D.l. 130/2020 – Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare | Adlabor
Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale. (20G00154)
(GU n.261 del 21-10-2020)
Vigente al: 22-10-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di garantire la
corretta applicazione delle disposizioni in materia di immigrazione,
nel rispetto dei principi costituzionali e internazionali vigenti in
materia;
Ravvisata, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
modificare alcune norme in materia di riconoscimento della protezione
internazionale e della protezione complementare e di riarticolare il
sistema di prima assistenza e di accoglienza dei richiedenti ed i
titolari di protezione internazionale, per i beneficiari di
protezione complementare e per minori stranieri non accompagnati;
Ravvisata la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre norme
in materia di iscrizione anagrafica dello straniero e di
cittadinanza;
Ritenuta inoltre la straordinaria necessita' ed urgenza di
introdurre disposizioni in materia di diritto penale;
Considerata, inoltre, la straordinaria necessita' ed urgenza di
rafforzare la capacita' preventiva delle misure di divieto di accesso
agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento
nell'attuale quadro delle attivita' di prevenzione in materia di
tutela della sicurezza e dell'incolumita' pubblica;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di implementare le
misure di prevenzione e contrasto al traffico di stupefacenti via
internet;
Visto il codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre
1930, n. 1398;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante
attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante
attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, recante
attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante
disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita'
del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, recante disposizioni
urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 5 ottobre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia,
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della
difesa, della salute, dello sviluppo economico e dell'economia e
delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di permesso di soggiorno
e controlli di frontiera
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti»
sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
b) all'articolo 6, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis) Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di
soggiorno:
a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui
all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause
di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli
articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16, del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) permesso di soggiorno per calamita', di cui all'articolo
20-bis;
c) permesso di soggiorno per residenza elettiva, di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello
stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad
eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in
possesso di un permesso per richiesta asilo;
e) permesso di soggiorno per attivita' sportiva, di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera p);
f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, di cui
all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o);
g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui
all'articolo 5, comma 2;
h) permesso di soggiorno per assistenza minori, di cui
all'articolo 31, comma 3.»;
c) all'articolo 11, il comma 1-ter e' abrogato;
d) all'articolo 12, i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater sono
abrogati;
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano
fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a
tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di
tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di
violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi'
ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno
che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero
di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio
di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della
natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato,
del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo
soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami
familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione
internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1.,
la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il
rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel
caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di
soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il
Questore, previo parere della Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso
di soggiorno per protezione speciale.»;
3) al comma 2, lettera d-bis), al primo periodo, le parole
«condizioni di salute di particolare gravita'» sono sostituite dalle
seguenti: «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi
patologie»;
f) all'articolo 20-bis:
1) al comma 1, le parole «contingente ed eccezionale» sono
sostituite dalla seguente: «grave»;
2) al comma 2, le parole «per un periodo ulteriore di sei mesi»
sono soppresse, la parola «eccezionale» e' sostituita dalla seguente:
«grave» le parole «, ma non puo' essere convertito in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro» sono soppresse;
g) all'articolo 27-ter, comma 9-bis, le parole «In presenza dei
requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e
fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma
3, lo» sono sostitute dalla seguente: «Lo»;
h) all'articolo 32, comma 1-bis, sono aggiunti, infine i seguenti
periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non puo'
legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si
applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241.»;
i) all'articolo 36, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari
alla durata presunta del trattamento terapeutico, e' rinnovabile
finche' durano le necessita' terapeutiche documentate e consente lo
svolgimento di attivita' lavorativa.».
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, per motivi di ordine e sicurezza
pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui
all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta
a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2
dicembre 1994, n. 689, limitatamente alle violazioni delle leggi di
immigrazione vigenti, il Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei
ministri, puo' limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel
mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi
in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque
applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di
operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di
coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di
bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della
competente autorita' per la ricerca e soccorso in mare, emesse in
base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in
materia di diritto del mare nonche' dello statuto dei rifugiati fermo
restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione
delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale
per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via
aria. Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di
navigazione stabilito al periodo precedente, si applica l'articolo
1102 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e la multa e' da euro
10.000 ad euro 50.000.
Art. 2
Disposizioni in materia di procedure
per il riconoscimento della protezione internazionale
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente:
«Art. 28 (Esame prioritario). - 1. Il presidente della Commissione
territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i
casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma
2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi
dell'articolo 28-bis. La Commissione territoriale informa il
richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del
periodo precedente, all'avvio del colloquio personale di cui
all'articolo 12.
