Requisiti investigatori

Allegato G del D.M. 269/2010 EMENDATO con il D.M. 56/2015

 

Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di licenza di Investigazione Privata e di informazioni commerciali

“1.    L’investigatore privato titolare di istituto (art.  4, co.2, lett.a ) deve essere in possesso dei  seguenti requisiti:

a) aver conseguito,  al  momento  della  richiesta,  una laurea almeno triennale nelle seguenti aree: 

– Giurisprudenza

– Psicologia a Indirizzo Forense

– Sociologia

– Scienze Politiche

– Scienze dell’Investigazione

– Economia

ovvero corsi di laurea equipollenti.

b) aver svolto  attività lavorativa a carattere operativo, per  almeno un triennio, presso un investigatore

privato,  autorizzato  da  almeno  cinque  anni,  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro  dipendente  e  con

esito positivo espressamente attestato dallo  stesso investigatore;

c) aver partecipato  a  corsi  di  perfezionamento  teorico-pratico in materia di investigazioni  private, erogati  da  Università  riconosciute  dal  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della Ricerca;

ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle  lettere b) e c),aver  svolto  documentata  attività d’indagine in  seno  a  reparti  investigativi  delle  Forze  di  polizia,  per un periodo non inferiore a cinque anni e aver  lasciato il servizio, senza demerito, da  non più di  quattro anni.

2. L’investigatore privato dipendente (art. 4, co.2, lett.c) deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) aver svolto attività lavorativa a carattere operativo, per almeno  un  triennio,  in  qualità  di  collaboratore  per le indagini elementari, presso un  investigatore privato titolare  d’istituto,  autorizzato  in  ambito  civile  da  almeno  cinque  anni, in costanza di rapporto di lavoro di almeno  80 ore mensili e con esito positivo  espressamente attestato dallo stesso  investigatore;

c)aver partecipato a corsi di perfezionamento  teorico-pratico in materia di investigazioni  private ad indirizzo civile, erogati  da  Università riconosciute dal Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle  lettere b) e c), aver svolto documentata attività d’indagine in  seno  a  reparti  investigativi  delle  Forze  di  polizia,  per un periodo non inferiore a cinque anni e aver  lasciato  il  servizio,  senza  demerito,  da  non  più  di  quattro anni.

[…]

5.I  requisiti  di  cui  ai  precedenti  commi  1,  2  e 4  s’intendono assolti per i soggetti che alla data di

entrata in vigore del presente Regolamento  risultino titolari di licenza, per lo svolgimento  delle  attività  d’investigazione  privata  e/o  informazioni commerciali, da almeno cinque  anni. I soggetti titolari di licenza da meno di  cinque  anni  e  sprovvisti  di  laurea  sono  tenuti  a  partecipare  a  corsi  di  perfezionamento  teorico- pratico in materia di investigazioni private ad  indirizzo civile, penale o di informazioni commerciali, erogati da  Università riconosciute dal Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

 6. Ai fini del rinnovo annuale triennale dell’autorizzazione per i  soggetti  di  cui  ai  precedenti commi  2 e 4, è necessaria  espressa dichiarazione da parte  dell’investigatore/informatore  commerciale  titolare d’istituto di mantenimento del rapporto  di  lavoro  e  di  conseguente  prosecuzione  attività.

Analogamente, ai fini del rinnovo annuale  triennale  dell’autorizzazione per i soggetti di cui  ai commi 1, 2, 3, 4 è necessario produrre,  unitamente alla dichiarazione di prosecuzione  attività,  certificazione  attestante   la partecipazione ad un corso di  aggiornamento organizzato da strutture  universitarie o da centri di formazione  professionale riconosciuti dalle Regioni, secondo le  procedure individuate  dal Ministero  dell’interno – Dipartimento della pubblica  sicurezza.”

 

REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), TITOLO IV

 

Art. 134.

“Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell’art.  11, la licenza non può essere con ceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell’Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione   europea   possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l’institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell’istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l’assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall’articolo 11 del presente testo unico, nonché’ dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.”

