Previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo- aggiornamenti – Art. 66 – L. 106/2021
Art. 66
Disposizioni urgenti in tema di previdenza
e assistenza nel settore dello spettacolo
1. I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo hanno diritto all'indennita' di malattia per ciascuno dei
giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180
giorni nell'anno solare, a condizione che possano far valere almeno
quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare
precedente l'insorgenza dell'evento morboso.
2. All'articolo 13, primo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, le parole «cento
paghe» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta paghe».
3. All'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.
48, le parole «lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a
tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti «lavoratori di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 182,» e le parole «lire 130.000» sono sostituite
dalle seguenti «euro 100».
4. L'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e' esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Con uno o piu' decreti
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
cultura, su proposta dell'INAIL, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione
dell'obbligo assicurativo di cui al primo periodo del presente comma
e sono individuati i soggetti tenuti al versamento del premio
assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in
cui non e' applicabile l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e
per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. L'obbligo di
assicurazione per i lavoratori autonomi di cui al presente comma
decorre dal 1° gennaio 2022.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il personale orchestrale delle
fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, e' assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
5-bis. I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto restano salvi e conservano la loro efficacia. Per i periodi
antecedenti alla predetta data di entrata in vigore, nel caso di
evento occorso che comporti un indennizzo da parte dell'INAIL, sono
comunque dovuti, a decorrere dalla data dell'evento stesso, i premi
relativi alla specifica posizione assicurativa, senza applicazione di
sanzioni e interessi.
5-ter. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto aventi a oggetto le
questioni di cui al comma 5 sono dichiarati estinti d'ufficio con
compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari
non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
6. Al Capo X del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo
l'articolo 59 e' inserito il seguente:
«59-bis (Lavoro nel settore dello spettacolo). - 1. Le lavoratrici
e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
hanno diritto alle tutele previste dal presente testo unico
rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo.
2. Per le lavoratrici e i lavoratori di cui all'articolo 2, comma
1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,
ai fini del calcolo dell'indennita' di cui all'articolo 23 la
retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo
ottenuto dividendo l'ammontare del reddito percepito in relazione
alle attivita' lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici
mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di
giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo
periodo.».
7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, e' riconosciuta una indennita'
per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'articolo
2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 182, per la disoccupazione involontaria. L'indennita' e' erogata
dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).
8. L'indennita' e' riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori di
cui al comma 7 in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a
carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
d) aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno
solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro
autonomo alla data di presentazione della domanda di indennita',
almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
e) avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla
presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.
9. La domanda e' presentata dal lavoratore all'INPS in via
telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro autonomo.
10. I requisiti di cui al comma 8, lettere b) e c), devono essere
mantenuti anche durante il percepimento dell'indennita'.
11. L'indennita' e' rapportata al reddito imponibile ai fini
previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui
si e' concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare
precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni
di essi.
12. L'indennita', rapportata al reddito medio mensile come
determinato al comma 11, e' pari al 75 per cento dello stesso reddito
nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021
all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel
caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto
importo l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra
il reddito medio mensile e il predetto importo. L'indennita' non puo'
in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel
2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente.
13. L'indennita' e' corrisposta mensilmente per un numero di
giornate pari alla meta' delle giornate di contribuzione versata o
accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo
che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione
dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo. Ai fini della durata non
sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad
erogazione della prestazione. L'indennita' non puo' in ogni caso
superare la durata massima di sei mesi.
14. Per i periodi di fruizione dell'indennita' e' riconosciuta la
contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come
determinato dal comma 6 entro un limite di retribuzione pari a 1,4
volte l'importo massimo mensile dell'indennita' per l'anno in corso.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori di cui al comma 7,
e' dovuta un'aliquota contributiva pari al 2 per cento, che
confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
15. La prestazione e' incompatibile con le altre prestazioni a
tutela della disoccupazione involontaria.
16. L'indennita' di cui ai commi da 7 a 15 non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
17. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 15 le parole «60 contributi» ovunque ricorrano sono
sostituite dalle seguenti «45 contributi» e le parole «120
contributi» sono sostituite dalle seguenti «90 contributi»;
2) dopo il comma 15-bis, sono inseriti i seguenti:
«15-ter Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla
corresponsione dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori
appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
che non raggiungano il requisito dell'annualita' di contribuzione
richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano
dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante
dall'esercizio delle attivita' lavorative per le quali e' richiesta
l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo superiore a quattro volte l'importo del trattamento
minimo annuale in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, e'
accreditato, d'ufficio, un numero di contributi giornalieri, fino a
concorrenza del requisito dell'annualita' di contribuzione richiesto
dall'articolo 2, comma 2, lettera a).
15-quater. Ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione
lavoratori dello spettacolo per attivita' dei lavoratori di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 182, riferite alla categoria attori cinematografici e
audiovisivi determina l'accreditamento di un'ulteriore giornata, fino
a concorrenza del requisito dell'annualita' di contribuzione
richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a).
15-quinquies. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a
rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa,
una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione
giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare
riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato
rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro e'
punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro,
salvo che il fatto costituisca reato, e non puo' accedere, nell'anno
successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche
tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione di ogni
altra pertinente disposizione di legge.»
b) all'articolo 2:
1) al comma 2, lettera a), le parole «120 contributi» sono
sostituite dalle seguenti: «90 contributi»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La contribuzione previdenziale e assistenziale e' dovuta al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per le prestazioni
rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento a:
a) attivita' retribuite di insegnamento o di formazione
svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da
queste organizzate;
b) attivita' remunerate di carattere promozionale di spettacoli
dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo,
nonche' di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o
privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale
l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attivita'
educative collegate allo spettacolo.
2-ter. Per le attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis
non sono richiesti gli adempimenti di cui all'articolo 6, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708;
c) all'articolo 4, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.
Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti
contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, devono
riferirsi per almeno due terzi ad effettive prestazioni lavorative
svolte nel settore dello spettacolo».
18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano a decorrere dal
1° luglio 2021.
19. All'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «sentiti
rispettivamente il Ministro della cultura e il Ministro con delega
per lo sport, nonche'» e, dopo le parole «sono adeguate», sono
inserite le seguenti: «, con frequenza almeno quinquennale,»
b) al secondo periodo, dopo le parole «di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e
il Ministro della cultura».
20. In sede di prima applicazione dell'articolo 3, secondo comma,
primo periodo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dal comma 19 del
presente articolo, l'adeguamento ivi previsto e' disposto entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. All'onere derivante dal presente articolo, ad esclusione dei
commi 3, 4 e 5, valutato in 14,8 milioni di euro per l'anno 2021,
53,7 milioni di euro per l'anno 2022, 58,6 milioni di euro per
l'anno 2023, 58,2 milioni di euro per l'anno 2024, 59,7 milioni di
euro per l'anno 2025, 61,6 milioni di euro per l'anno 2026, 63,2
milioni di euro per l'anno 2027, 65,7 milioni di euro per l'anno
2028, 69,4 milioni di euro per l'anno 2029, 73,9 milioni di euro per
l'anno 2030 e 74,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031,
si provvede, per 10,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023, 11 milioni di euro per l'anno 2024, 11,2 milioni di euro per
l'anno 2025, 11,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,4 milioni di
euro per l'anno 2027, 11,6 milioni di euro per l'anno 2028, 11,9
milioni di euro per l'anno 2029, 12,1 milioni di euro per l'anno 2030
e 12,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante le
maggiori entrate derivanti dai commi da 7 a 16, e, per il restante
importo, ai sensi dell'articolo 77.