Art. 4 D.L. 173/1988

Art. 4 D.L. 1988/173 convertito con L. 1988/291

Misure urgenti in materia di finanza pubblica

1.A decorrere dal periodo di paga in corso all’1 giugno 1988 il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro, previsto dall’articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per far fronte agli oneri conseguenti al pensionamento anticipato, e` fissato nella misura dello 0,60 per cento. (1)

2.La misura di cui al comma 1 si applica anche alle aziende commerciali per il cui personale e` prevista la facoltà` di pensionamento anticipato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

2 bis. La disposizione recata nel secondo comma, numero 3), del testo sostitutivo di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori. (2)

2 ter. Restano validi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (2) (3)

 

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(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, L. 26.07.1988 n. 291.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, L. 26.07.1988 n. 291.

(3) Il presente provvedimento è abrogato nella parte in cui apporta modifiche al Dlgs.CS. 11.04.1947, n. 226, in virtù di quanto disposto dall’art. 68, Dlgs. 26.10.1995, n. 504.


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