 

Art. 134-bis. – Disciplina delle attivita’ autorizzate in altro Stato dell’Unione europea

  “1. Le imprese di vigilanza privata o di investigazione  privata stabilite in  un  altro  Stato  membro  dell’Unione  europea  possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in  presenza  dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni  richiesti  dalla legge e dal regolamento per l’esecuzione del  presente  testo  unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi  e  degli  oneri  già assolti nello Stato di  stabilimento,  attestati  dall’autorità  del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.

2.I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di  vigilanza  e custodia da parte di imprese  stabilite  in  un  altro  Stato  membro dell’Unione europea sono svolti alle condizioni e  con  le  modalità indicate nel regolamento per l’esecuzione del presente testo unico.

  2-bis. Ai fini dello svolgimento dei servizi  transfrontalieri  e di quelli temporanei di  investigazione  privata  e  di  informazioni commerciali,  le  imprese  stabilite  in  un   altro   Stato   membro dell’Unione  europea   notificano   al   Ministero   dell’interno   – Dipartimento della pubblica  sicurezza  le  attivita’  che  intendono

svolgere nel territorio  nazionale,  specificando  le  autorizzazioni possedute, la tipologia dei servizi, l’ambito territoriale nel  quale i servizi dovranno essere svolti e la durata degli stessi. I relativi servizi hanno inizio decorsi dieci giorni dalla  notifica,  salvo  il caso  che  entro  detto  termine  intervenga  divieto  del  Ministero dell’interno, motivato per ragioni di ordine pubblico o  di  pubblica sicurezza.

 3.Il Ministro dell’interno è  autorizzato  a  sottoscrivere,  in materia di  vigilanza  privata,  accordi  di  collaborazione  con  le competenti autorità degli Stati membri dell’Unione europea,  per  il reciproco riconoscimento  dei  requisiti,  dei  presupposti  e  delle condizioni necessari per lo svolgimento dell’attività,  nonché’  dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.”

 

Art. 135.

“I direttori degli uffici  di  informazioni,   investigazioni   o ricerche, di cui all’articolo precedente, sono obbligati a tenere  un registro degli affari che  compiono  giornalmente,  nel  quale  sono annotate le  generalità  delle  persone  con  cui  gli  affari  sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

 Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall’Amministrazione dello Stato.

I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

 Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall’Amministrazione dello Stato.”

 

Art. 136

 “La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.

 La revoca della licenza importa l’immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall’ufficio.”

 

Art. 137.

 “Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella Cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura  da  stabilirsi  dal prefetto.

 La cauzione sta a  garanzia  di  tutte  le  obbligazioni  inerenti all’esercizio dell’ufficio e dell’osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.

 Il prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all’erario dello Stato.

Lo svincolo e la restituzione della  cauzione  non  possono  essere ordinati dal prefetto, se non quando, decorsi almeno tre  mesi  dalla cessazione dell’esercizio, il concessionario  abbia  provato  di  non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al  quale l’ufficio era autorizzato”.

 

Art. 140

 “I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da L. 2000 e 6000”.

 

REGIO DECRETO 6 maggio 1940, n. 635

Art. 257.

 “1. La domanda per ottenere la  licenza  prescritta  dall’articolo 134 della legge  per  le  attivita’  di  vigilanza  e  per  le  altre attivita’ di sicurezza per  conto  dei  privati,  escluse  quelle  di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni, contiene:

a) l’indicazione del  soggetto   che   richiede   la   licenza, dell’institore o del direttore tecnico preposto all’istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonché’ degli altri soggetti  provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione,  anche  parziali, se esistenti;

b) la  composizione  organizzativa  e   l’assetto   proprietario dell’istituto, con l’indicazione, se  sussistenti,  dei  rapporti  di controllo attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in  altri istituti;

c) l’indicazione dell’ambito territoriale, anche in province  o regioni diverse,  in  cui  l’istituto  intende  svolgere  la  propria attivita’, precisando la sede legale,  nonché’  la  sede  o  le  sedi operative  e   quella   della   centrale   operativa,   qualora   non corrispondenti;

d) l’indicazione dei   servizi   per   i   quali   si   chiede l’autorizzazione, dei mezzi  e  delle  tecnologie  che  si  intendono impiegare.

2. Anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 136, comma primo, della legge, la domanda è corredata del  progetto  organizzativo  e tecnico- operativo dell’istituto, con l’indicazione  del  tempo,  non superiore  a  sei  mesi,  necessario  all’attivazione  dello  stesso, nonché’ della documentazione comprovante:

a) il possesso delle capacità tecniche  occorrenti,  proprie  e delle persone preposte alle unità operative dell’istituto;

b) la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici  e  tecnici occorrenti per l’attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore.

3. Alla domanda occorre altresì unire il progetto di  regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere, che  dovrà  risultare adeguato,  per  mezzi  e  personale,  alla  tipologia  degli  stessi, all’ambito territoriale richiesto, alla necessità che sia  garantita la direzione, l’indirizzo unitario  ed  il  controllo  dell’attività delle  guardie  particolari  giurate  da  parte  del  titolare  della licenza, o degli addetti alla direzione dell’istituto,  nonché’  alle locali condizioni della sicurezza pubblica.

4. Con decreto del Ministro dell’interno, sentito l’Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all’articolo 260-quater, sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacità tecnica di cui all’articolo 136 della legge, le caratteristiche minime cui  deve conformarsi il  progetto  organizzativo  ed  i  requisiti  minimi  di qualità degli istituti e dei servizi di cui all’articolo  134  della legge, nonché’ i  requisiti  professionali  e  di  capacità  tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo  svolgimento  degli incarichi organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni di legge  o adottate in base alla legge che, per determinati servizi,  materiali, mezzi  o  impianti,  prescrivono   speciali   requisiti,   capacità, abilitazioni o certificazioni.”

 

Art. 257-bis

“1. La licenza prescritta dall’articolo 134  della  legge  per  l’ attivita’ di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni  per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, e’ richiesta dal titolare dell’istituto di investigazioni  e  ricerche  anche  per coloro   che,   nell’ambito   dello   stesso    istituto,    svolgono professionalmente l’attivita’ di investigazione e ricerca.

2. La relativa domanda contiene:

a) l’indicazione dei soggetti per i quali la licenza e’ richiesta e degli altri soggetti di cui all’articolo 257, comma 1, lettera a), se esistenti;

b) l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 257, comma 1, lettera b);

c) le altre indicazioni di cui all’articolo 257, comma 1, lettere c) e d).

3. Si applicano, in  quanto  compatibili,  le  altre  disposizioni dell’articolo 257. A tal fine, il decreto previsto dal  comma  4  del medesimo articolo  257  prevede,  sentite  le  Regioni,  i  requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i  periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.

4. Nulla e’  innovato  relativamente  all’autorizzazione  prevista dall’articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di  coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attivita’ indicate nell’articolo 327-bis del medesimo codice.”

 

Art. 257-ter.

 “1. Qualora nulla  osti  al  rilascio  della  licenza,  l’ufficio comunica all’interessato il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il  provvedimento  è  rilasciato,  previa  esibizione della documentazione comprovante:

a) l’attivazione  degli  adempimenti  relativi  all’assolvimento degli  obblighi  assicurativi  e  previdenziali  nei  confronti   del personale  dipendente,  nel  numero   e   con   le   professionalità occorrenti;

b) il versamento al prefetto competente per  il  rilascio  della licenza della cauzione o delle  garanzie  sostitutive  ammesse  dalla legge  e  dal  presente  regolamento,  di  ammontare  commisurato  al progetto organizzativo di cui all’articolo 257 ed a  quanto  previsto dall’articolo 260-bis. Per le imprese già assentite in  altro  Stato membro dell’Unione europea, il prefetto tiene conto  della  cauzione, ovvero  delle  altre  garanzie  sostitutive  ammesse   dalla   legge, eventualmente già prestate  nello  Stato  di  stabilimento,  purché’ idonee, per ammontare e modalità di  pagamento,  al  soddisfacimento delle esigenze di cui all’articolo 137 della legge.

 2. La  licenza  contiene  le  indicazioni  di  cui  al   comma   1 dell’articolo 257,  lettere  a),  c)  e  d),  ovvero  quelle  di  cui all’articolo 257-bis, comma 2, lettere a) e  c),  e  le  prescrizioni eventualmente imposte a norma dell’articolo 9  della  legge,  nonché’ l’attestazione dell’avvenuta comunicazione al prefetto della  tabella delle tariffe dei servizi offerti.