2. La domanda e' esaminata in via prioritaria, conformemente ai
principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:
a) ad una prima valutazione, e' verosimilmente fondata;
b) e' presentata da un richiedente appartenente a categorie di
persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato,
ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;
c) e' esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis.»;
b) l'articolo 28-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 28-bis (Procedure accelerate). - 1. La Questura provvede
senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla
Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni
nei casi di:
a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera
b);
b) domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento
penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera
c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono le condizioni di cui
all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, ovvero e' stato condannato anche con sentenza
non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del
richiedente.
2. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della
documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro
sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede
all'audizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti
casi:
a) richiedente per il quale e' stato disposto il trattenimento
nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le
condizioni di cui al comma 1, lettera b);
b) domanda di protezione internazionale presentata da un
richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di
cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato
di eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura puo'
essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito;
c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine
sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis;
d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo
28-ter;
e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato
in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o
impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o
respingimento.
3. Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente all'esame delle
domande di cui al comma 2, lettera a), ai sensi del regolamento (UE)
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013.
4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di frontiera o di
transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con
il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori
sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma
2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.
5. I termini di cui al presente articolo possono essere superati
ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della
domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27,
commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma
2, lettera a), i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis,
sono ridotti ad un terzo.
6. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai
minori non accompagnati.»;
c) all'articolo 28-ter, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai
richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nell'articolo
17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»;
d) l'articolo 29-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un
provvedimento di allontanamento). - 1. Se lo straniero presenta una
prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento
che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio
nazionale, la domanda e' trasmessa con immediatezza al Presidente
della Commissione territoriale competente che procede all'esame
preliminare entro tre giorni e contestualmente ne dichiara
l'inammissibilita' ove non siano stati addotti nuovi elementi, ai
sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).»;
e) all'articolo 32:
1) il comma 1-bis e' abrogato;
2) al comma 3:
2.1 al primo periodo, la parola «annuale» e' sostituita dalla
seguente: «biennale»;
2.2 al secondo periodo, le parole «ma non puo' essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» sono
sostituite dalle seguenti: «, fatto salvo quanto previsto in ordine
alla convertibilita' dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3.1. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione
internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 19,
comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per
il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto.
3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non e'
accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui
all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per
l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del
minore.»;
f) all'articolo 35-bis:
1) al comma 2, quarto periodo, le parole «comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;
2) al comma 3:
2.1 alla lettera d), le parole «commi 1-ter e 2, lettera c)»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere c) ed e);»;
2.2 dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis)
avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo
28-bis, comma 1, lettera b).»;
3) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) e d-bis),
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' tuttavia
essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e
assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato,
adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
aprile 2017, n. 46, e pronunciato entro cinque giorni dalla
presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva
convocazione della controparte.»;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La proposizione
del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non
sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara
inammissibile, per la seconda volta, la domanda di riconoscimento
della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1,
lettera b), ovvero dichiara inammissibile la domanda di
riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi
dell'articolo 29-bis.».
Art. 3
Disposizioni in materia di trattenimento e modifiche
al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10-ter, comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Lo straniero e' tempestivamente informato dei
diritti e delle facolta' derivanti dal procedimento di convalida del
decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove
non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.»;
b) all'articolo 13, comma 5-bis, dopo il dodicesimo periodo, e'
inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 14, comma 2.»;
c) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«A tal fine effettua richiesta di assegnazione del posto alla
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,
di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1.1. Il
trattenimento dello straniero di cui non e' possibile eseguire con
immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera e'
disposto con priorita' per coloro che siano considerati una minaccia
per l'ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati,
anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4,
comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis, nonche' per
coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti
accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che
provengano da essi.»;
3) al comma 5:
a) al quinto periodo le parole «centottanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «novanta giorni ed e' prorogabile per
altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese
con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri»;
b) al sesto periodo la parola «centottanta» e' sostituita
dalla seguente: «novanta» e dopo le parole «trenta giorni» sono
inserite le seguenti: «prorogabile per altri trenta giorni qualora lo
straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia
sottoscritto accordi in materia di rimpatri».
