Contratti a Tempo Determinato (D.Lgs. 6 Settembre 2001 n. 368, Art. 10); abrogato da D.Lgs.81/2015

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n. 368 (in Gazz. Uff., 9 ottobre, n. 235). – Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES (1) .

(1) Vedi l’articolo 5 del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314.

– Omissis –

Art. 10
Esclusioni e discipline specifiche
  1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già disciplinati da specifiche normative:
    1. i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;
    2. i contratti di formazione e lavoro;
    3. i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall’apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro.
  2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
  3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l’assunzione diretta di manodopera per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell’avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per l’impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo.
  4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 4-bis, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell’articolo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8 (1).
  5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione ed all’ingresso di prodotti ortofrutticoli.
  6. Restano in vigore le discipline di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all’articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all’articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piè rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
    1. nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
    2. per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell’elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
    3. per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi (2);
    4. con lavoratori di età superiore a 55 anni (2);
  8. [Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie di cui al comma 7, di durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui al precedente periodo non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi] (3).
  9. [È affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piè rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall’articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I lavoratori assunti in base al suddetto diritto di precedenza non concorrono a determinare la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ] (3)(4).
  10. [In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso ] (3)(4)(5).
(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
(2) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
(3) Comma abrogato dall’articolo 1, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
(4) La Corte Costituzionale con sentenza 4 marzo 2008 , n. 44 (in Gazz.Uff., 12 marzo 2008, n. 12), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui abroga l’articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro).
(5) In riferimento al presente articolo vedi: Nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 13 febbraio 2007, n, 25/I/0001912 .
– Omissis –

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