 3. Se la licenza è richiesta per  l’esercizio  dell’attività  in più province, essa è rilasciata dal prefetto della provincia  nella quale l’istituto ha sede, previa comunicazione ai prefetti competenti per territorio. La preventiva comunicazione non è richiesta  per  le attivita’ prive di caratterizzazione territoriale,  quali  quelle  di teleallarme, video-sorveglianza, trasporto valori, vigilanza  mobile, nonché’ per quelle di  vigilanza  per  specifici  eventi,  ovvero  di investigazione e ricerche, i cui incarichi siano stati conferiti  nel luogo in cui gli istituti hanno sede, ne’ per i servizi occasionali o transfrontalieri di cui all’articolo 260-bis.  Sono  fatte  salve  le altre comunicazioni per finalità di controllo.

4. Ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie di cui all’articolo 257,  comma  1,  lettera  d),  è  comunicata  al prefetto. Al  prefetto  è  altresì  comunicata  ogni  modifica  del progetto   organizzativo   e   tecnico-operativo    o    dell’assetto proprietario  dell’istituto  ed  è  esibita,   almeno   annualmente, attraverso  il  documento  unico  di  regolarità  contributiva,   la certificazione attestante  l’integrale  rispetto,  per  il  personale dipendente,   degli   obblighi   previdenziali    assistenziali    ed assicurativi,  nonché’   la   certificazione   dell’ente   bilaterale nazionale della vigilanza privata  concernente  l’integrale  rispetto degli obblighi della  contrattazione  nazionale  e  territoriale  nei confronti delle guardie  particolari  giurate,  e,  qualora  prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, analoga  certificazione per il personale comunque dipendente.

5. Ai fini dell’estensione della licenza ad  altri  servizi  o  ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che  ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre  risorse  che intende impiegare, nonché’ la nuova o  le  nuove  sedi  operative  se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti  e  documenti di cui all’articolo 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro  il  quale  il prefetto  può  chiedere  chiarimenti  ed  integrazioni  al  progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell’attività qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione  o  la  revoca  della  licenza,  di  cui  all’articolo.”

 

257-quater.

“1. Oltre a quanto previsto  dall’articolo  134  della  legge,  le licenze di cui al medesimo articolo sono negate quando:

a) risulta che gli interessati abbiano esercitato  taluna  delle attivita’ ivi disciplinate in assenza della prescritta licenza;

b) nei confronti di taluno dei soggetti di cui all’articolo 257, comma 1, lettere a) e b), o di cui  all’articolo  257-bis,  comma  1, lettere a) e b), risulta esercitata l’azione penale per uno dei reati previsti dall’articolo 51,  comma  3-bis,  del  codice  di  procedura penale, ovvero formulata la proposta per l’applicazione di una misura di prevenzione;

c) sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell’istituto.

 2. Le licenze già  rilasciate  sono  revocate  quando  vengono  a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate  o sospese per gravi  violazioni  delle  disposizioni  che  regolano  le attivita’  assentite  o  delle  prescrizioni  imposte  nel   pubblico interesse,  compreso  l’impiego  di  personale  privo  dei  requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall’articolo 11 della legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica.

3. Le licenze sono altresì revocate o sospese quando è accertato:

a) il   mancato   rispetto   degli   obblighi   assicurativi   e previdenziali, nei confronti del personale dipendente;

b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della  durata  giornaliera del servizio o ad altre  gravi  inadempienze  all’integrale  rispetto della  contrattazione  nazionale  e  territoriale   della   vigilanza privata, che incidono sulla sicurezza  delle  guardie  particolari  o sulla qualità  dei  servizi  resi  in  rapporto  alla  dotazione  di apparecchiature, mezzi, strumenti ed  equipaggiamenti  indispensabili per la  sicurezza,  alle  esigenze  di  tutela  dell’ordine  e  della sicurezza  pubblica,  alle  prescrizioni   dell’autorità   ed   alle determinazioni del questore  ai  sensi  del  regio  decreto-legge  26 settembre 1935, n. 1952 convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508.

 4. Le licenze sono altresì revocate trascorso il termine di cui al comma 2  dell’articolo  257  senza   che   siano   state   osservate integralmente le prescrizioni ivi previste.

 

Art. 257-quinquies.

 “1. Per l’accertamento della sussistenza delle caratteristiche  di cui al comma 4 dell’articolo 257 e della permanenza dei requisiti  di qualità e funzionalità degli istituti, il prefetto si avvale  degli organismi   di   qualificazione   e   certificazione   costituiti   o riconosciuti  dal  Ministero  dell’interno  a   norma   dell’articolo 260-ter.  Degli  stessi  organismi  si  avvale  il  questore  per  le finalità di vigilanza di cui all’articolo 249, quinto comma.

2. Ai  fini  di  quanto  previsto  dalla  legge  e  dal   presente regolamento, per l’accertamento delle  condizioni  di  sicurezza  dei servizi e del personale,  a  tutela  dell’ordine  e  della  sicurezza pubblica, il prefetto si avvale di parametri oggettivi  di  verifica, definiti dal Ministro dell’interno, sentita  la  commissione  di  cui all’articolo 260-quater, tenendo conto:

a) degli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di legge  o  di  regolamento  che  disciplinano  le  attivita’  di   cui all’articolo 134 della legge  e,  particolarmente,  delle  misure  da adottarsi in relazione alle condizioni, anche locali della  sicurezza pubblica;

b) dei costi per  la  sicurezza,  compresi  quelli  per  veicoli blindati,  protezioni  individuali  antiproiettile,   apparecchiature tecnologiche  ed  ogni  altro  mezzo,  strumento  od  equipaggiamento indispensabile per la qualità e la sicurezza dei servizi;

c) dei costi reali e complessivi per il  personale,  determinati secondo quanto previsto dall’articolo 86, comma  3-bis,  del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”

 

Art. 259.

 “Salvo quanto dispone il R. decreto-legge 12  novembre  1936-XI,  n. 2144, gli enti ed i privati  di  cui  all’art.  133  della  legge,  e chiunque esercita un  istituto  di  vigilanza  o  di  custodia  o  di ricerche  ed  investigazioni  per  conto  di  privati,  è  tenuto  a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e  a  dar notizia,  appena  si  verifichi,  di  ogni  variazione   intervenuta, restituendo i decreti di quelle  guardie  che  avessero  cessato  dal servizio.

Devono altresì essere comunicati al Prefetto  gli  elenchi,  e  le relative variazioni,  degli  abbonati  per  la  custodia  delle  loro proprieta’, facendo risultare dagli elenchi medesimi  quali  siano  i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono.

 

Art. 260.

“Nel registro di cui all’articolo 135 della  legge  devono  essere indicati:

a) le generalità delle persone, con le quali gli  affari  o  le operazioni sono compiute;

b) la data e la specie dell’affare o della operazione;

c) l’onorario convenuto e l’esito della operazione;

d) i documenti, con i quali  il  committente  ha  dimostrato  la propria identità personale.

 Gli obblighi di cui al primo comma devono essere assolti nella sede principale  ed  in  quelle  operative   risultanti   dalla   licenza, indipendentemente dall’ambito territoriale in cui  i  servizi  devono essere svolti.

 Nel caso di servizi effettuati con il concorso di più istituti, il registro dovrà indicare l’operazione  complessiva,  il  cliente  per conto del quale l’intero servizio è effettuato, la fase operativa di competenza   di   ciascun   istituto,   il   soggetto,    debitamente identificato, richiedente l’esecuzione della stessa ed i  riferimenti al titolo del concorso.

 Per le attivita’  indicate  nell’articolo  327-bis  del  codice  di procedura penale, continuano  ad  osservarsi  le  disposizioni  dello stesso codice e dell’articolo 222 delle disposizioni  di  attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice.

Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali, mediante la vendita di  libretti  di  scontrini  di  abbonamento,  si annotano   nel   registro   l’avvenuta   vendita,   le    generalità dell’acquirente, i documenti  con  i  quali  egli  ha  dimostrato  la propria identità, e l’onorario convenuto.

Il registro deve essere conservato per cinque anni.”


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