Attività Ispettiva – DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124
Art. 7.
Vigilanza
1. Il personale ispettivo ha compiti di:
a) vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque
sia prestata attivita' di lavoro a prescindere dallo schema
contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;
b) vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi
collettivi di lavoro;
c) fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle
leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare, anche ai sensi
dell'articolo 8;
d) vigilare sul funzionamento delle attivita' previdenziali e
assistenziali a favore dei prestatori d'opera compiute dalle
associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati,
escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle
province e dai comuni per il personale da essi dipendente;
e) effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
f) compiere le funzioni che a esso vengono demandate da
disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
Art. 12.
Diffida accertativa per crediti patrimoniali
1. Qualora nell'ambito dell'attivita' di vigilanza emergano
inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti
patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale
ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a
corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida
trova altresi' applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano
le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei
crediti accertati.
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il
datore di lavoro puo' promuovere tentativo di conciliazione presso la
Direzione provinciale del lavoro. ((In caso di accordo, risultante da
verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde
efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo,
del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il
datore di lavoro puo' promuovere ricorso avverso il provvedimento di
diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso,
notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutivita' della diffida
ed e' deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di
mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale,
oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di
diffida di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo
esecutivo.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120)).
Art. 13.
(Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)
1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi
e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attivita'
di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene
rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione,
con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il
verbale di primo accesso ispettivo contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e
la descrizione delle modalita' del loro impiego;
b) la specificazione delle attivita' compiute dal personale
ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi
lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento
dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge
22 luglio 1961, n. 628.
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del
contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e
qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali
derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il
trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi
dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili,
entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del
verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o
l'eventuale obbligato in solido e' ammesso al pagamento di una somma
pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto
dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione
stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo
della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione
dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai
commi 2 e 3, nonche' alla contestazione delle violazioni
amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente
con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione,
notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il
verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione
puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi
del comma 2;
c) la possibilita' di estinguere gli illeciti ottemperando alla
diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3
ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti gia' oggetto di
regolarizzazione;
d) la possibilita' di estinguere gli illeciti non diffidabili,
ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5,
attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi
dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai
quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di
impugnazione.
5. L'adozione della diffida interrompe i termini per la
presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17 del presente
decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti
di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o
dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale
ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme
previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti
della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei
confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai
quali sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli
effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e' esteso anche agli
ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti
previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli
istituti previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse umane e
finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso agli ufficiali
e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo
13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di
lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai
quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare
il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili,
con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.
Art. 14.
Disposizioni del personale ispettivo
1. Il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro
puo' adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di
disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le
irregolarita' rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale
non siano gia' soggette a sanzioni penali o amministrative.
2. Contro la disposizione di cui al comma 1 e' ammesso ricorso,
entro quindici giorni, al direttore dell'Ispettorato territoriale del
lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso
inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si
intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutivita' della
disposizione.
3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a
3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13,
comma 2, del presente decreto.
Art. 15.
Prescrizione obbligatoria
1. Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione
sociale la cui applicazione e' affidata alla vigilanza della
direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo
rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa
dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al
contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli
articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e
per gli effetti degli articoli 23 e 24 e 25, comma 1, dello stesso
decreto.
2. L'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994,
trova applicazione anche nelle ipotesi di cui al comma 1.
3. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle
ipotesi in cui la fattispecie e' a condotta esaurita, ovvero nelle
ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto
all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente
all'emanazione della prescrizione.