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 5-bis (Iscrizione anagrafica). - 1. Il richiedente protezione
internazionale, a cui e' stato rilasciato il permesso di soggiorno di
cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo
4, comma 3, e' iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, a
norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
2. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e
11, l'iscrizione anagrafica e' effettuata ai sensi dell'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
E' fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle
variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro
venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza
anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o
dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione
internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con
effetto immediato.
4. Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto
l'iscrizione anagrafica, e' rilasciata, sulla base delle norme
vigenti, una carta d'identita', di validita' limitata al territorio
nazionale e della durata di tre anni.»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 2:
1.1 alla lettera a), dopo le parole: «legge 14 febbraio 1970,
n. 95», sono inserite le seguenti: «o nelle condizioni di cui agli
articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251»;
1.2 dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 29-bis del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
1.3 alla lettera c), dopo le parole «attivita' illecite» sono
aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati previsti dagli articoli 12,
comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251;»;
2) al comma 3-bis), le parole: «centottanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «novanta giorni prorogabili per altri
trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui
l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.»;
3) al comma 6, primo periodo, le parole «commi 1 e 3» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2».
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), numero 1) si
applicano nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza
per il rimpatrio o delle strutture diverse e idonee, di cui
all'articolo 13, comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.
4. All'articolo 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Lo straniero e' trattenuto nel centro, presso cui sono
assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con
modalita' tali da assicurare la necessaria informazione relativa al
suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignita',
secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis) Lo straniero trattenuto puo' rivolgere istanze o reclami
orali o scritti, anche in busta chiusa, al garante nazionale e ai
garanti regionali o locali dei diritti delle persone detenute o
private della liberta' personale.».
5. All'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
10, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione
interessata, se accerta la fondatezza delle istanze e dei reclami
proposti dai soggetti trattenuti nelle strutture di cui alla lettera
e). L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il
dissenso motivato nel termine di trenta giorni;».
Art. 4
Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale e dei titolari di protezione
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Sistema di accoglienza). - 1. Il sistema di accoglienza
per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale
collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme
di coordinamento nazionale e regionale previste dall'articolo 16.
2. Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri di
cui agli articoli 9 e 11, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
per le procedure di soccorso e di identificazione dei cittadini
stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale.
3. L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e'
assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del
Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»;
b) all'articolo 9:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
che tengono conto, ai fini della migliore gestione, delle esigenze di
contenimento della capienza massima»;
2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Espletati
gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente e' trasferito, nei
limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di
accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 8, comma 3. Il richiedente che rientra
nelle categorie di cui all'articolo 17, sulla base delle specifiche
esigenze di vulnerabilita', e' trasferito nelle strutture di cui al
primo periodo in via prioritaria.»;
c) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1 e nelle strutture di cui
all'articolo 11, devono essere assicurati adeguati standard
igienico-sanitari ed abitativi, secondo i criteri e le modalita'
stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si
esprime entro trenta giorni. Sono altresi' erogati, anche con
modalita' di organizzazione su base territoriale, oltre alle
prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria,
l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione
linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua
italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, secondo
le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui
all'articolo 12. Sono inoltre assicurati il rispetto della sfera
privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse
all' eta', la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti,
l'unita' dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro
il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le
persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17.
Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche
di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti
e del personale che opera presso i centri.»;
d) all'articolo 11, comma 3, le parole «nei centri di cui
all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «nelle strutture del
Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il trasferimento
del richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17 e'
effettuato in via prioritaria»;
e) all'articolo 22-bis, comma 3, dopo la parola «coinvolgimento»
sono inserite le seguenti: «dei richiedenti protezione internazionale
e»;
2. Le attivita' di cui al comma 1, lettere b), n. 1 e c) sono
svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
3. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente:
«(Sistema di accoglienza e integrazione)»;
b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i
titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non
accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al
comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei
limiti dei posti disponibili, anche i richiedenti protezione
internazionale e, qualora non accedano a sistemi di protezione
specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per:
a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi
per i quali siano state applicate le cause di esclusione della
protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12,
comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo19 novembre
2007, n. 251, per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2,
lettera d-bis), del decreto legislativo n. 286 del 1998;
b) protezione sociale, di cui all'articolo 18 del decreto
legislativo n. 286 del 1998;
c) violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis del decreto
legislativo n. 286 del 1998;
d) calamita', di cui all'articolo 20-bis del decreto legislativo
n. 286 del 1998;
e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'articolo 22,
comma 12-quater del decreto legislativo n. 286 del 1998;
f) atti di particolare valore civile, di cui all'articolo 42-bis
del decreto legislativo n. 286 del 1998;
g) casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9, decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2018, n. 132.
