1) La presente lettera è stata abrogata dall’art. 5, D.Lgs. 02.09.1997, n. 314. In virtù di quanto stabilito dal medesimo articolo al c. 2°, l’abrogazione ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000. Fino alla predetta data restano in vigore le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

(2) La presente lettera è stata così sostituita dall’art. 5, D.Lgs. 02.09.1997, n. 314.

(3) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 3, L. 23.12.1998, n. 449. Vedi D.P.R. 04.02.1988, n. 42 art.3.

(4) Il presente comma prima modificato dall’ art. 2, L. 27.12.2002, n. 289, poi modificato dall’art. 1, comma 349, L. 30.12.2004, n. 311, è stato, poi, così modificato dall’art. 36, D.L. 04.07.2006, n. 223 con decorrenza dal 04.07.2006. Si riporta di seguito il testo previgente che, in virtù di quanto disposto dall’art. 2 comma 24, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall’allegato alla L. 24.11.2006, n. 286 continua ad applicarsi per l’anno 2006:

“1. L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12 .”.

(5) Le parole tra parentesi quadre, contenute nel presente comma, sono state soppresse dall’art. 1, comma 6, L. 27.12.2006, n. 296 con decorrenza dal 01.01.2007.

(6) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. dall’art. 1, comma 336, L. 27.12.2006, n. 296 con decorrenza dal 01.01.2007.

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 4
Coniugi e figli minori
Testo in vigore dal 2 marzo 1989

  1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:
  2. a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli artt. 177 e seguenti del c.c. sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell’art. 210 dello stesso codice. I proventi dell’attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l’intero ammontare; (1)
  3. b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e seguenti del c.c. sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell’art. 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo;
  4. c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l’usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l’intero ammontare.

 

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(1) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 26, D.L. 02.03.1989, n. 69 (G.U. 02.03.1989, n. 51), convertito, con modificazioni, dalla L. 27.04.1989, n. 154 (G.U. 29.04.1989, n. 99).

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 5
Redditi prodotti in forma associata
Testo in vigore dal 13 aprile 1991

  1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
  2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. (1)
  3. Ai fini delle imposte sui redditi:
  4. a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza;
  5. b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali;
  6. c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l’atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione;
  7. d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. L’oggetto principale è determinato in base all’atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all’attività effettivamente esercitata. (2)
  8. I redditi delle imprese familiari di cui all’ art. 230 bis del c.c., limitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:
  9. a) che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo d’imposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti;
  10. b) che la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore rechi l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d’imposta;
  11. c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente. (5)
  12. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. (3) (4)

 

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 2, L. 25.03.1991, n. 102 (G.U. 29.03.1991, n. 75).

(2) Sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall’esercizio di attività produttive di reddito d’impresa da parte di persone fisiche, nonché da parte di società semplici ed equiparate, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi, è dovuta una somma pari al 20 per cento degli importi maturati nel periodo d’imposta.

(3) E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 5, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 sollevata in riferimento all’ art. 24 della Costituzione (Corte cost., ordinanza 9-12 marzo 1998, n. 55; Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11, Serie speciale)

(4) Per i soggetti di cui al presente articolo è istituita una addizionale alle imposte sul reddito nella misura del 25 per cento, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 466, L. 23.12.2005, n. 266, con decorrenza 01.01.2006.

(5) L’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, c.64, L. 23.12.2014, n. 190 (G.U. del 29.12.2014, n. 300, S.O. n. 99).

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 6
Classificazione dei redditi
Testo in vigore dal 30 dicembre 1993

  1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari ; b) redditi di capitale ; c) redditi di lavoro dipendente ; d) redditi di lavoro autonomo ; e) redditi d’impresa ; f) redditi diversi .
  2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. (1)
  3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

 

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(1) Il presente comma è stato così modificato, con l’aggiunta dell’ultimo periodo, dall’art. 1, D.L. 30.12.1993, n. 557 (G.U. 30.12.1993, n. 305).

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 7
Periodo d’imposta

  1. L’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell’art. 8 e nel secondo periodo del comma 3 dell’art. 13.
  2. L’imputazione dei redditi al periodo d’imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.
  3. In caso di morte dell’avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d’imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli artt. 19 e 21 , salvo il disposto del comma 3 dell’art. 17 , anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso art. 17 , nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.
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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 8
Determinazione del reddito complessivo [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2019

  1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell’articolo 60. (4)
  2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all’articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall’articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
  3. Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all’80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84. (3) (4)

(1) (2)

 

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(1) Il presente articolo è stato modificato prima dall’art. 26, D.L. 02.03.1989, n. 69, poi dall’art. 29, D.L. 23.02.1995, n. 41 e poi dall’art. 8, D.Lgs. 08.10.1997, n. 358. Successivamente l’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati.

(2) Il presente articolo è stato così sostituito prima dall’art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223 e poi dall’art. 1, c. 29, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008.

(3) Sul reddito complessivo di cui al presente comma, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, a decorrere dal 1° gennaio 2011 a fino al 31.12.2013, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo, in virtù di quanto stabilito dall’art. 2, c.2 del D.L. 13.08.2011, n. 138.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 23, lett. a), L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal 01.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017.

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 9
Determinazione dei redditi e delle perdite [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.
  2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l’apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a).
  3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
  4. Il valore normale è determinato:
  5. a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese;
  6. b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti;
  7. c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.
  8. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.

(1)

 

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(1) Il presente articolo è stato modificato prima dall’art. 1, D.P.R. 04.02.1988, n. 42 e poi dall’art. 1, D.L. 29.06.1994, n. 416. Successivamente l’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati.

 

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 10
Oneri deducibili [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2014

  1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
  2. a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
  3. b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito; (1)
  4. c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
  5. d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’articolo 433 del codice civile;

d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; (5)

  1. e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all’articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101 sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti; (4) (10)

e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168 bis. (6)

e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito; (8)

  1. f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell’ articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell’ articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
  2. g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell’ articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
  3. h) le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
  4. i) le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di 2 milioni di lire (1.032,91 euro), a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; (4)
  5. l) le erogazioni liberali in denaro di cui all’ articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516 all’ articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517 e all’ articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409 nei limiti e alle condizioni ivi previsti. (4)

l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. (2)

l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche. (11)

l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’ articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali. (12)

  1. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’ articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all’importo di lire 3.000.000 (1.549,37 euro), i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare. (9)
  2. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all’articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l’imposta di cui all’ articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 corrisposta dalle società stesse. (3)

3 bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all’ articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. (7)

 

—–

(N.d.r.) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati.

(1) La presente lettera , prima modificata dall’ art. 3, L. 23.12.1996, n. 662, è stata, poi, modificata dall’art. 1, comma 28, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007 ed effetto dal 1°luglio 2007.

(2) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 4, L. 31.12.1998, n. 476.

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 2, D.L. 31.05.1994, n. 330.

(4) E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, primo comma, lett. e), i) ed l) D.P.R. 22.12.1986, n. 917 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 della Costituzione (Corte cost., sentenza 27-31 maggio 1996, n. 178, Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23, Serie speciale).

(5) La presente lettera prima aggiunta dall’ art. 5, D.Lgs. 2.09.1997, n. 314, è stata da ultimo così sostituita dall’art. 1, comma 174, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014 ed applicazione dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013.

(6) La presente lettera, prima aggiunta dall’ art. 13, D.Lgs. 21.04.1993, n. 124 poi sostituita dall’ art. 1, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 poi sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 12.04.2001, n. 168, poi modificata dall’art. 1, comma 313, L.27.12.2006, n. 296, poi sostituita dall’art. 21, D.Lgs. 05.12.2005, n. 252, come modificato dall’art. 1, comma 314, L. 21.12.2006, n. 296 , è stata, poi, così modificata dall’art. 1, comma 83, L. 24.12.2007, n. 244 con decorrenza dal 01.01.2008, ed effetto dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 168-bis.

(7) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 2, c. 1°, L. 23.12.2000, n. 388 (G.U. 29.12.2000 n. 302, S.O. n. 219) con decorrenza dal periodo di imposta 2000.

(8) La presente lettera, aggiunta dall’ art. 1, D.Lgs. 18.02.2000, n. 41 (G.U. 03.03.2000, n. 52) con decorrenza dal 18.03.2000, è stata poi così sostituita dall’art. 1, c. 197, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

(9) Il presente comma è stato:

– prima modificato dall’ art. 1, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47;

– poi sostituito dall’ art. 30, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194) con decorrenza dal 10.12.2000 e applicabilità dal periodo d’imposta 2000;

– da ultimo così modificato dall’art. 21 D.Lgs. 05.12.2005, n. 252, con decorrenza dal 01.01.2007.

(10) Nella presente lettera nel primo periodo, le parole da: “nonché quelli versati..” fino a: “di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.” sono state così aggiunte dall’ art. 13, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 (G.U. 09.03.2000, n. 57, S.O. n. 41). Le disposizioni di cui alla presente lettera, così come sopra modificata, si applicano per i contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto legislativo n. 47/2000; tale decreto entra in vigore il 01.06.2000 con effetto, relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 01.01.2001.

(11) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 19, L. 29.03.2001, n. 134, con decorrenza dal 05.05.2001.

(12) La presente lettera aggiunta dall’ art. 14, D.L. 14.03.2005, n. 35, con decorrenza dal 17.03.2005, è stata così modificata dall’art. 4 L. 30.12.2010, n. 240 con decorrenza dal 29.01.2011.

 

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 10 bis
Deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione [testo ante riforma 2004]

Abrogato

[1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d’imposta di cui all’articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, si deduce l’importo di 3.000 euro.

  1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c bis), d), h bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
  2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all’articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell’anno.
  3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 o di impresa di cui all’articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.
  4. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, e diminuito del reddito complessivo e del credito d’imposta di cui all’art. 14, e l’importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.]

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 2, L. 27.12.2002, n. 289, con decorrenza dal 01.01.2003. Successivamente l’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il presente articolo non è stato riproposto nella nuova versione.

 

 

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 11
Determinazione dell’imposta [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2012

  1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
  2. a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
  3. b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
  4. c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
  5. d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
  6. e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
  7. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l’imposta non è dovuta.

2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all’articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta. (2)

  1. L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis nonché in altre disposizioni di legge. (3)
  2. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare dei crediti d’imposta è superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

(1)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo art. 10 bis. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 6, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, c. 13, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285). In  virtù di quanto disposto dall’art. 1, c.14, le disposizioni producono effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 4, comma 1, D.L. 06.12.2011, n. 201 così come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 22.12.2011, n. 214 con decorrenza dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, c.5, del medesimo decreto.

 

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 12
Detrazioni per carichi di famiglia [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2018

  1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
  2. a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

  1. b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

  1. c) “950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a); (5)
  2. d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro.

La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. (2)

  1. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1 bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalia Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro. (3)
  2. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare. (4)
  3. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere e) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis. (2)

(1)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo art. 11. Il presente articolo è stato poi così sostituito prima dall’art. 1, comma 349, L. 30.12.2004, n. 311 con decorrenza dal 01.01.2005 e poi dall’art. 1, comma 6, L.27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, c. 15, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008.. In virtù di quanto disposto dall’art. 1, c.15, le disposizioni producono effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

(3) Il presente comma è stato così modificato:

– prima dall’art. 1, c. 15, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008 ed  effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007;

– poi  dall’art. 1, comma 252, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018 ed efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(4) Il presente comma prima modificato dall’art. 1, c. 15, L. 24.12.2007, n. 244 con decorrenza dal 1° gennaio 2008 ed effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, è stato poi modificato dall’art. 4, comma 1, D.L. 06.12.2011, n. 201 così come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 22.12.2011, n. 214 con decorrenza dal 28.12.2011.

(5) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 1, comma 483, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013.

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 13
Altre detrazioni [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 luglio 2020

  1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:
  2. a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; (5)
  3. b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro; (6)
  4. c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro. (7)

[1-bis. Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:

1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro;

2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.] (9)

[2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a:

  1. a) 10 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
  2. b) 20 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
  3. c) 30 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
  4. d) 40 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
  5. e) 25 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.] (8)
  6. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:
  7. a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
  8. b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
  9. c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro. (10)

[4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:

  1. a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
  2. b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
  3. c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.] (11)
  4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a: (2)
  5. a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
  6. b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro.

5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell’articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell’anno. (3)

  1. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis. (4)

(1)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 12. Successivamente il presente articolo è stato modificato dall’art. 1, comma 349, L. 30.12.2004, n. 311 e sostituito dall’art. 1, comma 6, L.27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007.

(2) Il presente alinea è stato così modificato dall’art. 1, c. 11, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285). In  virtù di quanto disposto dall’art. 1, c.12, le disposizioni producono effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, c. 11, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285). In  virtù di quanto disposto dall’art. 1, c.12, le disposizioni producono effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, c. 15, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285). In  virtù di quanto disposto dall’art. 1, c.16, le disposizioni producono effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

(5) Le parole “1.840 euro” contenute nella presente lettera sono state così sostituite dalle parole “1.880 euro” dall’art. 1, comma 127, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014.

(6) La presente lettera è stata così sostituita dall’art. 1, comma 127, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014.

(7) La presente lettera è stata così sostituita dall’art. 1, comma 127, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014.

(9) Il presente comma inserito dall’art. 1, comma 1, D.L. 24.04.2014, n. 66 con decorrenza dal 24.04.2014 ed applicazione per il solo periodo d’imposta 2014, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 23.06.2014, n. 89 con decorrenza dal 24.06.2014, poi sostituito dall’art. 1, comma 12, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.01.2015, poi modificato dall’art. 1, comma 132, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018, è stato da ultimo abrogato dall’art. 3, D.L. 05.02.2020, n. 3 con decorrenza dal 01.07.2020.

(10) Il presente comma prima modificato dall’art. 1, comma 290, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016, è stato poi così sostituito dall’art. 1, comma 210, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017.

(11) Il presente comma prima modificato dall’art. 1, comma 290, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016, è stato poi abrogato dall’art. 1, comma 210, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017.

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 13 bis
Detrazioni per oneri [testo ante riforma 2004]

Abrogato
Testo in vigore dal 1 gennaio 2003

[1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: (1)

  1. a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
  2. b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L’acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. [Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati]. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote; (2) (3) (18) (19)
  3. c) Le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilita` di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei   sordomuti   sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. E` consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta; (11)

c bis) le spese veterinarie, fino all’importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese; (17)

c ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381. (23)

  1. d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse; (12)
  2. e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;
  3. f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (Isvap) sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; (14)(22)
  4. g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
  5. h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l’impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l’anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l’elenco nominativo dei soggetti erogatori, noncheé l’ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell’anno precedente; (4)

h bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h); (5)

  1. i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita` nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato. (6)

i bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita` idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (24)

i ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (8)

i quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i bis). (20)

1 bis. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale (1), (7), (9) (15).

1 ter. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma. (10)

1 quater. Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. (13)

  1. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell’imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000. (16)
  2. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h bis), i), i bis) e i quater) del comma 1 sostenuti dalle societa` semplici di cui all’articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. (21)]

 

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(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il presente articolo non è stato riproposto nella nuova versione.

(1) La percentuale di detrazione degli oneri sostenuti, fissata al 19 per cento dal D.Lgs 15 12 1997 n. 446, art. 49, si applica agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 01.01.98, cfr dlv n. 446/97 art. 49 c. 2.

(2) Le disposizioni di cui al periodo tra le parentesi quadre, così come aggiunto dalla legge n. 448/98, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31.12.1998, anche con riferimento ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 01.01.1993.

(3) Le disposizioni si applicano ai contratti di mutuo stipulati a partire dal 01.01.1993. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data la detrazione è commisurata ad un ammontare di interessi passivi non superiore a lire 4.000.000, elevato a lire 7.000.000 per i mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per i contratti di mutuo stipulati nel corso del 1993 il termine di sei mesi entro il quale l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale decorre dalla data del 08.12.1993.

(4) La presente lettera è stata così sostituita dall’art. 2, L. 08.10.1997, n. 352.

(5) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 2, L. 08.10.1997, n. 352.

(6) Per le somme versate al patrimonio delle fondazioni private che operano nel settore musicale, al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell’anno in cui è pubblicato il decreto che approva la trasformazione dei soggetti di cui all’art. 2, del D.Lgs 29.06.96, n. 367, e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del predetto decreto che approva la trasformazione in relazione alla misura della detrazione dell’imposta lorda, il limite del 2% è elevato al 30%. I soggetti privati erogatori che intendono versare contributi alla gestione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della trasformazione devono impegnarsi con atto scritto, conservato presso la fondazione, al versamento di una somma costante per i predetti periodi di imposta. Si provvede al recupero delle somme detratte nel caso di mancato rispetto dell’impegno assunto. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

(7) La disposizione di cui al presente comma, si applica per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 23.01.97.

(8) La presente lettera aggiunta dall’art. 25, L. 13.05.1999, n. 133, sostituita dall’art. 37, L. 21.11.2000, n. 342, è stata poi così sostituita dall’art. 90, L. 27.12.2002, n. 289 (G.U. 31.12.2002, n. 305, S.O. n. 240).

(9) Le parole “..tra 100.000 e 200 milioni..” sono state così sostituite dall’art. 4, L. 03.06.1999, n. 157 (G.U. 04.06.1999, n. 129) con decorrenza 05.06.1999. Si riporta, di seguito, il testo previgente: “..tra 500.000 e 50 milioni..”.

(10) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 3, L. 27.12.1997, n. 449.

(11) Nella presente lettera, dopo il quinto periodo sono stati aggiunti, dall’art. 6, L. 23.12.1999, n. 488 (G.U. 27.12.1999, n. 302, S.O. n. 227/L), con decorrenza dal periodo di imposta 2000, i periodi aventi inizio con le seguenti parole: “Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti …….” e “Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti …….”.
Successivamente, nel secondo periodo le parole “e di assistenza specifica” sono state aggiunte dall’art. 32, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), con decorrenza dal 10.12.2000 e, in virtù degli artt. 2 e 81, L. 23.12.2000, n. 388 (G.U. 29.12.2000, n. 302, S.O. n. 219) sono state apportate rispettivamente le seguenti modifiche: – con decorrenza dal periodo di imposta 2001, dopo il nono periodo è stato aggiunto il periodo da: “La medesima ripartizione….” a “lire 30 milioni annue.”; – con decorrenza dal 01.01.2001 nel quarto periodo le parole “54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)” hanno sostituito le parole “54, comma 1, lettere a), c) ed f)”.

(12) Le parole “3 milioni di lire” sono state così sostituite dall’art. 6, L. 23.12.1999, n. 488 (G.U. 27.12.1999, n. 302, S.O. n. 227/L), in vigore dal 01.01.2000 e, come stabilito dal comma 4 del medesimo art. 6, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta 1999. Si riporta, di seguito, il testo previgente: ” 1 milione di lire”.

(13) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 6, L. 23.12.1999, n. 488 (G.U. 27.12.1999, n. 302, S.O. n. 227/L), con decorrenza dal periodo di imposta 2000.

(14) La presente lettera prima sostituita dall’art. 13, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 (G.U. 09.03.2000, n. 57, S.O. n. 41), è stata, poi, così modificata dall’art. 10, D.Lgs. 12.04.2001, n. 168 con decorrenza dal 01.01.2001. Si riporta, di seguito, il testo precedente alla modifica:
“f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (Isvap) sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;”

(15) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 5, L. 02.01.1997, n. 2.

(16) L’ultimo periodo del presente comma è stato aggiunto dall’art. 31, L. 21.11.2000, n. 342, (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), con decorrenza dal 10.12.2000 ed applicabilità dal periodo d’imposta 2000.

(17) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 32, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), con decorrenza dal 10.12.2000 ed applicabilità dal periodo d’imposta 2000. Secondo quanto disposto dal medesimo art. 32, in sede di prima applicazione, il decreto del Ministero delle finanze di cui alla presente lettera, e’ emanato entro sessanta giorni dalla data del 10.12.2000.

(18) Secondo quanto disposto dall’art. 66, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), in vigore dal 10.12.2000, la detrazione prevista dalla presente lettera, è sempre concessa al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonchè a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale.

(19) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 2, L. 23.12.2000, n. 388 (G.U. 29.12.2000, n. 302, S.O. n. 219) con decorrenza dal periodo di imposta 2001:
– nel primo periodo le parole “un anno” sono sostituite alle parole “sei mesi”;
– nel secondo periodo, le parole: “nell’anno precedente o successivo” sono sostituite alle parole “nei sei mesi antecedenti o successivi”;
– dopo il terzo periodo è inserito il periodo: “In caso di acquisto di unità immobiliare locata, …” fino al punto;
– al quarto periodo, le parole: “il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente” alle parole: “il contribuente dimora abitualmente”;
– dopo il quinto periodo sono inseriti i periodi da: “Non si tiene conto, altresì, ….. fino a: “e comunque entro due anni dall’acquisto”;
– è aggiunto, in fine, il periodo da: “Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno” fino a … “quest’ultimo per entrambe le quote”;

(20) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 22, L.07.12.2000, n. 383 (G.U. 27.12.2000, n. 300), con decorrenza dal 11.01.2001.

(21) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 22, L.07.12.2000, n. 383 (G.U. 27.12.2000, n. 300), con decorrenza dal 11.01.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alle modifiche: “3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h bis), i) ed i bis) del comma 1 sostenuti dalle societa` semplici di cui all’articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. ”

(22) Secondo quanto disposto dall’art. 1, D.M. 22.12.2000 (G.U. 30.12.2000, n. 303) in vigore dal 14.01.2001, la detrazione di cui alla presente lettera, come modificata dall’art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, compete per i premi relativi a contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana. Inoltre, in virtù dell’art. 3 del D.M. 22.12.2000 sopra citato la detrazione di cui alla presente lettera, compete nella misura del diciannove per cento e va calcolata su un importo massimo di premi di L. 2.500.000. Infine, secondo quanto previsto dall’art. 4 del medesimo decreto, tali disposizioni si applicano per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(23) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 2, L. 28.12.2001, n. 448 (G.U. 29.12.2001, n. 301, S.O. n. 295).

(24) La presente lettera aggiunta dall’art. 13, D.Lgs. 04.12.1997, n. 460 è stata così modificata dall’art. 1. L. 30.07.2002, n. 189 con decorrenza dal 10.08.2002 (G.U. 26.08.2002, n. 199). Si riporta di seguito il testo previgente:

” i bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”

 

 

Documenti ufficiali

Titolo I – IRPEF – Capo I – Disposizioni generali

Articolo 13 ter
Detrazioni per canoni di locazione [testo ante riforma 2004]

Abrogato
Testo in vigore dal 1 gennaio 2001

[1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 spetta una detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

  1. a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000; (2)
  2. b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000. (2)

1 bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

  1. a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
  2. b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni.] (3)

(1)

 

—–

(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il presente articolo non è stato riproposto nella nuova versione.

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 6, L. 23.12.99, n. 488 (G.U. 27.12.99, n. 302 S.O. n. 227/L), con decorrenza dal 01.01.2000.

(2) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 2, L. 23.12.2000, n. 388 (G.U. 29.12.200, n. 302, S.O. n. 219).

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 2, L. 23.12.2000, n. 388 (G.U. 29.12.200, n. 302, S.O. n. 219).

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 14
Altre detrazioni [testo post riforma del 2004]

Abrogato
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

[1. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3 bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c bis), d), h bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:

  1. a) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3 bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;
  2. b) 235 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3 bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;
  3. c) 180 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3 bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
  4. d) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3 bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
  5. e) 25 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3 bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.
  6. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3 bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o più redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:
  7. a) 70 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3 bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;
  8. b) 170 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3 bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;
  9. c) 290 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3 bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;
  10. d) 230 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3 bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;
  11. e) 180 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3 bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
  12. f) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3 bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
  13. g) 25 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3 bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.
  14. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3 bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 54 o di impresa di cui all’articolo 66, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:
  15. a) 80 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3 bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;
  16. b) 126 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3 bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;
  17. c) 80 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3 bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro.
  18. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro.]

(1)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 13. Successivamente il presente articolo è stato abrogato dall’art. 1, comma 349, L. 30.12.2004, n. 311, con decorrenza dal 01.01.2005.

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 15
Detrazioni per oneri [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2020

  1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
  2. a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
  3. b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L’acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote; (2) (3) (16) (17) (26) (33)

b bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità; (23)

  1. c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila (129,11 euro). Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonché dalle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’ acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei  sordomuti  sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni (18.075,99 euro) o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni (18.075,99 euro) da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. è consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue (15.493,71 euro). Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta; (10)

c bis) le spese veterinarie, fino all’importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese; (15)

c ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; (21)

  1. d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse; (11)
  2. e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali; (34)

e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 564 euro per l’anno 2016, a 717 euro per l’anno 2017, a 786 euro per l’anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall’anno 2019 per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera; (35)

e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato; (41)

e-quater) le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica; (43)

  1. f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d’imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (Isvap) sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; (13) (20) (32) (37)

f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo; (42)

  1. g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; (28)
  2. h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l’impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l’anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l’elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l’ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell’anno precedente; (4)

h bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h); (5)

  1. i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato; (6)

[i bis) [le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire (2.065,83 euro), a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonché] i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire (1.291,14 euro), versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali [erogazioni e] contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;] (22) (29) (38)

i ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . (7)

[i quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire (2.065,83 euro), a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i bis).] (18) (38)

i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e le attività sportive; (24)

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa,  per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis; (27)

i-sexies.01) limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. (39)

i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b); (36)

i-sexies.2) le spese di cui alla lettera isexies. 1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; (36)

i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro; (24)

i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (25)

i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui all’articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. (31)

i-decies) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro. (40)

1.1 Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (30)

[1-bis. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per  cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno  2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei  movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature  elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o  del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo  spettanti all’Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante  eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome  di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro  annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario  o postale.] (8)

1 ter. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire (2.582,28 euro) degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma. (9)

1-quater. Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000 euro per l’anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. (12)

  1. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis), e-ter), e-quater), f), i-quinquies), i-sexies) e i-decies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell’imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000 (6.197,48 euro). Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo. (14)
  2. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all’articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. (19)

3-bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta:

  1. a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  2. b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. (44)

3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis. (44)

3-quater. La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c). (44)

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo, già art. 13 bis e come tale aggiunto dall’art. 3, D.L. 31.05.1994, n. 330, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) Le disposizioni di cui al periodo tra le parentesi quadre, così come aggiunto dalla legge n. 448/98, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31.12.1998, anche con riferimento ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 01.01.1993.

(3) Le disposizioni si applicano ai contratti di mutuo stipulati a partire dal 01.01.1993. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data la detrazione è commisurata ad un ammontare di interessi passivi non superiore a lire 4.000.000, elevato a lire 7.000.000 per i mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per i contratti di mutuo stipulati nel corso del 1993 il termine di sei mesi entro il quale l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale decorre dalla data del 08.12.1993.

(4) Le disposizioni di cui alla presente lettera, così come sostituita dalla legge n. 352/97, si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 01.11.97.

(5) Le disposizioni di cui alla presente lettera, così come aggiunta dalla legge n. 352/97, si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 01.11.97.

(6) Per le somme versate al patrimonio delle fondazioni private che operano nel settore musicale, al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell’anno in cui è pubblicato il decreto che approva la trasformazione dei soggetti di cui all’art. 2, del D.Lgs 29.06.96, n. 367, e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del predetto decreto che approva la trasformazione in relazione alla misura della detrazione dell’imposta lorda, il limite del 2% è elevato al 30%. I soggetti privati erogatori che intendono versare contributi alla gestione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della trasformazione devono impegnarsi con atto scritto, conservato presso la fondazione, al versamento di una somma costante per i predetti periodi di imposta. Si provvede al recupero delle somme detratte nel caso di mancato rispetto dell’impegno assunto. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

(7) La presente lettera, prima, aggiunta dall’art. 25, L. 13.05.1999, n. 133, poi sostituita dall’art. 37, L. 21.11.2000, n. 342, è stata, poi, così sostituita dall’art. 90 , L. 27.12.2002, n. 289, con decorrenza dal 01.01.2003.

(8) Il presente comma prima aggiunto dall’art. 5, L. 02.01.1997, n. 2, poi modificato dall’art. 4, L. 03.06.1999, n. 157 (G.U. 04.06.1999, n. 129) con decorrenza 05.06.1999, sostituito dall’art. 7, L. 06. 07. 2012, n. 96, G.U. 09.07.2012, n. 158, con decorrenza dal 2013, è stato da ultimo abrogato dall’art. 14, D.L. 28.12.2013, n. 149 con decorrenza dal 01.01.2014.

(9) Il presente comma prima aggiunto dall’art. 3, L. 27.12.1997, n. 449, con efficacia stabilita in armonia con il D.M. 30.07.1999, n. 311, è stato, poi, così modificato dall’art. 44, D.L. 01.10.2007, n. 159, come modificato dall’allegato alla L. 29.11.2007, n. 222, con decorrenza dal 01.12.2007.

(10) La presente lettera è stata così modificata prima dall’art. 6, L. 23.12.1999, n. 488, dall’art. 32, L. 21.11.2000, n. 342, dagli artt.2 e 81, L. 23.12.2000, n. 388, dall’art. 1, comma 28, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007 con effetto dal 1° luglio 2007 e da ultimo dall’art. 5-quinquies, D.L. 16.10.2017, n. 148, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 04.12.2017, n. 172 con decorrenza dal 06.12.2017 ed applicazione limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

(11) La presente lettera prima modificata dall’art. 6, L. 23.12.1999, n. 488, con decorrenza dal 01.01.2000 e applicazione a decorrere dal periodo di imposta 1999, è stata poi così sostituita dall’art. 1, comma 954, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016 ed applicazione a partire dall’anno d’imposta 2015.

(12) Il presente comma aggiunto dall’art. 6, L. 23.12.1999, n. 488, con decorrenza dal periodo di imposta 2000, è stato così sostituito dall’art. 1, comma 27, L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal 01.01.2019.

(13) La presente lettera prima sostituita dall’art. 13, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 è stata poi modificata prima dall’art. 10, D.Lgs. 12.04.2001, n. 168 con decorrenza dal 01.01.2001.

(14) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 31, L. 21.11.2000, n. 342, (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), con decorrenza dal 10.12.2000 ed applicabilità dal periodo d’imposta 2000, poi dall’art.1, comma 319, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007, poi dall’art. 1, comma 151, L. 13.07.2015, n. 107 con decorrenza dal 16.07.2015, dall’art. 1, comma 28, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018, dall’art. 1, comma 665, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018 ed applicazione alle spese sostenute dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, e da ultimo dall’art. 1, comma 346, L. 27.12.2019, n. 160 con decorrenza dal 01.01.2020.

(15) La presente lettera, aggiunta dall’art. 32, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), con decorrenza dal 10.12.2000 ed applicabilità dal periodo d’imposta 2000, è stata così modificata dall’art. 1, comma 361, L. 27.12.2019, n. 160 con decorrenza dal 01.01.2020.

(16) Secondo quanto disposto dall’art. 66, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), in vigore dal 10.12.2000, la detrazione prevista dalla presente lettera, è sempre concessa al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale.

(17) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 2, L. 23.12.2000, n. 388 (G.U. 29.12.2000, n. 302, S.O. n. 219) con decorrenza dal periodo di imposta 2001:

– nel primo periodo le parole “un anno” sono sostituite alle parole “sei mesi”;

– nel secondo periodo, le parole: “nell’anno precedente o successivo” sono sostituite alle parole “nei sei mesi antecedenti o successivi”;

– dopo il terzo periodo è inserito il periodo: “In caso di acquisto di unità immobiliare locata, …” fino al punto;

– al quarto periodo, le parole: “il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente” alle parole: “il contribuente dimora abitualmente”;

– dopo il quinto periodo sono inseriti i periodi da: “Non si tiene conto, altresì, ….. fino a: “e comunque entro due anni dall’acquisto”;

– è aggiunto, in fine, il periodo da: “Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno” fino a … “quest’ultimo per entrambe le quote”;

(18) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 22, L.07.12.2000, n. 383 (G.U. 27.12.2000, n. 300), con decorrenza dal 11.01.2001.

(19) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 22, L.07.12.2000, n. 383 (G.U. 27.12.2000, n. 300), con decorrenza dal 11.01.2001.

(20) Secondo quanto disposto dall’art. 1, D.M. 22.12.2000 (G.U. 30.12.2000, n. 303) in vigore dal 14.01.2001, la detrazione di cui alla presente lettera, come modificata dall’art. 13, comma  1, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, compete per i premi relativi a contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo  degli  atti della vita quotidiana. Inoltre, in virtù dell’art. 3 del D.M. 22.12.2000 sopra citato la detrazione di cui alla presente lettera, compete nella misura del diciannove per cento e va calcolata su un importo massimo di premi di L. 2.500.000. Infine, secondo quanto previsto dall’art. 4 del medesimo decreto, tali disposizioni si applicano per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(21) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 2, L. 28.12.2001, n. 448 (G.U. 29.12.2001, n. 301, S.O. n. 295).

(22) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 1. L. 30.07.2002, n. 189 con decorrenza dal 10.08.2002 (G.U. 26.08.2002, n. 199).

(23) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 35, D.L. 04.07.2006, n. 223, così come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza 12.08.2006.

(24) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 1, comma 319, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007.

(25) La presente lettera aggiunta dall’art. 13 D.L. 31.01.2007, n. 7 come modificato dall’allegato alla L. 02.04.2007, n. 40 con decorrenza dal 03.04.2007 ed effetto dal periodo d’imposta in corso al 01.01.2007 è stata così modificata prima dall’art. 10, comma 3, D.L. 12.09.2013, n. 104 con decorrenza dal 12.09.2013 ed applicazione a partire dall’anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, e poi dall’art. 1, comma 294, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017.

(26) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 1, c. 202, dall’art. 1, c. 202, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

(27) La presente lettera aggiunta dall’art. 1, comma 319, L. 27.12.2006, n. 296 con decorrenza dal 01.01.2007, è stata così modificata prima dall’art. 1, c. 203, L. 24.12.2007, n. 244 con decorrenza dal 1° gennaio 2008, poi dall’art. 16 L. 15.12.2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010) con decorrenza dal 17.01.2012 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2012, dall’art. 20, D.L. 16.10.2017, n. 148, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 04.12.2017, n. 172 con decorrenza dal 06.12.2017 e da ultimo dall’art. 1, comma 23, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018.

(28) Le certificazioni di cui alla presente lettera sono sostituite da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali, in virtù di quanto disposto dall’art. 40, comma 9, D.L. 06.12.2011, n. 201.

(29) Le parole tra parentesi quadre, di cui alla presente lettera sono state soppresse dall’art. 15, L. 06. 07. 2012, n. 96, G.U. 09.07.2012, n. 158, con decorrenza dal 1º gennaio 2013.

(30) Il presente comma inserito dall’art. 15, L. 06. 07. 2012, n. 96, G.U. 09.07.2012, n. 158, con decorrenza dal 24.07.2012, è stato così modificato dall’art. 1, comma 137, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.01.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

(31) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 1, comma 524, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013.

(32) Le parole “lire due milioni e 500 mila” contenute nella presente lettera sono state sostituite dalle parole “euro 630 per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d’imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente” dall’art. 12, comma 1, D.L. 31.08.2013, n. 102 con decorrenza dal 31.08.2013 così come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 28.10.2013, n. 124 con decorrenza dal 30.10.2013.
Sempre in virtù dell’art. 12, D.L. 31.08.2013, n. 102 nel limite di euro 630 per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché di euro 230 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d’imposta 2000.

(33) I termini previsti alla presente lettera sono prorogati fino al termine di un anno ai sensi dall’art. 1, comma 9-quinquies, D.L. 12.05.2014, n. 74 così come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 26.06.2014, n. 93 con decorrenza dal 29.06.2014.

(34) La presente lettera è stata così sostituita prima dall’art. 1, comma 151, L. 13.07.2015, n. 107 con decorrenza dal 16.07.2015, e poi dall’art. 1, comma 954, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016 ed applicazione a partire dall’anno d’imposta 2015. A norma del successivo comma 955, per il primo anno di applicazione il decreto previsto dalla presente lettera è adottato entro il 31 gennaio 2016.

(35) La presente lettera inserita dall’art. 1, comma 151, L. 13.07.2015, n. 107 con decorrenza dal 16.07.2015, è stata così sostituita dall’art. 1, comma 617, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017.

(36) La presente lettera è stata inserita dall’art. 1, comma 82, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016 ed applicazione dal 01.01.2016 al 31.12. 2020.

(37) La presente lettera è stata da ultimo così modificata dall’art. 5, L. 22.06.2016, n. 112 con decorrenza dal 25.06.2016.

(38) La presente lettera è stata abrogata dall’art. 102, D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 con decorrenza dal 03.08.2017 ed applicazione indicata all’art. 104, comma 1 del medesimo decreto modificante.

(39) La presente lettera è stata inserita dall’art. 1, comma 23, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018.

(40) La presente lettera è stata inserita dall’art. 1, comma 28, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018.

(41) La presente lettera è stata inserita dall’art. 1, comma 665, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018 ed applicazione alle spese sostenute dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

(42) La presente lettera è stata inserita dall’art. 1, comma 768, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018 ed applicazione esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.

(43) La presente lettera è stata inserita dall’art. 1, comma 346, L. 27.12.2019, n. 160 con decorrenza dal 01.01.2020; ai sensi del comma 347 della medesima legge modificante la detrazione di cui alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021.

(44) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 629, L. 27.12.2019, n. 160 con decorrenza dal 01.01.2020.

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 16
Detrazioni per canoni di locazione [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2008

  1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
  2. a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
  3. b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41. (4)
  4. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 spetta una detrazione, complessivamente pari a:
  5. a) lire 960.000 (495,80 euro), se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000 (15.493,71 euro); (2)
  6. b) lire 480.000 (247,90 euro), se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 (15.493,71 euro) ma non lire 60.000.000 (30.987,41 euro). (2) (5)

1 bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, complessivamente pari a: (6)

  1. a) lire 1.920.000 (991,60 euro), se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni (15.493,71 euro);
  2. b) lire 960.000 (495,80 euro), se il reddito complessivo supera lire 30 milioni (15.493,71 euro) ma non lire 60 milioni (30.987,41 euro). (1) (3)

1-ter. Ai giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste. (4)

1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole. (4)

1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. (4)

1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui. A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta. (7)

1-sexies. Qualora la detrazione spettante ai sensi del presente articolo sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attribuzione del predetto ammontare. (8)

 

—–

(1) Il presente articolo, già art. 13 ter e come tale aggiunto dall’art. 6, L. 23.12.1999, n. 488, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 2, L. 23.12.2000, n. 388.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 2, L. 23.12.2000, n. 388.

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, c. 9, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

(5) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, c. 9, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008. In  virtù di quanto disposto dall’art. 1, c.10, le disposizioni producono effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

“1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 spetta una detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

  1. a) lire 960.000 (495,80 euro), se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000 (15.493,71 euro);
  2. b) lire 480.000 (247,90 euro), se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 (15.493,71 euro) ma non lire 60.000.000 (30.987,41 euro).”.

(6) Il presente alinea è stato così modificato dall’art. 1, c. 9, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008. In  virtù di quanto disposto dall’art. 1, c.10, le disposizioni producono effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

“1 bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:”.

(7) Il presente comma è stato inserito dall’art. 7, D.L. 24.06.2014, n. 91 con decorrenza dal 25.06.2014 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2014, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 11.08.2014, n. 116 con decorrenza dal 21.08.2014.

(8) Il presente comma aggiunto dall’art. 1, c. 9, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008, è stato così modificato dall’art. 7, D.L. 24.06.2014, n. 91 con decorrenza dal 25.06.2014 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2014, convertito in legge dalla L. 11.08.2014, n. 116 con decorrenza dal 21.08.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:

“1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attribuzione del predetto ammontare.”.

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 16 bis
Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2015

  1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
  2. a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile;
  3. b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
  4. c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
  5. d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  6. e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  7. f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  8. g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
  9. h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.  Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia; (2) (5)
  10. i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
  11. l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
  12. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. (3)
  13. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro. (4)
  14. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
  15. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.
  16. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
  17. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
  18. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
  19. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”.
  20. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 4, comma 1, D.L. 06.12.2011, n. 201 così come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 22.12.2011, n. 214 con decorrenza dal 28.12.2011.

(2) Ai sensi dell’art. 4, comma 4, D.L. 06.12.2011,  n. 201, la detrazione prevista dalla presente lettera si applica alle spese effettuate a decorrere dal 01.01.2013.

(3) Ai sensi dell’art. 11, comma 1, D.L. 22.06.2012, n. 83, la detrazione prevista dal presente comma è pari al 50 per cento dell’imposta lorda, fino ad un ammontare complessivo dell stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 48, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.01.2015. Si riporta di seguito il testo previgente:

“3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro.”.

(5) Ai sensi dell’art. 10, comma 3-ter, D.L. 30.04.2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione L. 28.06.2019, n. 58 con decorrenza dal 30.06.219, per gli interventi di cui alla presente lettera i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell’intervento ha a sua volta facolta’ di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilita’ di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusala cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 17
Tassazione separata [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 4 luglio 2006

  1. L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
  2. a) trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c. e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lett. a), d) e g) del 1 comma dell’art. 50, anche nelle ipotesi di cui all’art. 2122 c.c.; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’art. 2125 c.c., nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro; (5) (13)

[a bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h bis) del comma 1 dell’articolo 50, erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;] (10)

  1. b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’ dell’articolo 50 e al comma 2 dell’articolo 49; (6) (1)
  2. c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell’art. 53, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; (5)

c bis) indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 1 bis del decreto legge 19 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 corrisposti anticipatamente. (7)

  1. d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;
  2. e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;
  3. f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell’attività sportiva ai sensi del comma 7 dell’art. 4 della L. 23 marzo 1981, n. 91 se non rientranti tra le indennità indicate alla lett. a);
  4. g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;

g bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; (9)

g ter) corrispettivi di cui all’articolo 54, comma 1 quater, se percepiti in unica soluzione; (12)

  1. h) indennità per perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
  2. i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
  3. l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell’art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell’esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;

[m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione delle società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l’inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;] (8)

  1. n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g) del 1° comma dell’art. 44 quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;

n bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo. (2)

  1. I redditi indicati alle lett. da g) a n) del 1 comma sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell’esercizio di imprese commerciali sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.
  2. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n bis) (3) non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b) e c) e c bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente. (3) (4) (11)

 

—–

(1) E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 16 comma 1, lettera b), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, nella parte in cui non ricomprende tra i redditi ammessi a tassazione separata l’indennità di disoccupazione (C. Cost. 22.07.96, n. 287, G.U. 31.07.1996, n. 31).

(2) La presente lettera prima aggiunta dall’art. 1, D.L. 31.05.1994, n. 330 è stata, poi così modificata dall’art. 3, comma 2, L. 23.12.1996, n. 662; si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31.12.96.

(3) Il presente comma, prima, modificato dall’art. 1, D.P.R. 4.02.1988, n. 42 poi modificato dall’art. 1, D.L. 31.05.1994, n. 330 è stato, poi, così modificato dall’art. 3, comma 82, L. 28.12.1995, n. 549.

(4) Vedi D.P.R. 04.02.1988, n. 42 art. 6, art. 19, art. 21, art. 33.

(5) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 32, D.L. 23.02.1995, n. 41.

(6) La presente lettera prima sostituita dall’art. 3, comma 82, L. 28.12.1995, n. 549 è stata, poi, così modificata dall’art. 5, D.Lgs. 2.12.1997, n. 314.

(7) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 3, comma 82, L. 28.12.1995, n. 549.

(8) La presente lettera prima modificata dall’art. 1, D.P.R. 4.02.1988, n. 42 modificata dall’art. 6, L. 23.12.2000, n. 388 è stata, poi, abrogata dall’art. 3, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(9) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 11, L. 30.12.1991, n. 413.

(10) La presente lettera prima aggiunta, dall’art. 10, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 poi modificata dall’art. 7, D.Lgs. 12.04.2001, n. 168, è stata, poi, abrogata dall’art. 21 D.Lgs. 05.12.2005, n. 252, con decorrenza dal 01.01.2008. Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1,  comma 749, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, l’entrata in vigore è stata spostata al 01.01.2007.

(11) Il presente articolo, già art. 16, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(12) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006.

(13) L’imposta sul trattamento di fine rapporto e sulle indennità equipollenti di cui alla presente lettera sono state ridotte in virtù di quanto disposto dall’art.1, D.M. 20.03.2008, (G.U. del 02.04.2008, n. 78), come di seguito indicato:

  1. a) 70 euro se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;
    b) 50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l’ammontare del reddito di riferimento e’ superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;
    c) 50 euro, se il reddito di riferimento e’ superiore a 28.000 euro ma non a 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l’importo di 2.000 euro.
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TITOLO I – Imposta sul reddito delle persone fisiche – Capo I – Disposizioni generali

Articolo 17 bis
Prestazioni pensionistiche soggette ad imposta, iter e calcolo [testo ante riforma 2004]

(Rubrica non ufficiale)

Abrogato

[1. Le prestazioni di cui alla lettera a bis) del comma 1, dell’articolo 16 sono soggette ad imposta mediante l’applicazione dell’aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1, dell’articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l’importo imponibile della prestazione maturata, al netto [delle quote di trattamento di fine rapporto e] dei redditi già assoggettati da imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17, comma 1 bis. (2) (3)

  1. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l’imposta si applica sull’importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 10, commi 3 ter e 3 quater, del decreto legislativo 21 aprile n. 124, nonché in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, e comunque quando l’importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. (4)
  2. Salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all’articolo 10, comma 1 bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l’aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo. ]

(1)

 

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 10, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47.

(2) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma, sono state soppresse dall’art. 7, D.Lgs. 12.04.2001, n. 168 (G.U. 11.05.2001, n. 108), con decorrenza dal 01.01.2001.

(3) Il presente periodo “iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta.” è stato aggiunto dall’art. 7, D.Lgs. 12.04.2001, n. 168, (G.U. 11.05.2001, n. 108) con decorrenza dal 01.01.2001.

(4) Il presente periodo “nonché in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ” sono state aggiunte dall’art. 7, D.Lgs. 12.04.2001, n. 168, (G.U. 11.05.2001, n. 108) con decorrenza dal 01.01.2001.

(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il presente articolo non è stato riproposto nella nuova versione.

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 18
Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 13 agosto 2011

  1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 1 bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all’articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (3)
  2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992. (1) (2)

 

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(1) Il presente articolo, già art. 16 bis e come tale aggiunto dall’art. 20, L. 27.12.1997, n. 449, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) Il presente articolo prima modificato dall’art. 1, D.Lgs. 23.12.1999, n. 505, è stato, poi, così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:
“1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, commi 1 bis e 1 ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso com-pete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992.”.

(3) Le originarie parole “commi 1-bis e 1-ter” di cui al presente comma sono state sostituite con le parole “comma 1-bis”, dall’art. 2, comma 15, D.L. 13.08.2011, n. 138, con decorrenza dal 13.08.2011 ed effetto a decorrere dal 01.01.2012.

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 19
Indennità di fine rapporto [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 4 luglio 2006

  1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti. (1)

1 bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile l’aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni si applica l’aliquota stabilita dall’articolo 12 per il primo scaglione di reddito. (2)

1 ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l’imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila (61,97 euro) per ciascun anno; per i periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese.
Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. (6)

  1. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l’aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1. (3)

2 bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 600.000 (309,87 euro) per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all’anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. L’ammontare netto delle indennità alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza. (2) (9)

  1. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 29 maggio 1982, n. 297 il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell’aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell’eccedenza.
  2. Salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l’aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2 bis, considerando l’importo accantonato, aumentato delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. (4)

[4 bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell’articolo 17.] (5)

  1. Nell’ipotesi di cui all’art. 2122 c.c. e nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 7 l’imposta, determinata a norma del presente articolo, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all’ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell’imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione dall’ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
  2. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell’applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. (7) (8)

 

—–

(1) Il presente comma, prima modificato dall’art. 4 del D.L. n. 70/88, poi dall’art. 48 del D.Lgs. n. 446/97, poi dall’art. 10, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 (G.U. 09.03.2000, n. 57, S.O. n. 41), poi sostituito dall’art. 8, D.Lgs.12.04.2001, n. 168 (G.U.11.05.2001, n. 108), con decorrenza dal 01.01.2001, è stato, poi, così modificato dall’art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006. Per le indennità di fine rapporto disciplinate dal presente articolo, nonché le altre indennità equipollenti ivi indicate, corrisposte a decorrere dal 01.01.2003 e fino al 31.12.2005, non si procede alliscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all’art.1, comma 412 della L. 30.12.2004, n. 311, nè all’effettuazione di rimborsi, se l’imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a cento euro. Si riporta, di seguito, il testo previgente:

“1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, inscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta.”.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 10, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 (G.U. 09.03.2000, n. 57, S.O. n. 41). Le disposizioni di cui al presente comma, così come sopra aggiunto, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto maturate, nonché a quelle erogate a titolo di anticipazione a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto legislativo n. 47/2000. Per il trattamento di fine rapporto maturato fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa. Il decreto legislativo n. 47/2000 entra in vigore il 01.06.2000 con effetto, relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 01.01.2001.

(3) Il presente comma, prima modificato dall’art. 4 del D.L. n. 70/88, è stato poi così sostituito dall’art. 10, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 (G.U. 09.03.2000, n. 57, S.O. n. 41). Si riporta, di seguito, il testo previgente:

“2. Le altre indennità e somme indicate alla lett.a) del comma 1 dell’art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1. L’ammontare netto è costituito dall’importo dell’indennità che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempre che l’importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell’importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l’erogazione di anticipazioni periodiche sull’indennità spettante. Tuttavia le medesime indennità e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l’aliquota determinata con il criterio di cui al comma 1.”.

Le disposizioni di cui al presente comma, così come sopra sostituito, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto maturate, nonché a quelle erogate a titolo di anticipazione a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto legislativo n. 47/2000. Per il trattamento di fine rapporto maturato fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa. Il decreto legislativo n. 47/2000 entra in vigore il 01.06.2000 con effetto, relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 01.01.2001.

(4) Il presente comma, prima sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 02.09.1997, n. 314, è stato poi così sostituito, dall’art. 11, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 (G.U. 09.03.2000, n. 57, S.O. n. 41). Si riporta, di seguito, il testo previgente:

“Sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, l’imposta si applica, rispettivamente, a norma dei commi 1 e 2, salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva.”.

Le disposizioni di cui al presente comma, così come sopra sostituito, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto maturate, nonché a quelle erogate a titolo di anticipazione a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto legislativo n. 47/2000. Per il trattamento di fine rapporto maturato fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa. Il decreto legislativo n. 47/2000 entra in vigore il 01.06.2000 con effetto, relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 01.01.2001.

Prima della sostituzione disposta dall’art. 11 del D.Lgs n. 47/2000, il medesimo provvedimento all’art. 1 aveva disposto al presente comma l’aggiunta del seguente periodo:

“Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.”.

(5) Il presente comma prima aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 02.09.1997, n. 314, è stato soppresso dall’art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, come modificato dall’allegato alla L. 04.08.246, con decorrenza dal 12.08.2006. La disciplina di cui al  presente comma continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del citato decreto.

(6) Il presente comma prima aggiunto dall’art. 10, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 (G.U. 09.03.2000, n. 57, S.O. n. 41) è stato, poi, così modificato dall’art. 8, D.Lgs.12.04.2001, n. 168 (G.U.11.05.2001, n. 108) con decorrenza dal 01.01.2001. Si riporta, di seguito, il testo precedente alla modifica:

“1 ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l’imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese.”.

(7) Il presente articolo, già art. 17, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(8) L’imposta sul trattamento di fine rapporto di cui al presente articolo è stata ridotta in virtù di quanto disposto dall’art.1, D.M. 20.03.2008, (G.U. del 02.04.2008, n. 78), come di seguito indicato:

  1. a) 70 euro se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;
    b) 50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l’ammontare del reddito di riferimento e’ superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;
    c) 50 euro, se il reddito di riferimento e’ superiore a 28.000 euro ma non a 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l’importo di 2.000 euro.

(9) L’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sull’indennita’ di fine servizio comunque denominata, determinata ai sensi del presente comma, è stata ridotta nella misura indicata nell’art. 24, comma 1, D.L. 28.01.2019, n. 4.

 

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 20
Prestazioni pensionistiche [testo post riforma del 2004]

Abrogato
Testo in vigore dal 4 luglio 2006

[1. Le prestazioni di cui alla lettera a bis) del comma 1, dell’articolo 17 sono soggette ad imposta mediante l’applicazione dell’aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1, dell’articolo 19, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l’importo imponibile della prestazione maturata, al netto [delle quote di trattamento di fine rapporto e] dei redditi già assoggettati da imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto di percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti . Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 19, comma 1 bis. (2) (3)

  1. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l’imposta si applica sull’importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 10, commi 3 ter e 3 quater, del decreto legislativo 21 aprile n. 124, nonché in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, e comunque quando l’importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. (4)
  2. Salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all’articolo 10, comma 1 bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l’aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.]

(1) (5)

 

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(1) Il presente articolo, già art. 17 bis e come tale aggiunto dall’art. 10, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma, sono state soppresse dall’art. 7, D.Lgs. 12.04.2001, n. 168, con decorrenza dal 01.01.2001.

(3) Il presente comma prima modificato dall’art. 7, D.Lgs. 12.04.2001, n. 168, è stato, poi, così modificato dall’art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

“1. [Le prestazioni di cui alla lettera a bis) del comma 1, dell’articolo 17 sono soggette ad imposta mediante l’applicazione dell’aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1, dell’articolo 19, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l’importo imponibile della prestazione maturata, al netto [delle quote di trattamento di fine rapporto e] dei redditi già assoggettati da imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto di percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 19, comma 1 bis.”.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 7, D.Lgs. 12.04.2001, n. 168, con decorrenza dal 01.01.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:

“2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l’imposta si applica sull’importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 10, commi 3 ter e 3 quater, del decreto legislativo 21 aprile n. 124, e comunque quando l’importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”.

(5) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 21 D.Lgs. 05.12.2005, n. 252, con decorrenza dal 01.01.2007.

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 20 bis
Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 2 dicembre 2005

  1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 47, comma 7, indipendentemente dall’applicabilità della tassazione separata. (1)

 

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005.

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Articolo 21
Determinazione dell’imposta per gli altri redditi tassati separatamente [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell’articolo 17, l’imposta è determinata applicando all’ammontare percepito, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c bis) e n bis) del comma 1 dell’articolo 17, all’anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 17 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell’articolo 17, l’imposta è determinata applicando all’ammontare conseguito o imputato, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n bis) del comma 1 dell’articolo 17 è stata riconosciuta la detrazione, l’imposta è determinata applicando un’aliquota non superiore al 27 per cento. (2)
  2. Nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 7 si procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l’imposta dovuta da ciascuno di essi è determinata applicando all’ammontare percepito, diminuito della quota dell’imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l’aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all’anno in cui si è aperta la successione.
  3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l’aliquota stabilita all’art. 12 per il primo scaglione di reddito.
  4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 17 l’imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell’art. 13 e nei commi 1 e 2 dell’art. 14 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l’ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.
  5. Per i redditi indicati alle lett. c), d), e) ed f) del comma 1 dell’art. 17 l’imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio. (1)

 

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(1) Il presente articolo, già art. 18, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) Il presente comma prima sostituito dall’art. 11, L. 30.12.1991, n. 413, poi modificato dall’art. 3, comma 82, L. 28.12.1995, n. 549, è stato, poi, così sostituito dall’art.  1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:

“1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 16 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell’articolo 16, l’imposta è determinata applicando all’ammontare percepito, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati rispettivamente, nelle lettere b), c bis) e n bis) del comma 1 dell’articolo 16, all’anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 16 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell’articolo 16, l’imposta è determinata applicando all’ammontare conseguito o imputato, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 16 conseguiti in sede di liquidazione il diritto alla percezione si considera sorto nell’anno in cui ha avuto inizio la liquidazione. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n bis) del comma 1 dell’articolo 16 è stata riconosciuta la detrazione, l’imposta è determinata applicando un’aliquota non superiore al 27 per cento.”

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Articolo 22
Scomputo degli acconti [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 3 dicembre 2016

  1. Dall’imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano nell’ordine:
  2. a) l’ammontare dei crediti per le imposte pagate all’estero secondo le modalità di cui all’articolo 165 ;
  3. b) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell’imposta;
  4. c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti. (3)
  5. Se l’ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e delle ritenute, è superiore a quello dell’imposta netta sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta del periodo d’imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Per i redditi tassati separatamente, se l’ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti è superiore a quello dell’imposta netta di cui agli articoli 19 e 21 , il contribuente ha diritto al rimborso dell’eccedenza.

(1) (2)

 

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(1) Il presente articolo, già art. 19, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(3) La presente lettera è stata così sostituita dall’art. 5, D.L. 22.10.2016, n. 193 con decorrenza dal 24.10.2016, così come sostituito dall’allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016.

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Articolo 23
Applicazione dell’imposta ai non residenti [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2019

  1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
  2. a) i redditi fondiari;
  3. b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
  4. c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’ articolo 50;
  5. d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;
  6. e) i redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
  7. f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:

1) delle plusvalenze di cui alla lettera c bis) del comma 1, dell’ articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;

2) delle plusvalenze di cui alla lettera c ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;

3) dei redditi di cui alle lettere c quater) e c quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l’intervento d’intermediari, in mercati regolamentati;

  1. g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti. (2)
  2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lett. c), d) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
  3. a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lett. a), c), d), e f) del comma 1 dell’art. 17;
  4. b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c bis), f), h), h bis), i) e l) del comma 1 dell’articolo 50; (3)
  5. c) i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico;
  6. d) i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato. (1) (4)

 

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(1) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 1, D.P.R. 4.02.1988, n. 42.

(2) Il presente comma prima modificato dall’art. 2, D. Lgs. 21.07.1999, n. 259, poi sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004, è stato poi nuovamente modificato prima dall’art. 1, comma 547, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017 ed applicazione a decorrere dal 01.01.2018, e poi dall’art. 1, comma 1055, lett. a), L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

(3) La presente lettera è stata così sostituita dall’art. 34, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), a decorrere dal 01.01.2001.

(4) Il presente articolo, già art. 20, è stato così rinumerato in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 24
Determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2016

  1. Nei confronti dei non residenti l’imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.
  2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i), e l) del comma 1 dell’articolo 10. (1)
  3. Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo 13 nonché quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i, e dell’articolo 16-bis). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono. (3). (2)

3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l’imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. (4)

 

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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 2, D.L. 31.05.1994, n. 330.

(2) Il presente articolo, già art. 21, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(3) Il presente comma prima sostituito dall’art. 3, D.L. 31.05.1994, n. 330, poi modificato dall’art. 2 L. 8.10.1997, n. 352, poi modificato dall’art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, poi sostituito dall’art. 1, comma 6, L. 27.12.2006, n. 296, è stato da ultimo così modificato dall’art. 4, comma 1, D.L. 06.12.2011, n. 201 con decorrenza dal 01.01.2012.

(4) Il presente comma aggiunto dall’art. 7, L. 30.10.2014, n. 161 con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014, è stato poi così modificato dall’art. 1, comma 954, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016.

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 24 bis
Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia

  1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, possono optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti all’estero individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione. L’imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all’articolo 68, comma 3.
  2. Per effetto dell’esercizio dell’opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti all’estero di cui al comma 1 è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’imposta non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo.
  3. L’opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell’opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione.
  4. L’opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. Gli effetti dell’opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.
  5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per sé o per uno o più dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Ai fini dell’individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all’articolo 23.
  6. Su richiesta del soggetto che esercita l’opzione di cui al comma 1, l’opzione ivi prevista può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell’opzione a uno o più dei familiari di cui all’articolo 433 del codice civile, purché soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l’opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l’ultima residenza prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’estensione dell’opzione può essere revocata in relazione a uno o più familiari di cui al periodo precedente. La revoca dall’opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l’opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1.

(1)

 

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 152, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017 ed applicazione per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta in corso alla data del 01.01.2017.

 

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 24 ter
Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno
Testo in vigore dal 24 dicembre 2019

  1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 24-bis, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione. (5)
  2. L’opzione di cui al comma 1 è esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare l’opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
  3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione.
  4. L’opzione di cui al comma 1 è valida per i primi nove periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del comma 5. (2)
  5. L’opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.
  6. L’imposta è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sui redditi. L’imposta non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo.
  7. L’opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. Gli effetti dell’opzione non si producono laddove sia accertata l’insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti. Gli effetti dell’opzione cessano, altresì, in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nel termine previsti, salvo che il versamento dell’imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello a cui l’omissione si riferisce. Resta fermo il pagamento delle sanzioni di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione. (3)
  8. Le persone fisiche di cui al comma 1 possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Ai fini dell’individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all’articolo 23.

8-bis. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità del regime di cui al presente articolo. (4)

(1)

 

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 1, comma 273, L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal 01.01.2019.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 5 bis, D.L. 30.04.2019, n. 34, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 28.06.2019, n. 58, con decorrenza dal 30.06.2019.

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 5 bis, D.L. 30.04.2019, n. 34, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 28.06.2019, n. 58, con decorrenza dal 30.06.2019.

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 5 bis, D.L. 30.04.2019, n. 34, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 28.06.2019, n. 58, con decorrenza dal 30.06.2019.

(5) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 5 bis, D.L. 30.04.2019, n. 34, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 28.06.2019, n. 58, con decorrenza dal 30.06.2019, e poi dall’art. 9 ter, D.L. 24.10.2019, n. 123, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 12.12.2019, n. 156, con decorrenza dal 24.12.2019.

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO II Redditi fondiari

Articolo 25
Redditi fondiari [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.
  2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati. (1)

 

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(1) Il presente articolo, già art. 22, è stato così rinumerato in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO II Redditi fondiari

Articolo 26
Imputazione dei redditi fondiari [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 30 giugno 2019

  1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall’art. 33 , per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purchè la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica l’articolo 21 in relazione ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis). Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. (6)
  2. Nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull’immobile o di coesistenza di più diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto. [Ciascun contitolare deve indicare nella dichiarazione dei redditi le generalità degli altri]. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. (2) (3)
  3. Se il possesso dell’immobile è stato trasferito, in tutto o in parte, nel corso del periodo di imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso. [Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessato il possesso devono essere indicati il nuovo possessore e il titolo del trasferimento con gli estremi della trascrizione]. (1) (4) (5)

 

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(1) Le disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso alla data del 08.12.93.

(2) Il secondo periodo del presente comma, è stato soppresso dall’ art. 4, D.L. 31.05.1994, n. 330.

(3) Il presente comma è stato così modificato, con l’aggiunta degli ultimi due periodi, dall’ art. 8, L. 09.12.1998, n. 431.

(4) L’ ultimo periodo del presente comma, è stato soppresso dall’ art. 4, D.L. 31.05.1994, n. 330.

(5) Il presente articolo, già art. 23, è stato così rinumerato in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(6) Il presente comma è stato così modfiicato dall’art. 3 quinquies, D.L. 30.04.2019, n. 34, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 28.06.2019, n. 58, con decorrenza dal 30.06.2019, ed effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO II Redditi fondiari

Articolo 27
Reddito dominicale dei terreni [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32.
  2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 55. (1) (2)

 

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(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 23, L. 30.12.1991, n. 413.

(2) Il presente articolo, già art. 24, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO II Redditi fondiari

Articolo 28
Determinazione del reddito dominicale [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Il reddito dominicale è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno.
  2. Le tariffe d’estimo sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l’esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione o nell’organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni.
  3. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale e può essere effettuata, d’ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per singole qualità e classi di terreni. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
  4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall’anno successivo a quello di pubblicazione nella G.U. del nuovo prospetto delle tariffe d’estimo.

4 bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia. (1) (2)

 

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(1) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, D.L. 27.04.1990, n. 90.

(2) Il presente articolo, già art. 25, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO II Redditi fondiari

Articolo 29
Variazione del reddito dominicale [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Dà luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggiore reddito.
  2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.
  3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.
  4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualità o classi già esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si applicano le tariffe più prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualità di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purché in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditività diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si istituiscono per essi apposite qualità e classi, secondo le norme della legge catastale.
  5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, può essere in ogni tempo disposta con decreto del Ministro delle finanze, su richiesta della Commissione censuaria distrettuale o d’ufficio e in ogni caso previo parere della Commissione censuaria centrale, l’istituzione di nuove qualità e classi in sostituzione di quelle esistenti. (1)

 

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(1) Il presente articolo, già art. 26, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO II Redditi fondiari

Articolo 30
Denuncia e decorrenza delle variazioni [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell’art. 29 devono essere denunciate dal contribuente all’ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.
  2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell’art. 29 e hanno effetto da tale anno. (1)
  3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall’anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell’art. 29 se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall’anno in cui è stata presentata. (1)
  4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell’art. 29 hanno effetto dall’anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella G.U. (2)

 

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(1) I termini, citati nel presente comma, sono prorogati al 31.05.1990 per effetto del comma 4 dell’art. 1 del D.L. 27.04.1990, n. 90.

(2) Il presente articolo, già art. 27, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO II Redditi fondiari

Articolo 31
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

[1. Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l’anno in cui si è chiusa l’annata agraria, si considera pari al 30% di quello determinato a norma degli articoli precedenti.] (2)

  1. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d’estimo, il reddito dominicale, per l’anno in cui si è verificata la perdita, si considera inesistente. L’evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell’inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all’ufficio tecnico erariale, che provvede all’accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l’ispettorato provinciale dell’agricoltura, e la trasmette all’ufficio delle imposte.
  2. Se l’evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici gli uffici tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti nell’interesse dei possessori danneggiati, sentiti gli ispettorati provinciali dell’agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e all’accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi le corografie relative alle zone delimitate, indicando le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito dominicale relativo a ciascuna di esse.
  3. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue l’una all’altra in modo da formare un unico appezzamento. La contiguità non si considera interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua naturali o artificiali eventualmente interposti.

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo, già art. 28, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 7, D.L. 24.06.2014, n. 91 con decorrenza dal 25.06.2014, convertito in legge dalla L. 11.08.2014, n. 116 con decorrenza dal 21.08.2014.

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO II Redditi fondiari

Articolo 32
Reddito agrario [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso.
  2. Sono considerate attività agricole:
  3. a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; (1)
  4. b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; (1) (2)
  5. c) le attività di cui al terzo comma dell’ articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. (4) (5)
  6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lett. b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.
  7. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell’art. 27 . (3)

 

—–

(1) La presente lettera è stata così modificata dall’ art. 3, L. 23.12.1996, n. 662.

(2) Il numero di capi che rientra nei limiti di cui alla presente lettera, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata, è stabilito in base alle tabelle di cui all’art. 1 del D.M. 06.03.2000 (G.U. 22.03.2000, n. 68).

(3) Il presente articolo, già art. 29, è stato così rinumerato in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(4) La presente lettera è stata così sostituita dall’ art. 2, comma 6, L. 24.12.2003, n. 350, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:

“c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell’esercizio normale dell’agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.”

(5) Per l’individuazione dei beni oggetto delle attività agricole «connesse» vedi da ultimo il D.M. 13 febbraio 2015 .

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Articolo 33
Imputazione del reddito agrario [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2008

  1. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell’affittuario, anziché quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.
  2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell’art. 5 , il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l’affittuario deve allegare alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l’indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali.

2-bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b). (2)

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo, già art. 30, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, c. 176, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

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Articolo 34
Determinazione del reddito agrario [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Il reddito agrario è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale.
  2. Le tariffe d’estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell’art. 28. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale.
  3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli artt. 29 e 30 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all’art. 30 possono essere presentate anche dall’affittuario o da uno degli associati.
  4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4 bis dell’articolo 28. (1) (2) (3)

 

—–

(1) Vedi D.P.R. 04.02.1988, n. 42 art. 31.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 1, D.L. 27.04.1990, n. 90.

(3) Il presente articolo, già art. 31, è stato così rinumerato in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

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Articolo 35
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Nelle ipotesi previste dall’art. 31 il reddito agrario si considera inesistente. (1)

 

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(1) Il presente articolo, già art. 32, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

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Articolo 36
Reddito dei fabbricati [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana.
  2. Per unità immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unità immobiliari.
  3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze. Non si considerano, altresì, produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l’unità immobiliare non è comunque utilizzata. (1) (2)

3 bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui all’articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se d’importo non superiore a lire 50 mila. (1) (3) (4)

 

—–

(1) Le disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso alla data del 08.12.93.

(2) Il presente comma, prima modificato dall’art. 23, L. 30.12.1991, n. 413, poi dall’art. 4, D.L. 31.05.1994, n. 330, è stato da ultimo così modificato dall’art. 6, L. 18.02.1999, n. 28.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 4, D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

(4) Il presente articolo, già art. 33, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

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Articolo 37
Determinazione del reddito dei fabbricati [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 18 luglio 2012

  1. Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta.
  2. Le tariffe d’estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l’esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacità di reddito delle unità immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze previo parere della commissione censuaria centrale e può essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
  3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall’anno di pubblicazione nella G.U. del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dell’anno in cui è stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento dell’acconto d’imposta, le modificazioni hanno effetto dall’anno successivo.
  4. Il reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto è determinato comparativamente a quello delle unità similari già iscritte.

4 bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione è elevata al 35 per cento. (1)

4 ter. [Se l’ammontare delle spese effettivamente sostenute in un anno e comprovate da idonea documentazione è superiore al 15 per cento del canone relativo all’anno medesimo, l’eccedenza può essere computata, sempre in misura tale da non superare complessivamente per ciascun periodo di imposta il predetto limite percentuale, in diminuzione dei canoni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il secondo]. (2)

4 quater. [Dall’ammontare complessivo del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche e di quello delle sue pertinenze si deduce, fino a concorrenza dell’ammontare stesso, l’importo di unmilionecentomila lire rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso. Sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente]. (3)

(4)

—–

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 11, L. 30.12.1991, n. 413, poi sostituito dall’art. 4, D.L. 31.05.1994, n. 330 e poi modificato dall’art. 4 D.L. 02.03.2012, n. 16, con decorrenza dal 02.03.2012, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Da ultimo il presente comma è stato così modificato dall’art. 4, L. 28.06.2012, n. 92 (G.U. 03.07.2012, n. 153), con decorrenza dal 18.07.2012 ed applicazione a decorrere dall’anno 2013.Si riporta di seguito il testo previgente:

“4 bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione è elevata al 35 per cento”.

(2) Il presente comma prima aggiunto dall’art. 11, L. 30.12.1991, n. 413, è stato, poi, abrogato dall’art. 4, D.L. 31.05.1994, n. 330.

(3) Il presente comma prima aggiunto dall’art. 15, L. 24.12.1993, n. 537, poi modificato dall’art. 3, comma 49, L. 23.12.1996, n. 662 è stato, da ultimo, abrogato dall’art. 18, L. 13.05.1999, n. 133 (G.U. 17.05.1999, n. 113, S.O. n. 96/L) con effetto dal periodo di imposta 1999.

(4) Il presente articolo, già art. 34, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

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Articolo 38
Variazioni del reddito dei fabbricati [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50% di questa, l’ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell’ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell’unità immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi, è determinato comparativamente ai canoni di locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati viciniori.
  2. Se la verifica interessa un numero elevato di unità immobiliari di una zona censuaria, il Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale, dispone per l’intera zona la revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare. (1)

 

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(1) Il presente articolo, già art. 35, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

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Articolo 39
Decorrenza delle variazioni [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell’art. 38 hanno effetto dall’1 gennaio dell’anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione. (1)

 

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(1) Il presente articolo, già art. 36, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO II Redditi fondiari

Articolo 40
Fabbricati di nuova costruzione [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all’uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore. (1)

 

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(1) Il presente articolo, già art. 37, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

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Articolo 41
Unità immobiliari non locate [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo. (1) (2) (3) (4)

 

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(1) Vedi D.P.R. 04.02.1988, n. 42 art. 22

(2) Le disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso alla data del 08.12.93.

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 4, D.L. 31.05.1994, n. 330.

(4) Il presente articolo, già art. 38, è stato così rinumerato in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

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Articolo 42
Costruzioni rurali [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni cui servono e destinate:
  2. a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell’immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate; (1)
  3. b) al ricovero degli animali di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 32 e di quelli occorrenti per la coltivazione;
  4. c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
  5. d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lett. c) del comma 2 dell’art. 32. (2)

 

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(1) La presente lettera è stata così sostituita dall’art. 1, D.L. 27.04.1990, n. 90, che al quinto comma dispone:

“5. Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l’attuazione della disciplina dettata dalla lettera f) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto.”

(2) Il presente articolo, già art. 39, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO II Redditi fondiari

Articolo 43
Immobili non produttivi di reddito fondiario [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni.
  2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore.
    Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell’art. 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all’ultimo periodo del comma 1 bis dell’articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato. (1) (2) (3) (4)

 

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(1) Per l’esclusione di tali beni dal patrimonio dell’impresa, si veda l’ art. 58 della legge 30.12.91, n. 413 il quale dispone che “L’imprenditore individuale che, alla data del 31.12.1991, utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni, può, entro il 30.04.1992, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dall’anno 1992, mediante il pagamento di una somma a titolo d’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto nella misura del 5 per cento del valore dell’immobile medesimo determinato con i criteri di cui all’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26.4. 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 28.02.1992, saranno stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell’imposta.”

Per i soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 58, comma 3 bis, del DL 30.08.93, n. 331 per gli immobili strumentali per destinazione relativi alle attività aventi carattere assistenziale, didattico, sanitario e culturale devono entro il 18.12.1993, esercitare l’opzione ivi prevista mediante apposita dichiarazione in carta libera, conforme allo schema allegato al DM 29.09.1993 da spedire a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione stessa. Il mancato esercizio dell’opzione o l’omesso versamento dell’imposta sostitutiva dovuta entro la sopra indicata data del 18.12.1993, comporta che gli immobili strumentali di cui all’art. 40, comma 2, primo periodo. del testo unico delle imposte sui redditi, continuano ad essere considerati relativi all’impresa. L’imposta sostitutiva dell’IRPEG, dell’ILOR e dell’IVA, determinata ai sensi dell’art. 58, comma 3 bis, L. 30.12.91, n. 413 introdotto dall’art. 62, comma 23, del DL 30.08.93, n. 331 ed indicata nella dichiarazione di opzione, deve essere versata in due rate di pari importo, con scadenza rispettivamente, la prima entro il termine di presentazione della dichiarazione di opzione stessa e la seconda entro il mese di maggio 1994.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 145. c. 99°, L. 23.12.2000, n. 388 (G.U. 29.12.2000 n. 302, S.O. n. 219).

(3) Il presente articolo, già art. 40, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(4) In virtù di quanto disposto dall’art.1, c.37, L. 28.12.2007, n. 244,  l’imprenditore individuale può optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, mediante il pagamento dell’imposta nella misura del 10 per cento.

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO III Redditi di capitale

Articolo 44
Redditi di capitale [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 25 dicembre 2019

  1. Sono redditi di capitale:
  2. a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
  3. b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;
  4. c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
  5. d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;

d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d’Italia. (9)

  1. e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell’articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
  2. f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell’articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell’articolo 53;
  3. g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti; (5) (7)

g bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;

g ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;

g quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

g quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h bis) del comma 1 dell’articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;

g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73; (4)

  1. h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
  2. Ai fini delle imposte sui redditi:
  3. a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l’indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell’emittente stesso o da altri elementi certi e precisi; (2)

[b) le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), rappresentate e non rappresentate da titoli, si considerano similari rispettivamente alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata nel caso in cui la relativa remunerazione se corrisposta da una società residente sarebbe stata totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d’impresa per effetto di quanto previsto dall’articolo 109, comma 9;] (3)

  1. c) si considerano similari alle obbligazioni:

1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell’articolo 29 del regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;

2) i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

(1) (6) (8)

 

—–

(1) Il presente articolo prima modificato dall’art. 2, D.L. 17.09.1992, n. 378, poi dall’art. 1, D.L. 30.12.1993, n. 557, poi dall’art. 2, comma 159, L. 23.12.1996, n. 662, poi dall’art. 7, D.L. 20.06.1996, n. 323, poi dall’art. 1, D.Lgs. 21.11.1997, n. 461, poi dall’art. 10, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47, è stato, poi, così rinumerato e sostituito dall’art. 1 D.Lgs. 12.12.2003, n. 344 con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) La presente lettera è stata così sostituita dall’art. 2, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005. Le disposizioni dell’ultimo periodo della presente lettera hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2006.

(3) La presente lettera è stata soppressa dall’art. 2, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005.

(4) La presente lettera, aggiunta dall’art. 1, comma 75, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007, è stata poi così modificata dall’art. 13, comma 1, lett. a), D.L. 26.10.2019, n. 124 con decorrenza dal 27.10.2019, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 19.12.2019, n. 157, con decorrenza dal 25.12.2019.

(5) I proventi di cui alla presente lettera, derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital (FVC) non sono soggetti ad imposizione secondo quanto stabilito dall’art. 31, comma 4, D.L. 06.07.2011, n. 98, con decorrenza dal 06.07.2011.

(6) La ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi ed ogni altro provento di cui al presente articolo sono state stabilite:

– nella misura del 20% ai sensi dell’art. 2, comma 6, D.L. 13.08.2011, n. 138 con decorrenza dal 14.08.2011 e modalità di applicazione di cui all’art. 29, comma 2, D.L. 29.12.2011, n. 216;
– nella misura del 26% ai sensi dall’art. 3, comma 1, D.L. 24.04.2014, n. 66 con decorrenza dal 24.04.2014 e modalità di applicazione di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 3 ed effetto a decorrere dal 1° luglio 2014, convertito in legge dalla L. 23.06.2014, n. 89 con decorrenza dal 24.06.2014.

(7) I proventi di cui alla presente lettera derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliare di diritto estero sono soggetti ad una ritenuta del 20%  secondo quanto stabilito dall’art. 13, D.Lgs. 04.03.2014, n. 44.

(8) Agli interessi ai premi ed ogni altro provento divenuti esigibili, di cui al presente articolo, si applica l’aliquota al 26% , secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 6 e seguenti, D.L. 24.04.2014, n. 66 a decorrere dal 1° luglio 2014, convertito in legge dalla L. 23.06.2014, n. 89 con decorrenza dal 24.06.2014.

(9) La presente lettera è stata inserita dall’art. 1, comma 43, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018.

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO III Redditi di capitale

Articolo 45
Determinazione del reddito di capitale [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 27 ottobre 2019

  1. Il reddito di capitale è costituito dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell’articolo 44 è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 44 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 44 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l’evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g bis) del comma 1 dell’articolo 44 sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto. (3) (4) (5)
  2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.
  3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.
  4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni. (1) (7)

[4 bis. Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi d’investimento collettivo mobiliari, [soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione], nonché le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l’incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l’incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto. L’incremento di valore delle azioni o quote è rilevato dall’ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione.] (2)

4 ter. I redditi di cui alla lettera g quinquies) del comma 1 dell’articolo 44 sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari. (8) (9)

4-quater. Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito. (10)

 

—–

(1) La disposizione del presente comma, introdotta dall’articolo 11, comma 3, della L.08.08.1995, n. 335, deve intendersi riferita esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 21.04.1993, n. 124 (Cfr. d.l. 31.12.96, n. 669 art. 1 c. 5, convertito, con modificazioni, in L. 28.02.97, n. 30).

(2) Il presente comma prima aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 21.11.1997, n. 461, poi modificato dal D.Lgs. n. 201/98 , è stato da ultimo abrogato dall’art. 2, comma 79, D.L. 29.12.2010, n. 225 così come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 26.02.2011, n. 10 con decorrenza dal 27.02.2011 ed effetto dal 01.07.2011.

(3) La parola “corrispettivi” è stata così sostituita dall’art. 2, D. Lgs. 21.07.1999, n. 259 (G.U. 04.08.1999, n. 181) con effetto dal 01.01.1999.

(4) Il quinto periodo del presente comma è stato aggiunto dall’art. 2, D. Lgs. 21.07.1999, n. 259 (G.U. 04.08.1999, n. 181) con decorrenza dal 01.01.1999.

(5) Il terzo periodo del presente comma è stato aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 23.12.1999, n. 505. Secondo quanto previsto dal medesimo articolo 9 del citato decreto legislativo, la presente disposizione si applica a decorrere dai redditi di capitale divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2000.

(6) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 10, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 (G.U. 09.03.2000, n. 57, S.O. n. 41). Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il decreto legislativo n. 47/2000 le disposizioni di cui al comma 4 ter, così come sopra introdotto, si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto legislativo citato, nonché, in caso di riscatto parziale di cui all’articolo 10, comma 1 bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 o di anticipazione, a quelle erogate a decorrere da tale data. Il decreto legislativo n. 47/2000 entra in vigore il 01.06.2000 con effetto, relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 01.01.2001.

(7) Il presente comma prima modificato, dall’art. 13, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 (G.U. 09.03.2000, n. 57, S.O. n. 41) è stato, poi, così modificato dall’art. 10, D.Lgs. 12.04.2001, n. 168, con decorrenza dal 01.01.2001.

(8) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 7, D.Lgs.12.04.2001, n. 168, con decorrenza dal 01.01.2001.

(9) Il presente articolo, già art. 42, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(10) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 13, comma 1, lett. b), D.L. 26.10.2019, n. 124 con decorrenza dal 27.10.2019, convertito in legge dalla L. 19.12.2019, n. 157, con decorrenza dal 25.12.2019.

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO III Redditi di capitale

Articolo 46
Versamenti dei soci [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo. (2)
  2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti. (1)

 

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(1) Il presente articolo, già art. 43, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:

“1. Le somme versate alle società in nome collettivo e in accomandita semplice dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.”

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO III Redditi di capitale

Articolo 47
Utili da partecipazione [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 12 gennaio 2019

  1. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. (5) (6)
  2. Nel caso di contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), se l’associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all’articolo 66, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell’associato nella misura del 58,14 per cento, qualora l’apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all’articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare. (3)
  3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 109.
  4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1; a tali fini, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, in società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell’articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 3 dell’articolo 47-bis, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis, per gli utili di cui ai periodi precedenti, è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori. (4)
  5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all’imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
  6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l’aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l’aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell’aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.
  7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
  8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all’imposta di cui al titolo II. (1) (2)

 

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(1) Il presente articolo, già art. 44, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) Il presente articolo prima modificato dall’art. 1, D.P.R. 04.02.1988, n. 42 poi dall’art. 26, D.L. 02.03.1989, n. 69, poi dall’art. 1, D.L. 30.12.1993, n. 557, è stato, poi, così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(3) Il presente comma prima modificato dall’art. 2, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005, è stato poi così sostituito dall’art. 1, comma 1004, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018 ed applicazione ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019.

(4) Il presente comma prima modificato dall’art. 2, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, dall’art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, poi dall’art. 1, c. 83, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, ed effetto dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, poi dall’art. 3, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante, nonché agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta; è stato da ultimo così sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29.11.2018, n. 142 con decorrenza dal 12.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

(5) Le percentuali degli utili da partecipazione in enti e società di cui al presente comma sono state rideterminate nella misura del 49,72 per cento dall’art 1 D.M. 02.04.2008 (G.U. 16.04.2008, n. 90).

(6) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1004, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018 ed applicazione ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019.

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO III Redditi di capitale

Articolo 47 bis
Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati

  1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:
  2. a) nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell’articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167;
  3. b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell’impresa o dell’ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l’attività ricompresa nell’ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto.
  4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente testo unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di un’impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1, può dimostrare che:
  5. a) il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;
  6. b) dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1.
  7. Ai fini del comma 2, il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29.11.2018, n. 142 con decorrenza dal 12.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO III Redditi di capitale

Articolo 48
Redditi imponibili ad altro titolo [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo comma, nonché quelli conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali.
  2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d’impresa.  (1) (2)

 

—–

(1) Il presente articolo, già art. 45, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:

“1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice.

  1. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d’impresa.”
Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO III Redditi di capitale

Articolo 48 bis
Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [testo ante riforma 2004]

Abrogato

[1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell’articolo 48 salvo quanto di seguito specificato:

[a) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 47, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro non concorrono a formare il reddito fino ad un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a 5 milioni di lire, dell’imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria;] (4)

a bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l’attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell’azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento; (2)

  1. b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 47, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell’articolo 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun periodo d’imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;
  2. c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell’articolo 47 non si applicano le disposizioni del predetto articolo 48. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. [Le rendite costituiscono reddito per il 60 per cento dell’ammontare lordo percepito nel periodo d’imposta;] (6)
  3. d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h bis) del comma 1 dell’articolo 47, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g quinquies) del comma 1 dell’articolo 41, se determinabili; (5)

d bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3 bis per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta lire sei milioni. (3)

d ter) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h bis) del comma 1, dell’articolo 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10 comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 51. Le stesse assumono al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, se determinabili. (6) (7) ]

(1)

 

—–

(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il presente articolo non è stato riproposto nella nuova versione.

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 02.09.1997, n. 314.

(2) La presente lettera, prima aggiunta dall’art. 6, L. 23.12.1999, n. 488 (G.U. 27.12.1999, n. 302, S.O. n. 227/L), con decorrenza dal periodo di imposta 2000, è stata successivamente così modificata dall’art. 2 c. 1°, L. 23.12.2000, n. 388 (G.U. 29.12.2000 n. 302, S.O. n. 219). Si riporta di seguito il testo previgente: “nella misura del 90 per cento”.

(3) La presente lettera aggiunta dall’art. 13, D.Lgs. 23.12.1999, n. 505 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232) è stata poi così sostituita dall’art. 10, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 (G.U. 09.03.2000, n. 57, S.O. n. 41).

(4) La presente lettera è stata soppressa dall’art. 1, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 (G.U. 09.03.2000, n. 57, S.O. n. 41); tale decreto entra in vigore il 01.06.2000 con effetto, relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 01.01.2001.

(5) La presente lettera è stata così sostituita, dall’art. 10, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 (G.U. 09.03.2000, n. 57, S.O. n. 41).

(6) L’ultimo periodo del presente comma è stato soppresso dall’art. 13, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 (G.U. 09.03.2000, n. 57, S.O. n. 41). Il decreto legislativo n. 47/2000 entra in vigore il 01.06.2000 con effetto, relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 01.01.2001.

(7) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 7 D.Lgs 12.04.2001, n. 168 (G.U. 11.05.2001, n. 108).

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO IV Redditi di lavoro dipendente

Articolo 49
Redditi di lavoro dipendente [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
  2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
  3. a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
  4. b) le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile. (1) (2) (3) (4)

 

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(1) Per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, vedi l’art. 78, comma 9, della L. 30.12.91, n. 413.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 2.09.1997, n. 314.

(3) E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 46, secondo comma, del D.P.R. 29.09.1973, n. 597, ora art. 46 comma 2, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione (C. cost., 27.11-11.12.1997, n. 390; Gazz. Uff. 17 dicembre 1997, n. 51, prima serie speciale).

(4) Il presente articolo, già art. 46, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO IV Redditi di lavoro dipendente

Articolo 50
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 15 agosto 2017

  1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
  2. a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
  3. b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
  4. c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

c bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 , comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 53 , comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente. (9)

  1. d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli artt. 24, 33, lett. a) e 34 della L. 20 maggio 1985, n. 222 nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all’ art. 33, comma 1, della L. 26 luglio 1974, n. 343;
  2. e) i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 1 comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; (1)
  3. f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’articolo 53 , comma 1, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; (11)
  4. g) le indennità di cui all’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica; (2)
  5. h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (Isvap) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all’inizio dell’erogazione; (8)

h bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 comunque erogate; (3) (7)

  1. i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lett. c) e d) del comma 1 dell’art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lett. c) del comma 1 dell’art. 44; (6)
  2. l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative; (4)
  3. I redditi di cui alla lett. a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.
  4. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i), del comma 1 l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall’art. 14. (10)

 

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(1) La presente lettera prima modificata dall’art. 9, D.L. 01.10.1996, n. 510 è stata, poi, così sostituita dall’art. 2, D.Lgs. 2.09.1997, n. 314.

(2) La presente lettera prima modificata dall’art. 2, D.Lgs. 02.09.1997, n. 314, è stata, poi, così sostituita dall’art. 2, comma 36, L. 24.12.2003, n. 350, con decorrenza dal 01.01.2004. Il medesimo articolo fa riferimento alla numerazione del vecchio testo del presente provvedimento.

(3) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 13, D.Lgs. 21.04.1993, n. 124.

(4) La presente lettera prima aggiunta dall’art. 1, L. 11.12.1990, n. 381 è stata, poi, così sostituita dall’art. 2, D.Lgs. 2.09.1997, n. 314.

(5) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 02.09.1997, n. 314.

(6) Le parole “alle lett. c) e d)” sono state così sostituite dall’art. 13, D.Lgs. 23.12.1999, n. 505 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), in vigore dal 15.01.2000. Secondo quanto previsto medesimo articolo 13 del citato decreto legislativo, la presente disposizione si applica dal 01.01.2000.

(7) La presente lettera è così sostituita dall’ art. 10, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 (G.U. 09.03.2000, n. 57, S.O. n. 41).

(8) La presente lettera è stata così sostituita, dall’art. 13, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 (G.U. 09.03.2000, n. 57, S.O. n. 41).

(9) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 34, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194) , con decorrenza dal 01.01.2001.

(10) Il presente articolo, già art. 47, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(11) La presente lettera prima modificata dall’art. 2, D.Lgs. 02.09.1997, n. 314, poi sostituita dall’art. 2, comma 36, L. 24.12.2003, n. 350, con decorrenza dal 01.01.2004 (il medesimo articolo fa riferimento alla numerazione del vecchio testo del presente provvedimento), è stata da ultimo nuovamente modificata dall’art. 26, D.Lgs. 13.07.2017, n. 116 con decorrenza dal 15.08.2017.

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO IV Redditi di lavoro dipendente

Articolo 51
Determinazione del reddito di lavoro dipendente [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2020

  1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
  2. Non concorrono a formare il reddito:
  3. a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter); (10)

[b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d’imposta a lire 500.000 (258,23 euro), nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; ] (18)

  1. c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29; (3)
  2. d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12; (27)

  1. e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell’articolo 50;
  2. f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100; (4) (26)

f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari; (5)

f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12; (22)

f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie. (25)

  1. g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 4 milioni (2.065,83 euro), a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione; (6)

[g bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;] (7)

  1. h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
  2. i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25 per cento dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta.

i bis) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. (16)

2 bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall’impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. La disposizione di cui alla lettera g bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. a) che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
  2. b) che, al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;
  3. c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l’importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. (8)
  4. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 13, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

3-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. (23)

  1. Ai fini dell’applicazione del comma 3:
  2. a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l’anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall’anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l’anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall’anno 2021; (17)
  3. b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; (9)
  4. c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.

c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l’importo corrispondente all’introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. (14)

[4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall’atleta professionista ai propri agenti per l’attività di assistenza nelle medesime trattative.] (20)

  1. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (46,48 euro) al giorno, elevate a lire 150.000 (77,47 euro) per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000 (15,49 euro), elevate a lire 50.000 (25,82 euro) per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. (19)
  2. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all’articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione. (11) (24)
  3. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni (1.549,37 euro) per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale e 9 milioni (4.648,11 euro) per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest’ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 13, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.
  4. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all’estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all’estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la sorresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l’indennità base. Qualora l’indennità per servizi prestati all’estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all’attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L’applicazione di questa disposizione esclude l’applicabilità di quella di cui al comma 5. (21) (28)

8 bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4 comma 1, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. (12) (13)

  1. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all’anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all’onere derivante dall’applicazione del medesimo decreto.

(1) (2) (15)

 

—–

(1) Vedi D.P.R. 04.02.1988, n. 42 art. 7.

(2) Il presente articolo è stato così sostituito, da ultimo, dall’art. 3, D.Lgs. 02.09.1997, n. 314.

(3) La presente lettera prima modificata dall’art. 4, D.Lgs. 23.03.1998, n. 56 e dall’art. 1, comma 16, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.07.2015, è stata poi così sostituita dall’art. 1, comma 677, L. 27.12.2019, n. 160 con decorrenza dal 01.01.2020.

(4) La presente lettera è stata così sostituita prima dall’art. 13, D.Lgs. 23.12.1999, n. 505 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), in vigore dal 15.01.2000, e poi dall’art. 1, comma 190, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016.

(5) La presente lettera aggiunta dall’art. 13, D.Lgs. 23.12.1999, n. 505 con decorrenza dal 15.01.2000 ed applicazione dal 01.01.2000, è stata così sostituita prima dall’art. 3 D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012, e poi dall’art. 1, comma 190, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016.

(6) La presente lettera è così sostituita dall’art. 13, D.Lgs. 23.12.1999, n. 505 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), in vigore dal 15.01.2000. Secondo quanto previsto dal medesimo articolo 13 del citato decreto legislativo, la presente disposizione si applica dal 1° gennaio 2000, e non si applica alle assegnazioni di titoli effettuate anteriormente alla predetta data, nonché a quelle derivanti dall’esercizio di opzioni attribuite dal 01.01.1998 fino alla data del 15.01.2000.

(7) La presente lettera, prima aggiunta dall’art. 13, D.Lgs. 23.12.1999, n. 505, poi, abrogata dall’art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006, ripristinata in virtù dall’art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, così come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza 12.08.2006, è stata poi abrogata dall’art. 82, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147, S.O. n. 152) con decorrenza dal 25.06.2008 e  si applica, in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti dal 25.06.2008.

(8) Il presente comma prima aggiunto dall’art. 13, D.Lgs. 23.12.1999, n. 505 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), è stato poi così modificato dall’art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza 12.08.2006 e dall’art. 3 D.L. 03.10.2006, n. 262, con decorrenza dal 03.10.2006.

(9) Le parole ” vigente al termine di ciascun anno” sono così sostituite dall’art. 13, D.Lgs. 23.12.1999, n. 505 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), in vigore dal 15.01.2000. Secondo quanto previsto medesimo articolo 13 del citato decreto legislativo, la presente disposizione si applica dal 01.01.2000.

(10) La presente lettera, prima modificata dall’art. 1, D.Lgs. 18.02.2000, n. 41 (G.U. 03.03.2000, n. 52) con decorrenza dal 18.03.2000 e dall’art. 1, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 (G.U. 09.03.2000, n. 57, S.O. n. 41), è stata poi sostituita dall’art. 1, c. 197, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

(11) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art 1 D.L. 22.06.2000, n. 167 così come modificato prima dalla legge di conversione 10.08.2000, n. 229,  dall’art. 2162 D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 con decorrenza dal 09.10.2010 e poi dall’art. 10 D.Lgs. 31.12.2012, n. 248 con decorrenza dal 25.01.2013.

(12) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 36, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), con decorrenza dal 10.12.2000.

(13) Il presente comma deve interpretarsi in virtù dell’art. 5, c. 5, L. 16.03.2001, n. 88 (G.U. 03.04.2001, n. 78) nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, ai sensi degli artt. 4 e 5, D.L. 31.07.1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla L. 03.10.1987, n. 398 non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall’attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi. I lavoratori marittimi percettori del suddetto reddito non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararlo all’ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

(14) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 75, L. 27.12.2002, n. 289 con decorrenza dal 01.01.2003.

(15) Il presente articolo, già art. 48, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(16) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 1, comma 14, L. 23.08.2004, n. 243, con decorrenza dal 06.10.2004.

(17) La presente lettera prima modificata dall’art. 7 D.L. 03.10.2006, n. 262, con decorrenza dal 03.10.2006 ed effetto a partire dal periodo d’imposta in corso al 03.10.2006, è stata poi così sostituita dall’art. 1, comma 632, L. 27.12.2019, n. 160 con decorrenza dal 01.01.2020; ai sensi dell’art. 1, comma 633, della medesima legge modificante resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dalla presente lettera nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

(18) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 2,  D.L. 27.05.2008 n. 93, con decorrenza dal 29.05.2008.

(19) La quota di indennità prevista nel presente comma è stata rideterminata in virtù di quanto disposto dall’art. 2, c. 17, L. 22.12.2008, n. 203 (G.U. 30.12.2008, n. 303, S.O. n. 285).

(20) Il presente comma, inserito dall’art. 1, comma 160, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014, è stato abrogato dall’art. 1, comma 8, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016.

(21) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 319, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.07.2015.

(22) La presente lettera è stata inserita dall’art. 1, comma 190, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016.

(23) Il presente comma è stato inserito dall’art. 1, comma 190, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016.

(24) Il presente comma si interpreta secondo quanto stabilito dall’art. 7-quinquies, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016.

(25) La presente lettera è stata inserita dall’art. 1, comma 161, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017.

(26) Ai sensi dall’art. 1, comma 162, L. 11.12.2016, n. 232 le disposizioni di cui alla presente lettera, come da ultimo modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

(27) La presente lettera è stata inserita dall’art. 1, comma 28, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018.

(28) Ai sensi dell’art. 1, comma 271, L. 27.12.2017, n. 205 il primo periodo del presente comma si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura del 50 per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell’articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103.

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO IV Redditi di lavoro dipendente

Articolo 52
Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell’articolo 51 salvo quanto di seguito specificato:

[a) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 50 , i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro non concorrono a formare il reddito fino ad un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a 5 milioni di lire, dell’imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria;] (4)

a bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 50 , i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l’attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell’azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento; (2)

  1. b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 50 , non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell’articolo 50 , sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun periodo d’imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;
  2. c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell’articolo 50 non si applicano le disposizioni del predetto articolo 51 . Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.[Le rendite costituiscono reddito per il 60 per cento dell’ammontare lordo percepito nel periodo d’imposta;] (6)
  3. d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h bis) del comma 1 dell’articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell’articolo 11 e quelle di cui all’articolo 23 comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. (5)

d bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell’ articolo 50 , percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni (9.296,22 euro) al netto della deduzione prevista dall’ articolo 10 , comma 3 bis per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta lire sei milioni (3.098,74 euro). (3) (1)

[d ter) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h bis) del comma 1, dell’articolo 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell’ articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 51 . Le stesse assumono al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, se determinabili.] (7) (8)

 

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’ art. 4, D.Lgs. 02.09.1997, n. 314.

(2) La presente lettera, prima aggiunta dall’art. 6 , L. 23.12.1999, n. 488 (G.U. 27.12.1999, n. 302, S.O. n. 227/L), con decorrenza dal periodo di imposta 2000, è stata successivamente così modificata dall’art. 2, c. 1°, L. 23.12.2000, n. 388 (G.U. 29.12.2000 n. 302, S.O. n. 219). Si riporta di seguito il testo previgente: “nella misura del 90 per cento”.

(3) La presente lettera, prima aggiunta dall’ art. 13, D.Lgs. 23.12.1999, n. 505 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), e poi così sostituita dall’ art. 10, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 (G.U. 09.03.2000, n. 57, S.O. n. 41).

(4) La presente lettera è stata soppressa dall’ art. 1, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 (G.U. 09.03.2000, n. 57, S.O. n. 41); tale decreto entra in vigore il 01.06.2000 con effetto, relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 01.01.2001.

(5) La presente lettera prima sostituita, dall’ art. 10, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47, è stata, poi, così sostituita dall’art. 21 D.Lgs. 05.12.2005, n. 252, con decorrenza dal 01.01.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

“d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h bis) del comma 1 dell’ articolo 50 , erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 51 . Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g quinquies) del comma 1 dell’ articolo 44 , se determinabili;”.

(6) L’ultimo periodo del presente comma è stato soppresso dall’ art. 13, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47 (G.U. 09.03.2000, n. 57, S.O. n. 41). Il decreto legislativo n. 47/2000 entra in vigore il 01.06.2000 con effetto, relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 01.01.2001.

(7) La presente lettera prima modificata dall’art. 7 D.Lgs 12.04.2001, n. 168, è stata, poi, abrogata dall’art. 21 D.Lgs. 05.12.2005, n. 252, con decorrenza dal 01.01.2007.

(8) Il presente articolo, già art. 48 bis, è stato così rinumerato in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO V Redditi di lavoro autonomo

Articolo 53
Redditi di lavoro autonomo [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 15 agosto 2017

  1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lett. c) del comma 3 dell’art. 5. (1) (2)
  2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

[a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;] (5)

  1. b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali;
  2. c) le partecipazioni agli utili di cui alla lett. f) del comma 1 dell’art. 44 quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
  3. d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
  4. e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia.
  5. f) i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349. (4)

f-bis) le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari. (7)

  1. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla L. 23 marzo 1981, n. 91 si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lett. a) del comma 2. (3) (6)

 

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(1) Il D.P.C.M. 26.07.96 ha aumentato, in misura pari al 4,7 per cento, ed a decorrere dal 01.01.1996, gli importi delle detrazioni d’imposta e dei limiti di reddito per i redditi di lavoro autonomo e di impresa, di cui all’art. 49, comma 1, e 79 .

A decorrere dal 01.01.1996 la misura di ciascun importo resta pertanto così determinata:

  1. a) detrazione per il coniuge a carico:
  2. 1.057.552, se il reddito imponibile non supera L. 30.000.000
  3. 961.552 se il reddito imponibile è superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000;
  4. 889.552, se il reddito imponibile è superiore a L. 60.000.000 ma non a L. 100.000.000
  5. 817.552 se il reddito imponibile è superiore a L. 100.000.000.
  6. b) detrazione per redditi di lavoro autonomo:
  7. 213.570, se l’ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 8.600.000;
  8. 169.500, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 8.600.000 ma non a L. 8.700.000;
  9. 81.360, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 8.700.000 ma non a L. 8.900.000.

(2) L’art. 4, commi 1, 3, 4, del D.L. 24.09.96, n. 499 dispone che la decorrenza dell’obbligo di cui all’art. 2, comma 26, della L. 08.08.95, n. 335, è differita al 30.06.96, per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e all’1 aprile 1996 per coloro che risultano non iscritti alle predette forme; per gli stessi soggetti il termine per la comunicazione di cui all’art. 2 comma 27, della L. n. 335/95, è ulteriormente differito, rispettivamente, al 31.07.1996 e al 30.04.1996. Per i soggetti nei cui confronti l’obbligo contributivo decorre dall’01.04.1996, il versamento del contributo dovuto in relazione ai compensi corrisposti nei mesi di aprile e maggio 1996 è effettuato entro il 20.06.96. I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo, fermo restando l’obbligo del versamento alla gestione separata di cui al comma 26 dell’ art. 2 della L. 08.08.95, n. 335, del contributo del 10% commisurato ai predetti redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi, hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4% dei compensi lordi. Il versamento è effettuato entro il limite del massimale contributivo annuo di cui all’art. 2 , comma 18, della L. 335 del 1995 secondo le modalità stabilite dall’INPS, alle scadenze:

  1. a) entro il 31 maggio di ciascun anno, in acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40% dell’importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente;
  2. b) entro il 30 novembre di ciascun anno, in acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40% dell’importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente;
  3. c) entro il 31 maggio di ciascun anno, a saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra l’1 gennaio ed il 31 dicembre dell’anno precedente.

Qualora all’atto della determinazione del saldo di cui alla lett. c) precedente, risultino già versate all’INPS somme superiori al 10% dei redditi netti, l’eccedenza viene contabilizzata dall’INPS come acconto degli eventuali importi dovuti dai soggetti assicurati nell’anno successivo. Su richiesta l’eccedenza è restituita dall’INPS agli assicurati con applicazione degli interessi nella misura e secondo le modalità stabilite dall’art. 44 del D.P.R. n. 602/73.

Per l’anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell’IRPEF per l’anno 1995 rideterminati proporzionalmente in relazione alla decorrenza dell’obbligo indicato all’inizio della nota. Il versamento a saldo del contributo dovuto per l’anno 1996 deve essere calcolato escludendo i compensi relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza del predetto obbligo, anche se riscosse in periodi successivi.

(3) Vedi D.P.R. 04.02.1988, n. 42 art. 33.

(4) La presente lettera è stata aggiunta dall’ art. 4, D.L. 14.03.1988, n. 70.

(5) La presente lettera è stata abrogata dall’ art. 34, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194) , con decorrenza dal 01.01.2001.

(6) Il presente articolo, già art. 49, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(7) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 26, D.Lgs. 13.07.2017, n. 116 con decorrenza dal 15.08.2017.

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO V Redditi di lavoro autonomo

Articolo 54
Determinazione del reddito di lavoro autonomo [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 15 agosto 2017

  1. Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

1 bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze [e le minusvalenze] dei beni strumentali, esclusi [gli immobili] e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, se:

  1. a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
  2. b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
  3. c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione. (11)

1 bis. 1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma l bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1 bis. (12)

1 ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l’indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato. (10)

1 quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale. (10)

  1. Per i beni strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. E’ tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l’articolo 36 commi 7 e 7 bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d’imposta in cui maturano. Le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d’imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all’inizio del periodo d’imposta dal registro di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi. (13)
  2. Le spese relative all’acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4 adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a 1.000.000 di lire (516,46 euro), nella misura del 50%; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all’impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. (4)

3 bis. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento. (5)

[4. Non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia e manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e alle autovetture ed autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici. Per i ciclomotori, nonché per i motocicli, le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a quella indicata nel periodo precedente, la deduzione è ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente a un solo automezzo o, nel caso di esercizio dell’arte o professione in forma associata o da parte di società semplici, a un solo automezzo per ciascun associato o socio]. (1)

  1. Le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. (6)
  2. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6 bis, anche le quote delle indennità di cui alle lett. a) e c) del comma 1 dell’art. 17 maturate nel periodo d’imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 2  dell’articolo 95. (2)

6 bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell’artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l’opera svolta nei confronti dell’artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti. (3)

[7. Se l’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta non è superiore a 18 milioni di lire, il reddito è determinato, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, nella misura del 70 per cento dell’ammontare fino a 10 milioni di lire, del 75 per cento dell’ammontare superiore a 10 fino a 14 milioni di lire e dell’80 per cento dell’ammontare superiore a 14 milioni di lire. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi della presente disposizione]. (7)

  1. I redditi indicati alla lett. b) del comma 2 dell’articolo 53 sono costituiti dall’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lett. c), d), ed e) costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. I redditi indicati alla lettera f-bis) del comma 2 dell’articolo 53 sono costituiti dall’ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta. (14)

8 bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purché stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. (8)

(9)

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(1) Il presente comma prima sostituito dall’art. 26, D.L. 02.03.1989, n. 69, poi modificato dall’art. 3, comma 21, L. 23.12.1996, n. 662, è stato da ultimo abrogato dall’art. 17, L. 27.12.1997, n. 449.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 33 D.L. 23 02 1995 n. 41 e dall’art. 3, comma 21, L.23.12.1996, n. 662.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 3, comma 21, L.23.12.1996, n. 662.

(4) Il presente comma prima modificato dall’art. 26, D.L. 2.03.1989, n. 69, poi, dall’art. 1, D.L. 27.04.1990, n. 90, poi dall’art. 31, D.L. 23.02.1995, n. 41, è stato da ultimo così modificato dall’art. 1, comma 334, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza 01.01.2007.

(5) Il presente comma prima aggiunto dall’art. 10, D.L. 13.05.1991, n. 151, è stato, poi, così sostituito dall’art. 1, comma 402, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007 ed effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006.

(6) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 26, D.L. 02.03.1989, n. 69, poi dall’art. 31, D.L. 23.02.1995, n. 41, dall’art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, poi dall’art.83 D.L. 25.06.2008, n.112 come modificato dall’allegato alla L.06.08.2008, n.133 con decorrenza dal 22.08.2008, poi dall’art. 10, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 con decorrenza dal 13.12.2014 ed applicazione dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, poi dall’art. 7-quater, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016 ed applicazione dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, e da ultimo dagli artt. 8 e 9, L. 22.05.2017, n. 81 con decorrenza dal 14.06.2017 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.

(7) Il presente comma prima sostituito dall’art. 6, D.L. 02.03.1989, n. 69, è stato poi abrogato dall’art. 4, L. 30.12.1991, n. 413.

(8) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 9, L. 28.12.2001, n. 448 (G.U. 29.12.2001, n. 301, S.O. n. 295).

(9) Il presente articolo, già art. 50, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(10) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223.

(11) Il presente comma prima aggiunto dall’art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, è stato poi così modificato dall’art.1, comma 334, L. 27.12.2006, n. 296 con decorrenza dal 01.01.2007.

(12) Il presente comma è stato inserito dall’art. 1, comma 334, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza 01.01.2007.

(13) Il presente comma prima modificato dall’art. 26, D.L. 02.03.1989, n. 69 così come modificato dall’art. 1, D.L. 27.04.1990, n. 90, dall’art. 14, c. 2, L. 24.12.1993, n. 537 e dall’art. 31, D.L. 23.02.1995, n. 41, poi sostituito dall’art. 1, comma 334, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza 01.01.2007, modificato dall’art. 4-bis, comma 1, D.L. 02.03.2012, n. 16, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012 ed applicazione ai contratti stipulati a decorrere dalla ultima citata, è stato da ultimo così modificato dall’art. 1, comma 162, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014 ed applicazione ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla ultima citata.

(14) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 4, D.L. 14.03.1988, n. 70, poi dall’art. 14, L. 24.12.1993, n. 537, dall’art. 8, D.L. 20.06.1996, n. 323 e dall’art. 1, D.L. 31.12.1996, n. 669, dall’art. 51, L. 23.12.1999, n. 488 con decorrenza dal 01.01.2000,  dall’art. 34. L. 21.11.2000, n. 342 con decorrenza dal 01.01.2001, dall’art. 1, comma 318, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007, e da ultimo dall’art. 26, D.Lgs. 13.07.2017, n. 116 con decorrenza dal 15.08.2017.

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO VI Redditi d’impresa

Articolo 55
Redditi d’impresa [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c. c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa.
  2. Sono inoltre considerati redditi d’impresa:
  3. a) i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c. c. ;
  4. b) i redditi derivanti dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
  5. c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.
  6. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo. (1) (2)

 

—–

(1) Il presente articolo, già art. 51, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) Il presente articolo prima modificato dall’art. 9, L. 29.12.1990, n. 408, è stato, poi, così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:

“1. Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c. c., e delle attività indicate alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa.

  1. Sono inoltre considerati redditi d’impresa:
  2. a) i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c. c. ;
  3. b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.
  4. c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b), del comma 1 dell’articolo 87 nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
  5. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.”
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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO VI Redditi d’impresa

Articolo 55 bis
Imposta sul reddito d’impresa

Abrogato
Testo in vigore dal 24 aprile 2017

[1. Il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l’aliquota prevista dall’articolo 77. Dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

  1. In deroga all’articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell’articolo 8, comma 3, considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
  2. Le somme prelevate a carico dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell’esercizio e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d’impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
  3. Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L’opzione ha durata pari a cinque periodi d’imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.
  4. L’applicazione del presente articolo esclude quella dell’articolo 5 limitatamente all’imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.
  5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d’imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d’imposta.

6-bis In caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo anche a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari all’imposta di cui al comma 1, primo periodo.]  (2)

(1) (3)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 547, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017 ed applicazione a decorrere dal 01.01.2018.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 58, D.L. 24.04.2017, n. 50 con decorrenza dal 24.04.2017, convertito in legge dalla L. 21.06.2017, n. 96 con decorrenza dal 24.06.2017.

(3) Il presente articolo è stato è stato abrogato dall’art. 1, comma 1055, lett. a), L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

 

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO VI Redditi d’impresa

Articolo 56
Determinazione del reddito d’impresa [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2019

  1. Il reddito d’impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo. Le disposizioni della predetta sezione I e del capo VI del titolo II, relative alle società e agli enti di cui all’articolo 73 , comma 1, lettere a) e b), valgono anche per le società in nome collettivo e in accomandita semplice. (5)
  2. Se dall’applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall’imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, è computata in diminuzione del reddito a norma dell’articolo 8. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell’articolo 8. (4)
  3. Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 91 , non concorrono alla formazione del reddito:
  4. a) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;
  5. b) le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell’articolo 17, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.
  6. Ai fini dell’applicazione del comma 2 non rileva la quota esente dei proventi di cui all’articolo 87, determinata secondo quanto previsto nel presente capo.
  7. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei confronti dei redditi di cui all’articolo 55 , comma 2, lettera c). Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell’opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l’impresa familiare. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto di cui all’articolo 96 , i proventi dell’allevamento di animali di cui al presente comma, si computano nell’ammontare ivi stabilito. Se il periodo d’imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi di cui al presente comma sono ragguagliati alla durata di esso. (1) (2) (3)

 

—–

(1) Il presente articolo, già art. 78, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) Il presente articolo prima modificato dall’art. 2, D.L. 27.04.1990, n. 90, è stato, poi, così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:

“Imprese di allevamento

  1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 29 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell’ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione.
  2. Il valore medio ed il coefficiente di cui al comma 1 sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cui all’articolo 51 , comma 2, lettera c).
  3. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell’opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l’impresa familiare.
  4. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo.”.

(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005. Le disposizioni dell’ultimo periodo del presente comma hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:

“5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei confronti dei redditi di cui all’articolo 55 , comma 2, lettera c). Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell’opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l’impresa familiare. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto di cui all’articolo 96 , i proventi dell’allevamento di animali di cui al presente comma, si computano nell’ammontare ivi stabilito.”.

(4) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, e poi dall’art. 1, comma 23, lett. b), L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal 01.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017.

(5) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 2, c. 217, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

“1. Il reddito d’impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I, salvo quanto stabilito nel presente capo. Le disposizioni della predetta sezione I e del capo VI del titolo II, relative alle società e agli enti di cui all’articolo 73 , comma 1, lettere a) e b), valgono anche per le società in nome collettivo e in accomandita semplice.”.

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO VI Redditi d’impresa

Articolo 56 bis
Altre attività agricole
Testo in vigore dal 1 gennaio 2020

  1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all’ articolo 32 , comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.
  2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell’ articolo 32 , comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.
  3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’ articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

3-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5 per cento. (2)

  1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.
  2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 e successive modificazioni. (1)

 

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 2, comma 6, L. 24.12.2003, n. 350, come modificato dall’art. 15, D.Lgs. 29.03.2004, n. 99, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) Il presente comma è stato inserito dall’art. 1, comma 225, L. 27.12.2019, n. 160 con decorrenza dal 01.01.2020.

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO VI Redditi d’impresa

Articolo 57
Ricavi [testo post riforma del 2004]

  1. Si comprende tra i ricavi di cui all’articolo 85 anche il valore normale dei beni ivi indicati destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore. (1)

 

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO VI Redditi d’impresa

Articolo 58
Plusvalenze [testo post riforma del 2004]

  1. Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del comma 4 dell’articolo 86 non si applicano quando è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell’articolo 17. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa; l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall’apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.
  2. Le plusvalenze di cui all’articolo 87 non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.  (2)
  3. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

(1) (3)

 

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) Le percentuali di concorso al reddito complessivo delle plusvalenze di cui al presente comma sono state rideterminate dall’art. 2 D.M. 02.04.2008 (G.U. 16.04.2008, n. 90).

(3) Ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, le disposizioni di cui al presente articolo si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO VI Redditi d’impresa

Articolo 59
Dividendi [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 2 dicembre 2005

  1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti. Si applica l’articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente. (2) (3)

[2. Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 44 non concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi, limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.] (1) (2)

 

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:
“1. Gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’esercizio in cui sono percepiti. Si applica l’ articolo 47.”.

(2) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.

(3) Le percentuali degli utili da partecipazione in enti e società di cui al presente comma sono state rideterminate nella misura del 49,72 per cento dall’art. 1  D.M. 02.04.2008 (G.U. 16.04.2008, n. 90).

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO VI Redditi d’impresa

Articolo 60
Spese per prestazioni di lavoro [testo post riforma del 2004]

  1. Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all’impresa di cui al comma 4 dell’articolo 5 . (1)

 

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO VI Redditi d’impresa

Articolo 61
Interessi passivi [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2008

  1. Gli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
  2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15. (1)

 

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(1) Il presente articolo, aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344 è stato poi così sostituito dall’art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

“1. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito non danno diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15.”.

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO VI Redditi d’impresa

Articolo 62
Pro rata patrimoniale [testo post riforma del 2004]

Abrogato
Testo in vigore dal 2 dicembre 2005

[1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 97, comma 1, il valore di libro delle partecipazioni di cui all’articolo 87, rileva nella stessa percentuale di cui all’articolo 58, comma 2. Ai fini dell’applicazione del comma 2, lettera b), numero 2), primo periodo, dell’articolo 97, si fa riferimento alle partecipazioni in società il cui reddito è imputato ai soci per effetto dell’articolo 116.] (1)

 

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(1) Il presente articolo, aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, poi modificato dall’art. 3, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004 è stato, da ultimo, abrogato dall’art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza 1° gennaio 2008, e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

“1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 97, comma 1, il valore di libro delle partecipazioni di cui all’articolo 87, rileva nella stessa percentuale di cui all’articolo 58, comma 2.”.

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO VI Redditi d’impresa

Articolo 63
Contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese [testo post riforma del 2004]

Abrogato
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

[1. Per l’applicazione della norma di cui all’articolo 98 alle imprese individuali il riferimento al socio si intende all’imprenditore e nelle imprese familiari anche ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 5.] (1)

 

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(1) Il presente articolo, aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 è stato poi abrogato dall’art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza 1° gennaio 2008, e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO VI Redditi d’impresa

Articolo 64
Norme generali sulle componenti del reddito d’impresa
Testo in vigore dal 29 novembre 2006

  1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all’articolo 58, comma 2. (2)
  2. Le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare dell’imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’articolo 102 , nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all’impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa. (1)

 

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 5 D.L. 30.09.2005, n. 203, con decorrenza dal 04.10.2005 ed effetto per le cessioni effettuate con la medesima decorrenza. Si riporta di seguito il testo previgente:

“1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 87 ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all’articolo 58 , comma 2.”.

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO VI Redditi d’impresa

Articolo 65
Beni relativi all’impresa [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all’impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’ articolo 85 , a quelli strumentali per l’esercizio dell’impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell’esercizio dell’impresa stessa, i beni appartenenti all’imprenditore che siano indicati tra le attività relative all’impresa nell’inventario tenuto a norma dell’ articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell’ articolo 43 si considerano relativi all’impresa solo se indicati nell’inventario; per i soggetti indicati nell’ articolo 66 , tale indicazione può essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalità di cui all’ articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’ articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. (2)
  2. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all’impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le società di fatto.
  3. Per le società di fatto si considerano relativi all’impresa i beni indicati alle lett. a) e b) del comma 1 dell’ art. 85 , i crediti acquisiti nell’esercizio dell’impresa e i beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali per l’esercizio dell’impresa.

3 bis. Per i beni strumentali dell’impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 da iscrivere tra le attività relative all’impresa nell’inventario di cui all’ articolo 2217 del codice civile ovvero, per le imprese di cui all’articolo 66 , nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall’esercizio in corso alla data dell’iscrizione. (1) (3)

 

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(1) Il presente articolo, già art. 77, è stato così rinumerato in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) Il presente comma è stato da ultimo sostituito dall’ art. 58, L. 30.12.1991, n. 413, è stato, poi così sostituito dall’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:

“1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all’impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 53 , a quelli strumentali per l’esercizio dell’impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell’esercizio dell’impresa stessa, i beni appartenenti all’imprenditore che siano indicati tra le attività relative all’impresa nell’inventario redatto e vidimato a norma dell’ articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell’articolo 40 si considerano relativi all’impresa solo se indicati nell’inventario o, per i soggetti indicati nell’articolo 79 , nel registro dei beni ammortizzabili.”

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 10 bis, D.L. 02.03.1989, n. 69.

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO VI Redditi d’impresa

Articolo 66
Imprese minori [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2017

  1. Il reddito d’impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all’articolo 57, dei proventi di cui all’articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’articolo 101. (3)
  2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 64 , comma 2, 102 e 103 , a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L’indicazione di tali quote può essere effettuata anche secondo le modalità dell’ articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’ articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell’ articolo 101 . Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all’ articolo 105 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all’articolo 18 del decreto indicato al comma 1.
  3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56 , comma 5, 65 , 91 , 95 ,  100 , 108 , 90 , comma 2, 99 , commi 1 e 3, 109, commi 5, 7 e 9, lettera b), e 110 , commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all’articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell’ultimo periodo del comma 4 dell’ articolo 109. (2)
  4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d’impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell’ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24.
  5. Per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l’indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all’articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l’accertamento. (1)

 

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(1) Il presente articolo, già art. 79, prima modificato dall’art. 7, D.L. 2.03.1989, n. 69 , poi dall’art. 10, L. 30.12.1991, n. 413 , poi dall’ art. 6, L. 23.12.2000, n. 388 , è stato poi così modificato e rinumerato dall’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 con decorrenza dal 1° gennaio 2008 e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, poi dall’art. 7 D.L. 13.05.2011, n. 70 con decorrenza dal 14.05.2011 così come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 12.07.2011, n. 106 con decorrenza dal 13.07.2011, dall’art. 3, comma 8, D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, convertito in legge dalla L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012, e da ultimo dall’art. 1, comma 17, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 17, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO VII Redditi diversi

Articolo 67
Redditi diversi [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 13 maggio 2012

  1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
  2. a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
  3. b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante; (6) (7)
  4. c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;

2) cessione dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’assimilazione opera a prescindere dal valore dell’apporto; (3)

3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell’apporto sia superiore al 25 per cento dell’ammontare dei beni dell’associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell’articolo 47 del citato testo unico;

c bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

1) cessione dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell’apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; (4)

2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell’apporto sia non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei beni dell’associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell’articolo 47; (10) (13)

c ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente; (12)

c quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti; (10)

c quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto; (10) (13)

  1. d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
  2. e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
  3. f) i redditi di beni immobili situati all’estero;
  4. g) i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell’articolo 53;
  5. h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;

h bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell’articolo 58;

h ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore”. (9)

  1. i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
  2. l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
  3. m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche [e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici]; (2) (8)
  4. n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all’articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti.

1 bis. Agli effetti dell’applicazione delle lettere c), c bis) e c ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente. (5)

1 ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire (51.645,69 euro) per almeno sette giorni lavorativi continui.

1 quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c ter), c quater) e c quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all’emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. (1) (11) (14)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 81.

(2) La presente lettera prima modificata dall’art. 1, comma 253, L. 30.12.2004, n. 311, è stata da ultimo così modificata dall’art. 1, comma 299, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

“m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;”.

(3) Il presente numero è stato così sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005. Le disposizioni del primo periodo del presente numero hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004. Le disposizioni dell’ultimo periodo del presente numero hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

“2) cessione dei contratti di cui alla lettera f) dell’articolo 44 qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;”.

(4) Il presente numero è stato così modificato dall’art. 4, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:

“1) cessione dei contratti di cui alla lettera f) dell’articolo 44 qualora il valore dell’apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;”.

(5) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 4, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:

“1 bis. Agli effetti dell’applicazione delle lettere c), c bis) e c ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente.”.

(6) Per l’applicazione dell’imposta sostitutiva alle plusvalenze di cui alla presente lettera si veda quanto disposto dall’art. 1, comma 496, L. 23.12.2005, n. 266.

(7) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

“b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;”.

(8) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma sono state soppresse dall’art. 1, comma 299, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007.

(9) La presente lettera è stata inserita dall’art. 2, comma 36-terdecies, D.L. 13.08.2011, n. 138 così come modificato dalla legge di conversione L. 14.09.2011, n. 148 (G.U. 16.09.2011, n. 216) con decorrenza dal 17.09.2011 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.09.2011.

(10) La ritenute e le imposte sostitutive sui redditi diversi di cui alla presente lettera sono state stabilite:

– nella misura del 20% ai sensi dell’art. 2, comma 6, D.L. 13.08.2011, n. 138 con decorrenza dal 14.08.2011 e modalità di applicazione di cui all’art. 29, comma 2, D.L. 29.12.2011, n. 216;
– nella misura del 26% ai sensi dall’art. 3, comma 1, D.L. 24.04.2014, n. 66 con decorrenza dal 24.04.2014 e modalità di applicazione di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 3 ed effetto a decorrere dal 1° luglio 2014, convertito in legge dalla L. 23.06.2014, n. 89 con decorrenza dal 24.06.2014.

(11) Il presente periodo “Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.” è stato aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 16.04.2012, n. 47, (G.U. 28.04.2012, n. 99, S.O. n. 86), con decorrenza dal 13.05.2012.

(12) Alle plusvalenze di cui al presente lettera non si applica quanto disposto dall’art. 3, comma 1,  D.L. 24.04.2014, n. 66,convertito in legge dalla L. 23.06.2014, n. 89 con decorrenza dal 24.06.2014. In particolare ai redditi diversi relativi a:

– obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  ed
equiparati;
– obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui  al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma  1,  del  testo
unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali  dei suddetti Stati;
– titoli  di  risparmio  per  l’economia  meridionale  di  cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

(13) Ai redditi diversi di cui alla presente lettera, si applica l’aliquota al 26% , secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 6 e seguenti, D.L. 24.04.2014, n. 66 a decorrere dal 1° luglio 2014, convertito in legge dalla L. 23.06.2014, n. 89 con decorrenza dal 24.06.2014.

(14) Le minusvalenze, le perdite ed i differenziali negativi dalle lettere c-bis a c-quater, di cui al presente articolo, sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 13, D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito in legge dalla L. 23.06.2014, n. 89 con decorrenza dal 24.06.2014, realizzati successivamente al 30 giugno 2014 con le seguenti modalità:

– per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino alla data del 31.12.2011;
– per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal 1°gennaio 2012 al 30 gennaio 2014.

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO VII Redditi diversi

Articolo 68
Plusvalenze [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 12 gennaio 2019

  1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. (6)
  2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell’articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili d’utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e di successione.

[3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.] (2) (8)

  1. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonché le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis ) del comma 1 dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 3 dello stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini del presente comma, la condizione indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. (3)

4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d’imposta di cui al periodo precedente spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’articolo 47, comma 4; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. (10)

  1. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis), diverse da quelle di cui al comma 4, e c ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. (4)
  2. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c bis) e c ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall’articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell’articolo 110, comma 9, nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.

6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell’articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in societa’ di cui all’articolo 5, escluse le societa’ semplici e gli enti ad esse equiparati, e all’articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non piu’ di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime societa’, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa’ di cui all’articolo 5 e all’articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attivita’, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreche’ si tratti di societa’ costituite da non piu’ di tre anni. (7) (9)

6-ter. L’importo dell’esenzione prevista dal comma 6 bis non puo’ in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla societa’ le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonche’ per spese di ricerca e sviluppo. (7) (9)

  1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:
  2. a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b); (5)

[b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d’imposta nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo;] (12)

  1. c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
  2. d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione;
  3. e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c quater), del comma 1 dell’articolo 67, il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
  4. f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta.
  5. I redditi di cui alla lettera c quater) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l’opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d’imposta in cui l’opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell’esercizio dell’opzione siano cedute le attività di cui alle lettere c), c bis) o c ter), dell’articolo 67, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c quater) del comma 1 dell’articolo 67.
  6. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c quinquies) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 7.

(1) (11)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 82.

(2) Le percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui al presente comma sono state rideterminate dall’art. 2 D.M. 02.04.2008 (G.U. 16.04.2008, n. 90).

(3) Il presente comma prima sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, poi dall’art. 1, c. 83, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, ed effetto dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, è stato poi così modificato prima dall’art. 3, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante, nonché agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta (Inoltre per tali utili e plusvalenze è riconoscituo un credito d’imposta per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante), e poi dall’art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 29.11.2018, n. 142 con decorrenza dal 12.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

(4) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 4, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2006, e poi dall’art. 1, comma 999, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018 ed applicazione ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019.

(5) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 4, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.

(6) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006, così come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza 12.08.2006.

(7) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 3, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147 S.O. n. 152), come modificato dall’allegato alla L. 06.08.2008, n. 133, con decorrenza dal 22.08.2008.

(8) Il presente comma prima modificato dall’art. 4, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2006, è stato poi abrogato dall’art. 1, comma 999, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018 ed applicazione ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019.

(9) Ai sensi dell’art. 1, comma 583, L. 27.12.2013, n. 147 a partire dall’anno d’imposta 2014, sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui al presente comma.

(10) Il presente comma, inserito dall’art. 3, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante, nonché agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta (Inoltre per tali utili e plusvalenze è riconoscituo un credito d’imposta per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante), è stato poi così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 29.11.2018, n. 142 con decorrenza dal 12.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

(11) Ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, le disposizioni di cui al presente articolo si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

(12) La presente lettera è stata abrogata dall’art. 1, comma 999, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018 ed applicazione ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019.

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO VII Redditi diversi

Articolo 69
Premi, vincite e indennità [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2018

  1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. (2)

1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta. (3)

  1. Le indennità i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro. Non concorrono, altresì a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

(1)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 83.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 6, L. 07.07.2016, n. 122 con decorrenza dal 23.07.2016.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 6, L. 07.07.2016, n. 122 con decorrenza dal 23.07.2016.

 

 

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TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO VII Redditi diversi

Articolo 70
Redditi di natura fondiaria [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, concorrono a formare il reddito complessivo nell’ammontare e per il periodo d’imposta in cui sono percepiti. (1)
  2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo d’imposta o, in caso di difformità dei periodi d’imposizione, per il periodo d’imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l’ammontare percepito nel periodo d’imposta, ridotto del 15% a titolo di deduzione forfettaria delle spese. (2)

(3)

 

—–

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’ art. 1, D.P.R. 4.02.1988, n. 42.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall’ art. 7, D.L. 31.05.1994, n. 330. Le disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso alla data del 08.12.93.

(3) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 84.

 

Documenti ufficiali

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche – CAPO VII Redditi diversi

Articolo 71
Altri redditi [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. I redditi di cui alla lett. g) del comma 1 dell’art. 67 costituiscono reddito per l’ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25% se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso. (1)
  2. I redditi di cui alle lett. h), i) e l) del comma 1 dell’art. 67 sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Le plusvalenze indicate alle lettere h) e h bis) del predetto articolo 67 sono determinate a norma dell’art. 86 . (2)

2 bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all’ articolo 67 , comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all’ articolo 32 , eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 dell’ articolo 56 bis . Le disposizioni del presente comma non incidono sull’esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80. (4)

(3)

 

—–

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’ art. 7, D.L. 31.05.1994, n. 330. Le disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso alla data del 08.12.93.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall’ art. 3, comma 25, L. 23.12.1996, n. 662.

(3) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 85.

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall’ art. 2, comma 6, L. 24.12.2003, n. 350, come modificato dall’ art. 15, D.Lgs. 29.03.2004, n. 99.

 

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO I Soggetti passivi e disposizioni generali

Articolo 72
Presupposto dell’imposta [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Presupposto dell’imposta sul reddito delle società è il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’articolo 6 .

(1) (2) (3)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 86

(2) La rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO II – Imposta sul reddito delle persone giuridiche”.

(3) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo I – Disposizioni generali”.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO I Soggetti passivi e disposizioni generali

Articolo 73
Soggetti passivi [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 9 aprile 2014

  1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:
  2. a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione , nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; (8)
  3. b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  4. c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; (11)
  5. d) le società e gli enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. (5)
  6. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell’articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. (6)
  7. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi. (7)
  8. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
  9. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

5 bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359 primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

  1. a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  2. b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato. (4)

5 ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5 bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5. (4)

5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. (9)

5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11 -bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3 -bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall’articolo 26-quinquies del predetto decreto nonché dall’articolo 10 -ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni. (10)

(1) (2) (3)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 87.

(2) La rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO II – Imposta sul reddito delle persone giuridiche”.

(3) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo I – Disposizioni generali”.

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 35 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006, così come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza 12.08.2006.

(5) Il presente comma è stato modificato dall’art. 1, comma 74, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007.

(6) Il presente comma è stato modificato dall’art. 1, comma 74, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007.

(7) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 1, comma 74, L. 27.12.2006, n. 296, poi dall’art. 1, c. 83, L. 24.12.2007, n. 244 con decorrenza dal 1° gennaio 2008 e da ultimo dall’art. 96 D.L. 24.01.2012, n. 1 con decorrenza dal 24.01.2012.

(8) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 1 D.Lgs. 06.11.2007, n. 199, con decorrenza dal 24.11.2007 ed effetto dal 01.01.2006.

(9) Il presente comma aggiunto dall’art. 82, D.L. 25.06.2008, n. 112 come modificato dall’allegato alla L. 06.08.2008, n. 133 con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data del 25.06.2008, è stato così modificato dall’art. 12, D.Lgs. 04.03.2014, n. 44 con decorrenza dal 09.04.2014.

(10) Il presente comma aggiunto dall’art. 2, comma 62, D.L. 29.12.2010, n. 225 così come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 26.02.2011, n. 10 con decorrenza dal 27.02.2011, sostituito prima dall’art. 2, comma 15, D.L. 13.08.2011, n. 138 così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 14.09.2011, n. 148 con decorrenza dal 17.09.2011 ed effetto a decorrere dal 01.01.2012, e poi dall’art. 96 D.L. 24.01.2012, n. 1, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 24.03.2012, n. 27 con decorrenza dal 25.03.2012, è stato da ultimo così modificato dall’art. 12, D.Lgs. 04.03.2014, n. 44 con decorrenza dal 09.04.2014.

(11) La presente lettera è stata così sostituita dall’art. 96 D.L. 24.01.2012, n. 1 con decorrenza dal 24.01.2012.

 

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO I Soggetti passivi e disposizioni generali

Articolo 74
Stato ed enti pubblici [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 25 dicembre 2019

  1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta. (5)
  2. Non costituiscono esercizio dell’attività commerciale:
  3. a) l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
  4. b) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria. (4).

(1) (2) (3)

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(1) Il presente articolo è stato cosi modificato prima dall’art. 4, D.L. 31.10.1990, n. 310 e poi dall’art. 22, L. 27.12.1997, n. 449. Successivamente l’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 88.

(2) La rubrica del Titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO II – Imposta sul reddito delle persone giuridiche”.

(3) La rubrica del Capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo I – Disposizioni generali”.

(4) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 38 D.L. 31.05.2010, n. 78 con decorrenza dal 31.05.2010.

(5) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 57, comma 2 quinquiesdecies, D.L. 26.10.2019, n. 124, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 19.12.2019, n. 157, con decorrenza dal 25.12.2019.

 

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO I Soggetti passivi e disposizioni generali

Articolo 75
Base imponibile [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. L’imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II, per le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 , del capo III, per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e dei capi IV e V, per le società e gli enti non residenti di cui alla lettera d).
  2. Le società residenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 73 e quelle non residenti di cui alla lettera d) possono determinare il reddito secondo le disposizioni del capo VI.

(1) (2) (3)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 89.

(2) La rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO II – Imposta sul reddito delle persone giuridiche”.

(3) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo I – Disposizioni generali”.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO I Soggetti passivi e disposizioni generali

Articolo 76
Periodo di imposta [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. L’imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 80 e 84 .
  2. Il periodo di imposta è costituito dall’esercizio o periodo di gestione della società o dell’ente, determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. Se la durata dell’esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall’atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo di imposta è costituito dall’anno solare.

[3. Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a dodici mesi i redditi di cui agli articoli 90 e 56, comma 5, sono ragguagliati alla durata di esso. Il ragguaglio si effettua anche ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 102, commi 2, 6 e 7, 104, 106 e 107, commi 1 e 2.]  (4)

(1) (2) (3)

 

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(1) Il presente articolo è stato modificato dall’art. 3, comma 103, L. 28.12.1995, n. 549. Successivamente l’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 90.

(2) La rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO II – Imposta sul reddito delle persone giuridiche”.

(3) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo I – Disposizioni generali”.

(4) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 5, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO I Soggetti passivi e disposizioni generali

Articolo 77
Aliquota dell’imposta [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2017

  1. L’imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l’aliquota del 24 per cento.

(1) (2) (3) (4)

 

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(1) Il presente articolo è stato modificato prima dall’art. 4, L. 23.12.2000, n. 388 poi dall’art. 4, L. 27.12.2002, n. 289. Successivamente l’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 91.

(2) La rubrica del Titolo e del Capo cui il presente articolo appartiene sono state così modificate in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(3) Nella sua nuova formulazione il presente articolo è stato così modificato prima dall’art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 con decorrenza dal 1° gennaio 2008 e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, e poi dall’art. 1, comma 61, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2017 ed effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

(4) L’aliquota prevista dal presente articolo è stata maggiorata di 3,5 punti percentuali ai sensi e secondo le modalità indicate dall’art. 1, comma 716, L. 27.12.2019, n. 160 con decorrenza dal 01.01.2020 ed applicazione dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO I Soggetti passivi e disposizioni generali

Articolo 78
Detrazione di imposta per oneri [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2013

  1. Dall’imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell’onere di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i ter). (4)

1-bis. Dall’imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’onere di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i-novies). (5)

(1) (2) (3)

 

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(1) Il presente articolo è stato così modificato prima dall’art. 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 467 e  poi dall’art. 37, L. 21.11.2000, n. 342. Successivamente l’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 91 bis.

(2) La rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO II – Imposta sul reddito delle persone giuridiche”.

(3) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo I – Disposizioni generali”.

(4) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 7, L. 06. 07. 2012, n. 96 con decorrenza dal 2013 e poi dall’art. 14, D.L. 28.12.2013, n. 149 con decorrenza dal 01.01.2014.

(5) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 524, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013.

 

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO I Soggetti passivi e disposizioni generali

Articolo 79
Scomputo degli acconti [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell’imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall’imposta a norma dell’ articolo 22 , salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
  2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell’ articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’ articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorché non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L’importo da scomputare è calcolato in proporzione all’ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.

(1) (2) (3)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 93.

(2) La rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO II – Imposta sul reddito delle persone giuridiche”.

(3) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo I – Disposizioni generali”.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO I Soggetti passivi e disposizioni generali

Articolo 80
Riporto o rimborso delle eccedenze [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 2 dicembre 2005

  1. Se l’ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all’estero, delle ritenute d’acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell’imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (4)

(1) (2) (3)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 94.

(2) La rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO II – Imposta sul reddito delle persone giuridiche”.

(3) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:”Capo I – Disposizioni generali”.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.

 

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO I Soggetti passivi e disposizioni generali

Articolo 80
Imprese minime

Abrogato
Testo in vigore dal 1 gennaio 1992

[1.Per le imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono ammesse al regime di contabilità semplificata, i cui ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente non hanno superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 53 i seguenti coefficienti di redditività e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 54:

  1. a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi …….. 67 per cento;
  2. b) imprese aventi per oggetto altre attività…………… 50 per cento
  3. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali sono previsti coefficienti diversi di redditività, il reddito di impresa è calcolato separatamente per ciascuna attività a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui all’ articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attività, il coefficiente di redditività più elevato.
  4. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma dell’ articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in cui si è verificata la percezione. Si applica il penultimo comma dell’articolo 18 sopra indicato.
  5. Se nel corso dell’anno il limite di 18 milioni è superato, il reddito in ogni caso, e anche nel primo anno di attività, è determinato a norma dell’articolo 79 e le annotazioni non risultanti possono essere effettuate nei registri tenuti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. (1)

4 bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli artt. 108 e 111 del presente testo unico, che rientrano fra i soggetti disciplinati dal precedente articolo 79 o dal presente articolo, si applicano, comunque, i criteri indicati nel comma 1 del predetto articolo 79 per la determinazione del reddito.]  (2)

(3)

 

—–

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 8, D.L. 02.03.1989, n. 69.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’ art. 4, L. 27.11.1989, n. 384.

(3) Il presente articolo è stato abrogato dall’ art. 4, L. 30.12.1991, n. 413.

 

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 81
Reddito complessivo [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’ articolo 73 , da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione.

(1) (2) (3) (4)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 95.

(2) La rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO II – Imposta sul reddito delle persone giuridiche”.

(3) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo II – Società ed enti commerciali”.

(4) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 82
Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357 bis, secondo comma, e 2359 ter, del codice civile e a norma dell’articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 86 .

(1) (2) (3) (4)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 100.

(2) La rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO II – Imposta sul reddito delle persone giuridiche”.

(3) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo II – Società ed enti commerciali”.

(4) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 83
Determinazione del reddito complessivo [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 marzo 2017

  1. Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi princìpi contabili.

1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

(1) (2) (3) (4)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato modificato prima dall’art. 1 D.L. 29.06.1994, n. 416 e poi dall’art. 1, D.L. 30.12.1993, n. 557. Successivamente l’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 52.

(2) La numerazione e la rubrica del Titolo e del Capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(3) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(4) Il presente articolo è stato così modificato prima dall’art. 11 D.Lgs. 28.02.2005, n. 38, poi dall’art. 1, c. 33 e c. 58, L. 24.12.2007, n. 244 con decorrenza dal 1° gennaio 2008 e dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007, poi dall’art. 2, comma 27, D.L. 29.12.2010, n. 225 così come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 26.02.2011, n. 10 con decorrenza dal 27.02.2011, e da ultimo dall’art. 13-bis, comma 2, D.L. 30.12.2016, n. 244, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 27.02.2017, n. 19 con decorrenza dal 01.03.2017.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 84
Riporto delle perdite [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 12 gennaio 2019

  1. La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all’articolo 80. (9) (12)
  2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. (6) (8)
  3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell’attività assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell’articolo 96, relativamente agli interessi indeducibili, nonché a quelle di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all’aiuto alla crescita economica. La limitazione non si applica qualora: (11)

[a) le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;] (7)

  1. b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all’esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. (1) (2) (3) (4) (5) (10)

 

—–

(1) Il presente articolo prima modificato dall’art. 27, D.L. 02.03.1989, n. 69, poi dall’art. 1, D.L. 30.12.1993, n. 557, poi dall’art. 8, D.Lgs. 08.10.1997, n. 358 è stato poi completamente sostituito in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo art. 102.

(3) La numerazione e la rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(4) La numerazione e la rubrica del capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(5) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(6) In virtù di quanto stabilito dall’art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta prive dei requisiti di cui al presente comma, formatesi in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 223/2006 e non ancora utilizzate possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi a quello di formazione ma non oltre l’ottavo.

(7) La presente lettera è stata soppressa dall’art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006.

(8) Il presente comma prima modificato dall’art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006, è stato poi così sostituito dall’art. 23 DL 06.07.2011, n. 98 (G.U. 06.07.2011, n. 155) con decorrenza dal 06.07.2011.

(9) Il presente comma prima modificato dall’art. 1, comma 72, L. 27.12.2006, n. 296 con decorrenza da 01.01.2007, modificato dall’art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007 è stato da ultimo così sostituito dall’art. 23, DL 06.07.2011, n. 98 (G.U. 06.07.2011, n. 155) con decorrenza dal 06.07.2011.

(10) Il presente periodo è stato aggiunto dall’art. 7, D.Lgs. 24.09.2015, n. 156 con decorrenza dal 01.01.2016.

(11) Il presente alinea è stato così modificato:

– prima dall’art. 1, comma 549, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017 (comma successivamente abrogato dall’art. 1, comma 1080, L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal 01.01.2019);

– e poi dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 29.11.2018, n. 142 con decorrenza dal 12.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

(12) Ai sensi dell’art. 26-ter, comma 1, D.L. 23.12.2016, n. 237 convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.02.2017, n. 15 con decorrenza dal 21.02.2017: “Per i periodi d’imposta per i quali trova applicazione il comma 4 dell’articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ai fini del riporto delle perdite, per i soggetti di cui all’articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla quota di perdita derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55 dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; a tali fini la perdita si presume prioritariamente derivante dalla deduzione di detti componenti negativi.”.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 85
Ricavi [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2008

  1. Sono considerati ricavi:
  2. a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  3. b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
  4. c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell’articolo 44 ;
  5. d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44 emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  6. e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  7. f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
  8. g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
  9. h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.
  10. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
  11. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio. (6)

3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato modificato prima dall’art. 1, D.L. 27.04.1990, n. 90, poi dall’art. 1, D.L. 29.06.1994, n. 416 e poi dall’art. 3, comma 103, L. 28.12.1995, n. 549

(2) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 53.

(3) La numerazione e la rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO I – Imposta sul reddito delle persone fisiche”.

(4) La numerazione e la rubrica del capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo VI – Redditi d’impresa”.

(5) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(6) L’originario 3° comma è stato così sostituito dagli attuali 3° e 3° bis dall’art. 1, c. 58, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

(7) Ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, le disposizioni di cui al presente articolo si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 86
Plusvalenze patrimoniali [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 12 gennaio 2019

  1. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 85 , concorrono a formare il reddito:
  2. a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
  3. b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
  4. c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
  5. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.
  6. Nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.
  7. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87 , determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87 , le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.

4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d’imposta di cui al periodo precedente spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’articolo 89, comma 3; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. (7)

  1. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

5-bis. Nelle ipotesi dell’articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni. (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (8)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato modificato prima dall’art. 26, D.L. 2.03.1989, n. 69, poi dall’art. 1, D.L. 27.04.1990, n. 90, poi dall’art. 1, D.L. 29.06.1994, n. 416, poi dall’art. 3, comma 25, L. 23.12.1996, n. 662, poi dall’art. 17, L. 27.12.1997, n. 449, poi dall’art. 9, L. 28.12.2001, n. 448.

(2) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 54.

(3) La numerazione e la rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(4) La numerazione e la rubrica del capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(5) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(6) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.

(7) Il presente comma, inserito dall’art. 3, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante, nonché agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta (Inoltre per tali utili e plusvalenze è riconoscituo un credito d’imposta per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante); è stato poi così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. e), D.Lgs. 29.11.2018, n. 142 con decorrenza dal 12.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

(8) Ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147,  le disposizioni di cui al presente articolo si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 87
Plusvalenze esenti [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 12 gennaio 2019

  1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell’articolo 5 escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell’articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti: (2)
  2. a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente; (3)
  3. b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
  4. c) residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui allo stesso articolo 47-bis, comma 3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini della presente lettera, la condizione indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o meno nel territorio dello Stato; (8)
  5. d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l’attività agricola.

1 bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell’attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. (4)

  1. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso. (9)
  2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. (5)
  3. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l’esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).
  4. Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all’articolo 86, comma 5-bis. (6)

[7. Nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, l’esenzione di cui al presente articolo si applica, alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, alla differenza tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di cui all’articolo 47, comma 5, e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. ] (7)

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera c), D.Lgs. 12 dicembre  2003,  n.  344, non  rientrano nell’esenzione di cui al presente articolo le plusvalenze relative  alle azioni o quote realizzate entro il secondo periodo d’imposta  successivo a quello in corso al  31  dicembre 2003 fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nello stesso periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente.

(2) Il presente alinea prima modificato dall’art. 5 D.L. 30.09.2005, n. 203, come modificato dall’allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 è stato poi così modificato dall’art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008. La disposizione ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

(3) La presente lettera prima modificata dall’art. 5 D.L. 30.09.2005, n. 203 è stata poi così modificata dall’art. 1, c. 58, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008 e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2005.

(5) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005. Le disposizioni del primo periodo del presente comma hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004. Le disposizioni dell’ultimo periodo del presente comma hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2006.

(6) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.

(7) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 6, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.

(8) La presente lettera è stata così sostituita prima dall’art. 1, c. 83, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, poi dall’art. 3, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante, nonché agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta, (Inoltre per tali utili e plusvalenze è riconoscituo un credito d’imposta per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante), e da ultimo dall’art. 5, comma 1, lett. f), D.Lgs. 29.11.2018, n. 142 con decorrenza dal 12.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

(9) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. f), D.Lgs. 29.11.2018, n. 142 con decorrenza dal 12.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 88
Sopravvenienze attive [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2019

  1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
  2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell’ articolo 86 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l’eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo.
  3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
  4. a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell’ articolo 85 e alla lettera b) del comma 1 dell’ articolo 86 ;
  5. b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’ articolo 85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all’assegnazione in godimento o locazione. (8)

3-bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonché alla procedura di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall’impresa o controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure. (9)

  1. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni. (6)

4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa. (7)

4-ter. Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell’associato in partecipazione. [In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96.] Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all’articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis. (10)

  1. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.

(1) (2) (3) (4) (5)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato modificato prima dall’ art. 1, D.P.R. 04.02.1988, n. 42 poi dall’ art. 14, L. 24.12.1993, n. 537, poi dall’ art. 1, D.L. 30.12.1993, n. 557, poi dall’ art. 21, L. 27.12.1997, n. 449, poi dall’ art. 9, L. 18.02.1999, n. 28 e poi dall’art. 80, L. 27.12.2002, n. 289.

(2) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 55.

(3) La numerazione e la rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(4) La numerazione e la rubrica del capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(5) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(6) Il presente comma prima modificato dall’art. 6, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004, è stato poi così sostituito prima dall’art. 33, D.L. 22.06.2012, n. 83, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2012, n. 134, con decorrenza dal 12.08.2012, e poi dall’art. 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

(7) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

(8) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 90, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016.

(9) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 14, comma 1, D.L. 14.02.2016, n. 18 con decorrenza ed applicazione ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 16.02.2016, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 08.04.2016, n. 49 con decorrenza dal 15.04.2016.

(10) Il presente comma aggiunto dall’art. 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del suddetto decreto modificante è stato poi modificato dall’art. 1, comma 549, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017, comma poi abrogato dall’art. 1, comma 1080, L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal 01.01.2019.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 89
Dividendi e interessi [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 12 gennaio 2019

  1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell’articolo 5.
  2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento. (6)

2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti. (8)

  1. Verificandosi la condizione dell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell’impresa o dell’ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’articolo 47-bis, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, in società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. (7)

3-bis. L’esclusione di cui al comma 2 si applica anche:

  1. a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall’articolo 109, comma 9, lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;
  2. b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter del presente articolo, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante. (9)

3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall’allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che:

  1. a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell’Unione europea;
  2. b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate. (9)
  3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove compatibili.
  4. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.
  5. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti “pronti contro termine” che prevedono l’obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l’ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell’operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell’esercizio.
  6. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

(1) (2) (3) (4) (5)

 

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(1) Il presente articolo è stato modificato dall’art. 26, D.L. 2.03.1989, n. 69, poi dall’art. 1, D.L. 30.12.1993, n. 557, poi dall’art. 2 del D.L. 29.04.94 n. 260 e poi dall’art. 1, D.L. 29.06.1994, n. 416.

(2) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 56.

(3) La numerazione e la rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(4) La numerazione e la rubrica del capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(5) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(6) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.

(7) Il presente comma prima sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, poi modificato dall’art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223 così come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 , dall’art. 1, c. 83, L. 24.12.2007, n. 244 con decorrenza dal 1° gennaio 2008 ed effetto dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 168-bis; dall’art. 3, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante e da utltimo dall’art. 1, comma 1009, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018, è stato da ultimo nuovamente sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. g), D.Lgs. 29.11.2018, n. 142 con decorrenza dal 12.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

(8) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, c. 58, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi  gli effetti sulla determinazione dell’imposta  prodotti  dai  comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei  principi  contabili internazionali,  purché  coerenti  con  quelli  che  sarebbero  derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58.

(9) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 26, L. 07.07.2016, n. 122 con decorrenza dal 23.07.2016 ed applicazione alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 90
Proventi immobiliari [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 29 aprile 2012

  1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell’ articolo 70 per quelli situati all’estero. Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’ articolo 32 , pur se nei limiti ivi stabiliti. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all’articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l’articolo 41. In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’ articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. (5)
  2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.

(1) (2) (3) (4)

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 57.

(2) La numerazione e la rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO I – Imposta sul reddito delle persone fisiche”.

(3) La numerazione e la rubrica del capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo VI – Redditi d’impresa”.

(4) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(5) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 7 D.L. 30.09.2005, n. 203 con decorrenza dal 04.10.2005 e poi dall’art. 4 D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

“1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell’ articolo 70 per quelli situati all’estero. Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’ articolo 32 , pur se nei limiti ivi stabiliti. In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’ articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. “.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 91
Proventi non computabili nella determinazione del reddito [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Non concorrono alla formazione del reddito:
  2. a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall’imposta;
  3. b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
  4. c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto;
  5. d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.

(1) (2) (3) (4) (5)

 

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(1) Il presente articolo è stato modificato dall’art. 1 D.P.R. 04.02.1988, n. 42

(2) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 58.

(3) La numerazione e la rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO I – Imposta sul reddito delle persone fisiche”.

(4) La numerazione e la rubrica del capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo VI – Redditi d’impresa”.

(5) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

Documenti ufficiali

TITOLO II- IRPEG – Capo I – Disposizioni generali

Articolo 91 bis
Detrazione di imposta per oneri [testo ante riforma 2004]

Abrogato

[1. Dall’imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 22 per cento dell’onere di cui all’articolo 13 bis, comma 1 bis, limitatamente alle società e agli enti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli Enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché nell’onere di cui all’articolo 13 bis, comma 1, lettera i ter). (3)

[2. L’onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio. (2)]

(1)

 

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 6, L. 2.01.1997, n. 2.

(2) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 467.

(3) Il presente comma prima modificato dall’art. 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 467, è stato poi così modificato dall’art. 37, L. 21.11.2000, n. 342.

(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il presente articolo non è stato riproposto nella nuova versione.

 

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 92
Variazioni delle rimanenze [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all’articolo 85 , comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell’esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell’articolo 93 , sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.
  2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell’esercizio stesso per la loro quantità.
  3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all’esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.
  4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del “primo entrato, primo uscito” o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall’applicazione del metodo adottato.
  5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell’ultimo mese dell’esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.
  6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell’esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell’articolo 93 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.
  7. Le rimanenze finali di un esercizio nell’ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell’esercizio successivo.
  8. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo, con riferimento all’oggetto e alla struttura organizzativa dell’impresa.

(1) (2) (3) (4)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 59.

(2) La numerazione e la rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO I – Imposta sul reddito delle persone fisiche”.

(3) La numerazione e la rubrica del capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo VI – Redditi d’impresa”.

(4) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

 

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 92
Crediti di imposta

  1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da società e da enti commerciali di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 73 , o redditi prodotti all’estero, si applicano le disposizioni degli artt. 14 e 165 .

 

—–

(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il presente articolo non è stato riproposto nella nuova versione con il suo numero originario.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 92 bis
Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese

  1. La valutazione delle rimanenze finali dei  beni indicati  all’articolo 85,  comma 1,  lettere a)  e b)  e’ effettuata
    secondo  il  metodo  della media ponderata o del «primo entrato primo uscito»,  anche  se  non  adottati  in bilancio, dalle imprese il cui volume  di  ricavi supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore, esercenti le attivita’ di:
  2. a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
  3. b) raffinazione  petrolio,  produzione  o  commercializzazione di benzine,  petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.
  4. La  disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggettiche redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di  cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19 luglio  2002,  ed  anche  a  quelli  che  abbiano esercitato,   relativamente  alla  valutazione  dei  beni  fungibili, l’opzione  di  cui  all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. (2)
  5. Per  quanto  non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell’articolo 92.(1)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato così aggiunto dall’art. 81, D.L. 25.06.2008, n.112 (G.U. 25.06.2008, n. 147, S.O. n.152), come modificato dall’allegato alla L. 06.08.2008, n. 133, con decorrenza dal 22.08.2008 ed effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 25.06.2008, n.112 (25.06.2008).

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 93
Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 4 luglio 2006

  1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell’esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell’esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall’inizio dell’esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.
  2. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati.

[3. Il valore determinato a norma del comma 2 può essere ridotto per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2 per cento. Per le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all’estero, se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti, la misura massima della riduzione è elevata al 4 per cento.] (8)

  1. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito dell’esercizio in cui è stata definitivamente stabilita.

[5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi, valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all’esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, possono essere autorizzate dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito. La richiesta dell’autorizzazione è presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate e s’intende accolta se l’ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi. L’autorizzazione ha effetto a partire dall’esercizio in corso alla data in cui è rilasciata. L’autorizzazione ha effetto a condizione che il contribuente adotti il metodo contabile previsto nel presente comma per tutte le opere, forniture e servizi.] (6)

  1. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l’indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell’impresa.

[7. Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi pattuiti in valuta estera non ancora riscossi si considerano come crediti ancorché non risultanti in bilancio. (7)]

(1) (2) (3) (4) (5)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato modificato dall’art. 1, D.L. 29.06.1994, n. 416

(2) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 60.

(3) La numerazione e la rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO I – Imposta sul reddito delle persone fisiche”.

(4) La numerazione e la rubrica del capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo VI – Redditi d’impresa”.

(5) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(6) Il presente comma , prima sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, è stato poi abrogato dall’art. 1, comma 70, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007.

(7) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 6, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.

(8) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006 ed effetto dal periodo di imposta in corso al 04.07.2006.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 94
Valutazione dei titoli [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 7 ottobre 2015

  1. I titoli indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d), ed e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell’articolo 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi.
  2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di “pronti contro termine” che prevedono per il cessionario l’obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.
  3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche.
  4. Le disposizioni dell’articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:
  5. a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai prezzi rilevati nell’ultimo giorno dell’esercizio ovvero in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese. Non si applica, comunque, l’ articolo 109, comma 4, lettera b), secondo periodo;
  6. b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni dell’articolo 9, comma 4, lettera c).

4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali. (6)

  1. In caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni.
  2. L’ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all’articolo 85, comma 1, lettera c), in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria; la stessa disposizione vale relativamente agli apporti effettuati dei detentori di strumenti finanziari assimilati alle azioni. (7)
  3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c).

(1) (2) (3) (4) (5)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato modificato prima dall’art. 1, D.L. 29.06.1994, n. 416 e poi dall’art. 30, L. 23.12.1994, n. 724

(2) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 61.

(3) La numerazione e la rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(4) La numerazione e la rubrica del capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(5) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(6) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, c. 58, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

(7) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

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Articolo 95
Spese per prestazioni di lavoro [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 2 dicembre 2005

  1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell’ articolo 100 , comma 1.
  2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell’ articolo 51 , comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili. (6)
  3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all’estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
  4. Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. (8)
  5. I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico. (7)
  6. Fermo restando quanto disposto dall’ articolo 109 , comma 9, lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell’esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico.

(1) (2) (3) (4) (5)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato modificato prima dall’ art. 26, D.L. 2.03.1989, n. 69, poi dall’ art. 14, L. 24.12.1993, n. 537, poi dall’ art. 33, D.L. 23.02.1995, n. 41, poi dall’ art. 5, D.Lgs. 02.09.1997, n. 314, poi dall’ art. 1 del D.L. 22.06.2000, n. 167, poi dall’ art. 145, L. 23.12.2000, n. 388 e poi dall’art. 21 , L. 27.12.2002, n. 289

(2) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 62.

(3) La numerazione e la rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO I – Imposta sul reddito delle persone fisiche”.

(4) La numerazione e la rubrica del capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo VI – Redditi d’impresa”.

(5) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(6) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.

(7) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.

(8) L’importo della deduzione forfetaria prevista nel presente comma è stato rideterminato in virtù di quanto disposto dall’art. 2, c. 17, L. 22.12.2008, n. 203 (G.U. 30.12.2008, n. 303, S.O. n. 285).

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 96
Interessi passivi
Testo in vigore dal 27 ottobre 2019

  1. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza dell’ammontare complessivo:
  2. a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta;
  3. b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 6.
  4. L’eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all’ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è deducibile nel limite dell’ammontare risultante dalla somma tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d’imposta e il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 7. A tal fine si utilizza prioritariamente il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d’imposta e, successivamente, il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d’imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d’imposta meno recente.
  5. La disciplina del presente articolo si applica agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonché agli oneri finanziari e ai proventi finanziari ad essi assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall’impresa, e per i quali tale qualificazione è confermata dalle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell’articolo 4, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e dell’articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e che derivano da un’operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa. Ai fini del presente articolo gli interessi attivi, come individuati ai sensi del primo periodo, assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili; assumono rilevanza come interessi attivi o interessi passivi anche i proventi e gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o all’erogante. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, ai fini del presente articolo, si considerano interessi attivi rilevanti anche gli interessi legali di mora calcolati ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
  6. Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.
  7. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, che per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 risultano indeducibili in un determinato periodo d’imposta, sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, per un ammontare pari all’eventuale differenza positiva tra:
  8. a) la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta e del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica;
  9. b) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta. (5)
  10. Qualora in un periodo d’imposta l’importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza sia superiore alla somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 5, l’eccedenza può essere riportata nei periodi d’imposta successivi.
  11. Qualora in un periodo d’imposta il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia superiore alla somma tra l’eccedenza di cui al comma 2 e l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 5, la quota eccedente può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi cinque periodi d’imposta.
  12. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano in relazione agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  13. a) sono relativi a prestiti, utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, che non sono garantiti né da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso né da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico;
  14. b) il soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell’Unione europea;
  15. c) i beni utilizzati per la realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto del progetto si trovano in uno Stato dell’Unione europea.
  16. Se il progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è caratterizzato da un regime di segregazione patrimoniale rispetto alle altre attività e passività del gestore o il prestito utilizzato per finanziare tale progetto è rimborsato esclusivamente con i flussi finanziari attivi generati dal progetto stesso, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8 sono quelli che maturano sui prestiti oggetto di segregazione patrimoniale o su quelli destinati esclusivamente al finanziamento del progetto e rimborsati solo con i flussi generati da esso. Negli altri casi, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8 sono determinati moltiplicando l’ammontare complessivo degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati per il rapporto tra l’ammontare di ricavi o l’ammontare di incremento delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione derivante dalla realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e l’ammontare complessivo di ricavi o di incremento delle rimanenze.
  17. Qualora si applichi il comma 8, il risultato operativo lordo della gestione caratteristica è determinato senza tenere conto del valore e dei costi della produzione afferenti al progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine.
  18. Ai fini dei commi da 8 a 10:
  19. a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  20. b) nel caso di costituzione di una società di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla società di progetto anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al comma 8, lettera a) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (6)
  21. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi assicurativi.
  22. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni d’investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell’ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti è integralmente deducibile sino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al primo periodo partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al secondo periodo nella dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all’articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.
  23. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto, ad esclusione di quella generatasi in periodi d’imposta anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale, può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta:
  24. a) una quota eccedente di cui al comma 7, anche riportata da periodi d’imposta precedenti, purché non anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale;
  25. b) una eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui al comma 1, lettere a) e b), purché nel secondo caso si tratti di eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportata da periodi d’imposta non anteriori all’ingresso nel consolidato nazionale.
  26. Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall’articolo 90, comma 2, e dall’articolo 110, comma 7, del presente testo unico e dall’articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.

(1) (2) (3) (4)

 

—–

(1) Il presente articolo, prima numerato art. 63 e già modificato dall’art. 11, L. 14.08.1993, n. 344 e dall’art. 8, D.Lgs. 21.11.1997, n. 461 è stato poi sostituito e così rinumerato dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004;

(2) La numerazione e la rubrica del Titolo e del Capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(3) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(4) Il presente articolo successivamente è stato:

– sostituito dall’art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007;

– modificato dall’art. 82, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147, S.O. n. 152), come modificato dall’allegato alla L. 06.08.2008, n. 133, con decorrenza dal 22.08.2008;

– modificato dall’art. 88, D.L. 24.01.2012, n. 1 con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data del 24.01.2012.

– modificato dall’art. 1, comma 67, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, così come sostituito prima dall’art. 1, comma 49, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017 e poi dall’art. 1, comma 84, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;

– modificato prima dall’art. 4, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante;

– modificato dall’art. 13-bis, comma 2, D.L. 30.12.2016, n. 244, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 27.02.2017, n. 19 con decorrenza dal 01.03.2017;

– modificato dall’art. 1, comma 994, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

– da utimo così sostituito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 29.11.2018, n. 142 con decorrenza dal 12.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

(5) Ai sensi dell’art. 13, comma 2, D.Lgs. 29.11.2018, n. 142, il presente comma, come modificato dall’articolo 1 del suddetto decreto, si applica anche agli interessi passivi e oneri finanziari assimilati che al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 non sono stati dedotti per effetto della disciplina contenuta nel presente articolo nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con il medesimo articolo 1.

(6) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 35, D.L. 26.10.2019, n. 124 con decorrenza dal 27.10.2019, convertito in legge dalla L. 19.12.2019, n. 157, con decorrenza dal 25.12.2019.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 96 bis
Dividendi distribuiti da società non residenti [testo ante riforma 2004]

Abrogato
Testo in vigore dal 10 dicembre 2000

[1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da società non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo, se la partecipazione diretta nel loro capitale è non inferiore al 25 per cento ed è detenuta ininterrottamente per almeno un anno, non concorrono alla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare e, tuttavia, detto importo rileva agli effetti della determinazione dell’ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell’articolo 105 , secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. (2)

  1. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la società non residente:
  2. a) riveste una delle forme previste nell’allegato alla direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
  3. b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunità europea;
  4. c) è soggetta nello Stato di residenza senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad una delle seguenti imposte:

impot des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio;

selskabsskat in Danimarca;

Korperschaftsteuer in Germania;

dorow eisodhmatow Nomikvn prosvpvn kerdoskopikoy xarakthra in Grecia;

impuesto sobre sociedades in Spagna;

impot sur les societes in Francia;

corporation tax in Irlanda;

impot sur le revenu des collectivites nel Lussemburgo;

vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo;

corporation tax nel Regno Unito, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.

2 bis. A seguito dell’ingresso di nuovi Stati nella Comunità europea, con decreto del Ministro delle finanze è integrato l’elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2. (4)

2 ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in società residenti in Stati non appartenenti all’Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell’esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l’applicazione del presente comma. (5)

  1. [Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 105, 106 e 107, gli utili previsti al comma 1 possono essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione di conguaglio]. (2-bis)
  2. [Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94, non sono applicabili relativamente all’eccedenza del credito di imposta di cui all’articolo 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1. I dividendi di cui al comma 1 concorrono alla formazione dell’utile per la parte che eccede l’utile che si sarebbe formato in assenza dei dividendi medesimi e si considerano distribuiti se la società non dispone di utili assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni caso prima della distribuzione di utili assoggettati a maggiorazione di conguaglio. Gli utili che si considerano formati con i dividendi di cui al comma 1 devono essere indicati in apposito allegato alla dichiarazione dei redditi e, se distribuiti, separatamente evidenziati nei modelli di comunicazione di cui all’ art. 7, L. 29 dicembre 1962, n. 1745 o, in mancanza, in apposita comunicazione, salvo che la società li assoggetti a maggiorazione di conguaglio. L’eccedenza di cui al primo periodo si considera relativa ai dividendi di cui al comma 1 per ammontare pari a quello che non si sarebbe determinato in assenza dei predetti dividendi. Le disposizioni del presente comma si applicano ad ogni successivo percettore di utili direttamente o indirettamente formati con i dividendi di cui al comma 1]. (3)
  3. Ai fini degli articoli 94 e 101 , le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo.
  4. Ai fini dell’applicazione del comma 1 dell’art. 152 le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti commerciali aventi i requisiti indicati nel comma 2 ovvero nel comma 2 ter. (6)

[7. Alle società di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l’assunzione delle prove da parte dell’Amministrazione finanziaria si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell’ art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.] (7)

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’ art. 1, D.Lgs. 06.03.1993, n. 136.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 2, comma 1, n. 7, D.Lgs. n. 467/97 con decorrenza dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.1996.

(2-bis) Il presente comma è stato abrogato dall’ art. 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 467.

(3) Il presente comma prima modificato dall’ art. 7, D.L. 31.05.1994, n. 330 è stato, poi, abrogato dall’ art. 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 467.

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall’ art. 1, L. 08.05.1998, n. 146.

(5) Il presente comma è stato aggiunto dall’ art. 1, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), in vigore dal 10.12.2000. Secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 1 della legge n. 342 sopra citata, le disposizioni del presente comma si applicano agli utili percepiti nel periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al presente comma.

(6) Le parole “ovvero nel comma 2 ter” del presente comma sono state così aggiunte dall’ art. 1, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), in vigore dal 10.12.2000.

(7) Il presente comma è stato abrogato dall’ art. 1, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), in vigore dal 10.12.2000.

(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il presente articolo non è stato riproposto nella nuova versione.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 97
Pro rata patrimoniale [testo post riforma del 2004]

Abrogato
Testo in vigore dal 3 dicembre 2005

[1. Nel caso in cui alla fine del periodo d’imposta il valore di libro delle partecipazioni di cui all’articolo 87 eccede quello del patrimonio netto contabile, la quota di interessi passivi che residua dopo l’applicazione delle disposizioni di cui all’ articolo 98, al netto degli interessi attivi, è indeducibile per la parte corrispondente al rapporto fra tale eccedenza ed il totale dell’attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto contabile e dei debiti commerciali. La parte indeducibile determinata ai sensi del periodo precedente è ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni di cui all’ articolo 87.

1 bis. Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), si intende conseguito qualora le partecipazioni siano possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo d’imposta. (2)

  1. Per il calcolo dell’eccedenza di cui al primo comma:
  2. a) il patrimonio netto contabile, comprensivo dell’utile dell’esercizio, è rettificato in diminuzione con gli stessi criteri di cui all’ articolo 98, comma 3, lettera e), numeri 1) e 3);
  3. b) non rilevano:

1) le partecipazioni in società il cui reddito concorre insieme a quello della partecipante alla formazione dell’imponibile di gruppo di cui alle sezioni II e III del presente capo, salvo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 124 , comma 1, lettera a), e 138 , comma 1, delle predette sezioni;

2) quelle in società il cui reddito è imputato ai soci anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo 115 . Tuttavia, nel caso in cui entro il terzo anno successivo all’acquisto avvenga la cessione di tali partecipazioni, il reddito imponibile è rettificato in aumento dell’importo corrispondente a quello degli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi per effetto della previsione di cui al primo periodo.]

(1) (3)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 5 D.L. 30.09.2005, n. 203, come modificato dall’allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 con decorrenza dal 03.12.2005, ed effetto per le cessioni effettuate con la medesima decorrenza.

(3) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

 

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Articolo 97
Sopraprezzi di emissione e interessi di conguaglio

  1. I sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote non concorrono alla formazione del reddito.

 

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((N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il presente articolo non è stato riproposto nella nuova versione con il suo numero originario.

 

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Articolo 98
Contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione [testo post riforma del 2004]

Abrogato
Testo in vigore dal 2 dicembre 2005

[1. La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui al comma 4, direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata, computata al netto della quota di interessi indeducibili in applicazione dell’articolo 3, comma 115 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è indeducibile dal reddito imponibile qualora il rapporto tra la consistenza media durante il periodo d’imposta dei finanziamenti di cui al comma 4 e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate in esecuzione dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), sia superiore a quello di quattro a uno.

  1. Il comma 1 non si applica nel caso in cui:
  2. a) l’ammontare complessivo dei finanziamenti di cui al comma 4 non eccede quattro volte il patrimonio netto contabile determinato con i criteri di cui alla lettera e) del comma 3;
  3. b) il contribuente debitore fornisce la dimostrazione che l’ammontare dei finanziamenti di cui al comma 4 è giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito e che conseguentemente gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale.
  4. Ai fini dell’applicazione del comma 1:
  5. a) si considerano eccedenti i finanziamenti di cui al comma 4 per la parte della loro consistenza media eccedente il rapporto di cui al comma 1;
  6. b) si considerano parti correlate al socio qualificato le società da questi controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e se persona fisica anche i familiari di cui all’articolo 5, comma 5;
  7. c) il socio è qualificato quando:
  8. direttamente o indirettamente controlla ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile il soggetto debitore;
  9. partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una percentuale pari o superiore al 25 per cento, alla determinazione della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti correlate. Non si considerano soci qualificati i soggetti di cui all’articolo 74 ;
  10. d) ai finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato si aggiungono quelli erogati o garantiti da sue parti correlate;
  11. e) per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato e di sue parti correlate si considera il patrimonio netto contabile, così come risultante dal bilancio relativo all’esercizio precedente, comprensivo dell’utile dello stesso esercizio non distribuito, rettificato in diminuzione per tenere conto:

1) dei crediti risultanti nell’attivo patrimoniale relativi ad obblighi di conferimento ancora non eseguiti;

2) del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;

3) delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante l’accantonamento di utili o l’esecuzione di conferimenti in danaro o in natura;

4) del valore di libro o, se minore del relativo patrimonio netto contabile, delle partecipazioni in società controllate e collegate di cui all’articolo 73 , comma 1, lettera a) e di cui all’articolo 5, diverse da quelle di cui al successivo comma 5;

  1. f) la consistenza media dei finanziamenti di cui al comma 4 si determina sommando il relativo ammontare complessivo esistente al termine di ogni giornata del periodo d’imposta e dividendo tale somma per il numero dei giorni del periodo stesso. Non concorrono alla determinazione della consistenza i finanziamenti infruttiferi erogati o garantiti dai soci qualificati o da sue parti correlate a condizione che la remunerazione media di cui alla lettera g) non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di un punto percentuale;
  2. g) la remunerazione dei finanziamenti eccedenti è calcolata applicando agli stessi il tasso che corrisponde al rapporto tra la remunerazione complessiva dei finanziamenti di cui al comma 4 maturata nel periodo d’imposta e la consistenza media degli stessi.
  3. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 rilevano i finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate intendendo per tali quelli derivanti da mutui, da depositi di danaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria. (2)
  4. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 non rilevano i finanziamenti assunti nell’esercizio dell’attività bancaria o dell’attività svolta dai soggetti indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con esclusione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni.
  5. Si intendono garantiti dal socio o da sue parti correlate i debiti assistiti da garanzie reali, personali e di fatto fornite da tali soggetti anche mediante comportamenti ed atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzia, ottengono lo stesso effetto economico.
  6. Il presente articolo non si applica ai contribuenti il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi settore. Si applica, in ogni caso, alle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni.]

(1) (3)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:

“4. Ai fini della determinazione del rapporto di cui alla lettera a) del comma 1 rilevano i finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate intendendo per tali quelli derivanti da mutui, da depositi di danaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria.”.

(3) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

 

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 98
Prestiti obbligazionari

  1. Per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell’emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.

 

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(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il presente articolo non è stato riproposto nella nuova versione con il suo numero originario.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 99
Oneri fiscali e contributivi [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento. (5)
  2. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell’ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.
  3. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti, in base a formale deliberazione dell’associazione.

(1) (2) (3) (4)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 64.

(2) La numerazione e la rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO I – Imposta sul reddito delle persone fisiche”.

(3) La numerazione e la rubrica del capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo VI – Redditi d’impresa”.

(4) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(5) Le imposte di cui al presente comma sono ammesse in deduzione per un importo pari all’imposta regionale sulle attività produttive, in virtù di quanto disposto dall’art. 2, D.L. 06.12.2011, n. 201, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 99
Annullamento di azioni proprie

  1. In caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto non concorre alla formazione del reddito.

 

—–

(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il testo del presente articolo non è stato riproposto nella nuova versione.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 100
Oneri di utilità sociale [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 3 agosto 2017

  1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
  2. Sono inoltre deducibili:
  3. a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 [o finalità di ricerca scientifica], nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato (6)
  4. b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato;

[c) le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali;] (7)

  1. d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all’1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l’erogazione stessa;
  2. e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio dell’Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni e le attività culturali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L’Amministrazione per i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; (9)
  3. f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l’impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato; (9)
  4. g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all’entrata dello Stato;
  5. h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i bis), nei Paesi non appartenenti all’OCSE (10)
  6. i) le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi;

[l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;] (13)

  1. m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento all’Agenzia delle entrate, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;

m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l’ente in favore del quale si effettua il versamento. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, sulla base di criteri da definire sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua gli enti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate; (12)

  1. n) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate nell’articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;
  2. o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l’ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della salute vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Agenzia delle entrate, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate;

o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni, nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; (8)

o-ter) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi. (11)

  1. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.
  2. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel comma 1 dell’articolo 95 non sono ammesse in deduzione.

(1) (2) (3) (4) (5)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato modificato prima dall’art. 23, L. 6.08.1990, n. 223, poi dall’art. 2, D.L. 31.05.1994, n. 330, poi dall’art. 13, D.Lgs. 4.12.1997, n. 460, poi dagli artt. 37 e 38, L. 21.11.2000, n. 342, poi dall’art. 22, L. 07.12.2000, n. 383, poi dagli artt. 6 e 94 , L. 23.12.2000, n. 388 poi dall’art. 19, L.29.03.2001, n. 134, poi dall’art. 1. L. 30.07.2002, n. 189 e poi dall’art. 90, L. 27.12.2002, n. 289,

(2) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 65.

(3) La numerazione e la rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(5) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(6) Le prole tra parentesi quadre contenute nella presente lettera sono state soppresse dall’art. 14, D.L. 14.03.2005, n. 35, con decorrenza dal 17.03.2005.

(7) La presente lettera prima sostituita dall’art. 14, D.L. 14.03.2005, n. 35, come modificato dall’allegato alla L. 14.05.2005, n. 80 è stata, poi abrogata dall’art. 1, comma 355, L. 23.12.2005, n. 266, con decorrenza dal 01.01.2006.

(8) La presente lettera aggiunta dall’art. 13, D.L. 31.01.2007, n. 7 come modificato dall’allegato alla L. 02.04.2007, n. 40 con decorrenza dal 03.04.2007 ed effetto dal periodo d’imposta in corso al 01.01.2007, è stata così modificata dall’art. 1, comma 294, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017.

(9) Le certificazioni e le documentazioni di cui alla presente lettera sono sostituite da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali, in virtù di quanto disposto dall’art. 40, comma 9, D.L. 06.12.2011, n. 201.

(10) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 1, comma 137, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.01.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

(11) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 1, comma 987, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016 ed applicazione dall’esercizio in corso al 31.12.2015.

(12) La presente lettera è stata inserita dall’art. 17-bis, D.L. 17.10.2016, n. 189, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 15.12.2016, n. 229 con decorrenza dal 18.12.2016.

(13) La presente lettera è stata abrogata dall’art. 102, D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 con decorrenza dal 03.08.2017 ed applicazione indicata all’art. 104, comma 1 del medesimo decreto modificante.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 101
Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2019

  1. Le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2. (7)

[1 bis. Per i beni di cui all’articolo 87, fermi restando i requisiti ivi previsti al comma 1, lettere b), c) e d), l’applicazione del comma 1, del presente articolo è subordinata all’ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente.] (5)

  1. Per la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell’articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre. (6)

2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell’articolo 110, comma 1- bis. (9)

  1. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell’articolo 2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata.
  2. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all’articolo 87.
  3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti , diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili. (10)

5-bis. Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. (11)

  1. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza dalla stessa società che ha generato le perdite. (8)
  2. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della partecipazione. (12)

(1) (2) (3) (4)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 66.

(2) La numerazione e la rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO I – Imposta sul reddito delle persone fisiche”.

(3) La numerazione e la rubrica del capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo VI – Redditi d’impresa”.

(4) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(5) Il presente comma aggiunto dall’art. 5 D.L. 30.09.2005, n. 203, come modificato dall’allegato alla L. 02.12.2005, n. 248 è stato poi abrogato dall’art. 1, c. 58, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

(6) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.

(7) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006 ed effetto dal periodo di imposta in corso al 04.07.2006.

(8) Il presente comma prima sostituito dall’art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, è stato poi così modificato dall’art. 1, comma 23, lett. c), L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal 01.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017.

(9) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, c. 58, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285).

(10) Il presente comma prima sostituito dall’art. 33 , D.L. 22.06.2012, n. 83, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2012, n. 134, con decorrenza dal 12.08.2012, è stato poi così modificato dall’art. 1, comma 160, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014; ai sensi dell’art. 1, comma 161, del medesimo provvedimento modificante le presenti disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti. Il presente comma è stato da ultimo così modificato dall’art. 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante; ai sensi del medesimo 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147 le disposizioni di cui al presente comma  si interpretano nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

(11) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

(12) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 102
Ammortamento dei beni materiali [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2014

  1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.
  2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. (10)

[3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell’ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l’ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.] (9)

  1. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.
  2. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute.
  3. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell’esercizio. L’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell’esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato. (7)
  4. Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96. (6)
  5. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell’affittuario o dell’usufruttuario. Le quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o registro secondo le modalità di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695, considerando già dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento già decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme dell’articolo 2561 del codice civile, concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni ammortizzabili. (8)
  6. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo. (11)

(1) (2) (3) (4) (5)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato modificato prima dall’art. 26, D.L. 02.03.1989, n. 69, poi dall’art. 1, L. D.L. 27.04.1990, n. 90 poi dall’art. 14, L. 24.12.1993, n. 537, poi dall’art. 1, D.L. 29.06.1994, n. 416, poi dall’art. 3, comma 103, L. 28.12.1995, n. 549, poi dall’art. 17, L. 27.12.1997 n. 449 e poi dall’art. 15, L. 28.12.2001, n. 448.

(2) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 67.

(3) La numerazione e la rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO I – Imposta sul reddito delle persone fisiche”.

(4) La numerazione e la rubrica del capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo VI – Redditi d’impresa”.

(5) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(6) Il presente comma prima modificato dall’art. 11, D.Lgs. 28.02.2005, n. 38, dall’art. 5 ter, D.L. 30.09.2005, n. 203 con decorrenza dal 03.12.2005 e dall’art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, così come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza 12.08.2006, è stato poi così sostituito prima dall’art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 con decorrenza dal 1° gennaio 2008 e poi dall’art. 4-bis, comma 1, D.L. 02.03.2012, n. 16, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012 ed applicazione ai contratti stipulati a decorrere dalla ultima citata, è stato da ultimo così modificato dall’art. 1, comma 162, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014 ed applicazione ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla ultima citata.

(7) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 6 D.Lgs. 19.11.2005, n. 247 con decorrenza dal 02.12.2005 e poi dall’art. 3, comma 16-quater D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 29.04.2012.

(8) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005.

(9) Il presente comma prima modificato dall’art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223 è stato poi abrogato dall’art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, ed applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

(10) In virtù di quanto disposto dall’art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto a netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. La disposizione si applica anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.

(11) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 401, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007 ed effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006.

 

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 102 bis
Ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attività regolate
Testo in vigore dal 1 gennaio 2008

  1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle seguenti attività regolate sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell’articolo 102:
  2. a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
  3. b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica di cui all’articolo 2 commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.
  4. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento:
  5. a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate “durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture” ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l’attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
  6. b) nell’appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5 per l’attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata “capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti”.
  7. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall’esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all’ente concessionario, fino al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.

[4. Non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.] (2)

  1. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.
  2. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all’impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l’articolo 102.
  4. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all’entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni. (1)

 

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 1, comma 325, L. 23.12.2005, n. 266, con decorrenza dal 01.01.2006 ed effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione delle disposizioni del comma 6 che si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente al 01.01.2006.

(2) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 103
Ammortamento dei beni immateriali [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2008

  1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi d’impresa sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo. (7)
  2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
  3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso. (6)

3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d’impresa e dell’avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall’imputazione al conto economico. (8)

  1. Si applica la disposizione del comma 8 dell’articolo 102.

(1) (2) (3) (4) (5)

 

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(1) Il presente articolo è stato modificato dall’art. 21, L. 27.12.1997, n. 449.

(2) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 68.

(3) La numerazione e la rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO I – Imposta sul reddito delle persone fisiche”.

(4) La numerazione e la rubrica del capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo VI – Redditi d’impresa”.

(5) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(6) Il presente comma prima modificato dall’art. 5 bis, D.L. 30.09.2005, n. 203, è stato, poi, così modificato dall’art. 1, comma 521, L. 23.12.2005, n. 266, con decorrenza dal 01.01.2006.

(7) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006 ed efficacia dal periodo di imposta in corso al 04.07.2006.

(8) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, c. 58, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285),  e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

Documenti ufficiali

TITOLO II – IRPEG – Capo II – Società ed enti commerciali

Articolo 103 bis
Enti creditizi e finanziari [testo ante riforma 2004]

Abrogato

[1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni “fuori bilancio”, in corso alla data di chiusura dell’esercizio, derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi d’interesse, o che assumono come parametro di riferimento per la determinazione della prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero l’andamento di un indice su titoli, valute o tassi d’interesse.

  1. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo indicato nel comma 1. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell’esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell’esercizio. Per la determinazione di quest’ultimo valore, si assume:
  2. a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, l’ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell’esercizio;
  3. b) per i contratti di compravendita di titoli, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e c) del comma 3 dell’articolo 61;
  4. c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 21 del citato decreto legislativo;
  5. d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 9.

2 bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1. (2)

  1. Se le operazioni di cui al comma 1, sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività. A tal fine l’operazione si considera di copertura quando ha l’obiettiva funzione di ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di singole attività e passività o di insiemi di attività e passività.]

 

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 2, D.L. 29.06.1994, n. 416.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 2, L. 21.11.2000, n. 342 con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31.12.1999.

(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il presente articolo è da ritenersi abrogato in quanto non riproposto nella nuova versione.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 104
Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 13 dicembre 2014

  1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita, in luogo dell’ammortamento di cui agli articoli 102 e 103, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.
  2. La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata della concessione, la quota deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall’esercizio in cui la modifica è stata convenuta.
  3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di sostituzione a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall’esercizio in cui si è verificato l’incremento o il decremento, in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione.
  4. Per le concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull’investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell’articolo 110 .  (6)

(1) (2) (3) (4) (5)

 

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(1) Il presente articolo è stato modificato dall’art. 1, D.L. 31.12.1996, n. 669.

(2) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 69.

(3) La numerazione e la rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO I – Imposta sul reddito delle persone fisiche”.

(4) La numerazione e la rubrica del capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo VI – Redditi d’impresa”.

(5) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(6) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 26, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 con decorrenza dal 13.12.2014.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 105
Accantonamenti di quiescenza e previdenza [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2007

  1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’ articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.
  2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell’esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell’esercizio stesso e nei due successivi.
  3. L’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista dall’articolo 10 comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. (5)
  4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’ articolo 17 , comma 1, lettere c), d) e f). (1) (2) (3) (4)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 70.

(2) La numerazione e la rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO I – Imposta sul reddito delle persone fisiche”.

(3) La numerazione e la rubrica del capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo VI – Redditi d’impresa”.

(4) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(5) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 21 D.Lgs. 05.12.2005, n. 252, con decorrenza dal 01.01.2007.

 

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 105
Adempimenti per l’attribuzione del credito d’imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti
Testo in vigore dal 1 gennaio 2003

  1. Ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta di cui all’articolo 14 , le società e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 devono rilevare distintamente nella dichiarazione dei redditi: a) l’ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi dei commi 2 e 3; b) l’ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi del comma 4.
  2. Concorrono a formare l’ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell’ art. 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ed iscritte in ruoli non più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi, nonché le imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del presente comma si tiene conto delle imposte liquidate, accertate o applicate entro la data della deliberazione di distribuzione degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi diversi da quelli indicati nel primo comma dell’articolo 47 , nonché delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 47 .
  3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio, in deroga alla disposizione dell’ultimo periodo del comma 2, concorre a formare l’ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 l’imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono, anche se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade successivamente alla data della deliberazione di distribuzione. La disposizione precedente si applica, altresì, nel caso di distribuzione delle riserve in sospensione d’imposta, avendo a tal fine riguardo all’imposta liquidata per il periodo nel quale tale distribuzione è deliberata. Qualora, anche con il concorso dell’imposta liquidata per detti periodi, il credito d’imposta attribuito ai soci o partecipanti non trovi copertura, la società o l’ente è tenuto ad effettuare, per la differenza, il versamento di una corrispondente imposta, secondo le disposizioni dell’articolo 105 bis .
  4. Concorrono a formare l’ammontare di cui alla lettera b) del comma 1: 1) l’imposta, calcolata nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001, e del 51,51 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003, corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della società o dell’ente e per i quali è consentito computare detta imposta fra quelle del presente comma; 2) l’imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della società o dell’ente e per i quali è stato attribuito alla società o all’ente medesimo il credito d’imposta limitato di cui all’articolo 80 , comma 1 bis. L’imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) è commisurata all’utile di esercizio che eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l’imposta relativa agli utili di cui al numero 2) è computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla società o dall’ente secondo le disposizioni del citato articolo 80 , comma 1 bis. (2)
  5. Indipendentemente dalla utilizzabilità da parte dei soci o partecipanti del credito d’imposta di cui all’articolo 14 , gli importi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 sono ridotti, fino a concorrenza del loro ammontare, di un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2001, e al 51,51 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2003, degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 47 , distribuiti ai soci o partecipanti, nonché delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 47 . Gli importi distribuiti, se nella relativa deliberazione non è stato stabilito diversamente, comportano la riduzione prioritariamente dell’ammontare indicato alla citata lettera a). (3)
  6. Nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati: 1) gli incrementi e i decrementi dell’ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera a) del comma 1 verificatisi nell’esercizio; 2) gli incrementi e i decrementi dell’ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 verificatisi nell’esercizio.
  7. Gli utili distribuiti per i quali non è attribuito ai soci o partecipanti il credito d’imposta di cui all’articolo 14 ovvero è attribuito il credito d’imposta limitato di cui agli articoli 12 , comma 3- bis, e 80 , comma 1 bis, devono essere separatamente indicati nei modelli di comunicazione di cui all’ articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 o, in mancanza, in apposita comunicazione.
  8. Nel caso di omessa comunicazione in conformità a quanto previsto nel comma precedente, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 14, comma 1, della medesima legge n. 1745 del 1962. La misura di tali sanzioni è raddoppiata qualora siano attribuiti ai soci o partecipanti crediti d’imposta inesistenti o più vantaggiosi.

(1)

 

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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 467. Le modifiche, decorrono dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.1996. Vedi art. 3 cc.oo.3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 467/97.

(2) Il presente comma prima sostituito dall’ art. 4, L. 23.12.2000, n. 388, è stato, poi, così modificato dall’ art. 4, L. 27.12.2002, n. 289, con decorrenza dal 01.01.2003.

(3) Il presente comma prima sostituito dall’ art. 4, L. 23.12.2000, n. 388, è stato, poi, così modificato dall’ art. 4, L. 27.12.2002, n. 289, con decorrenza dal 01.01.2003.

(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il presente articolo non è stato riproposto nella nuova versione con il suo numero originario.

 

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 105 bis
Versamenti integrativi [testo ante riforma 2004]

Abrogato

[1. Ferma rimanendo la disposizione dell’articolo 105 , comma 3, ultimo periodo, ai fini della attribuzione del credito d’imposta di cui all’articolo 14 le società e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 possono incrementare l’ammontare indicato alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 105 di una imposta corrispondente al credito stesso. Se sono distribuiti riserve o fondi, l’imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta relativa al periodo nel quale la deliberazione di distribuzione è stata adottata. Se sono distribuiti gli utili di esercizio, l’imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell’imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 105 , comma 3, primo periodo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 105 , comma 6, nonché quelle degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. ]

(1)

 

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’ art. 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 467.

(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il presente articolo è da ritenersi abrogato in quanto non riproposto nella nuova versione.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 106
Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 12 gennaio 2019

  1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell’ articolo 85 , sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio.
  2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell’articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso.
  3. Per gli intermediari finanziari, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. (5)

[3-bis.  Per  i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall’esercizio  successivo  a  quello  in  corso al 31 dicembre 2009, limitatamente  all’ammontare  che eccede la media dei crediti erogati nei  due periodi d’imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia  o  da  misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato,  da  enti  pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente  dallo  Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono  elevate  allo  0,50  per  cento. L’ammontare delle svalutazioni eccedenti  il  detto  limite e’ deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.] (6)

  1. Per gli intermediari finanziari nell’ammontare dei crediti rilevanti ai fini del presente articolo si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria. (9)

[5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3 e di cui al comma 3 bis, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell’ articolo 101 , limitatamente alla parte che eccede l’ammontare dell’accantonamento per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l’ammontare del predetto accantonamento eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso.]  (1) (2) (3) (4) (7) (8)

 

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(1) Il presente articolo, già art. 71, è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) Il presente articolo, prima sostituito dall’art. 1, D.L. 29.06.1994, n. 416, poi dall’art. 3, L. 28.12.1995, n. 549, poi modificato dall’art. 23, L. 21.11.2000, n. 342 , è stato, poi, così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(3) La numerazione e la rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(4) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(5) Il presente comma, prima modificato dall’art. 6, D.L. 30.09.2005, n. 203, con decorrenza dal 04.10.2005 ed effetto dal periodo d’imposta in corso alla medesima data, poi modificato dall’art. 82, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147, S.O. n. 152) con decorrenza dal 25.06.2008, poi sostituito prima dall’art. 1, comma 160, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014, e poi dall’art. 16, D.L. 27.06.2015, n. 83 con decorrenza dal 27.06.2015, convertito in legge dalla L. 06.08.2015, n. 132 con decorrenza dal 21.08.2015; ai sensi del medesimo articolo modificante le presenti disposizioni si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; tuttavia, ai fini della determinazione dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d’imposta successivi non si tiene conto delle suddette modifiche, è stato da ultimo nuovamente modificato dall’art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29.11.2018, n. 142 con decorrenza dal 12.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

(6) Il presente comma prima aggiunto dall’art. 7, c. 1, D.L. 01.07.2009, n. 78 (G.U. 01.07.2009, n. 150), con decorrenza dal 01.07.2009, è stato da ultimo abrogato dall’art. 1, comma 160, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014; ai sensi dell’art. 1, comma 161, del medesimo provvedimento modificante le presenti disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti.

(7) Le parole “e di cui al comma 3 bis”, contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall’art. 7, D.L. 01.07.2009, n. 78 (G.U. 01.07.2009, n. 150), con decorrenza dal 01.07.2009.

(8) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 1, comma 160, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014; ai sensi dell’art. 1, comma 161, del medesimo provvedimento modificante le presenti disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti.

(9) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 1, comma 160, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014; ai sensi dell’art. 1, comma 161, del medesimo provvedimento modificante le presenti disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.(Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti), e poi dall’art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29.11.2018, n. 142 con decorrenza dal 12.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 106 bis
Credito per le imposte pagate all’estero e credito d’imposta figurativo [testo ante riforma 2004]

Abrogato
Testo in vigore dal 10 dicembre 2000

[1. L’imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all’estero di cui all’articolo 15, nonché quella relativa ai redditi prodotti all’estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d’imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell’ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell’articolo 105, recante adempimenti per l’attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma.]

(1)

 

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(1) Il presente articolo prima aggiunto dall’ art. 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 467 è stato poi così sostituito dall’ art. 1, L. 21.11.2000, n. 342.

(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il presente articolo è da ritenersi abrogato in quanto non riproposto nella nuova versione.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 107
Altri accantonamenti [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 17 luglio 2011

  1. Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra l’ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell’esercizio in cui ha termine il ciclo.
  2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell’esercizio di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste sono deducibili gli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 6 dell’articolo 102. La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l’ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo precedente è pari all’1 per cento. Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all’ammontare del fondo l’eccedenza è deducibile in quote costanti nell’esercizio stesso e nei cinque successivi. L’ammontare degli accantonamenti non utilizzati concorre a formare il reddito dell’esercizio in cui avviene la devoluzione. (5)
  3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento dell’ammontare degli impegni assunti nell’esercizio, a condizione che siano distinti per esercizio di formazione. L’utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti accantonamenti sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. L’ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso.
  4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo.

(1) (2) (3) (4)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 73 di cui si riporta di seguito il testo previgente:

“1. Gli accantonamenti ad apposito fondo del passivo a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5% del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra l’ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell’esercizio in cui ha termine il ciclo.

  1. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell’esercizio di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste sono deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 7 dell’articolo 67 . La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l’ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all’ammontare del fondo l’eccedenza è deducibile nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto. L’ammontare del fondo non utilizzato concorre a formare il reddito dell’esercizio in cui avviene la devoluzione. [Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni del presente comma debbono darne comunicazione scritta all’ufficio delle imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio di durata della concessione].
  2. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento dell’ammontare degli impegni assunti nell’esercizio, a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di formazione. L’utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. L’ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso.
  3. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo.
  4. Per le concessioni di opere pubbliche in corso alla data di entrata in vigore del presente testo unico le imprese concessionarie possono avvalersi delle disposizioni del comma 2 dandone comunicazione scritta all’ufficio delle imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio iniziato a partire dalla data stessa e imputando al fondo l’ammontare delle quote di ammortamento già dedotte a norma dell’art. 67 . “

(2) La numerazione e la rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO I – Imposta sul reddito delle persone fisiche”.

(3) La numerazione e la rubrica del capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo VI – Redditi d’impresa”.

(4) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(5) Il presente comma è stato così modificato proma dall’art.1, comma 71, L. 27.12.2006, n. 296 con decorrenza dal 01.01.2007 e poi dall’art. 23 D.L. 06.07.2011, n.  98 così come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 15.07.2011, n. 111 con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 06.07.2011, n. 98.

 

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 107
Compensazione e rimborso delle eccedenze della maggiorazione di conguaglio
Testo in vigore dal 1 marzo 1988

  1. Se il reddito in base al quale è stata calcolata e applicata la maggiorazione dell’imposta prevista nel 1° comma dell’art. 105 viene successivamente accertato in misura più elevata, l’imposta dovuta per l’esercizio in cui l’accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un importo pari a quello dell’imposta corrispondente alla differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato, e comunque non superiore all’ammontare della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui all’ art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
  2. Nel caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o degli altri fondi in base al cui ammontare è stata calcolata e applicata la maggiorazione dell’imposta prevista nel 2° comma dell’art. 105 , l’imposta dovuta per l’esercizio in cui il relativo accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un importo pari a quello dell’imposta corrispondente all’ammontare recuperato a tassazione, e comunque non superiore a quello della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui al predetto art. 44.
  3. Se l’importo della riduzione di cui ai commi 1 e 2 è superiore a quello dell’imposta dovuta la eccedenza costituisce credito d’imposta agli effetti dell’art. 80. (2)

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo, dopo l’introduzione del D.Lgs. n. 467/97 sull’imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio, conserva efficacia e i riferimenti in esso contenuti all’articolo 105 del TUIR, devono intendersi effettuati all’articolo 105 nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui all’articolo 2, comma 1, numero 10) del D.Lgs. n. 467/97

(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, D.P.R. 4.02.1988, n. 42.

(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il presente articolo non è stato riproposto nella nuova versione con il suo numero originario.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 108
Spese relative a più esercizi [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 marzo 2017

  1. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. (7)
  2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all’1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50. (5)
  3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l’articolo 88, comma 3. (4)
  4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. (8)

4-bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il contribuente può interpellare l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza. (6)

(1) (2) (3)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato modificato prima dall’art. 1, D.L. 29.06.1994, n. 416 e poi dall’art. 3, L. 28.12.1995, n. 549.

(2) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo art. 74.

(2) La numerazione e la rubrica del Titolo e del Capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(3) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(4) Il presente comma prima modificato dall’art. 11, D.Lgs. 28.02.2005, n. 38, con decorrenza dal 22.03.2005, è stato poi così sostituito dall’art. 13-bis, comma 2, D.L. 30.12.2016, n. 244, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 27.02.2017, n. 19 con decorrenza dal 01.03.2017.

(5) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, poi dall’art. 9, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante, e da ultimo dall’art. 13-bis, comma 2, D.L. 30.12.2016, n. 244, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 27.02.2017, n. 19 con decorrenza dal 01.03.2017.

(6) Il presente comma è stato inserito dall’art. 7, D.Lgs. 24.09.2015, n. 156 con decorrenza dal 01.01.2016.

(7) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 13-bis, comma 2, D.L. 30.12.2016, n. 244, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 27.02.2017, n. 19 con decorrenza dal 01.03.2017.

(8) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 13-bis, comma 2, D.L. 30.12.2016, n. 244, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 27.02.2017, n. 19 con decorrenza dal 01.03.2017.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 109
Norme generali sui componenti del reddito d’impresa [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 marzo 2017

  1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.
  2. Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:
  3. a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;
  4. b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;
  5. c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell’emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.
  6. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico.

3 bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all’articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi. (6)

3 ter. Le disposizioni del comma 3 bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l’esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 87. (6)

3 quater. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 37 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d’imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3 bis. (6)

3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. (9)

3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. (10)

  1. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall’impresa. Sono tuttavia deducibili: (4)
  2. a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;
  3. b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. (5)
  4. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all’articolo 87, non rilevano ai fini dell’applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere  e  a  somministrazioni  di  alimenti  e bevande, diverse da quelle  di  cui  al  comma  3  dell’articolo  95,  sono deducibili nella misura del 75 per cento. (7)

[6. Qualora nell’esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell’articolo 96 che eccedono l’ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.] (8)

  1. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.
  2. In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l’acquisto del diritto d’usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell’articolo 89.
  3. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
  4. a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all’articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
  5. b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all’articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

(1) (1-bis) (2) (3)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato modificato prima dall’art. 1, D.P.R. 4.02.1988, n. 42 poi dall’art. 13 bis D.L. 19.09.1992, n. 384, e poi dall’art. 5, D.P.R. 09.12.1996, n. 695.

(1-bis) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 75

(2) La numerazione e la rubrica del Titolo e del Capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(3) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(4) Il presente alinea è stato così modificato prima dall’art. 11, D.Lgs. 28.02.2005, n. 38, con decorrenza dal 22.03.2005, e poi dall’art. 13-bis, comma 2, D.L. 30.12.2016, n. 244, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 27.02.2017, n. 19 con decorrenza dal 01.03.2017.

(5) La presente lettera è stata così modiifcata:

– prima dall’art. 11, D.Lgs. 28.02.2005, n. 38 e dall’art. 6, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano, per il terzo periodo dal 01.01.2005, per il quarto periodo dal 01.01.2004;

– poi dall’art. 35 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006 ed effetto sulle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo al 04.07.2006;

– da ultimo dall’art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

(6) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 5 quinquies, D.L. 30.09.2005, n. 203, con decorrenza dal 03.12.2005 ed effetto sulle minusvalenze e alle differenze negative realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(7) Il presente comma prima modificato dall’art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244, successivamente è stato modificato dall’art.83 D.L. 25.06.2008, n.112 come modificato dall’allegato alla L.06.08.2008, n.133 con decorrenza dal 22.08.2008. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in  corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti  per  il medesimo  periodo  d’imposta, l’imposta del periodo precedente è determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater dell’art. 83, D.L. n. 112/2008.

(8) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

(9) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, c. 58, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

(10) Il presente comma è stato inserito dall’art. 7, D.Lgs. 24.09.2015, n. 156 con decorrenza dal 01.01.2016.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Capo III Enti non commerciali

Articolo 109 bis
Regime forfetario degli enti non commerciali [testo ante riforma 2004]

Abrogato

[1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall’articolo 9 bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:

  1. a) attività di prestazioni di servizi:

1) fino a 15.493,71 euro, coefficiente 15 per cento;

2) da 15.493,71 euro a 25.822,84 euro, coefficiente 25 per cento; (2)

  1. b) altre attività:

1) fino a 25.822,84 euro, coefficiente 10 per cento;

2) da 25.822,84 euro a 516.456,90 euro, coefficiente 15 per cento.

  1. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
  2. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
  3. L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell’opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
  4. Gli Enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. ]

(1)

 

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 4 D.Lgs. 04.12.1997, n. 460.

(2) Il valore indicato si intende elevato a Euro 309.874,14 per effetto dell’art. 4 D.P.R.12.04.2001, n. 222, con decorrenza dal 28.06.2001.

(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il presente articolo è da ritenersi abrogato in quanto non riproposto nella nuova versione.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 110
Norme generali sulle valutazioni [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 24 aprile 2017

  1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:
  2. a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte;
  3. b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione; (4)
  4. c) Il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte; (5)
  5. d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti;
  6. e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d’acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell’esercizio.

1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:

  1. a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali;
  2. b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis;
  3. c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell’articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito. (10)

1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/ 2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali. (10)

  1. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell’articolo 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all’estero si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti princìpi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell’esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l’applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti princìpi contabili ai saldi dei relativi conti. (15)
  2. La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell’esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio. (6)

[4. Le minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai singoli debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni, i titoli cui si applica la disciplina della obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o titoli assimilati alle obbligazioni, iscritti fra le immobilizzazioni sono deducibili per un importo non superiore alla differenza tra la valutazione di ciascun credito e di ciascun debito secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio e la valutazione dello stesso debito o credito secondo il cambio del giorno in cui è sorto o del giorno antecedente più prossimo e in mancanza secondo il cambio del mese in cui è sorto. Non sono deducibili le minusvalenze relative a crediti o debiti per i quali esiste la copertura del rischio di cambio, salvo che il contratto di copertura non sia valutato in modo coerente. La minusvalenza dedotta concorre alla formazione del reddito imponibile quando per due esercizi consecutivi il cambio medio risulta più favorevole di quello utilizzato per la determinazione della minusvalenza dedotta. Ai fini della determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione si tiene conto del cambio meno favorevole rilevato alla fine dei due esercizi considerati.] (7)

  1. I proventi determinati a norma dell’articolo 90 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell’articolo 102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell’articolo 107 sono ragguagliati alla durata dell’esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi.
  2. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all’agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.
  3. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l’applicazione del presente comma. (12)
  4. La rettifica da parte dell’ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L’ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
  5. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell’Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili. (16)

[10. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni.] (11) (14)

[11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 10 sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. A tal fine il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.] (9) (14)

[12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile gli articoli 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate.] (13) (14)

[12 bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori individuati con il decreto di cui al comma 10.] (8) (14)

(1) (1-bis) (2) (3)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato modificato prima dall’art. 1, D.P.R. 4.02.1988, n. 42, poi dall’art. 1, D.L. 27.04.1990, n. 90, poi dall’art. 3, D.L. 15.09.1990, n. 261, poi dall’art. 11, L. 30.12.1991, n. 413, poi dall’art. 1, d.l. 29.06.1994, n. 416, poi dall’art. 21 della L. 27.12.1997, n. 449, poi dall’art. 11, L. 08.05.1998, n. 146, poi dall’art. 1, L. 21.11.2000, n. 342 e poi dall’art. 9, L. 28.12.2001, n. 448.

(1-bis) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 76.

(2) La numerazione e la rubrica del Titolo e del Capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(3) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(4) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 11, D.Lgs. 28.02.2005, n. 38, con decorrenza dal 22.03.2005.

(5) La presente lettera è stata così sostituita dall’art. 11, D.Lgs. 28.02.2005, n. 38, con decorrenza dal 22.03.2005.

(6) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 11, D.Lgs. 28.02.2005, n. 38, con decorrenza dal 22.03.2005.

(7) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 11, D.Lgs. 28.02.2005, n. 38, con decorrenza dal 22.03.2005.

(8) Il presente comma, aggiunto dall’art. 1 D.L. 03.10.2006, n. 262 è stato poi così modificato prima dall’art. 1, c. 83, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, ed effetto dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, e poi dall’art. 5, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

(9) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 1, comma 301, L. 27.12.2006, n. 296 con decorrenza dal 01.01.2007, poi dall’art. 5, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante, e da ultimo dall’art. 7, D.Lgs. 24.09.2015, n. 156 con decorrenza dal 01.01.2016.

(10) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, c. 58, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

(11) Il presente comma è stato così sostituito prima dall’art. 1, c. 83, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, ed effetto dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, e poi dall’art. 5, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

(12) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 59, D.L. 24.04.2017, n. 50 con decorrenza dal 24.04.2017, convertito in legge dalla L. 21.06.2017, n. 96 con decorrenza dal 24.06.2017.

(13) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante. Ai sensi del medesimo articolo 8, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, per gli utili distribuiti dal soggetto non residente a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto modificante continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 agosto 2006, n. 268. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata.

(14) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 1, comma 142, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

(15) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 7-quater, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016 ed applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte dal suddetto articolo.

(16) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 13-bis, comma 2, D.L. 30.12.2016, n. 244, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 27.02.2017, n. 19 con decorrenza dal 01.03.2017.

 

Documenti ufficiali

TITOLO II – Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Capo III – Enti non commerciali

Articolo 110 bis
Detrazione d’imposta per oneri [testo ante riforma 2004]

Abrogato
Testo in vigore dal 11 gennaio 2001

[1. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h bis), i), i bis) e i quater) del comma 1 dell’articolo 13 bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale l’ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 22 per cento dell’onere rimborsato.]

(1)

 

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(1) Il presente articolo aggiunto dall’art. 3, D.L. 31.05.1994, n. 330 è stato così modificato prima dall’art. 18, D.L. 23.02.1995, n. 41, dall’art. 2 L. 08.10.1997, n. 352, dall’art. 13, D.Lgs. 04.12.1997, n. 460 e poi dall’art. 22, L. 07.12.2000, n. 383 con decorrenza dal 11.01.2001.

(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il presente articolo è da ritenersi abrogato in quanto non riproposto nella nuova versione.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 111
Imprese di assicurazione [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2014

  1. Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative concorre a formare il reddito dell’esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi.

1-bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell’esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all’articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all’articolo 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento. (8)

  1. Gli utili di cui all’articolo 89, commi 2 e 3, i maggiori e i minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonché le plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono del regime previsto dall’articolo 87 concorrono a formare il reddito qualora siano relativi ad investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 165 i predetti utili si assumono nell’importo che in base all’articolo 89 concorre a formare il reddito. (6)
  2. La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell’esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi. E’ considerato componente di lungo periodo il 75 per cento della medesima riserva sinistri. (5)

3-bis. Per le imprese di assicurazione che gestiscono sia il ramo danni che il ramo vita, la valutazione dei titoli e degli strumenti finanziari è attuata separatamente per ciascuno di essi. (7)

  1. Le provvigioni relative all’acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l’intero ammontare nel predetto periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell’attivo a copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni.

(1) (2) (3) (4)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 103.

(2) La rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO II – Imposta sul reddito delle persone giuridiche”.

(3) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo II – Società ed enti commerciali”.

(4) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(5) Il presente comma, prima modificato dall’art. 6 D.L. 30.09.2005, n. 203, con decorrenza dal 04.10.2005 ed effetto dal periodo d’imposta in corso alla medesima data, poi modificato dall’art. 82, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147, S.O. n. 152) con decorrenza dal 25.06.2008, è stato da ultimo così modificato dall’art. 1, comma 160, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014; ai sensi dell’art. 1, comma 161, del medesimo provvedimento modificante le presenti disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti.

(6) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2005.

(7) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2005.

(8) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 38, D.L. 31.05.2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione L. 30.07.2010, n. 122, con decorrenza dal 31.07.2010, effetto ai sensi di quanto disposto dal comma 13-ter del citato articolo 38 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31.07.2010.

 

 

Documenti ufficiali

TITOLO II – Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Capo III – Enti non commerciali

Articolo 111 bis
Perdita della qualifica di ente non commerciale [testo ante riforma 2004]

Abrogato
Testo in vigore dal 1 gennaio 2003

[1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.

  1. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
  2. a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
  3. b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
  4. c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
  5. d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese.
  6. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
  7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche. (2)]

(1)

 

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 6 D.Lgs. 04.12.1997, n. 460 con decorrenza dal periodo di imposta successivo al 31.12.1997.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 90, L. 27.12.2002, n. 289 con decorrenza dal 01.01.2003.

(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il presente articolo è da ritenersi abrogato in quanto non riproposto nella nuova versione.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Capo III Enti non commerciali

Articolo 111 ter
Onlus [testo ante riforma 2004]

Abrogato

[1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

  1. I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.]

(1)

 

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 12 D.Lgs. 04.12.1997, n. 460.

(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il presente articolo è da ritenersi abrogato in quanto non riproposto nella nuova versione.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 112
Strumenti finanziari derivati [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 marzo 2017

[1. Si considerano operazioni “fuori bilancio”:

  1. a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute;
  2. b) i contratti derivati con titolo sottostante;
  3. c) i contratti derivati su valute;
  4. d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività.] (5)
  5. Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell’esercizio. (6)
  6. I componenti negativi di cui al comma 2 non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell’esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell’esercizio. Per la determinazione di quest’ultimo valore, si assume:
  7. a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentari italiani o esteri, l’ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell’esercizio;
  8. b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 94;
  9. c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso di cambio a pronti, corrente alla data di chiusura dell’esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora regolate, il tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a termine;
  10. d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 9.

3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali. (4)

  1. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio con finalità di copertura di attività o passività, ovvero sono coperte da attività o passività, i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura. (6)
  2. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività. (6)
  3. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei princìpi contabili adottati dall’impresa. (7)

(1) (1-bis) (2) (3) (3-bis) (8)

 

—–

(1) Il presente articolo, già articolo 103 bis, è stato aggiunto dall’art. 2, D.L. 29.06.1994, n. 416 e modificato dall’art. 2, L. 21.11.2000, n. 342.

(1-bis) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo art. 103 bis.

(2) La rubrica del Titolo e del Capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(3) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata aggiunta in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(3-bis) Il presente articolo è stato sostutuito e così rinumerato dall’art. 11, D.Lgs. 28.02.2005, n. 38, con decorrenza dal 22.03.2005.

(4) Il presente comma aggiunto dall’art. 1, c. 58, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, è stato così modificato dall’art. 13-bis, comma 2, D.L. 30.12.2016, n. 244, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 27.02.2017, n. 19 con decorrenza dal 01.03.2017.

(5) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 13-bis, comma 2, D.L. 30.12.2016, n. 244, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 27.02.2017, n. 19 con decorrenza dal 01.03.2017.

(6) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 13-bis, comma 2, D.L. 30.12.2016, n. 244, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 27.02.2017, n. 19 con decorrenza dal 01.03.2017.

(7) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 13-bis, comma 2, D.L. 30.12.2016, n. 244, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 27.02.2017, n. 19 con decorrenza dal 01.03.2017.

(8) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall’art. 13-bis, comma 2, D.L. 30.12.2016, n. 244, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 27.02.2017, n. 19 con decorrenza dal 01.03.2017.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 113
Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 12 gennaio 2019

  1. Gli intermediari finanziari possono optare per la non applicazione del regime di cui all’articolo 87 alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262. (2)
  2. L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata quando sussistono:
  3. a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, le modalità ed i tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella società debitrice, che l’operatività di quest’ultima sarà limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;
  4. b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere predisposto da più intermediari finanziari rappresentanti una quota elevata dell’esposizione debitoria dell’impresa in difficoltà. (2)
  5. L’opzione di cui al comma 1 comporta, nei confronti della società di cui si acquisisce la partecipazione, la rinuncia ad avvalersi delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facoltà prevista dall’articolo 115 fino all’esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra.
  6. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l’opzione di cui al comma 1 comporta, ai fini dell’applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l’equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell’esercizio del relativo diritto d’opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.
  7. Gli intermediari finanziari possono interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La relativa istanza deve indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3. (2)
  8. L’intermediario finanziario che non intende applicare il regime di cui all’articolo 87 ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione del redditi gli elementi conoscitivi essenziali indicati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. (2)

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo ha così sostituito l’originario art. 113 ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Successivamente è stato così sostituito dall’art. 7, D.Lgs. 24.09.2015, n. 156 con decorrenza dal 01.01.2016.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 29.11.2018, n. 142 con decorrenza dal 12.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

 

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 114
Banca d’Italia e Ufficio italiano dei cambi [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 2 dicembre 2005

  1. Nella determinazione del reddito della Banca d’Italia e dell’Ufficio italiano dei cambi assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca Centrale Europea ai sensi dello Statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, e non si tiene conto degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze.
  2. Salvo quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 110, comma 2, terzo periodo, 106 commi 3, 4 e 5, e 112.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato modificato prima dall’art. 2, D.L. 29.06.1994, n. 416, poi dall’art. 65, L. 27.12.2002,

(2) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 104.

(3) La rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:”TITOLO II – Imposta sul reddito delle persone giuridiche”.

(4) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo II – Società ed enti commerciali”.

(5) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata aggiunta in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(6) il presente articolo è stto così sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2005.

 

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 115
Opzione per la trasparenza fiscale [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 3 dicembre 2016

  1. Esercitando l’opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale, richiamata dall’articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell’ammissione al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di utili delle azioni di cui all’articolo 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d’imposta della partecipata in cui si esercita l’opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione. L’esercizio dell’opzione non è consentito nel caso in cui:
  2. a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società;
  3. b) la società partecipata eserciti l’opzione di cui agli articoli 117 e 130. (2)
  4. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato l’esercizio dell’opzione è consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti.
  5. L’imputazione del reddito avviene nei periodi d’imposta delle società partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata. Le ritenute operate a titolo d’acconto sui redditi di tale società, i relativi crediti d’imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno. Le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l’opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata. Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate. (3)
  6. L’opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all’Amministrazione finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. (4)
  7. L’esercizio dell’opzione di cui al comma 4 non modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla società partecipata utilizzando riserve costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di cui all’articolo 47, comma 5. Ai fini dell’applicazione del presente comma, durante i periodi di validità dell’opzione, salva una diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
  8. Nel caso vengano meno le condizioni per l’esercizio dell’opzione, l’efficacia della stessa cessa dall’inizio dell’esercizio sociale in corso della società partecipata. Gli effetti dell’opzione non vengono meno nel caso di mutamento della compagine sociale della società partecipata mediante l’ingresso di nuovi soci con i requisiti di cui al comma 1 o 2.
  9. Nel primo esercizio di efficacia dell’opzione gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla partecipata. Per la determinazione degli obblighi di acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso venga meno l’efficacia dell’opzione, si applica quanto previsto dall’articolo 124, comma 2. Nel caso di revoca dell’opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza considerare gli effetti dell’opzione sia per la società partecipata, sia per i soci. (5)
  10. La società partecipata è solidalmente responsabile con ciascun socio per l’imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all’obbligo di imputazione del reddito.
  11. Le disposizioni applicative della presente norma sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui all’articolo 129.
  12. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  13. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto di imputazione rettificando i valori patrimoniali della società partecipata secondo le modalità previste dall’articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio medesimo nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione di cui al comma 4 e nei nove precedenti.
  14. Per le partecipazioni in società indicate nel comma 1 il relativo costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai soci ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.

(1)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 7, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2005.

(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006 ed effetto dal periodo di imposta in corso al 04.07.2006 e con riferimento ai redditi delle società  partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire da tale data.

(4) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 16, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 con decorrenza 13.12.2014 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, e poi dall’art. 7-quater, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016 ed applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

(5) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 7-quater, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016 ed applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 115
Presupposto dell’imposta
Testo in vigore dal 1 giugno 1994

  1. Presupposto dell’imposta locale sui redditi è il possesso di redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi prodotti nel territorio dello Stato, ancorché esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche.
  2. Sono esclusi dall’imposta:
  3. a) i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 , per i quali spetta il credito di imposta di cui all’articolo 14 , e alle lettere c) e d) dello stesso articolo ; (1) (3)
  4. b) i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato;
  5. c) i redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori a norma del comma 4 dell’art. 5 ;
  6. d) i redditi indicati alle lett. l) e m) del comma 1 dell’art. 67 ;
  7. e) i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

e bis) i redditi d’impresa derivanti dall’esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell’art. 73 , organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre.  (1) (2)

 

—–

(1) L’art. 36 del D.Lgs. n. 446/97 ha abolito l’imposta locale sui redditi a partire dal 01.01.98. Il versamento relativo all’imposta abolita, il cui presupposto di imposizione si verifica anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto l’abolizione, è effettuato anche successivamente a tale data.

(2) La presente lettera è stata aggiunta dall’ art. 9, L. 29.12.1990, n. 408. Le disposizioni si applicano alle somme conseguite a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 08.12.93.

(3) La presente lettera prima modificata dall’ art. 1, D.L. 30.12.1993, n. 557 è stata poi così sostituita dall’ art. 7, D.L. 31.05.1994, n. 330.

(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il testo del presente articolo non è stato riproposto nella nuova versione con il suo numero originario.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE I Determinazione della base imponibile

Articolo 116
Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2019

  1. L’opzione di cui all’articolo 115 può essere esercitata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115, dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa. [ L’opzione non può essere esercitata, o se esercitata perde efficacia, nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all’articolo 87 .] (3)
  2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo del comma 3 dell’articolo 115 e quelle del comma 3 dell’articolo 8. Le plusvalenze di cui all’articolo 87 e gli utili di cui all’articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell’articolo 58, comma 2, e nell’articolo 59. (2)

[2-bis. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l’opzione per l’applicazione del regime di cui all’articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l’opzione di cui all’articolo 55-bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all’articolo 84, comma 1, secondo periodo.] (5)

(1) (4) (6)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati.

(2) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006 ed effetto dal periodo di imposta in corso al 04.07.2006, e poi dall’art. 1, comma 23, lett. d), L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal 01.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017.

(3) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma sono state soppresse dall’art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006 ed effetto dal periodo di imposta in corso al 04.07.2006.

(4) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall’art. 1, comma 547, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017 ed applicazione a decorrere dal 01.01.2018.

(5) Il presente comma è stato:

– aggiunto dall’art. 1, comma 547, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017 ed applicazione a decorrere dal 01.01.2018;

– così modificato dall’art. 1, comma 23, lett. d), L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal 01.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017;

– abrogato dall’art. 1, comma 1055, lett. a), L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

(6) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1055, lett. a), L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

 

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE II Consolidato nazionale

Articolo 117
Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 3 dicembre 2016

  1. La società o l’ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all’articolo 120, possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo.
  2. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l’opzione di cui al comma 1 in qualità di controllanti ed a condizione:
  3. a) di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
  4. b) di esercitare nel territorio dello Stato un’attività d’impresa, come definita dall’articolo 55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall’articolo 162, che assume la qualifica di consolidante. (2)

2-bis. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2, residenti in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste dall’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono designare una società residente nel territorio dello Stato o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all’articolo 120, ad esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna società residente o non residente di cui al comma 2-ter, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all’articolo 120. La controllata designata non può esercitare l’opzione con le società da cui è partecipata. Agli effetti del presente comma:

  1. a) la controllata designata, in qualità di consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dagli articoli da 117 a 127 per le società o enti controllanti;
  2. b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono essere verificati in capo al soggetto controllante non residente;
  3. c) l’efficacia dell’opzione è subordinata alla condizione che il soggetto controllante non residente designi la controllata residente assumendo, in via sussidiaria, le responsabilità previste dall’articolo 127 per le società o enti controllanti;
  4. d) in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di revoca dell’opzione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo 122 sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati; (5)
  5. e) se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto controllante non residente può designare, tra le controllate appartenenti al medesimo consolidato, un’altra controllata residente avente le caratteristiche di cui al presente comma senza che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova controllata designata assume le responsabilità previste dall’articolo 127 per le società o enti controllanti relativamente ai precedenti periodi d’imposta di validità della tassazione di gruppo, in solido con la società designata nei cui confronti cessa il requisito del controllo. (4)

2-ter. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), controllati ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l’opzione di cui al comma 1 in qualità di controllata mediante una stabile organizzazione come definita dal comma 1-bis dell’articolo 120.(4)

  1. Permanendo il requisito del controllo di cui al comma 1, l’opzione ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell’opzione la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell’articolo 124, comma 4, per l’eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell’opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l’opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all’articolo 124. (3)

(1)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati.

(2) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 8, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004, e poi dall’art. 6, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

(3) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 8, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004 e poi dall’art. 7-quater, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016 ed applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

(5) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 7-quater, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016 ed applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE II Consolidato nazionale

Articolo 117
Redditi prodotti nel territorio dello Stato

  1. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell’art. 23 .
  2. Nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso anche i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all’estero senza una stabile organizzazione con gestione e contabilità separate.
  3. Nei confronti delle società e degli Enti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso anche i redditi di cui al comma 2 dell’art. 151 . (1)

 

—–

(1) L’art. 36 del D.Lgs. n. 446/97 ha abolito l’imposta locale sui redditi a partire dal 01.01.98. Il versamento relativo all’imposta abolita, il cui presupposto di imposizione si verifica anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto l’abolizione, è effettuato anche successivamente a tale data.

(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il testo del presente articolo non è stato riproposto nella nuova versione con il suo numero originario.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE II Consolidato nazionale

Articolo 118
Effetti dell’esercizio dell’opzione [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 3 dicembre 2016

  1. L’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’ articolo 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle società controllate, per l’intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell’unica imposta dovuta o dell’unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.

1 bis. Ai fini della determinazione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero di cui all’articolo 165:

  1. a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale;
  2. b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l’imposta estera è calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato;
  3. c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di revoca dell’opzione il diritto al riporto in avanti e all’indietro dell’eccedenza di cui all’articolo 165, comma 6, compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all’estero. (2)
  4. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono. Le eccedenze d’imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’ articolo 43 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  5. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante. L’acconto dovuto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi dell’ articolo 122 . Per il primo esercizio la determinazione dell’acconto dovuto dalla controllante è effettuata sulla base dell’imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’ articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
  6. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

(1)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati.

(2) Il presente comma, aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2005, è stato poi così modificato dall’art. 7-quater, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016 ed applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE II Consolidato nazionale

Articolo 118
Base imponibile
Testo in vigore dal 13 gennaio 1996, con effetto dal 1 gennaio 1996

  1. L’imposta si applica:
  2. a) per le persone fisiche e per le società semplici, sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti nel Titolo I. Il reddito delle imprese familiari è assunto al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori;
  3. b) per le società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, sul reddito determinato con i criteri stabiliti nel Titolo I;
  4. c) per le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche residenti nel territorio dello Stato, e per quelli non residenti con stabile organizzazione nel territorio stesso, sul reddito complessivo determinato con i criteri stabiliti nel Titolo II, diminuito dei redditi prodotti fuori del territorio dello Stato. Il reddito complessivo è assunto al lordo degli accantonamenti per Ilor e delle perdite di precedenti esercizi di cui all’art. 84 ;
  5. d) per le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti nel Titolo I.
  6. Ai fini del rapporto di deducibilità di cui all’articolo 96 e all’articolo 109 , comma 5, non si tiene conto dei redditi esclusi dall’imposta ai sensi del comma 4 dell’ articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (1) (2) (3)

 

—–

(1) l’art. 36 del D.Lgs. n. 446/97 ha abolito l’imposta locale sui redditi a partire dal 01.01.98. Il versamento relativo all’imposta abolita, il cui presupposto di imposizione si verifica anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto l’abolizione, è effettuato anche successivamente a tale data.

(2) La presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della L. 28.12.95, n. 549 (in vigore dal 13.01.96 con effetti dal 01.01.96).

(3) Il presente comma, prima, modificato dall’ art. 1, D.P.R. 4.02.1988, n. 42 è stato, poi, così sostituito dall’ art. 3, comma 103, L. 28.12.1995, n. 549.

(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il testo del presente articolo non è stato riproposto nella nuova versione con il suo numero originario.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE II Consolidato nazionale

Articolo 119
Condizioni per l’efficacia dell’opzione [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 13 dicembre 2014

  1. L’opzione può essere esercitata da ciascuna entità legale solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
  2. a) identità dell’esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante;
  3. b) esercizio congiunto dell’opzione da parte di ciascuna controllata e dell’ente o società controllante;
  4. c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione prevista dall’articolo 117. L’elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo esercizio il cui reddito è stato incluso nella dichiarazione di cui all’articolo 122;
  5. d) l’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. (2)
  6. Non viene meno l’efficacia dell’opzione nel caso in cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di liquidazione volontaria si determinano all’interno dello stesso esercizio più periodi d’imposta. Il decreto di cui all’articolo 129 stabilisce le modalità e gli adempimenti formali da porre in essere per pervenire alla determinazione del reddito complessivo globale.

(1)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati.

(2) La presente lettera prima modificata dall’art. 8, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247 poi sostituita dall’art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, è stata poi nuovamente modificata dall’art. 16, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 con decorrenza dal 13.12.2014 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:

“d) l’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l’esercizio dell’opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 129.”.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE II Consolidato nazionale

Articolo 119
Periodo di imposta

  1. L’imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.
  2. Per la determinazione del periodo di imposta e per l’imputazione dei redditi al periodo d’imposta valgono le disposizioni dei titoli 1 e 2. (1)

 

—–

(1) L’art. 36 del D.Lgs. n. 446/97 ha abolito l’imposta locale sui redditi a partire dal 01.01.98. Il versamento relativo all’imposta abolita, il cui presupposto di imposizione si verifica anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto l’abolizione, è effettuato anche successivamente a tale data.

(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il testo del presente articolo non è stato riproposto nella nuova versione con il suo numero originario.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE II Consolidato nazionale

Articolo 120
Definizione del requisito di controllo [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 7 ottobre 2015

  1. Agli effetti della presente sezione si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata:
  2. a) al cui capitale sociale la società o l’ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi relativamente all’ente o società controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo, senza considerare le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale richiamata dall’articolo 2346 del codice civile;
  3. b) al cui utile di bilancio la società o l’ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente all’ente o società controllante, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo e senza considerare la quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale richiamata dall’articolo 2346 del codice civile.

1-bis. Si considerano altresì controllate le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, come definite dall’articolo 162, dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle di cui al comma 1, con i requisiti di cui al medesimo comma. (2)

  1. Il requisito del controllo di cui all’articolo 117, comma 1 deve sussistere sin dall’inizio di ogni esercizio relativamente al quale la società o ente controllante e la società controllata si avvalgono dell’esercizio dell’opzione.

(1)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE II Consolidato nazionale

Articolo 120
Deduzioni
Testo in vigore dal 1 gennaio 1991, con effetto dal 1 gennaio 1992

  1. Dal reddito agrario e dal reddito di impresa delle persone fisiche si deduce una quota pari al 50% del rispettivo ammontare e comunque non inferiore a 8 né superiore a 16 milioni di lire ragguagliati ad anno, a condizione che il contribuente presti la sua opera nell’impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente. (1)
  2. Per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo, per le imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiera, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e per le imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne, si deduce una ulteriore quota pari al 30% del reddito al netto della deduzione di cui al comma 1, a condizione che l’opera prestata in tali imprese costituisca l’occupazione prevalente del contribuente. L’ulteriore deduzione spetta in misura non inferiore a 2.000.000 né superiore a 4.000.000 di lire ragguagliate ad anno; tali misure sono elevate a 3 e a 6.000.000 di lire o a 4 ed 8.000.000 di lire per le imprese artigiane che per la maggior parte del periodo di imposta hanno impiegato, rispettivamente, un apprendista o più apprendisti.
  3. Nei confronti dei possessori di redditi agrario e di impresa derivanti dall’esercizio di un’unica impresa, l’ammontare della deduzione, ferme restando le misure minima e massima, è calcolato sul cumulo dei redditi stessi ed è imputato proporzionalmente a ciascuno di essi.
  4. La deduzione prevista nei commi da 1 a 3, calcolata con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che prestano la propria opera nell’impresa come occupazione prevalente, spetta anche alle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato.
  5. La deduzione, nelle misure stabilite nei commi da 1 a 3, si applica a condizione che l’imprenditore o la società attesti, nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, l’esistenza dei requisiti indicati nei commi stessi.
  6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per i redditi di impresa dei titolari di autorizzazioni all’autotrasporto soci di organismi cooperativi esercenti l’attività di autotrasporto di merci ai quali sono applicate le forme e le modalità previdenziali di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602. (2)

 

—–

(1) Limiti di deduzione così elevati, con effetto dall’01.01.1992, dall’ art. 9 della L. 29.12.1990 n. 408. I precedenti limiti ammontavano rispettivamente a lire 7.000.000 e a lire 14.000.000.

(2) l’art. 36 del D.Lgs. n. 446/97 ha abolito l’imposta locale sui redditi a partire dal 01.01.98. Il versamento relativo all’imposta abolita, il cui presupposto di imposizione si verifica anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto l’abolizione, è effettuato anche successivamente a tale data.

(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il testo del presente articolo non è stato riproposto nella nuova versione con il suo numero originario.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE II Consolidato nazionale

Articolo 121
Obblighi delle società controllate [testo post riforma del 2004]

  1. Per effetto dell’esercizio congiunto dell’opzione di cui all’articolo 117, ciascuna società controllata, secondo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 129, deve:
  2. a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla società o ente controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti d’imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e degli acconti autonomamente versati. Al modello deve essere allegato il prospetto di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), con le indicazioni richieste relative ai componenti negativi di reddito dedotti;
  3. b) fornire alla società controllante i dati relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 123 , specificando la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale riconosciuto;
  4. c) fornire ogni necessaria collaborazione alla società controllante per consentire a quest’ultima l’adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell’Amministrazione finanziaria anche successivamente al periodo di validità dell’opzione.

(1)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE II Consolidato nazionale

Articolo 121
Aliquota dell’imposta

  1. L’imposta è applicata con l’aliquota del 16,2 per cento. (1)

 

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(1) l’art. 36 del D.Lgs. n. 446/97 ha abolito l’imposta locale sui redditi a partire dal 01.01.98. Il versamento relativo all’imposta abolita, il cui presupposto di imposizione si verifica anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto l’abolizione, è effettuato anche successivamente a tale data.

(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il testo del presente articolo non è stato riproposto nella nuova versione con il suo numero originario.

Documenti ufficiali

TITOLO IV Disposizioni comuni

Articolo 121 bis
Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’eserciziodi imprese, arti e professioni [testo ante riforma 2004]

Abrogato

[1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri:

  1. a) per l’intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;

  1. b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere dell’articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all’articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell’anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.
  2. Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
  3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell’articolo 102, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.]

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 17, L. 27.12.1997, n. 449.

(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il presente articolo è da ritenersi abrogato in quanto non riproposto nella nuova versione.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE II Consolidato nazionale

Articolo 122
Obblighi della società o ente controllante [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2008

  1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell’imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all’articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi.

(1) (2)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati.

(2) Il presente articolo è stato poi così sostituito dall’art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

 

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE II Consolidato nazionale

Articolo 123
Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo [testo post riforma del 2004]

Abrogato
Testo in vigore dal 2 dicembre 2005

[1. Fra le società che hanno esercitato l’opzione di cui alla presente sezione, le cessioni di beni diversi da quelli di cui agli articoli 85 e 87, possono avvenire in regime di continuità di valori fiscali riconosciuti su opzione congiunta della società cedente e cessionaria risultante dal relativo contratto stipulato in forma scritta ed a condizione che dalla dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 122 risulti la differenza tra il valore di libro ed il valore fiscale riconosciuto del bene trasferito.

  1. Salvo l’accoglimento dell’istanza di cui al comma 8 dell’articolo 37 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le perdite fiscali di cui all’articolo 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cessionario con la successiva cessione o il successivo conferimento dei beni trasferiti secondo il regime di neutralità fiscale di cui al comma 1.

2-bis. Le perdite fiscali di cui all’articolo 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cedente a seguito del trasferimento dei beni effettuato secondo il regime di neutralità fiscale di cui al comma 1.] (2)

(1) (3)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2005.

(3) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

 

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TITOLO IV Disposizioni comuni

Articolo 123 bis
Scissione di società [testo ante riforma 2004]

Abrogato

[1. La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Le plusvalenze e le minusvalenze risultanti dai progetti di scissione redatti a norma dell’art. 2504 octies del codice civile o dalle situazioni patrimoniali redatte a norma dell’art. 2504 novies dello stesso codice non si considerano iscritte in bilancio.

  1. Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell’avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all’annullamento di azioni o quote a norma dell’art. 2504 novies del codice civile. In quest’ultima ipotesi non concorrono a formare il reddito di ciascuna società beneficiaria le plusvalenze iscritte in bilancio fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società scisse annullate e il valore risultante dalle scritture contabili della corrispondente quota del patrimonio netto della società stessa.
  2. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l’applicazione del comma 3 dell’art. 44 in caso di conguaglio.
  3. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell’art. 54, comma 4 e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.
  4. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla società scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.
  5. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della società scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta società, per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso. Se la scissione non ha effetto retroattivo, il fondo di cui all’art. 72 si imputa in proporzione ai rischi di cambio esistenti nel giorno in cui ha effetto la scissione; la valutazione deve essere effettuata secondo i criteri ivi previsti. Qualora non sia possibile correlare il valore dei fondi ai predetti elementi, l’attribuzione proporzionale è effettuata con riguardo alle quote di patrimonio netto attribuite alle società beneficiarie.
  6. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 59 e 61 le disposizioni del precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo alla società scissa all’inizio del periodo d’imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all’inizio del periodo medesimo presso le società beneficiarie.
  7. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in società preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare:
  8. a) i beni di cui al precedente comma ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantità rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della società scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d’imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione;
  9. b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonché le spese di cui all’art. 67, comma 7, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata dell’utilizzo dei beni medesimi da parte della società scissa e delle società beneficiarie; detto criterio è altresì applicabile alle spese relative a più esercizi e agli accantonamenti.
  10. I fondi in sospensione d’imposta iscritti nell’ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, i fondi della società scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d’imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, i fondi debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria che abbia omesso la ricostituzione si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dal comma 4 dell’art. 123 per la società incorporante o risultante dalla fusione.
  11. Le perdite fiscali della società scissa sono attribuite a norma del comma 4, alle condizioni e con i limiti stabiliti dalle disposizioni del comma 5 dell’art. 123, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all’ammontare del patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all’art. 2504 octies ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2504 novies.
  12. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell’art. 2504 decies del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell’art. 2501 bis, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell’ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.
  13. Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione.
  14. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell’ufficio delle imposte dirette della società scissa. Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell’atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’Amministrazione.
  15. Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell’Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della società scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l’attestazione di cui al comma 10 dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la società scissa o quella designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all’accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.
  16. Nei confronti della società soggetta all’IRPEG beneficiaria della scissione di una società non soggetta a tale imposta e nei confronti della società del secondo tipo beneficiaria della scissione di una società del primo tipo si applicano anche, in quanto possibile, rispettivamente i commi 3 e 4 dell’art. 122, considerando a tal fine la società scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.

[16. Le disposizioni dell’art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono da interpretare nel senso che si applicano anche alle operazioni di scissione, disconoscendosi in ogni caso i vantaggi tributari nell’ipotesi di scissioni non aventi per oggetto aziende o complessi aziendali, anche sotto forma di partecipazioni, ovvero in quelle di assegnazione ai partecipanti di ciascuno dei soggetti beneficiari di azioni o quote in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni nella società scissa]. (2)

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 30.12.1992, n. 543.

(2) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 9, D.Lgs. 08.10.1997, n. 358.

(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il presente articolo è da ritenersi abrogato in quanto non riproposto nella nuova versione.

 

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE II Consolidato nazionale

Articolo 124
Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 3 dicembre 2016

  1. Se il requisito del controllo, così come definito dall’articolo 117, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il reddito della società o dell’ente controllante, per il periodo d’imposta in cui viene meno tale requisito, viene aumentato o diminuito per un importo corrispondente:
  2. a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto previsto dall’articolo 97, comma 2;
  3. b) alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa società o ente controllante o da altra società controllata secondo il regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 123 . Il periodo precedente si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno anche nei confronti della sola società cedente o della sola società cessionaria. (2)
  4. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal venir meno del requisito del controllo:
  5. a) la società o l’ente controllante deve integrare quanto versato a titolo d’acconto se il versamento complessivamente effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le quali continua la validità dell’opzione;
  6. b) ciascuna società controllata deve effettuare l’integrazione di cui alla lettera precedente riferita ai redditi propri, così come risultanti dalla comunicazione di cui all’articolo 121 .
  7. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi previsto, con le modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo 129, la società o l’ente controllante può attribuire, in tutto o in parte, i versamenti già effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle controllate nei cui confronti è venuto meno il requisito del controllo.
  8. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo permangono nell’esclusiva disponibilità della società o ente controllante. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all’articolo 122 sono attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, alle società che le hanno prodotte è comunicato all’Agenzia delle entrate all’atto della comunicazione dell’esercizio dell’opzione o in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell’articolo 117, comma 3. (3)

4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la società o l’ente controllante è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate l’importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto. (6)

  1. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di fusione di una società controllata in altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione della società o ente controllante con società o enti non appartenenti al consolidato, il consolidato può continuare ove la società o ente controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo l’effettuazione di tali operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini dell’accesso al regime. Ai fini della continuazione del consolidato, la società o ente controllante può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente. Con il decreto di cui all’articolo 129 sono disciplinati gli eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del consolidato. (4)

5-bis. La società o ente controllante che intende continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 5 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi. (5)

  1. L’ articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le società del comma 1 per compensare gli oneri connessi con l’interruzione della tassazione di gruppo relativi all’imposta sulle società.

(1)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.

(3) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 8, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004, e poi dall’art. 7-quater, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016 ed applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 7, D.Lgs. 24.09.2015, n. 156 con decorrenza dal 01.01.2016.

(5) Il presente comma è stato inserito dall’art. 7, D.Lgs. 24.09.2015, n. 156 con decorrenza dal 01.01.2016.

(6) Il presente comma è stato inserito dall’art. 7-quater, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016 ed applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

 

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE II Consolidato nazionale

Articolo 125
Revoca dell’opzione [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 3 dicembre 2016

  1. Le disposizioni dell’articolo 124 , comma 1, lettera b), si applicano sia nel caso di revoca dell’opzione di cui all’articolo 117 , sia nel caso in cui la revoca riguardi almeno una delle società di cui alla predetta lettera b). (2)
  2. Nel caso di revoca dell’opzione, gli obblighi di acconto si calcolano relativamente a ciascuna società singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri così come risultanti dalle comunicazioni di cui all’articolo 121. Si applica la disposizione dell’articolo 124, comma 4. La società o l’ente controllante è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate l’importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca. (2)
  3. L’ articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 per compensare gli oneri connessi con la revoca della tassazione di gruppo relativi all’imposta sulle società. (2)

(1) (3)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 7-quater, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016 ed applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

(3) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall’art. 7-quater, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016 ed applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE II Consolidato nazionale

Articolo 126
Limiti all’efficacia ed all’esercizio dell’opzione [testo post riforma del 2004]

  1. Non possono esercitare l’opzione di cui all’articolo 117 le società che fruiscono di riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle società.
  2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l’esercizio dell’opzione non è consentito e, se già avvenuto, cessa dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione.

(1)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE II Consolidato nazionale

Articolo 126
Applicazione analogica

  1. Le disposizioni di cui agli artt. 170 , 172, 173, 182 e 183 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di trasformazione, fusione, liquidazione e fallimento di enti diversi dalle società. (1)

 

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(1) (N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il presente articolo non è stato riproposto nella nuova versione con il suo numero originario.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE II Consolidato nazionale

Articolo 127
Responsabilità [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 2 dicembre 2005

  1. La società o l’ente controllante è responsabile:
  2. a) per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all’articolo 122;
  3. b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell’attività di controllo prevista dall’articolo 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell’attività di liquidazione di cui all’articolo 36 bis del medesimo decreto;
  4. c) per l’adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all’articolo 122;
  5. d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata al soggetto che ha commesso la violazione. (2)
  6. Ciascuna società controllata che partecipa al consolidato è responsabile:
  7. a) solidalmente con l’ente o società controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all’articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell’attività di controllo prevista dall’articolo 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’attività di liquidazione di cui all’articolo 36 bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
  8. b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all’articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell’attività di controllo prevista dall’articolo 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’attività di liquidazione di cui all’articolo 36 bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
  9. c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b). (3)

[3. Nel caso di omesso versamento dovuto in base alla dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 122, le somme che risultano dovute sono richieste prioritariamente alla società o ente controllante.] (4)

  1. L’eventuale rivalsa della società o ente controllante nei confronti delle società controllate perde efficacia qualora il soggetto controllante ometta di trasmettere alla società controllata copia degli atti e dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla notifica ricevuta anche in qualità di domiciliatario secondo quanto previsto dall’articolo 119.

(1)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.

(4) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 8, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.

Documenti ufficiali

TITOLO IV Disposizioni comuni

Articolo 127 bis
Disposizioni in materia di imprese estere partecipate [testo ante riforma 2004]

Abrogato

[1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

  1. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).
  2. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l’ articolo 2359 del codice civile, in materia di società controllate e società collegate.
  3. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.
  4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra che la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; o dimostra altresì che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.
  5. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli articoli 96, 96 bis, 102, 103, 103 bis; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall’imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 15, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.
  6. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all’ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all’estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.
  7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.]

(1)

 

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 1, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194).

(N.d.r.) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il presente articolo è da ritenersi abrogato in quanto non riproposto nella nuova versione.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE II Consolidato nazionale

Articolo 128
Norma transitoria [testo post riforma del 2004]

  1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione di cui all’articolo 117 e nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da altra società controllata, anche se non esercente l’opzione di cui all’articolo 117 , i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo della società partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell’importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell’attivo e del passivo e l’ammontare complessivo di tali differenze.

(1)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE II Consolidato nazionale

Articolo 129
Disposizioni applicative [testo post riforma del 2004]

  1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente sezione.

(1)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE III Consolidato mondiale

Articolo 130
Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti [testo post riforma del 2004]

  1. Le società e gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono esercitare l’opzione per includere proporzionalmente nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti da tutte le proprie società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile non residenti e rientranti nella definizione di cui all’articolo 133 .
  2. L’esercizio dell’opzione di cui al comma 1 è consentito alle società ed agli enti:
  3. a) i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati;
  4. b) controllati ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1) del codice civile esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici, da persone fisiche residenti che non si qualifichino a loro volta, tenendo conto delle partecipazioni possedute da loro parti correlate, quali soggetti controllanti ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del codice civile di altra società o ente commerciale residente o non residente.
  5. Per la verifica della condizione di cui alla lettera b) del comma 2, le partecipazioni possedute dai familiari di cui all’articolo 5, comma 5, si cumulano fra loro.
  6. La società controllante che si qualifica per l’esercizio dell’opzione di cui al comma 1 non può quale controllata esercitare anche l’opzione di cui alla sezione precedente.

(1)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE III Consolidato mondiale

Articolo 131
Effetti dell’esercizio dell’opzione [testo post riforma del 2004]

  1. L’esercizio dell’opzione consente di imputare al soggetto controllante indipendentemente dalla distribuzione i redditi e le perdite prodotti dalle controllate non residenti di cui all’articolo 133 per la quota parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante e delle società controllate residenti di cui al comma 2, tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo.
  2. Nel caso in cui la partecipazione in una controllata non residente sia detenuta in tutto o in parte per il tramite di una o più controllate residenti, per la validità dell’opzione di cui all’articolo 130 è necessario che la società controllante e ciascuna di tali controllate residenti esercitino l’opzione di cui alla sezione II. In tal caso la quota di reddito della controllata non residente da includere nella base imponibile del gruppo corrisponde alla somma delle quote di partecipazione di ciascuna società residente di cui al presente comma.
  3. L’imputazione di cui al comma 1 avviene nel periodo d’imposta del soggetto controllante e delle società controllate di cui al comma 2 in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società non residente. Nel caso in cui quest’ultima non abbia l’obbligo della redazione annuale del bilancio d’esercizio, l’imputazione avviene l’ultimo giorno del periodo cui si riferisce il bilancio volontario di cui all’articolo 132, comma 2.
  4. Ai fini del comma 3 si considera la quota di partecipazione agli utili alla data di chiusura dell’esercizio della società non residente o se maggiore quella alla data di approvazione o revisione del relativo bilancio.
  5. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono alla controllante. L’acconto dovuto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi presentata ai sensi dell’articolo 130 . Per il primo esercizio la determinazione dell’acconto dovuto dalla controllante è effettuata sulla base dell’imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, corrispondente alla somma algebrica degli imponibili relativi al periodo precedente, come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società residenti singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

(1)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE III Consolidato mondiale

Articolo 132
Condizioni per l’efficacia dell’opzione [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 3 dicembre 2016

  1. Permanendo il requisito del controllo, come definito nell’articolo 133, l’opzione di cui all’articolo 131 ha durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. (6)
  2. L’efficacia dell’opzione è altresì subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
  3. a) il suo esercizio deve avvenire relativamente a tutte le controllate non residenti, così, come definite dall’articolo 133;
  4. b) identità dell’esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza non sia consentita dalle legislazioni locali;
  5. c) revisione dei bilanci del soggetto controllante residente e delle controllate residenti di cui all’articolo 131 , comma 2, e di quelle non residenti di cui all’ articolo 133, da parte dei soggetti iscritti all’albo Consob previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o, per quanto riguarda le controllate non residenti, anche da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto controllante utilizzi gli esiti della revisione contabile dagli stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Nel caso in cui la controllata non abbia l’obbligo della redazione annuale del bilancio, redazione a cura dell’organo sociale cui compete l’amministrazione della società di un bilancio volontario riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo d’imposta della controllante, comunque soggetto alla revisione di cui al primo periodo;
  6. d) attestazione rilasciata da ciascuna società controllata non residente secondo le modalità previste dal decreto di cui all’ articolo 142 dalla quale risulti:

1) il consenso alla revisione del proprio bilancio di cui alla lettera c);

2) l’impegno a fornire al soggetto controllante la collaborazione necessaria per la determinazione dell’imponibile e per adempiere entro un periodo non superiore a 60 giorni dalla loro notifica alle richieste dell’Amministrazione finanziaria.

[d bis) l’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 142, entro il mese successivo a quello di scadenza del termine previsto per la comunicazione della risposta all’interpello di cui al comma 3.] (2)

  1. Al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 130 e seguenti, la società controllante accede al regime previsto dalla presente sezione; la medesima società controllante può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell’opzione. In particolare dall’istanza di interpello dovrà risultare:
  2. a) la qualificazione soggettiva del soggetto controllante all’esercizio dell’opzione ai sensi dell’ articolo 130, comma 2;
  3. b) la puntuale descrizione della struttura societaria estera del gruppo con l’indicazione di tutte le società controllate;
  4. c) la denominazione, la sede sociale, l’attività svolta, l’ultimo bilancio disponibile di tutte le controllate non residenti nonché la quota di partecipazione agli utili riferita alla controllante ed alle controllate di cui all’articolo 131, comma 2, l’eventuale diversa durata dell’esercizio sociale e le ragioni che richiedono tale diversità;
  5. d) la denominazione dei soggetti cui è stato attribuito l’incarico per la revisione dei bilanci e le conferme dell’avvenuta accettazione di tali incarichi;
  6. e) l’elenco delle imposte relativamente alle quali verrà presumibilmente richiesto il credito di cui all’articolo 165. (4)
  7. La risposta positiva dell’Agenzia delle entrate può essere subordinata all’assunzione da parte del soggetto controllante dell’obbligo ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali. Con lo stesso interpello di cui al comma 3 il soggetto controllante può a sua volta richiedere, oltre a quelle già previste, ulteriori semplificazioni per la determinazione del reddito imponibile fra le quali anche l’esclusione delle società controllate di dimensioni non rilevanti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168- bis. (3)
  8. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 possono essere comunicate all’Agenzia delle entrate con le modalità previste dallo stesso comma 3 entro il mese successivo alla fine del periodo d’imposta durante il quale si sono verificate. La società o ente controllante che intende accedere al regime previsto dalla presente sezione ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi. (5)

(1)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati.

(2) La presente lettera inserita dall’art. 9, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2005, è stata abrogata dall’art. 7, D.Lgs. 24.09.2015, n. 156 con decorrenza dal 01.01.2016.

(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, c. 83, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, ed effetto dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 168-bis.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 7, D.Lgs. 24.09.2015, n. 156 con decorrenza dal 01.01.2016.

(5) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 7, D.Lgs. 24.09.2015, n. 156 con decorrenza dal 01.01.2016.

(6) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 7-quater, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016 ed applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE III Consolidato mondiale

Articolo 133
Definizione del requisito di controllo [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 2 dicembre 2005

  1. Agli effetti della presente sezione, si considerano controllate le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato le cui azioni, quote, diritti di voto e di partecipazione agli utili sono posseduti direttamente o indirettamente dalla società o ente controllante per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente alla società controllante ed alle società controllate residenti di cui all’articolo 131, comma 2, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo.
  2. Le partecipazioni di cui al comma 1 devono sussistere alla fine dell’esercizio del soggetto controllante. Tuttavia i redditi e le perdite prodotti dalle società cui tali partecipazioni si riferiscono sono esclusi dalla formazione della base imponibile di gruppo nel caso in cui il requisito del controllo di cui al comma precedente si sia verificato entro i sei mesi precedenti la fine dell’esercizio della società controllante. (2)

(1)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. .

(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 9, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.

 

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE III Consolidato mondiale

Articolo 134
Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 1 gennaio 2008

  1. L’ente o la società controllante provvede a calcolare il reddito imponibile di ciascuna controllata estera. A tale scopo il reddito risultante dai bilanci revisionati viene rideterminato secondo le norme di cui alla sezione I del presente capo e del titolo III in quanto compatibili con quelle di cui alla presente sezione e con le rettifiche di seguito previste:

[a) esclusione della quota imponibile del dividendo distribuito da società incluse nella tassazione di gruppo anche se provenienti da utili di esercizi precedenti a quello di inizio dell’opzione di cui all’articolo 130;] (3)

  1. b) indipendentemente dai criteri adottati per la redazione dei singoli bilanci revisionati, adozione di un trattamento uniforme dei componenti positivi e negativi di reddito dagli stessi risultanti secondo i criteri di cui alla predetta sezione I, consentendo nell’esercizio di competenza la deducibilità dei componenti negativi non solo se imputati al conto economico di un esercizio precedente, ma anche successivo;
  2. c) i valori risultanti dal bilancio relativo all’esercizio o periodo di gestione anteriore al primo cui si applicano le disposizioni della presente sezione sono riconosciuti ai fini dell’imposta sulle società a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi e che siano adempiuti gli obblighi formali eventualmente previsti dal decreto di cui all’articolo 142 salvo quanto di seguito previsto:

1) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalità analoghe a quelli previsti nella sezione I di questo capo si considerano riconosciuti ai fini dell’imposta sul reddito fino a concorrenza dell’importo massimo per gli stessi previsto;

2) qualora le norme della sezione I di questo capo non prevedano un importo massimo, gli stessi si considerano fiscalmente riconosciuti per intero o nel minor ammontare corrispondente agli accantonamenti che sarebbero stati deducibili secondo le norme della predetta sezione I a condizione che tale minore ammontare sia rideterminato dal soggetto controllante;

3) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalità diverse da quelli previsti dalla stessa sezione I non si considerano fiscalmente riconosciuti; (2)

4) il valore delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 85 si considera fiscalmente riconosciuto in misura non superiore al valore normale di cui all’articolo 92, comma 5.

  1. d) esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle perdite di cambio relativi a finanziamenti attivi e passivi di durata superiore a diciotto mesi stipulati fra le società non residenti o fra queste e quelle residenti incluse nella determinazione dell’unica base imponibile di cui alla presente sezione se denominati nella valuta utilizzata dal debitore o in quella utilizzata dal creditore per la redazione del proprio bilancio di cui all’articolo 132, comma 2;
  2. e) i redditi rideterminati secondo i criteri di cui ai punti precedenti concorrono alla formazione dell’imponibile convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della società non residente;
  3. f) inapplicabilità delle norme di cui agli articoli 95, commi 2, 3 e 5, 98, 99, comma 1, secondo periodo, 100, 102, commi 6 e 9, 108, comma 2, secondo periodo e 164 ;
  4. g) relativamente al reddito imponibile delle controllate estere l’ art. 109, comma 4, lettera b) si applica nei limiti in cui analoghe deduzioni dal reddito imponibile sono riconosciute dalle legislazioni locali. In tal caso, è ammessa la deducibilità dei componenti negativi ivi previsti fino a concorrenza del minor importo tra la misura prevista dalla legislazione nazionale e quanto effettivamente dedotto dalla controllata estera secondo le modalità ed alle condizioni di cui al decreto previsto dall’articolo 142 ; in mancanza della predetta previsione nella legislazione locale e fermo restando quanto previsto dalla precedente lettera b), non sono deducibili dal reddito complessivo del gruppo i componenti negativi di reddito di cui al predetto articolo non imputati al conto economico della controllata estera cui si riferiscono.
  5. Non rilevano le perdite delle controllate non residenti relative agli esercizi precedenti l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 130 .

(1)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati.

(2) Il presente numero è stato così modificato dall’art. 9, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.

(3) La presente lettera è stata abrogata dall’art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE III Consolidato mondiale

Articolo 135
Determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo [testo post riforma del 2004]

Abrogato
Testo in vigore dal 2 dicembre 2005

[1. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle cessioni, inclusi i conferimenti, di beni diversi da quelli di cui agli articoli 85 e 87 , fra le società non residenti cui si riferisce l’opzione di cui alla presente sezione, concorrono alla formazione del reddito complessivo in misura corrispondente alla differenza tra la percentuale di partecipazione agli utili del soggetto controllante e delle società controllate residenti di cui all’articolo 131, comma 2, nella controllata cedente e quella se minore nella controllata acquirente. (2)

  1. Il costo fiscalmente riconosciuto del bene trasferito alla società acquirente sarà pari a quello precedente il trasferimento maggiorato della quota di plusvalenza che ha concorso alla formazione del reddito imponibile ai sensi del comma 1.]

(1) (3)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 9, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.

(3) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE III Consolidato mondiale

Articolo 136
Determinazione dell’imposta dovuta [testo post riforma del 2004]
Testo in vigore dal 2 dicembre 2005

  1. La società controllante, effettuando la somma algebrica del proprio imponibile e di quelli delle controllate estere determinati secondo i criteri di cui agli articoli precedenti, determina il reddito imponibile complessivo relativamente al quale calcola l’imposta corrispondente. (2)
  2. Dall’imposta determinata secondo il comma 1, oltre alle detrazioni, alle ritenute ed ai crediti d’imposta relativi al soggetto controllante, sono ammesse in detrazione le imposte sul reddito pagate all’estero a titolo definitivo secondo i criteri di cui all’articolo 165 e ai commi da 3 a 6.
  3. Al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa al reddito estero oggetto di imputazione alla formazione del reddito imponibile complessivo di cui al comma 1, concorrono prioritariamente i redditi prodotti dalle controllate estere, e la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l’imposta estera è calcolata con riferimento a ciascuna controllata estera. L’eventuale eccedenza dell’imposta estera è utilizzabile nei periodi d’imposta precedenti o successivi secondo le disposizioni di cui all’articolo 165 .
  4. Fino a concorrenza della quota d’imposta italiana relativa al reddito prodotto da ciascuna controllata estera successivamente all’esercizio dell’opzione, il credito per imposte pagate all’estero viene riliquidato negli esercizi in cui avviene il pagamento a titolo definitivo di ulteriori imposte estere sullo stesso reddito anche se distribuito. (3)
  5. Ai fini dell’applicazione del comma 4, si considerano prioritariamente distribuiti i redditi prodotti negli esercizi più recenti.
  6. Nel caso in cui nello stesso Paese estero siano presenti più società controllate e la legislazione locale preveda una forma di tassazione di gruppo analoga a quella di cui alla precedente sezione se, ricorrendone in concreto le condizioni, le società controllate non si avvalgono di tale forma di tassazione di gruppo nel Paese estero, ai fini dell’applicazione dell’articolo 165 si assume come imposta estera quella che sarebbe stata dovuta se tali società si fossero avvalse del consolidato. Le società ammesse alla tassazione di gruppo in tale Paese costituiscono, ai fini del presente articolo, una o più società a seconda che la compensazione dei singoli imponibili nel Paese estero sia consentita in modo totale o parziale. (1) (4)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 9, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:

“1. La società controllante, effettuando la somma algebrica del proprio imponibile e di quelli delle controllate estere determinati secondo i criteri di cui all’articolo precedente, determina il reddito imponibile complessivo relativamente al quale calcola l’imposta corrispondente.”.

(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 9, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:

“4. Fino a concorrenza della quota d’imposta italiana relativa al reddito prodotto da ciascuna controllata estera successivamente all’esercizio dell’opzione, il credito per imposte pagate all’estero viene riliquidato negli esercizi in cui avviene il pagamento a titolo definitivo di ulteriori imposte estere sullo stesso reddito anche perché distribuito.”.

(4) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 9, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2005. Si riporta di seguito il testo previgente:

“6. Nel caso in cui nello stesso Paese estero siano presenti più società controllate e la legislazione locale preveda una forma di tassazione di gruppo analoga a quella di cui alla presente sezione, nonostante l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 130, gli imponibili negativi delle società predette non rilevano ai fini della determinazione del reddito complessivo se, ricorrendone in concreto le condizioni, la società controllante non si avvale di tale forma di tassazione di gruppo nel Paese estero. Le società ammesse alla tassazione di gruppo in tale Paese costituiscono, ai fini della presente sezione, una o più società a seconda che la compensazione dei singoli imponibili nel Paese estero sia consentita in modo totale o parziale.”.

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TITOLO V Disposizioni varie, transitorie e finali

Articolo 136
Entrata in vigore

Il presente testo unico entra in vigore il 1° gennaio 1988 con effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1987.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE III Consolidato mondiale

Articolo 137
Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo di validità dell’opzione

  1. Nel caso in cui, prima del compimento del periodo di cui all’articolo 132, comma 1, venga meno la qualificazione soggettiva della società o ente controllante di cui all’articolo 130, comma 2, gli effetti dell’opzione esercitata cessano con effetto dal periodo d’imposta del soggetto controllante successivo a quello in corso al momento del venir meno della qualificazione soggettiva predetta. Il periodo precedente non si applica nel caso in cui il nuovo soggetto controllante abbia a sua volta esercitato l’opzione di cui alla presente sezione.
  2. Nel caso di cui al comma 1, primo periodo, le perdite del soggetto controllante di cui all’articolo 84 non utilizzate alla fine del periodo d’imposta in cui viene meno la qualificazione soggettiva si riducono della misura corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità dell’opzione da tutte le società non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione dell’unico imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le società.

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE III Consolidato mondiale

Articolo 138
Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o più controllate non residenti

  1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel caso in cui il requisito del controllo venga meno relativamente ad una o più società controllate non residenti prima del compimento del periodo di cui all’articolo 132, comma 1, il reddito complessivo viene aumentato in misura corrispondente agli interessi passivi dedotti per effetto della disposizione di cui all’articolo 97, comma 2, nei due esercizi precedenti rientranti nel periodo di cui allo stesso art. 132, comma 1.
  2. Nel caso in cui il requisito del controllo venga meno relativamente ad oltre due terzi delle società controllate non residenti oltre a quello di cui al comma 1 si verifica l’effetto di cui all’articolo 137, comma 2, da calcolare proporzionalmente alle perdite fiscali delle società non residenti di cui al presente comma.

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE III Consolidato mondiale

Articolo 139
Revoca dell’opzione
Testo in vigore dal 3 dicembre 2016

  1. Nel caso di revoca dell’opzione si verifica l’effetto di cui al comma 2 dell’articolo 137. (1) (2) (3)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni.

(2) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall’art. 7-quater, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016 ed applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 7-quater, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016 ed applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE III Consolidato mondiale

Articolo 139 bis
Recupero delle perdite compensate
Testo in vigore dal 3 dicembre 2016

  1. Nell’ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate dall’ente o società consolidante dal periodo d’imposta successivo all’ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo. (2)
  2. Con il decreto di cui all’articolo 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1 del presente articolo, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138.

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 1 c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 7-quater, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016 ed applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE III Consolidato mondiale

Articolo 140
Coordinamento con l’articolo 167

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 167 non si applicano relativamente alle controllate estere il cui imponibile viene incluso in quello della società controllante per effetto dell’opzione di cui all’articolo 130.

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE III Consolidato mondiale

Articolo 141
Norma transitoria

  1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione di cui all’articolo 130 e nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da altra società controllata, anche se non esercente l’opzione di cui all’articolo 130, i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo della società partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell’importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell’attivo e del passivo e l’ammontare complessivo di tali differenze.

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti – SEZIONE III Consolidato mondiale

Articolo 142
Disposizioni applicative

  1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente sezione.
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, possono essere stabiliti i criteri per consentire la rivalutazione degli ammortamenti deducibili ai fini del calcolo del reddito delle società controllate residenti in Paesi ad alta inflazione. A questo scopo, saranno considerati tali quelli in cui la variazione dell’indice dei prezzi al consumo è superiore di almeno 10 punti percentuali allo stesso indice rilevato dall’ISTAT.
  3. Fino all’emanazione dei criteri di cui al comma 2 non si applica quanto previsto dall’articolo 134 , comma 1, lettera d).

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO III Enti non commerciali residenti

Articolo 143
Reddito complessivo
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’ articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’ articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
  2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell’ articolo 8 .
  3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’ articolo 73 :
  4. a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  5. b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’ articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’ articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

(1) (2) (3)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 108 già modificato dall’art. art. 2, D.Lgs. 4.12.1997, n. 460 .

(2) La rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO II – Imposta sul reddito delle persone giuridiche”.

(3) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo III – Enti non commerciali”.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO III Enti non commerciali residenti

Articolo 144
Determinazione dei redditi
Testo in vigore dal 29 aprile 2012

  1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all’articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l’articolo 41.

Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all’impresa si applicano comunque le disposizioni dell’articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo. (4)

  1. Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata.
  2. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 65, commi 1 e 3 bis.
  3. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.
  4. Per gli enti religiosi di cui all’articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attività commerciali, le spese relative all’opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.
  5. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall’obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.

(1) (2) (3)

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 109 gia modificato dall’art. 10, D.L. 28.11.1988, n. 511, dall’art. 14, L. 24.12.1993, n. 537 e dall’art. 3 D.Lgs. 4.12.1997, n. 460.

(2) La rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO II – Imposta sul reddito delle persone giuridiche”.

(3) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo III – Enti non commerciali”.

(4) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 7 D.L. 30.09.2005, n. 203 con decorrenza dal 04.10.2005 e poi dall’art. 1 D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

 

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO III Enti non commerciali residenti

Articolo 145
Regime forfetario degli enti non commerciali
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall’ articolo 9 bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell’ articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 86 , 88 , 89 e 90 :
  2. a) attività di prestazioni di servizi:

1) fino a lire 30.000.000 (15.493,71 euro), coefficiente 15 per cento;

2) da lire 30.000.001 (15.493,71 euro) a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;(2)

  1. b) altre attività :

1) fino a lire 50.000.000 (25.822,84 euro), coefficiente 10 per cento;

2) da lire 50.000.001 (25.822,84 euro) a lire 1.000.000.000 (516.456,90 euro), coefficiente 15 per cento.

  1. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
  2. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
  3. L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell’opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
  4. Gli Enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’ articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

(1) (3) (4)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 109-bis aggiunto dall’art. 4 D.Lgs. 04.12.1997, n. 460.

(2) Il valore indicato si intende elevato a 600.000.000 per effetto dell’art. 4 D.P.R.12.04.2001, n. 222, con decorrenza dal 28.06.2001

(3) La rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO II – Imposta sul reddito delle persone giuridiche”.

(4) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’ art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo III – Enti non commerciali”.

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO III Enti non commerciali residenti

Articolo 146
Oneri deducibili
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell’articolo 10 . In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l’ente ha conseguito il rimborso. (1) (2) (3)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 110 modificato dall’art. 1, D.L. 1.10.1991, n. 307 e poi sostituito dall’art. 2, D.L. 31.05.1994, n. 330 .

(2) La rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO II – Imposta sul reddito delle persone giuridiche”.

(3) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:”Capo III – Enti non commerciali”.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO III Enti non commerciali residenti

Articolo 147
Detrazione d’imposta per oneri
Testo in vigore dal 3 aprile 2007

  1. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h bis), i), i bis), i quater) e i octies del comma 1 dell’articolo 15. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l’imposta dovuta per il periodo nel quale l’ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 19 per cento dell’onere rimborsato.

(1) (2) (3) (4)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 110-bis aggiunto dall’art. 3, D.L. 31.05.1994, n. 330, modificato dall’art. 8, L. 8.10.1997, n. 352, poi modificato dall’art. 13, D.Lgs. 04.12.1997, n. 460, poi modificato dall’art. 22, L. 07.12.2000, n. 383.

(2) La rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO II – Imposta sul reddito delle persone giuridiche”.

(3) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo III – Enti non commerciali”.

(4) Il presente articolo è stato così modificato dall’art. 13 D.L. 31.01.2007, n. 7, come modificato dall’allegato alla L. 02.04.2007, n. 40 con decorrenza dal 03.04.2007 ed effetto dal periodo d’imposta in corso al 01.01.2007.

 

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO III Enti non commerciali residenti

Articolo 148
Enti di tipo associativo
Testo in vigore dal 30 giugno 2019

  1. Non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
  2. Si considerano tuttavia effettuate nell’esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell’ articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
  3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. (5)
  4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell’esercizio delle seguenti attività:
  5. a) gestione di spacci aziendali e di mense;
  6. b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
  7. c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
  8. d) pubblicità commerciale;
  9. e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
  10. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. (4)
  11. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
  12. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
  13. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
  14. a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  15. b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  16. c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
  17. d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  18. e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
  19. f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
  20. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

(1) (2) (3)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 111 prima modificato dall’art. 14, L. 24.12.1993, n. 537, dall’art. 5 D.Lgs. 4.12.1997, n. 460 e dall’art. 5, D.Lgs. 19.11.1998, n. 422.

(2) La rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(3) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 89, D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 con decorrenza dal 03.08.2017 ed applicazione indicata all’art. 104 del medesimo decreto modificante.

(5) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 89, D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 con decorrenza dal 03.08.2017 ed applicazione indicata all’art. 104 del medesimo decreto modificante, poi dall’art. 1, comma 1022, L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal 01.01.2019, e da ultimo dall’art. 14, comma 1, D.L. 30.04.2019, n. 34 con decorrenza dal 01.05.2019, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 28.06.2019, n. 58, con decorrenza dal 30.06.2019.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO III Enti non commerciali residenti

Articolo 149
Perdita della qualifica di ente non commerciale
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.
  2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
  3. a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
  4. b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
  5. c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
  6. d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese.
  7. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’ articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
  8. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche .

(1) (2) (3)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 111-bis come tale aggiunto dall’art. 6 D.Lgs. 04.12.1997, n. 460 e modificato dall’art. 90 , L. 27.12.2002, n. 289 con decorrenza dal 01.01.2003.

(2) La rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO II – Imposta sul reddito delle persone giuridiche”.

(3) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo III – Enti non commerciali”.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO III Enti non commerciali residenti

Articolo 150
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Abrogato
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

[1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

  1. I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.]

(1) (2) (3) (4)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 111-ter come tale aggiunto dall’art. 12 D.Lgs. 04.12.1997, n. 460.

(2) La rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO II – Imposta sul reddito delle persone giuridiche”.

(3) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo III – Enti non commerciali”.

(4) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 102, D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 con decorrenza dal termine di cui all’articolo 104, comma 2 del medesimo decreto modificante.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO IV Società ed enti commerciali non residenti

Articolo 151
Reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti
Testo in vigore dal 7 ottobre 2015

  1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 73 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
  2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell’articolo 23.
  3. Tali redditi, ad eccezione dei redditi d’impresa di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e), ai quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 152, concorrono a formare il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati all’articolo 10, comma 1, lettere a) e g). In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l’ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell’articolo 101, comma 6.
  4. Dall’imposta lorda si detrae fino alla concorrenza del suo ammontare un importo pari al diciannove per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), e i-quater) del comma 1, dell’articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione l’imposta dovuta, per il periodo nel quale la società o l’ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al diciannove per cento dell’onere rimborsato.
  5. Per le società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni di cui al commi 1, 2 e 3.

(1) (2) (3) (4)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 112 prima modificato, dall’art. 27, D.L. 02.03.1989, n. 69, poi dall’art. 1, D.Lgs. 21.11.1997, n. 461.

(2) La rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO II – Imposta sul reddito delle persone giuridiche”.

(3) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo IV – Società ed Enti non residenti”.

(4) Il presente articolo è stato così modificato poi dall’art. 7, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO IV Società ed enti commerciali non residenti

Articolo 152
Reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione
Testo in vigore dal 7 ottobre 2015

  1. Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all’articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  2. Ai fini del comma 1, la stabile organizzazione si considera entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Il fondo di dotazione alla stessa riferibile è determinato in piena conformità ai criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.
  3. I componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni relativamente alle transazioni e alle operazioni tra la stabile organizzazione e l’entità cui la medesima appartiene sono determinati ai sensi dell’articolo 110, comma 7.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile.

(1) (2)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 113 prima modificato dall’art. 1, D.P.R. 04.02.1988, n. 42 poi dagli artt. 2 e 3, D.L. 31.05.1994, n. 330 poi dall’art. 2 L. 8.10.1997, n. 352, poi dall’art. 13, D.Lgs. 4.12.1997, n. 460, e poi dall’art. 22, L. 07.12.2000, n. 383.

(2) Il presente articolo è stato prima modificato dall’art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 e poi così sostituito dall’art. 7, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

 

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO V Enti non commerciali non residenti

Articolo 153
Reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti
Testo in vigore dal 7 ottobre 2015

  1. Il reddito complessivo delle società e degli enti non commerciali non residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
  2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell’articolo 23.
  3. Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato secondo le disposizioni del Titolo I, ad eccezione dei redditi d’impresa di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e), ai quali si applicano le disposizioni dell’articolo 152. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati all’articolo 10, comma 1, lettere a) e g). Si applica la disposizione dell’articolo 146, comma 1, secondo periodo.
  4. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al diciannove per cento degli oneri indicati all’articolo 15, comma 1, lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater). La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell’articolo 147, comma 1, terzo periodo.
  5. Agli enti non commerciali che esercitano attività commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, si applicano l’articolo 144, comma 5, e l’articolo 152.
  6. Sono altresì deducibili:
  7. a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l’acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate all’articolo 139, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui all’articolo 140, comma 1, del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all’articolo 149 dello stesso decreto legislativo e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all’organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell’ambiente, e della tutela del territorio, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell’imposta e dei relativi accessori;
  8. b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;
  9. c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui all’articolo 140, comma 1 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all’articolo 149 dello stesso decreto legislativo, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
  10. Il Ministro dell’ambiente e la tutela del territorio e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull’impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l’utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall’autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari.

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni, è stato poi così sostituito dall’art. 7, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO V Enti non commerciali non residenti

Articolo 154
Determinazione del reddito complessivo

Abrogato
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

[1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato secondo le disposizioni del Titolo I. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell’articolo 10 . Si applica la disposizione dell’articolo 146 , comma 1, secondo periodo.

  1. Dall’imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h bis), i), i bis) e i quater) del comma 1 dell’articolo 15. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d’impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell’articolo 147, comma 1, terzo periodo.
  2. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 dell’articolo 144.
  3. Sono altresì deducibili:
  4. a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l’acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate alle lettere a) e b), del comma 1, dell’ articolo 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui al comma 1 dell’articolo 140 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all’articolo 149 dello stesso decreto legislativo e al decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 ivi comprese le erogazioni destinate all’organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell’ambiente, e della tutela del territorio, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell’imposta e dei relativi accessori;
  5. b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;
  6. c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 facenti parte degli elenchi di cui al comma 1 dell’articolo 140 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all’articolo 149 dello stesso decreto legislativo, e al decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
  7. Il Ministro dell’ambiente e la tutela del territorio e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull’impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l’utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall’autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari.]

(1) (2) (3) (4)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 114 già modificato prima dall’art. 37, L. 06.12.1991, n. 394, poi dagli artt. 2 e 3, D.L. 31.05.1994, n. 330 poi dall’art. 2 L. 8.10.1997, n. 352, poi dall’art. 13, D.Lgs. 4.12.1997, n. 460 e poi dall’art. 22, L. 07.12.2000, n. 383

(2) La rubrica e la numerazione del titolo cui il presente articolo appartiene sono state così modificate in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO II – Imposta sul reddito delle persone giuridiche”.

(3) La rubrica e la numerazione del capo cui il presente articolo appartiene sono state così modificate in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: “Capo IV – Società ed Enti non residenti”

(4) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 7, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO VI Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime

Articolo 155
Ambito soggettivo ed oggettivo
Testo in vigore dal 3 dicembre 2016

  1. II reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall’utilizzo delle navi indicate nell’articolo 8 bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un’opzione in tal senso all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. L’opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun decennio. Al termine del decennio, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio, a meno che non sia revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La disposizione di cui al terzo periodo si applica al termine di ciascun decennio. L’opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata relativamente a tutte le navi aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la società controllante e le controllate ai sensi dell’ articolo 2359 del codice civile. (2) (3) (4)
  2. L’opzione consente la determinazione dell’imponibile secondo i criteri di cui all’articolo 156 delle navi di cui al comma 1 con un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta destinate all’attività di:
  3. a) trasporto merci;
  4. b) trasporto passeggeri;
  5. c) soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti ed altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare.
  6. Sono altresì incluse nell’imponibile le attività direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle indicate nelle lettere precedenti svolte dal medesimo soggetto e identificate dal decreto di cui all’articolo 161.

(1)

 

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni.

(2) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 11 quaterdecies, D.L. 30.09.2005, n. 248, con decorrenza dal 03.12.2005, poi dall’art. 2, c. 216, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008, dall’art. 16, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 con decorrenza dal 13.12.2014 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014,dall’art. 6, D.Lgs. 29.10.2016, n. 221 con decorrenza dal 11.12.2016 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo all’entrata in vigore del suddetto decreto e da ultimo dall’art. 7-quater, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016 ed applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

(3) Ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. 29.10.2016, n. 221 con decorrenza dal 11.12.2016, l’opzione di cui al presente comma non è efficace per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, sulle navi, che non imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario.

(4) In virtù di quanto disposto dall’art. 10, comma 1, L. 20.11.2017, n. 167, dal periodo d’imposta a decorrere dal quale entra in vigore il decreto di cui al comma 3 del citato articolo, le disposizioni del presente comma, si applicano anche ai soggetti residenti e ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, a condizione che sia rispettato quanto indicato nel comma 2.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO VI Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime

Articolo 156
Determinazione del reddito imponibile
Testo in vigore dal 2 dicembre 2005

  1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, è calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:
  2. a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;
  3. b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;
  4. c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;
  5. d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata. (2)
  6. Agli effetti del comma precedente, non sono computati i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave; sono altresì esclusi dal computo dei giorni di operatività quelli nei quali la nave è in disarmo temporaneo.
  7. Dall’imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi precedenti non è ammessa alcuna deduzione. Resta ferma l’applicazione dell’ articolo 84.

(1)

 

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 10, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi di imposta indicati all’articolo 4 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

 

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO VI Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime

Articolo 157
Limiti all’esercizio dell’opzione ed alla sua efficacia
Testo in vigore dal 23 luglio 2016

  1. L’opzione di cui all’articolo 155 non può essere esercitata e se esercitata viene meno con effetto dal periodo d’imposta in corso nel caso in cui oltre la metà delle navi complessivamente utilizzate viene locato dal contribuente a scafo nudo per un periodo di tempo superiore, per ciascuna unità, al 50 per cento dei giorni di effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale.
  2. In ogni caso l’opzione di cui all’articolo 155 non rileva per la determinazione del reddito delle navi relativamente ai giorni in cui le stesse sono locate a scafo nudo, da determinarsi in modo analitico per quanto attiene ai costi specifici, e secondo la proporzione di cui all’articolo 159 per quanto attiene quelli non suscettibili di diretta imputazione.
  3. L’opzione di cui all’articolo 155 viene meno, altresì, nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di formazione dei cadetti secondo le modalità stabilite nel decreto di cui all’articolo 161 . (3)
  4. L’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 156 non comprende i ricavi e qualsiasi altro componente positivo non derivante in via esclusiva dall’esercizio delle navi di cui all’articolo 155 e delle attività di cui al comma 2 dello stesso articolo.
  5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno l’efficacia dell’opzione esercitata, il nuovo esercizio della stessa non può avvenire prima del decorso del decennio originariamente previsto e, comunque, non prima del quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è venuta meno l’opzione di cui all’articolo 155. (2)

(1)

 

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 24, L. 07.07.2016, n. 122 con decorrenza dal 23.07.2016 ed applicazione per le cause di decadenza verificatesi a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

(3) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 24, L. 07.07.2016, n. 122 il presente comma non si applica nel caso in cui l’omesso versamento dell’importo annuo ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005, è inferiore al 10 per cento di quanto dovuto e, in ogni caso, non superiore all’importo di euro 10.000. Sull’importo dell’omesso versamento si applica la sanzione del 50 per cento; salvo quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo modificante.

 

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TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO VI Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime

Articolo 158
Plusvalenze e minusvalenze
Testo in vigore dal 23 luglio 2016

  1. Nel caso di cessione a titolo oneroso di una o più navi relativamente alle quali è efficace l’opzione di cui all’articolo 155, l’imponibile determinato ai sensi dell’articolo 156 comprende anche la plusvalenza o minusvalenza realizzata. Tuttavia, qualora la cessione abbia ad oggetto un’unità già in proprietà dell’utilizzatore in un periodo d’imposta precedente a quello nel quale è esercitata l’opzione per l’applicazione del presente regime, all’imponibile determinato ai sensi dell’articolo 156 deve essere aggiunto un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell’ultimo giorno dell’esercizio precedente a quello in cui l’opzione è esercitata, e la plusvalenza realizzata ai sensi dell’articolo 86, e, comunque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente capo in ciascun periodo d’imposta di efficacia dell’opzione fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell’articolo 86, il costo non ammortizzato è determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 155. (2)
  2. Nel caso in cui nel periodo d’imposta precedente quello di prima applicazione del regime di determinazione dell’imponibile previsto dalla presente sezione, al reddito prodotto dalla nave ceduta si rendeva applicabile l’agevolazione di cui all’articolo 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’importo determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, è aggiunto all’imponibile limitatamente al 20 per cento del suo ammontare. (2)
  3. Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un complesso aziendale, per l’applicazione del comma 1 è necessario che tali navi rappresentino l’80 per cento del valore dell’azienda al lordo dei debiti finanziari.

(1)

 

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 24, L. 07.07.2016, n. 122 con decorrenza dal 23.07.2016 ed applicazione con riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge; a tale fine non rilevano i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO VI Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime

Articolo 159
Obblighi contabili

  1. Il reddito derivante dal contemporaneo svolgimento di attività imprenditoriali diverse da quelle indicate nell’articolo 155 non è ricompreso nell’imponibile determinato ai sensi dell’articolo 156 e deve essere determinato secondo le disposizioni contenute nella sezione I del capo II.
  2. Agli effetti del comma 1 le spese e gli altri componenti negativi assumono rilievo se e nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi diversi da quelli ricompresi nella determinazione dell’imponibile, secondo i criteri di cui all’articolo 156 ; a tal fine è tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all’articolo 161.
  3. Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a componenti positivi di reddito ricompresi e non ricompresi nell’imponibile determinato ai sensi dell’articolo 156 sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi non ricompresi nell’imponibile determinato ai sensi dell’articolo 156 e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

(1)

 

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni.

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO VI Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime

Articolo 160
Ulteriori effetti dell’esercizio dell’opzione
Testo in vigore dal 2 dicembre 2005

  1. I soggetti che esercitano l’opzione di cui all’ articolo 155 non possono esercitare quella di cui alle sezioni II e III del titolo II né in qualità di controllanti, né in qualità di controllati.
  2. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi fra le società il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dell’ articolo 156 e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dall’ articolo 110 , comma 7. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 156.

(1) (2)

 

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 10, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi di imposta indicati all’articolo 4 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

 

Documenti ufficiali

TITOLO II Imposta sul reddito delle società – CAPO VI Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime

Articolo 161
Disposizioni applicative

  1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente sezione.
  2. Per tutto quanto non disciplinato nella presente sezione si applicano le disposizioni di cui alla sezione I.

(1)

 

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni.

Documenti ufficiali

TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 162
Stabile organizzazione
Testo in vigore dal 1 gennaio 2018

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 169, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.
  2. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
  3. a) una sede di direzione;
  4. b) una succursale;
  5. c) un ufficio;
  6. d) un’officina;
  7. e) un laboratorio;
  8. f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all’esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali;

f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso. (2)

  1. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l’esercizio di attività di supervisione ad esso connesse, è considerato “stabile organizzazione” soltanto se tale cantiere, progetto o attività abbia una durata superiore a tre mesi.
  2. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione “stabile organizzazione” non comprende:
  3. a) l’uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
  4. b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  5. c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  6. d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
  7. e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l’impresa, di ogni altra attività;
  8. f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e). (3)

4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a e) o, nei casi di cui alla lettera f), l’attività complessiva della sede fissa d’affari siano di carattere preparatorio o ausiliario. (3)

  1. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d’affari che sia utilizzata o gestita da un’impresa se la stessa impresa o un’impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o l’altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l’impresa o per l’impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero l’attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d’impresa. (3)
  2. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa e detti contratti sono in nome dell’impresa, oppure relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l’impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell’impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4. (3)
  3. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l’impresa nell’ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese. (3)

7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un’impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l’uno ha il controllo dell’altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un’impresa se l’uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell’altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale. (3)

  1. Nonostante quanto previsto dal comma 7, non costituisce stabile organizzazione dell’impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 o di un mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478 che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi dell’impresa, anche in via continuativa. (4)
  2. Il fatto che un’impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli un’impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o no attività d’impresa non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell’altra.

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni.

(2) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 1, comma 1010, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018.

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1010, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1010, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018.

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TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 162 bis
Intermediari finanziari e società di partecipazione

  1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:
  2. a) intermediari finanziari:

1) i soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche;

2) i confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

3) gli operatori del microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1);

  1. b) società di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;
  2. c) società di partecipazione non finanziaria e assimilati:

1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari; (2)

2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell’articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

  1. Ai fini del comma 1, l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate.
  2. Ai fini del comma 1, l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale.

(1) (2)

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 12, comma 1, lett. d), D.Lgs. 29.11.2018, n. 142 con decorrenza dal 12.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

(2) Ai sensi dell’art. 13, comma 10, D.Lgs. 29.11.2018, n. 142, per i soggetti di cui al presente numero, con riferimento ai periodi d’imposta a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2018, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d’imposta, derivanti dall’applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo 162-bis. Ai fini del presente comma gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purché prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l’8 agosto 2018.

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TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 163
Divieto della doppia imposizione
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.

(1) (2) (3)

 

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni.

(2) Il titolo cui il presente articolo appartiene è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(3) Il capo cui il presente articolo appartiene è stato aggiunto in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

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TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO I Disposizioni generali

Articolo 164
Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni
Testo in vigore dal 1 gennaio 2018

  1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b bis) e nei limiti ivi indicati: (4)
  2. a) per l’intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico; (5)

  1. b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all’articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni (18.075,99 euro) per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni (4.131,66 euro) per i motocicli, lire 4 milioni (2.065,83 euro) per i ciclomotori; dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni (3.615,20 euro) per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni (774,69 euro) per i motocicli, lire ottocentomila (413,17 euro) per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell’anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio; (6)

b bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. (7)

1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. (8)

  1. Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
  2. Ai fini della applicazione del comma 7 dell’articolo 102, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.

(1) (2) (3)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 121 bis come tale aggiunto dall’art. 17, L. 27.12.1997, n. 449.

(2) Il titolo cui il presente articolo appartiene è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(3) Il capo cui il presente articolo appartiene è stato aggiunto in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(4) Il presente alinea è stato così modificato dall’art. 2 comma 71, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall’allegato alla L. 24.11.2006, n. 286 con decorrenza dal 29.11.2006 ed effetto a partire dal periodo d’imposta in corso al 29.11.2006. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni.

(5) Il presente numero è stato così modificato dall’art. 2 comma 71, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall’allegato alla L. 24.11.2006, n. 286 con decorrenza dal 29.11.2006 ed effetto a partire dal periodo d’imposta in corso al 29.11.2006. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni.

(6) La presente lettera è stata così modificata prima dall’art. 2, comma 71, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall’allegato alla L. 24.11.2006, n. 286, con decorrenza dal 29.11.2006 ed effetto a partire dal periodo d’imposta in corso al 29.11.2006, poi dall’art. 15 bis, D.L. 02.07.2007, n. 81, con decorrenza dal 18.08.2007 ed effetto dal periodo d’imposta in corso al 27.06.2007, e poi dall’art. 4, L. 28.06.2012, n. 92, con decorrenza dal 18.07.2012. Ai sensi del citato art. 4, comma 73, le disposizioni della presente lettera si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo al quello in corso alla data del 18.07.2012, di entrata in vigore della legge. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni modificative.
Successivamente la presente lettera è stata così modificata prima dall’art. 1, comma 501, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013, e da ultimo dall’art. 1, comma 37, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017.

(7) La presente lettera aggiunta dall’art. 2, comma 71, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall’allegato alla L. 24.11.2006, n. 286, con decorrenza dal 29.11.2006 ed effetto a partire dal periodo d’imposta in corso al 29.11.2006 è stata poi sostituita dall’art. 15 bis, D.L. 02.07.2007, n. 81, con decorrenza dal 18.08.2007 ed effetto dal periodo d’imposta in corso al 27.06.2007 e da ultimo modificata dall’art. 4, L. 28.06.2012, n. 92 con decorrenza dal 18.07.2012. Ai sensi del citato art. 4, comma 73, le disposizioni della presente lettera si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo al quello in corso alla data del 18.07.2012, di entrata in vigore della legge. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni modificative.

(8) Il presente comma è stato inserito dall’art. 1, comma 922, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018 ed applicazione indicata ai commi 916, 917 e 927 del medesimo articolo modificante.

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TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO II Disposizioni relative ai redditi prodotti all’estero ed ai rapporti internazionali

Articolo 165
Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero
Testo in vigore dal 7 ottobre 2015

  1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione. (9)
  2. I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
  3. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. (4)
  4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.
  5. La detrazione di cui al comma 1 può essere calcolata dall’imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. L’esercizio della facoltà di cui al periodo precedente è condizionato all’indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo. (8)
  6. L’imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri, costituisce un credito d’imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d’imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all’indietro dell’eccedenza si applicano anche ai redditi d’impresa prodotti all’estero dalle singole società partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall’articolo 136, comma 6. (5)
  7. Se l’imposta dovuta in Italia per il periodo d’imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l’imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell’eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall’imposta dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta. Se è già decorso il termine per l’accertamento, la detrazione è limitata alla quota dell’imposta estera proporzionale all’ammontare del reddito prodotto all’estero acquisito a tassazione in Italia.
  8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.
  9. Per le imposte pagate all’estero dalle società, associazioni e imprese di cui all’articolo 5 e dalle società che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita. (6)
  10. Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente. (7)

(1) (2) (3)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 15.

(2) Il titolo cui il presente articolo appartiene è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(3) Il capo cui il presente articolo appartiene è stato aggiunto in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 11, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.

(5) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 11, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2005, e poi dall’art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

(6) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 11, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.

(7) In virtù di quanto è disposto dall’art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, le disposizioni di cui al presente comma, devono intendersi riferite anche ai crediti d’imposta relativi ai redditi di cui al comma 8 bis dell’art. 51 del presente decreto, ciò in deroga a quanto stabilito dall’art. 3 L. 27.07.2000, n. 212.

(8) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

(9) Ai sensi dell’art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, le disposizioni di cui al presente comma si interpretano nel senso che sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell’imponibile è prodotto sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito. Nel caso in cui sussistano obiettive condizioni di incertezza in merito alla natura di un tributo estero non oggetto delle anzidette convenzioni, il contribuente può inoltrare all’amministrazione finanziaria istanza d’interpello ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

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TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO II Disposizioni relative ai redditi prodotti all’estero ed ai rapporti internazionali

Articolo 166
Imposizione in uscita
Testo in vigore dal 12 gennaio 2019

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che esercitano imprese commerciali qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
  2. a) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono all’estero la propria residenza fiscale;
  3. b) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono attivi ad una loro stabile organizzazione situata all’estero con riferimento alla quale si applica l’esenzione degli utili e delle perdite di cui all’articolo 168-ter;
  4. c) sono fiscalmente residenti all’estero, possiedono una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono l’intera stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all’estero;
  5. d) sono fiscalmente residenti all’estero, possiedono una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all’estero;
  6. e) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e sono stati oggetto di incorporazione da parte di una società fiscalmente non residente oppure hanno effettuato una scissione a favore di una o più beneficiarie non residenti oppure hanno effettuato il conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa situati all’estero a favore di un soggetto fiscalmente residente all’estero.
  7. Ai fini delle lettere b) e d) del comma 1, il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti dall’OCSE, considerando la stabile organizzazione un’entità separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attività si considerano rispettivamente entrate nel patrimonio o uscite dal patrimonio di tale stabile organizzazione.
  8. Nelle ipotesi di cui al comma 1 sono imponibili i seguenti redditi:
  9. a) nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività del soggetto che trasferisce la residenza fiscale che non sono confluite nel patrimonio di una stabile organizzazione di tale soggetto situata nel territorio dello Stato;
  10. b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 la differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata all’estero;
  11. c) nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione trasferita alla sede centrale o alla stabile organizzazione situata all’estero;
  12. d) nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 la differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti alla sede centrale o alla stabile organizzazione situata all’estero;
  13. e) nel caso di cui alla lettera e) del comma 1 la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività che prima del perfezionamento dell’operazione facevano parte del patrimonio di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato e che, successivamente a tale perfezionamento, non confluiscono nel patrimonio di una stabile organizzazione di un soggetto non residente situata nel territorio dello Stato.
  14. Il valore di mercato di cui al comma 3 è determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell’articolo 110.
  15. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) ed e), sono altresì assoggettate alle imposte sui redditi le riserve in sospensione d’imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano iscritte in bilancio al termine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza o prima del perfezionamento dell’operazione se, e nella misura in cui, non sono ricostituite nel patrimonio contabile di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Nel caso di cui alla lettera c) sono altresì assoggettate alle imposte sui redditi le riserve in sospensione d’imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano iscritte nel rendiconto economico e patrimoniale di cui all’articolo 152, comma 1, nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento dell’intera stabile organizzazione.
  16. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), qualora, successivamente al trasferimento di residenza, non rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza sono in primo luogo compensate, senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera a), senza applicazione del limite di cui al comma 1 dell’articolo 84. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), qualora, successivamente al trasferimento di residenza, rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza sono in primo luogo compensate, con applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte eventualmente eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell’articolo 181 senza applicazione delle condizioni e del limite di cui all’articolo 172, riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera a), senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), le perdite realizzate fino al termine dell’ultimo periodo d’imposta di esistenza in Italia della stabile organizzazione sono in primo luogo compensate, senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera c), senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1. Qualora sia trasferito un ramo della stabile organizzazione le perdite realizzate fino al termine del periodo d’imposta precedente quello in cui si verifica il trasferimento sono in primo luogo compensate, con applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito realizzato dalla stabile organizzazione nel periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e, per la parte eventualmente eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell’articolo 181 senza applicazione delle condizioni e del limite di cui all’articolo 172, riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui alla lettera c) del comma 3, senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), qualora sia realizzata una delle operazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis ), dell’articolo 178 e, successivamente al perfezionamento dell’operazione, non rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell’ultimo periodo d’imposta prima del perfezionamento dell’operazione sono in primo luogo compensate, senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte eventualmente eccedente, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui, al comma 3, lettera e), senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), qualora sia realizzata una delle operazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis ) dell’articolo 178 e, successivamente al perfezionamento dell’operazione, rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le perdite realizzate fino al termine dell’ultimo periodo d’imposta prima del perfezionamento dell’operazione sono in primo luogo compensate, con applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1, con il reddito di tale periodo d’imposta e, per la parte eventualmente eccedente, al netto della quota, determinata ai sensi dell’articolo 181, riferibile alla stabile organizzazione, sono computate in diminuzione della plusvalenza di cui al comma 3, lettera e), senza applicazione del limite di cui all’articolo 84, comma 1.
  17. I redditi di cui al comma 3 sono determinati in via definitiva:
  18. a) nel caso di cui alla lettera a), alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza fiscale in Italia;
  19. b) nel caso di cui alla lettera b), nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento alla stabile organizzazione situata all’estero;
  20. c) nel caso di cui alla lettera c), nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento dell’intera stabile organizzazione;
  21. d) nel caso di cui alla lettera d), nel momento in cui si considera effettuato il trasferimento alla sede centrale o alla stabile organizzazione situata all’estero;
  22. e) nel caso di cui alla lettera e), nel momento in cui ha effetto l’operazione.
  23. Ai fini del comma 7, non si tiene conto delle minusvalenze o delle plusvalenze realizzate successivamente al momento in cui sono determinati in via definitiva i redditi ivi indicati.
  24. L’imposta determinata sui redditi di cui al comma 3, diminuiti delle perdite di cui al comma 6, previa opzione e subordinatamente alla prestazione di eventuali garanzie, può essere versata in cinque rate annuali di pari importo se:
  25. a) nel caso di cui comma 1, lettera a), la residenza fiscale è trasferita in uno Stato appartenente all’Unione europea oppure in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo incluso nella lista, prevista dall’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni e con il quale l’Italia ha stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE;
  26. b) nel caso di cui al comma 1, lettera b), gli attivi sono trasferiti a una stabile organizzazione situata in uno Stato di cui alla lettera a);
  27. c) nel caso di cui al comma 1, lettera c), la stabile organizzazione è trasferita in uno Stato di cui alla lettera a);
  28. d) nel caso di cui al comma 1, lettera d), gli attivi sono trasferiti alla sede centrale o a una stabile organizzazione situate in uno Stato di cui alla lettera a);
  29. e) nel caso di cui al comma 1, lettera e), se la società incorporante, la società beneficiaria o la società conferitaria della stabile organizzazione sia fiscalmente residente in uno Stato di cui alla lettera a).
  30. L’opzione di cui al comma 9 riguarda necessariamente l’intera imposta sui redditi di cui al comma 3, unitariamente determinata.
  31. Nel caso si opti per la rateizzazione ai sensi del comma 9, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  32. Costituiscono ipotesi di decadenza dalla rateizzazione, e pertanto, comportano il versamento dell’imposta residua entro il termine previsto per il successivo versamento:
  33. a) nel caso di cui al comma 9, lettera a), il successivo trasferimento della residenza fiscale in uno Stato diverso da quelli previsti da tale lettera;
  34. b) nel caso di cui al comma 9, lettera b), il successivo trasferimento degli attivi a una stabile organizzazione situata in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) del citato comma 9;
  35. c) nel caso di cui al comma 9, lettera c), il successivo trasferimento della stabile organizzazione in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) del citato comma 9;
  36. d) nel caso di cui al comma 9, lettera d), il successivo trasferimento della sede centrale in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) del citato comma 9 o il successivo trasferimento degli attivi a una stabile organizzazione situata in uno Stato diverso da quelli previsti dalla medesima lettera a);
  37. e) nel caso di cui al comma 9, lettera e), il successivo trasferimento della residenza fiscale della società incorporante, della società beneficiaria o della società conferitaria della stabile organizzazione in uno Stato diverso da quelli previsti dalla lettera a) di tale comma;
  38. f) la fusione, la scissione o il conferimento di azienda che comportano il trasferimento ad un soggetto residente in uno Stato diverso da quelli previsti dal comma 9, lettera a), delle attività e passività il cui valore di mercato ha concorso a formare la plusvalenza di cui al comma 3;
  39. g) la cessione a terzi degli attivi il cui valore di mercato ha concorso a formare la plusvalenza di cui al comma 3, incluse le operazioni assimilate alla cessione ai sensi dell’articolo 9, il realizzo di tali attivi ai sensi dell’articolo 86, comma 1, lettera b), o il loro assoggettamento a una delle operazioni di cui al comma 1, lettera c);
  40. h) la dichiarazione di fallimento o l’estinzione del soggetto che ha optato per la rateizzazione;
  41. i) il mancato versamento di una rata che non sia regolarizzato entro 5 mesi dalla data di scadenza;
  42. l) la cessione delle quote da parte dei soci delle società di cui all’articolo 5.
  43. Per le imprese individuali e le società di persone si applica l’articolo 17, comma 1, lettere g) e l).
  44. Il trasferimento all’estero della residenza fiscale di una società di capitali non comporta di per sé alcuna imposizione dei soci di tale società.
  45. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, finalizzate a individuare le modalità di esercizio dell’opzione di cui al comma 9, le circostanze in cui l’efficacia di tale opzione può essere subordinata alla prestazione di garanzie e l’entità e la forma tecnica di tali garanzie, nonché le modalità di monitoraggio dell’eventuale verificarsi delle ipotesi di decadenza dalla rateazione di cui al comma 12.

(1) (2) (3)

 

—–

(1) Il presente articolo, Il titolo ed il capo cui esso appartiene è stato modificato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) Successivamente il presente aticolo è stato:

– modificato dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, dall’art. 11, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247 con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004, dall’art. 1 D.Lgs. 06.11.2007, n. 199, con decorrenza dal 24.11.2007 ed effetto, per quanto riguarda le disposizioni concernenti il recepimento dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/19/CE, sulle operazioni di fusione, scissione, conferimento di attivo e scambio di partecipazioni effettuate a partire dal 1.01.2007; per quanto riguarda quelle concernenti il recepimento delle disposizioni indicate al paragrafo 1 dell’articolo 2 della direttiva 2005/19/CE, a fare data dal 1.01.2006 e dall’art. 91 D.L. 24.01.2012, n. 1 con decorrenza dal 24.01.2012 ed applicazione ai trasferimenti effettuati successivamente al 24.01.2012;

– da ultimo così sostituito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 29.11.2018, n. 142 con decorrenza dal 12.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

(3) Ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. 29.11.2018, n. 142, ai fini del presente articolo, come modificato dal comma 1, restano fermi i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ove compatibili, emanati in attuazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2014, n. 156, adottato in attuazione del presente articolo, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1.

Documenti ufficiali

TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO II Disposizioni relative ai redditi prodotti all’estero ed ai rapporti internazionali

Articolo 166 bis
Valori fiscali in ingresso
Testo in vigore dal 12 gennaio 2019

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti ipotesi:
  2. a) un soggetto che esercita un’impresa commerciale trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale;
  3. b) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;
  4. c) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce nel territorio dello Stato un complesso aziendale;
  5. d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato che possiede una stabile organizzazione situata all’estero con riferimento alla quale si applica l’esenzione degli utili e delle perdite di cui all’articolo 168-ter trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione;
  6. e) un soggetto fiscalmente residente all’estero che esercita un’impresa commerciale è oggetto di incorporazione da parte di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua una scissione a favore di uno o più beneficiari residenti nel territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una stabile organizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato.
  7. Ai fini del comma 1, lettere b) e d), il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti dall’OCSE, considerando la stabile organizzazione un’entità separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attivi si considerano rispettivamente entrati nel patrimonio o usciti dal patrimonio di tale stabile organizzazione.
  8. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le attività e le passività facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all’estero alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato se:
  9. a) il soggetto di cui al comma 1, lettera a), prima del trasferimento di residenza aveva la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all’Unione europea oppure in uno Stato incluso nella lista, prevista dall’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni;
  10. b) il soggetto di cui al comma 1, lettera b), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);
  11. c) il soggetto di cui al comma 1, lettera c), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a);
  12. d) lo Stato sul cui territorio si trova la stabile organizzazione di cui alla lettera d) del comma 1 è uno di quelli previsti dalla lettera a);
  13. e) il soggetto di cui al comma 1, lettera e), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a).
  14. Il valore di mercato di cui al comma 3 è determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell’avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 110, comma 7.
  15. Nelle ipotesi di cui al comma 1, se non sono rispettate le condizioni di cui al comma 3, le attività e le passività facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all’estero alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato, quale determinato in esito all’accordo preventivo di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di tale accordo, il valore fiscale delle attività e delle passività è assunto, per le prime, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di mercato determinato ai sensi del comma 4, mentre per le seconde, in misura pari al maggiore tra questi.
  16. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività di cui ai commi 3 e 5. In caso di omessa o incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo, aggiunto dall’art. 12, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante, è stato poi così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 29.11.2018, n. 142 con decorrenza dal 12.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Documenti ufficiali

TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO II Disposizioni relative ai redditi prodotti all’estero ed ai rapporti internazionali

Articolo 167
Disposizioni in materia di imprese estere controllate
Testo in vigore dal 12 gennaio 2019

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), che controllano soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3.
  2. Ai fini del presente articolo si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
  3. a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, da parte di un soggetto di cui al comma 1;
  4. b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1.
  5. Ai fini del presente articolo, si considerano altresì soggetti controllati non residenti:
  6. a) le stabili organizzazioni all’estero dei soggetti di cui al comma 2;
  7. b) le stabili organizzazioni all’estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all’articolo 168-ter.
  8. La disciplina del presente articolo si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni:
  9. a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica della presente condizione, tra i quali quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile;
  10. b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle seguenti categorie:

1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;

2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;

3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;

4) redditi da leasing finanziario;

5) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;

6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;

7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai fini dell’individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell’articolo 110.

  1. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il soggetto di cui al comma 1 dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 5 maggio 2015, n. 128, l’istanza di interpello di cui al secondo periodo può essere presentata indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).
  2. Ricorrendo le condizioni di applicabilità della disciplina del presente articolo, il reddito realizzato dal soggetto controllato non residente è imputato ai soggetti di cui al comma 1, nel periodo d’imposta di questi ultimi in corso alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o indirettamente. In caso di partecipazione indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, i redditi sono imputati a questi ultimi soggetti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
  3. Ai fini del comma 6, i redditi del soggetto controllato non residente sono determinati a seconda delle sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli ai fini dell’imposta sul reddito delle società per i soggetti di cui all’articolo 73, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, 2, comma 36 -decies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 62 -sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 86, comma 4, del presente testo unico.
  4. I redditi imputati e determinati ai sensi dei commi 6 e 7 sono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito del soggetto cui sono imputati e, comunque, non inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società.
  5. Dall’imposta determinata ai sensi del comma 8 sono ammesse in detrazione, con le modalità e nei limiti di cui all’articolo 165, le imposte sui redditi pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto non residente.
  6. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti controllati non residenti non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione ai sensi del comma 8, anche nei periodi d’imposta precedenti. La previsione del precedente periodo non si applica con riguardo a un organismo di investimento collettivo del risparmio non residente. In questo caso, tuttavia, le imposte pagate in Italia dai soggetti di cui al comma 1 si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto delle quote del predetto organismo. Le imposte pagate all’estero sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo sono ammesse in detrazione, con le modalità e nei limiti di cui all’articolo 165, fino a concorrenza dell’imposta determinata ai sensi del comma 8, diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi del comma 9.
  7. L’Agenzia delle Entrate, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni del presente articolo in base al comma 5. Qualora l’Agenzia delle Entrate non ritenga idonee le prove addotte dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata oppure non lo sia stata per effetto dell’ottenimento di una risposta favorevole all’interpello di cui al comma 5, il soggetto di cui al comma 1 deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).
  8. L’esimente prevista nel comma 5 non deve essere dimostrata in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell’Agenzia delle entrate di controllare la veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede.
  9. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere adottate ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni attuative del presente articolo.

(1) (2)

 

—–

(1) Il titolo,il capo ed il presente articolo cui appartiene è stato modificato dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) Il presente articolo è stato poi:

– modificato dall’art. 1, c. 83, L. 24.12.2007, n. 244 con decorrenza dal 1° gennaio 2008, ed effetto dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 168-bis;

– modificato dall’ art.13, D.L. 01.07.2009, n. 78 con decorrenza dal 01.07.2009, così come modificato dalla legge di conversione, L. 03.08.2009, n. 102 con decorrenza dal 05.08.2009;

– modificato dall’art. 1, comma 680, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.01.2015 ed applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014;

– modificato dall’art. 8, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante; dall’art. 1, comma 142, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

– modificato dall’art. 7, D.Lgs. 24.09.2015, n. 156 con decorrenza dal 01.01.2016;

– da ultimo così sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 29.11.2018, n. 142 con decorrenza dal 12.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

 

Documenti ufficiali

TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO II Disposizioni relative ai redditi prodotti all’estero ed ai rapporti internazionali

Articolo 168
Disposizioni in materia di imprese estere collegate

Abrogato
Testo in vigore dal 1 luglio 2009

[1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, la norma di cui all’ articolo 167, con l’esclusione di quanto disposto al comma 8-bis si applica anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di un’impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis; tale percentuale è ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione agli utili di società quotate in borsa. La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto. (2) (3)

  1. I redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono determinati per un importo corrispondente al maggiore fra:
  2. a) l’utile prima delle imposte risultante dal bilancio redatto dalla partecipata estera anche in assenza di un obbligo di legge;
  3. b) un reddito induttivamente determinato sulla base dei coefficienti di rendimento riferiti alle categorie di beni che compongono l’attivo patrimoniale di cui al successivo comma 3.
  4. Per la determinazione forfettaria di cui al comma 2 si applicano i seguenti coefficienti:
  5. a) l’1 per cento sul valore dei beni indicati nell’ articolo 85 , comma 1, lettere c), d) ed e), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
  6. b) il 4 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’ articolo 8 bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;
  7. c) il 15 per cento sul valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
  8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.]

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, c. 83, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, ed effetto dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 168-bis.

(3) Le parole “, con l’esclusione di quanto disposto al comma 8-bis”, contenute nel presente comma, sono state aggiunte dall’art. 13, D.L. 01.07.2009, n. 78 (G.U. 01.07.2009, n. 150), con decorrenza dal 01.07.2009.

(4) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 8, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.  Ai sensi del medesimo articolo 8, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, per gli utili distribuiti dal soggetto non residente a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto modificante continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 agosto 2006, n. 268. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata.

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TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO II Disposizioni relative ai redditi prodotti all’estero ed ai rapporti internazionali

Articolo 168 bis
Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni

Abrogato

[1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12 bis, del presente testo unico, nell’articolo 26, commi 1 e 5, nonché nell’articolo 27 comma 3 ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nell’articolo 10 ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nell’articolo 2 comma 5, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

  1. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, e 37 bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.]

(1)

—–

(1) Il presente articolo aggiunto dall’art. 1 c. 83, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008, è stato poi abrogato dall’art. 10, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto abrogante.

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TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO II Disposizioni relative ai redditi prodotti all’estero ed ai rapporti internazionali

Articolo 168 ter
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti
Testo in vigore dal 12 gennaio 2019

  1. Un’impresa residente nel territorio dello Stato può optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero.
  2. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d’imposta.
  3. Quando la stabile organizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell’articolo 167, l’opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorra l’esimente di cui al comma 5 del citato articolo 167. (2)
  4. Le imprese che esercitano l’opzione di cui al comma 1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in assenza dell’esimente richiamata nel comma 3, le disposizioni dell’articolo 167. (3)
  5. Nel caso di esercizio dell’opzione di cui al comma 1 con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali risulti integrato il requisito del comma 1 dell’articolo 47-bis e non si siano rese applicabili le disposizioni di cui all’articolo 167, si applicano, sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3. (3)
  6. Per le stabili organizzazioni già esistenti, l’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con effetto dal periodo d’imposta in corso a quello di esercizio della stessa. L’esercizio dell’opzione non determina in sé alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze.
  7. Ai fini del comma 6, l’impresa indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto dell’opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa. Dall’imposta dovuta si scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell’articolo 165, comma 6.
  8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applicano anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell’opzione di cui al comma 1.
  9. L’impresa cedente indica nell’atto di trasferimento della stabile organizzazione o di parte della stessa l’ammontare dell’eventuale perdita netta realizzata dalla medesima stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta precedenti al trasferimento.
  10. In caso di esercizio dell’opzione, il reddito della stabile organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi dell’impresa e ai fini della sua determinazione valgono i criteri di cui all’articolo 152, anche con riferimento alle transazioni intercorse tra l’impresa e la medesima stabile organizzazione, nonché tra quest’ultima e le altre imprese del medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2000, n. 122.
  11. Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il contribuente, l’Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.

(1)

—–

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 14, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. h), D.Lgs. 29.11.2018, n. 142 con decorrenza dal 12.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. h), D.Lgs. 29.11.2018, n. 142 con decorrenza dal 12.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

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TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO II Disposizioni relative ai redditi prodotti all’estero ed ai rapporti internazionali

Articolo 169
Accordi internazionali
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.

(1) (2) (3)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 128,

(2) Il titolo cui il presente articolo appartiene è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(3) Il capo cui il presente articolo appartiene è stato aggiunto in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

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TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO III Operazioni straordinarie

Articolo 170
Trasformazione della società
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
  2. In caso di trasformazione di una società soggetta all’imposta di cui al Titolo II in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico.
  3. Nel caso di trasformazione di una società non soggetta all’imposta di cui al Titolo II in società soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell’ articolo 5 , se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l’imputazione di esse a capitale non comporta l’applicazione del comma 6 dell’ articolo 47 .
  4. Nel caso di trasformazione di una società soggetta all’imposta di cui al titolo II in società non soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell’ articolo 47 , sono imputate ai soci, a norma dell’ articolo 5 :
  5. a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
  6. b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione.
  7. Le riserve di cui al comma 4 sono assoggettate ad imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle società di cui all’ articolo 73 .

(1) (2) (3)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 122 prima modificato dall’art. 2 , D.Lgs. 18.12.1997, n. 467 .

(2) Il titolo cui il presente articolo appartiene è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(3) Il capo cui il presente articolo appartiene è stato aggiunto in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

Documenti ufficiali

TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO III Operazioni straordinarie

Articolo 171
Trasformazione eterogenea

  1. In caso di trasformazione, effettuata ai sensi dell’articolo 2500 septies del codice civile, di una società soggetta all’imposta di cui al Titolo II in ente non commerciale, i beni della società si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell’azienda o complesso aziendale dell’ente stesso. Le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell’articolo 47, sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati:
  2. a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
  3. b) nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione. In caso di trasformazione in comunione di azienda si applicano le disposizioni dell’articolo 67, comma 1, lettera h). Si applicano le disposizioni del comma 5 dell’articolo 170 .
  4. La trasformazione, effettuata ai sensi dell’articolo 2500 octies del codice civile, di un ente non commerciale in società soggetta all’imposta di cui al Titolo II si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nell’azienda o complesso aziendale dell’ente stesso.

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni.

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TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO III Operazioni straordinarie

Articolo 172
Fusione di società
Testo in vigore dal 12 gennaio 2019

  1. La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
  2. Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell’avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell’annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell’eventuale imputazione del disavanzo derivante dall’annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell’incorporante o della società risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
  3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società incorporata o fusa, fatta salva l’applicazione, in caso di conguaglio, dell’articolo 47, comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87. (4)
  4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7.
  5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell’ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l’eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell’avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale delle società fuse o incorporate si intendono trasferite nel capitale della società risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
  6. All’aumento di capitale, all’avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l’attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa, diverse da quelle già attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell’avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata. (5)
  7. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l’ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501 quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell’ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall’impresa che le ha ad essa cedute dopo l’esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell’atto di fusione. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell’articolo 96 del presente testo unico, nonché all’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. (6)
  8. Il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione è determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di società, in base alle risultanze di apposito conto economico.
  9. L’atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l’ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l’ultimo esercizio della società incorporante.
  10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d’imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione ai sensi dell’articolo 2504 bis, comma 2, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante o comunque risultante dalla fusione.

10-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni. (7)

(1) (2) (3)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 123 prima modificato dall’art. 7, L. 11.03.1988, n. 67 e poi all’art. 28, D.L. 02.03.1989, n. 69

(2) Il titolo cui il presente articolo appartiene è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(3) Il capo cui il presente articolo appartiene è stato inserito in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 12, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.

(5) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 12, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2005.

(6) Il presente comma è stato così modificato:

– prima dall’art. 35 D.L. 04.07.2006, n. 223, dall’art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 con decorrenza dal 1° gennaio 2008, ed effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 e dall’art. 7, D.Lgs. 24.09.2015, n. 156 con decorrenza dal 01.01.2016;

– poi dall’art. 1, comma 549, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017 (comma poi abrogato dall’art. 1, comma 1080, L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal 01.01.2019);

– e da ultimo dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 29.11.2018, n. 142 con decorrenza dal 12.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

(7) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, c. 46, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008. La disposizione si applica alle operazioni effettuate a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Documenti ufficiali

TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO III Operazioni straordinarie

Articolo 173
Scissione di società
Testo in vigore dal 12 gennaio 2019

  1. La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.
  2. Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell’avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all’annullamento di azioni o quote a norma dell’articolo 2506 ter del codice civile. In quest’ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell’eventuale imputazione del disavanzo riferibile all’annullamento o al concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società scissa, non sono imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
  3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l’applicazione, in caso di conguaglio, dell’articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.
  4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell’articolo 86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.
  5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla società scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.
  6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della società scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta società, per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso.
  7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 92 e 94 le disposizioni del precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo alla società scissa all’inizio del periodo d’imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all’inizio del periodo medesimo presso le società beneficiarie.
  8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in società preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare:
  9. a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantità rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della società scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d’imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione;
  10. b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonché le spese di cui all’articolo 102 , comma 6, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata del possesso dei beni medesimi da parte della società scissa e delle società beneficiarie; detto criterio è altresì applicabile alle spese relative a più esercizi e agli accantonamenti.
  11. Le riserve in sospensione d’imposta iscritte nell’ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, le riserve della società scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d’imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta e delle altre riserve si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6 dell’articolo 172 per la società incorporante o risultante dalla fusione.
  12. Alle perdite fiscali, agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell’articolo 96 del presente testo unico, nonché all’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, delle società che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni del comma 7 dell’articolo 172 , riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all’ammontare del patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all’articolo 2506 bis del codice civile, ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2506 ter del codice civile. (6)
  13. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell’articolo 2506 quater del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell’articolo 2501 ter, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell’ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.
  14. Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione.
  15. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate della società scissa. Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell’atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’Amministrazione.
  16. Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell’Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della società scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l’attestazione di cui all’articolo 52, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la società scissa o quella designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all’accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.
  17. Nei confronti della società soggetta all’imposta sulle società beneficiaria della scissione di una società non soggetta a tale imposta e nei confronti della società del secondo tipo beneficiaria della scissione di una società del primo tipo si applicano anche, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 170, considerando a tal fine la società scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria. (4)

15-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell’operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni. (5)

(1) (2) (3)

 

—–

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 123-bis aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 30.12.1992, n. 543 e poi modificato dall’art. 9, D.Lgs. 08.10.1997, n. 358.

(2) Il titolo cui il presente articolo appartiene è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(3) Il capo cui il presente articolo appartiene è stato aggiunto in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 12, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.

(5) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, c. 46, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

(6) Il presente comma è stato così modificato:

– prima dall’art. 1, comma 549, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017 (comma poi abrogato dall’art. 1, comma 1080, L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal 01.01.2019);

– e poi dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 29.11.2018, n. 142 con decorrenza dal 12.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Documenti ufficiali

TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO III Operazioni straordinarie

Articolo 174
Applicazione analogica

  1. Le disposizioni degli articoli 172 e 173 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di fusione e scissione di enti diversi dalle società.

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni.

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TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO III Operazioni straordinarie

Articolo 175
Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento
Testo in vigore dal 1 gennaio 2008

  1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 87, per i conferimenti [di aziende e] di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito [all’azienda o] alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario. (2)
  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell’articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l’esenzione di cui all’articolo 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch’esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87 .

[3. Per i conferimenti di aziende situate nel territorio dello Stato, le disposizioni del comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente nel territorio stesso.] (3)

[4. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l’unica azienda dell’imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c) e 68 assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse ai sensi del presente articolo.] (3)

(1) (4)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni

(2) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma sono state soppresse dall’art. 1, c. 46, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

(3) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 1, c. 46, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008. La disposizione si applica alle operazioni effettuate a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

(4) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall’art. 1, c. 46, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008. Si riporta di seguito la rubrica originaria: “Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento”.

Documenti ufficiali

TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO III Operazioni straordinarie

Articolo 176
Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario
Testo in vigore dal 1 gennaio 2008

  1. I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze [a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b)]. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. (3)
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato. (4)

2-bis. In caso di conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita. (5)

2-ter. In luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o, al più tardi, in quella del periodo d’imposta successivo, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79. (5)

  1. Non rileva ai fini dell’articolo 37 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il conferimento dell’azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell’esenzione di cui all’articolo 87, o di quella di cui agli articoli 58 e 68, comma 3. (2)
  2. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all’articolo 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
  3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis, l’eccedenza in sospensione di imposta, ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), relativa all’azienda conferita non concorre alla formazione del reddito del soggetto conferente e si trasferisce al soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il vincolo di sospensione d’imposta previsto dalla norma predetta. (6)

[6. Quando il conferimento abbia ad oggetto l’unica azienda dell’imprenditore individuale si applica l’ultimo comma dell’articolo 175.] (7)

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni.

(2) Il presente comma prima modificato dall’art. 12, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247 è stato poi così modificato dall’art. 1, c. 46, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

(3) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma sono state abrogate dall’art. 1, c. 46, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

(4) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, c. 46, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

(5) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, c. 46, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

(6) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, c. 46, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

(7) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 1, c. 46, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

Documenti ufficiali

TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO III Operazioni straordinarie

Articolo 177
Scambi di partecipazioni
Testo in vigore dal 30 giugno 2019, con effetto dal 1 gennaio 2007

  1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest’ultimo proprie azioni, non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L’eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l’esenzione totale di cui all’articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3. (2)
  2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. (3)

2-bis. Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, nè incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

  1. a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
  2. b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma. (4)
  3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 175, comma 2.

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni.

(2) Il presente comma prima modificato dall’art. 12, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004, è stato, poi, così modificato dall’art. 1 D.Lgs. 06.11.2007, n. 199, con decorrenza dal 24.11.2007 ed effetto sulle operazioni di fusione, scissione, conferimento di attivo e scambio di partecipazioni effettuate a partire dal 01.01.2007.

(3) Il presente comma prima modificato dall’art. 12, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2005, è stato, poi, così modificato dall’art. 1 D.Lgs. 06.11.2007, n. 199, con decorrenza dal 24.11.2007 ed effetto sulle operazioni di fusione, scissione, conferimento di attivo e scambio di partecipazioni effettuate a partire dal 01.01.2007.

(4) Il presente comma è stato inserito dall’art. 11 bis, D.L. 30.04.2019, n. 34, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 28.06.2019, n. 58, con decorrenza dal 30.06.2019.

Documenti ufficiali

TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO IV Operazioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati membri diversi dell’Unione europea

Articolo 178
Fusioni, scissioni conferimenti di attivo scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi
Testo in vigore dal 24 novembre 2007

  1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
  2. a) alle fusioni tra società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea, purché non si considerino, per convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi, residenti fuori della Comunità, che appartengano alle categorie indicate nella tabella A allegata al presente testo unico, da considerare automaticamente aggiornata in conformità con eventuali modifiche dell’allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 90/434 del 23 luglio 1990, e siano sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella B allegata al presente testo unico o ad altra che in futuro la sostituisca, senza possibilità di opzione, sempre che nel concambio l’eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta;
  3. b) alle scissioni attuate mediante trasferimento dell’intero patrimonio di uno dei soggetti indicati nella lettera a) a due o più soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell’operazione, con assegnazione ai partecipanti delle azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni nel soggetto scisso, sempre che quest’ultimo o almeno uno dei beneficiari siano residenti nel territorio dello Stato, che la quota di patrimonio trasferita a ciascun beneficiario sia costituita da aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa del conferente e che nel concambio l’eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti della società scissa non superi il 10 per cento del valore nominale della partecipazione ricevuta;

b bis) alle scissioni parziali mediante le quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) trasferisce, senza essere sciolto, mantenendo almeno un’azienda o un complesso aziendale, una o più aziende o uno più complessi aziendali a uno o più soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell’operazione, con assegnazione ai propri partecipanti, secondo un criterio proporzionale, delle azioni o quote del soggetto o dei soggetti beneficiari, sempre che il soggetto scisso o uno dei beneficiari sia residente nel territorio dello Stato e che l’eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti del soggetto scisso non superi il dieci per cento del valore nominale della partecipazione ricevuta in concambio; (2)

  1. c) ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato;
  2. d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti di cui alla lettera a) non residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto delle operazioni stesse;
  3. e) alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, ovvero incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera a). (3)

(1)

 

—–

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni

(2) La presente lettera è stata inserita dall’art. 1 D.Lgs. 06.11.2007, n. 199, con decorrenza dal 24.11.2007 ed effetto sulle operazioni di fusione, scissione, conferimento di attivo e scambio di partecipazioni effettuate a partire dal 01.01.2007 .

(3) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 1 D.Lgs. 06.11.2007, n. 199, con decorrenza dal 24.11.2007 ed effetto sulle operazioni di fusione, scissione, conferimento di attivo e scambio di partecipazioni effettuate a partire dal 01.01.2007.

 

Documenti ufficiali

TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO IV Operazioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati membri diversi dell’Unione europea

Articolo 179
Regime di neutralità fiscale
Testo in vigore dal 12 gennaio 2019

  1. Alle operazioni indicate nelle lettere a), b) e b) bis dell’articolo 178 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 172 e 173. (3)
  2. Ai conferimenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 178 si applica l’ articolo 176. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti del beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione nello Stato italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente residente o, nell’ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 178, non residente, in essa effettivamente confluiti.
  3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze della stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell’ammontare della imposta che lo Stato, dove è situata la stabile organizzazione, avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990, n. 90/434. Il beneficiario non residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari. Regole analoghe a quelle previste dai periodi precedenti si applicano nel caso in cui una società residente in Italia trasferisca la propria residenza fiscale in un altro Stato membro, assumendo, quale valore su cui calcolare la tassazione virtuale della stabile organizzazione all’estero, il valore normale che l’altro Stato membro avrebbe determinato in caso di realizzo al valore normale di detta stabile organizzazione. (4)
  4. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate nell’articolo 178, non comportano realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei soci della società incorporata o fusa o dei soci della società scissa, fatta salva l’applicazione dell’articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l’esenzione totale di cui all’articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3. (2)
  5. Se è stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell’ammontare dell’imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990 n. 90/434. In tal caso la partecipazione ricevuta è valutata fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato, agli effetti della disposizione di cui al precedente comma, di un importo pari all’imponibile corrispondente all’imposta dovuta a saldo.

[6. Si considerano realizzati al valore normale i componenti dell’azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell’articolo 178, non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni dell’articolo 166, commi 2-quater e seguenti, anche ad operazioni verso Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.]  (5)

(1)

 

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 12, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.

(3) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1 D.Lgs. 06.11.2007, n. 199, con decorrenza dal 24.11.2007 ed effetto sulle operazioni di fusione, scissione, conferimento di attivo e scambio di partecipazioni effettuate a partire dal 01.01.2006 .

(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1 D.Lgs. 06.11.2007, n. 199, con decorrenza dal 24.11.2007 ed effetto sulle operazioni di fusione, scissione, conferimento di attivo e scambio di partecipazioni effettuate a partire dal 01.01.2007 .

(5) Il presente comma prima modificato dall’art. 11, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante, è stato poi abrogato dall’art. 14, comma 1, D.Lgs. 29.11.2018, n. 142 con decorrenza dal 12.01.2019 ed effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Documenti ufficiali

TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO IV Operazioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati membri diversi dell’Unione europea

Articolo 180
Riserve in sospensione d’imposta

  1. Nelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui all’articolo 178 i fondi in sospensione di imposta iscritti nell’ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione.

(1)

 

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni.

Documenti ufficiali

TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO IV Operazioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati membri diversi dell’Unione europea

Articolo 181
Perdite fiscali
Testo in vigore dal 12 gennaio 2019

  1. Nelle operazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell’articolo 178, le perdite fiscali, l’eccedenza di interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell’articolo 96 del presente testo unico, nonché l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 172, comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell’attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall’operazione e nei limiti di detta differenza. (2)

(1)

 

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni.

(2) Il presente comma è stato così modificato:

– prima dall’art. 12, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004;

– poi dall’art. 1, comma 549, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017 (comma poi abrogato dall’art. 1, comma 1080, L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal 01.01.2019)

– e da ultimo dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 29.11.2018, n. 142 con decorrenza dal 12.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Documenti ufficiali

TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO V Liquidazione volontaria e procedure concorsuali

Articolo 182
Liquidazione ordinaria
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. In caso di liquidazione dell’impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e l’inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico, ovvero a norma dell’articolo 66 o dell’articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se ne ricorrono i presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le società, in conformità alle risultanze del conto della gestione prescritto dall’articolo 2277 del codice civile. Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, è quella indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di cui all’articolo 66. Se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, ovvero a norma dell’articolo 66 se ne ricorrono i presupposti, salvo conguaglio in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae per più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi così determinati, ancorché già tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 21, si considerano definitivi e ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei familiari partecipanti all’impresa o dei soci per i periodi di imposta di competenza. Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell’articolo 8.
  3. Per le società soggette all’imposta di cui al titolo II, il reddito relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, liquidando la relativa imposta salvo conguaglio in base al bilancio finale; le perdite di esercizio anteriori all’inizio della liquidazione non compensate nel corso di questa ai sensi dell’articolo 84 sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio. Se la liquidazione si protrae per più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi e ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi compresi nelle somme percepite o nei beni ricevuti dai soci, ancorché già tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 21, concorrono a formarne il reddito complessivo per i periodi di imposta di competenza.

(1) (2) (3)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 124 prima modificato dall’art. 1, D.P.R. 04.02.1988, n. 42 .

(2) Il titolo cui il presente articolo appartiene è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(3) Il capo cui il presente articolo appartiene è stato aggiunto in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

Documenti ufficiali

TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO V Liquidazione volontaria e procedure concorsuali

Articolo 183
Fallimento e liquidazione coatta
Testo in vigore dal 2 dicembre 2005

  1. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito d’impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione è determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei familiari partecipanti all’impresa o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione.
  2. Il reddito d’impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi è stato esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell’impresa o della società all’inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. Il patrimonio netto dell’impresa o della società all’inizio del procedimento concorsuale è determinato mediante il confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attività e le passività risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto è considerato nullo se l’ammontare delle passività è pari o superiore a quello delle attività. (4)
  3. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al 2° comma è diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell’imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione ed è aumentata dei debiti personali dell’imprenditore o dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al netto dell’imposta locale sui redditi, è imputato all’imprenditore, ai familiari partecipanti all’impresa o ai soci nel periodo d’imposta in cui si è chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell’art. 8 . Per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell’ art. 46 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo d’imposta, gli obblighi tributari dell’imprenditore o dei soci.
  4. L’imposta locale sui redditi afferente il reddito d’impresa relativo al periodo di durata del procedimento è commisurata alla differenza di cui al 2° e al 3° comma ed è prelevata sulla stessa. Per i redditi di ciascuno degli immobili di cui all’art. 90 , comma 1, e di quelli personali dell’imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.

(1) (2) (3)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 125 già modificato dall’art. 1, D.P.R. 04.02.1988, n. 42.

(2) Il titolo cui il presente articolo appartiene è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(3) Il capo cui il presente articolo appartiene è stato aggiunto in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 12, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005.

 

Documenti ufficiali

TITOLO III Disposizioni comuni – CAPO V Liquidazione volontaria e procedure concorsuali

Articolo 184
Applicazione analogica

  1. Le disposizioni degli articoli 182 e 183 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di liquidazione e fallimento di enti diversi dalle società.

(1)

 

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 nell’ambito della completa modifica del presente provvedimento che ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni.

Documenti ufficiali

TITOLO IV Disposizioni varie transitorie e finali

Articolo 185
Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici
Testo in vigore dal 2 dicembre 2005

  1. Per i terreni dati in affitto per uso agricolo, se per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale, il reddito dominicale è determinato in misura pari a quella del canone di affitto.
  2. In deroga all’articolo 37, per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone, il reddito imponibile è determinato in misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento. (2)

(1)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 129 già modificato dall’art. 11, L. 30.12.1991, n. 413 e dall’art. 4, D.L. 31.05.1994, n. 330

(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 12, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247 con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.

 

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TITOLO IV Disposizioni varie transitorie e finali

Articolo 186
Società civili
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Ai fini delle imposte sui redditi le società civili esistenti alla data di entrata in vigore del c. c., di cui all’art. 204, commi 1 e 2, del R.D. 30 marzo 1942, n. 318, sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali. Alle società civili costituite in forma di società per azioni, di cui al comma 3 del predetto art. 204, si applicano le disposizioni del presente testo unico relative a questo tipo di società.

(1)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 130.

 

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TITOLO IV Disposizioni varie transitorie e finali

Articolo 187
Eredità giacente
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari è determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, sezione I, se il chiamato all’eredità è persona fisica, o non è noto, e secondo quelle del titolo II, capo III, se il chiamato è un soggetto diverso. Dopo l’accettazione dell’eredità il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell’erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditi di cui all’articolo 7, comma 3, se il chiamato all’eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l’aliquota stabilita dall’articolo 12 per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l’accettazione dell’eredità.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di delazione dell’eredità sotto condizione sospensiva o in favore di un nascituro non ancora concepito.

[3. Nelle ipotesi previste nei commi 1 e 2 l’imposta locale sui redditi è applicata in via definitiva in ciascun periodo di imposta.] (1)

(2)

 

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(1) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(2) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 131.

 

Documenti ufficiali

TITOLO IV Disposizioni varie transitorie e finali

Articolo 188
Campione d’Italia

Abrogato
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

[1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro, in deroga alle disposizioni dell’ articolo 9 , sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio.  (2)

  1. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d’imposta in euro.
  2. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.]

(1) (3)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 132 già modificato prima dall’art. 40, L. 21.11.2000, n. 342 e poi dall’art. 15 quater, D.L. 28.12.2001, n. 16 con decorrenza dal 28.02.2002.

(2) L’art. 1, D.M. 27.10.2005 (G.U. 04.11.2005, n. 257), ha stabilito che il tasso convenzionale di cambio di cui al presente comma, per i periodi di imposta 1° gennaio 2005-31 dicembre 2007 è pari a euro 0,40515 per ogni franco svizzero.

(3) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 36, comma 31, D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006. Il presente articolo continua ad applicarsi per l’anno 2006, in virtù dell’art. 2, comma 26, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall’allegato alla L. 24.11.2006, n. 286, con decorrenza dal 29.11.2006, nel testo vigente al 03.07.2006. Il comma 31, art. 36, D.L. 04.07.2006, n. 223, è stato abrogato dall’art. 2, comma 27, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall’allegato alla L. 24.11.2006, n. 286, con decorrenza dal 29.11.2006.

Documenti ufficiali

TITOLO IV Disposizioni varie transitorie e finali

Articolo 188 bis
Campione d’Italia
Testo in vigore dal 1 gennaio 2020, con effetto dal 1 gennaio 2007

  1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi, diversi da quelli d’impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, nonché i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento.
  2. I redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’articolo 73, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento. Nel caso in cui l’attività sia svolta anche al di fuori del territorio del Comune di Campione d’Italia, ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al primo periodo sussiste l’obbligo in capo all’impresa di tenere un’apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività svolta nel Comune di Campione d’Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall’impresa nel territorio del Comune di Campione d’Italia e l’ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi. (2)
  3. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d’imposta in euro.
  4. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel Comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
  5. Tutti i redditi prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri, in base a quanto previsto ai commi 1 e 2, con un abbattimento minimo di euro 26.000. Ai fini della determinazione dei redditi d’impresa in euro prodotti nel Comune di Campione d’Italia si applicano le disposizioni di cui al comma 2, secondo e terzo periodo.
  6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/ 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura. (2)

(1)

 

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(1) Il presente articolo, aggiunto dall’art. 2 comma 25, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall’allegato alla L. 24.11.2006, n. 286 con decorrenza dal 29.11.2006 ed effetto dall’anno 2007, poi modificato dall’art. 1, comma 631, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014, poi dall’art. 1, comma 691, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.01.2015, è stato da ultimo così sostituito  dall’art. 25 octies, comma 4, D.L. 23.10.2018, n. 119, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 17.12.2018, n. 136 con decorrenza dal 19.12.2018.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 580, L. 27.12.2019, n. 160 con decorrenza dal 01.01.2020.

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TITOLO IV Disposizioni varie transitorie e finali

Articolo 189
Riferimenti legislativi ad imposte abolite
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti a redditi, o a determinati ammontari di reddito, assoggettati ad imposte abolite dall’1 gennaio 1974 va inteso come fatto agli stessi redditi nell’ammontare netto determinato ai fini delle singole categorie di reddito previste dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
  2. Se il riferimento è fatto alla non assoggettabilità all’imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell’ art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera le 960.000 lire (495,80 euro). Quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente di cui agli artt. 49 e 50 , lett. a) e b), il predetto ammontare viene elevato di 360.000 (185,92 euro) lire per ogni reddito di lavoro dipendente considerato.
  3. Se il riferimento è fatto ad un reddito complessivo netto agli effetti dell’imposta complementare progressiva sul reddito complessivo non superiore ad un determinato ammontare indicato nella legge, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell’ art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera l’ammontare indicato nella legge stessa, aumentato come previsto nel comma 2 quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente.
  4. Se il riferimento è fatto ad un ammontare dell’imponibile dell’imposta complementare progressiva sul reddito complessivo iscritto a ruolo, la condizione si considera soddisfatta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell’ art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera la somma indicata dalla legge, aumentata di 240.000 (123,95 euro) lire per il contribuente, di L. 100.000 (51,65 euro) per ciascun componente la famiglia che risulti a carico del contribuente al 31 dicembre dell’anno per il quale l’imposta è dovuta e di L. 360.000 (185,92 euro) per ogni reddito di lavoro dipendente.
  5. Se il riferimento è fatto alla quota esente dall’imposta complementare progressiva sul reddito o ad un suo multiplo, tale ammontare è determinato in L. 240.000 (123,95 euro) o nel rispettivo multiplo.
  6. Se il riferimento è fatto ad una quota o ad un determinato ammontare del reddito imponibile di una o più categorie dell’imposta di ricchezza mobile, il riferimento stesso va fatto per le categorie B e C/1 ai redditi netti di lavoro autonomo e di impresa determinati ai sensi del titolo 1, capi 5 e 6, diminuiti di L. 360.000 (185,92 euro), e per la categoria C/2 ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati determinati ai sensi dello stesso titolo 1, capo 4, diminuiti di L. 840.000 (433,82 euro). Nelle ipotesi di cui all’art. 5 il riferimento va fatto alla quota del reddito di impresa o di lavoro autonomo della società o associazione, diminuito di L. 360.000 (185,92 euro), imputabile all’interessato.
  7. Se il riferimento è fatto alla non iscrizione nei ruoli dell’imposta sui redditi di ricchezza mobile, la condizione si intende soddisfatta se il contribuente non possiede redditi di impresa o redditi di lavoro autonomo di ammontare superiore a L. 360.000 (185,92 euro) ovvero redditi derivanti da capitali dati a mutuo o redditi diversi.
  8. Se i benefici conseguiti consistono in somme che concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di esse somme non si tiene conto agli effetti della verifica dei limiti stabiliti dalle singole leggi per la concessione dei benefici medesimi.
  9. Nelle domande agli uffici delle imposte volte ad ottenere i certificati da cui risultino le condizioni previste nel presente articolo, il richiedente deve dichiarare se ed in quale misura possiede redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta e redditi esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell’art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
  10. Gli uffici delle imposte rilasciano i certificati di cui al comma 9 anche in base a dichiarazione attestante i fatti oggetto della certificazione, resa dall’interessato ad un funzionario dell’ufficio competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della L. 4 gennaio 1968, n. 15. Per il rilascio dei certificati sono in ogni caso dovuti i diritti previsti nei numeri 1) e 4) della tabella all. A) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648.
  11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano altresì per il rilascio di certificati concernenti la presentazione della dichiarazione dei redditi e la situazione reddituale da essa risultante.

(1)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 133.

 

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TITOLO IV Disposizioni varie transitorie e finali

Articolo 190
Redditi dei fabbricati
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Per i periodi di imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata ai sensi del comma 2 dell’art. 37 le rendite catastali dei fabbricati saranno aggiornate mediante l’applicazione di coefficienti stabiliti annualmente, per singole categorie di unità immobiliari urbane, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale.
  2. Fino al termine di cui al comma 1, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto di un quarto sia superiore alla rendita catastale aggiornata per oltre un quinto di questa, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto di un quarto. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la presente disposizione si applica con riferimento al canone di locazione ridotto di due quinti anziché di un quarto; per i fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, la presente disposizione si applica con riferimento al canone di locazione ridotto di un terzo, salvo il disposto del comma 2 dell’art. 43 . Fino al termine medesimo le disposizioni del comma 2 dell’art. 185 si applicano con riferimento alla rendita catastale aggiornata.
  3. L’aggiornamento delle rendite catastali degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni, è effettuato mediante l’applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati. Qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto terreni, la relativa rendita catastale è ridotta a metà ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi. Il mutamento di destinazione degli immobili medesimi senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali e il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili vincolati determinano la decadenza dell’agevolazione tributaria, ferma restando ogni altra sanzione. L’Amministrazione per i beni culturali e ambientali ne dà al competente ufficio delle imposte immediata comunicazione, dal ricevimento della quale inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.

(1)

 

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 134.

 

Documenti ufficiali

TITOLO IV Disposizioni varie transitorie e finali

Articolo 191
Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004

  1. Restano ferme le agevolazioni tributarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni, e da leggi speciali.

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(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 135.

 


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