Lavoro a domicilio (Art. 2128 C.C., Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 262)

 

Gazzetta 04/04/1942 , n.79

 

 

– Omissis –

 

Art. 2128

Lavoro a domicilio.

 

  1. Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto (1).

 

 

– Omissis –

 

 

 

 

 

 

 


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