1-bis. Possono essere altresi' accolti, nell'ambito dei servizi di
cui al precedente periodo, gli stranieri affidati ai servizi sociali,
al compimento della maggiore eta', con le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.»;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis) Nell'ambito
dei progetti di cui al comma 2, sono previsti:
a) servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti
protezione internazionale, tra i quali si comprendono, oltre alle
prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria,
l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione
linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua
italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio;
b) servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione, tra
cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livello,
l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui accedono
le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1.».
4. La definizione di «Sistema di protezione per titolari di
protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati»,
di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, ovunque presente, in disposizioni di legge o di regolamento, si
intende sostituita dalla seguente: «Sistema di accoglienza e di
integrazione».
5. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'articolo 9-ter e'
sostituito dal seguente:
«1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli
5 e 9 e' fissato in massimo trentasei mesi dalla data di
presentazione della domanda.».
6. Il termine di cui al comma 4 trova applicazione per le domande
di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
7. L'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.
132, e' abrogato.
Art. 5
Supporto a percorsi di integrazione
1. Per i beneficiari di misure di accoglienza nel Sistema di
accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla scadenza del
periodo di accoglienza previsto dalle norme sul funzionamento del
medesimo Sistema, sono avviati ulteriori percorsi di integrazione, a
cura delle Amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
nei rispettivi bilanci.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al primo comma, per
il biennio 2020-2021, il Piano nazionale di cui all'articolo 29,
comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, individua
le linee di intervento per realizzare forme di effettiva inclusione
sociale volte a favorire l'autonomia individuale dei cittadini
stranieri beneficiari di protezione internazionale, con particolare
riguardo a:
a) formazione linguistica;
b) informazione sui diritti e sui doveri individuali e
sull'orientamento ai servizi;
c) orientamento all'inserimento lavorativo.
3. Il Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 29,
comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, formula
proposte in relazione alle iniziative da avviare, in tema di
integrazione dei titolari di protezione internazionale.
Art. 6
Disposizioni in materia di delitti commessi
nei centri di permanenza per i rimpatri
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o
alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri
di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle
strutture di cui all'articolo 10-ter, per i quali e' obbligatorio o
facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, quando non e' possibile procedere immediatamente
all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica, si
considera in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice
di procedura penale colui il quale, anche sulla base di
documentazione video o fotografica, risulta l'autore del fatto e
l'arresto e' consentito entro quarantotto ore dal fatto.
7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si procede sempre con
giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali
indagini.».
Art. 7
Modifica dell'articolo 131-bis del codice penale
1. All'articolo 131-bis, secondo comma, secondo periodo, del codice
penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, le
parole «di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie
funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «di un ufficiale o agente
di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ipotesi di
cui all'articolo 343».
Art. 8
Modifica all'articolo 391-bis del codice penale
1. All'articolo 391-bis del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Agevolazione delle
comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui
all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni
in elusione delle prescrizioni»;
b) al primo comma le parole «da uno a quattro anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;
c) al secondo comma le parole «da due a cinque anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;
d) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «La pena
prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle
restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354 il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni
all'uopo imposte.».
Art. 9 Introduzione nel codice penale dell'articolo 391-ter in materia di contrasto all'introduzione e all'utilizzo di dispositivi di comunicazione in carcere 1. Dopo l'articolo 391-bis del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 391-ter (Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 391-bis, chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine renderlo disponibile a una persona detenuta e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni. Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.».
Art. 10
Modifica dell'articolo 588 del codice penale
1. All'articolo 588 del codice penale:
a) al primo comma la parola «309» e' sostituita dalla seguente:
«2.000,00»;
b) al secondo comma le parole «da tre mesi a cinque anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a sei anni».
Art. 11
Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi
pubblici e ai locali di pubblico trattenimento
1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o piu'
denunzie o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso
degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di
scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o
aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui
all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore,
valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorita'
giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, puo'
disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi
locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di
stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.»;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «La violazione di
divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 e' punita con la
reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000
euro.».
b) all'articolo 13-bis:
1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle
persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in
occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in
locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze
degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il
patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice
penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la
sicurezza, il Questore puo' disporre il divieto di accesso a pubblici
esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente
individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i
predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si
associa, specificamente indicati. Il Questore puo' altresi' disporre,
per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei
confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva,
per taluno dei predetti reati.
1-bis. Il Questore puo' disporre il divieto di accesso ai pubblici
esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel
territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per
i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di
fermo convalidato dall'autorita' giudiziaria, ovvero condannate,
anche con sentenza non definitiva.
1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei
commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle
immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico
trattenimento ai quali e' vietato l'accesso.»;
2) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
3) al comma 3, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
4) al comma 4, le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «dai commi 1 e 1-bis»;
5) al comma 6, le parole «del divieto» sono sostituite dalle
seguenti: «dei divieti e delle prescrizioni» e le parole «da sei mesi
ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a
20.000 euro».
Art. 12
Ulteriori modalita' per il contrasto
al traffico di stupefacenti via internet
1. Al fine di implementare le misure di prevenzione e contrasto dei
reati di cui al Titolo VIII del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, commessi mediante
l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica
ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico,
l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle
telecomunicazioni, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3
agosto 1998, n. 269, forma un elenco costantemente aggiornato dei
siti web che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi
utilizzati per l'effettuazione sulla rete internet di uno o piu'
reati di cui al presente comma. A tal fine, ferme restando le
iniziative e le determinazioni dell'autorita' giudiziaria, l'organo
per la sicurezza delle telecomunicazioni, su richiesta
dell'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui
all'articolo 1, della legge 15 gennaio 1991, n. 16, provvede
all'inserimento nell'elenco ed a notificare ai fornitori di
connettivita' alla rete internet i siti web per i quali deve essere
inibito l'accesso.
2. I fornitori di connettivita' alla rete internet provvedono,
entro il termine di sette giorni, a impedire l'accesso ai siti
segnalati, avvalendosi degli strumenti di filtraggio e delle relative
soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati dal decreto
del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, recante requisiti
tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di
connettivita' alla rete Internet devono utilizzare, al fine di
impedire, con le modalita' previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai
siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla
pedopornografia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29
gennaio 2007.
3. La violazione degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il
fatto costituisca reato, e' punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della
sanzione provvedono gli Ispettorati territoriali del Ministero dello
sviluppo economico, a seguito delle comunicazioni da parte
dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle
telecomunicazioni di cui al comma 1, che ha accertato la violazione.
Non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16,
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie
sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnate, in egual misura, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dello
sviluppo economico destinati al finanziamento delle spese connesse
all'acquisizione dei beni e servizi necessari all'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1 e al comma 3.
Art. 13
Modifiche urgenti alla disciplina sul Garante nazionale
dei diritti delle persone private della liberta' personale
1. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica e al comma 1 le parole «detenute o» sono
soppresse;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il Garante
nazionale opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi
dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro
tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,
adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato con legge 9
novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e
adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto
Protocollo.»;
c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5.1 Il Garante
nazionale puo' delegare i garanti territoriali per lo svolgimento di
specifici compiti nelle materie di cui al comma 5, con esclusione di
quella di cui alla lettera g), quando ricorrano particolari
circostanze. La delega ha una durata massima di sei mesi.».
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, primo
periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, il Garante
nazionale in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto e' prorogato per un periodo di due anni oltre la scadenza
naturale.
Art. 14
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono all'attuazione delle attivita' previste dal presente
decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
2. Nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'eventuale rideterminazione del
numero dei posti a disposizione e' disposta d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze relativamente alla conseguente verifica
della necessaria sussistenza delle disponibilita' finanziarie a
legislazione vigente, nel rispetto delle previsioni di cui al comma
1.
3. L'invarianza della spesa e' assicurata, ove necessario, anche
mediante variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di
bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, nell'ambito del pertinente Programma relativo alle
spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'U.d.V. 5.1, da
adottare con le ordinarie procedure contabili previste a legislazione
vigente.
Art. 15
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e)
ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni
territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali,
con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del
codice di procedura civile;
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b,
c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni
territoriali.
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 ottobre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Lamorgese, Ministro dell'interno
Bonafede, Ministro della giustizia
Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Guerini, Ministro della difesa
Speranza, Ministro della salute
Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede