Tutela del lavoro a domicilio (L. 18 Dicembre 1973 n. 877)

Legge 18 Dicembre 1973, N. 877 (In Gazz. Uff., 5 Gennaio, N. 5). – Nuove Norme Per La Tutela Del Lavoro A Domicilio (1).

(1) A far data dalla costituzione della Commissione unica provinciale per le politiche del lavoro, di cui all’art. 6, comma 1, D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, sono soppressi i seguenti organi collegiali: commissione provinciale per l’impiego; commissione circoscrizionale per l’impiego; commissione regionale per il lavoro a domicilio; commissione provinciale per il lavoro a domicilio; commissione comunale per il lavoro a domicilio; commissione provinciale per il lavoro domestico; commissione provinciale per la manodopera agricola; commissione circoscrizionale per la manodopera agricola; commissione provinciale per il collocamento obbligatorio. A far data dalla costituzione dei Centri per l’impiego di cui all’articolo 4, D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, e comunque non oltre l’1 gennaio 1999, sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura) (artt. 6 e 8, D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469). Vedi art. 4, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608.

– Omissis –

Art. 1

  1. È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o piè imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi (1).
  2. La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2094 del codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nell’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore committente.
  3. Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro uni compenso di qualsiasi natura.

(1) Comma così sostituito dall’art. 2, L. 16 dicembre 1980, n. 858.

Art. 2

  1. Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
  2. È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall’ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.
  3. [ Le domande di iscrizione al registro di cui all’articolo 3 dovranno essere respinte quando risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio viene fatta a seguito di cessione a qualsiasi titolo di macchinari e attrezzature trasferite fuori dell’azienda richiedente e che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da essa dipendenti.] (1)
  4. È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell’opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell’interesse del quale hanno svolto la loro attività.

(1) Comma abrogato dall’articolo 39, comma 9, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 3

  1. [I datori di lavoro che intendono commettere lavoro, ai sensi dell’art. 1 della presente legge, sono obbligati ad iscriversi in apposito “registro dei committenti” istituito presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.] (1)
  2. [A cura dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione i datori di lavoro sono classificati in apposito schedario suddivisi per i vari tipi di lavoro a domicilio. ] (1)
  3. [Qualora il datore di lavoro distribuisca o faccia eseguire lavoro a domicilio in piè province dovrà essere iscritto nel registro di ciascuna provincia.] (1)
  4. [L’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione deve trasmettere alle dipendenti sezioni comunali l’elenco dei datori di lavoro committenti lavoro a domicilio.] (1)
  5. Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda è obbligato a tenere un apposito registro, sul quale debbono essere trascritti il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni all’unità produttiva, nonché l’indicazione del tipo e della quantità del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione.
  6. [ Il registro di cui al comma precedente, numerato in ogni pagina, deve essere presentato prima dell’uso, all’ispettorato provinciale del lavoro per la relativa vidimazione. ] (1)

(1) Comma abrogato dall’articolo 39, comma 9, lettera b) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 4

  1. Presso ciascuna sezione comunale dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituito un registro dei lavoratori a domicilio nel quale sono iscritti i lavoratori che ne facciano richiesta o, d’ufficio, quelli di cui al secondo comma del successivo articolo 5.
  2. Il dirigente la sezione comunale o la commissione comunale quando sia costituita ai sensi del settimo comma del successivo articolo 5 curano la tenuta e l’aggiornamento del registro, che può essere liberamente consultato. Il dirigente la sezione trasmette mensilmente l’elenco dei lavoratori iscritti nel registro all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
  3. L’impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente per il tramite delle sezioni comunali di collocamento.
  4. È ammessa la richiesta nominativa (1).

(1) A far data dalla costituzione della Commissione unica provinciale per le politiche del lavoro, di cui all’art. 6, comma 1, D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, le commissioni di cui al presente articolo sono soppresse.

Art. 5

  1. Presso ogni ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita una commissione per il controllo del lavoro a domicilio.
  2. La commissione cura la tenuta e l’aggiornamento del registro dei committenti il lavoro a domicilio e, su proposta o segnalazione del direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o del capo dell’ispettorato provinciale del lavoro, può disporre la iscrizione d’ufficio degli imprenditori inadempienti nel registro dei committenti lavoro a domicilio. La commissione dispone l’iscrizione d’ufficio nel registro di cui al precedente articolo 4 dei lavoratori che non vi abbiano provveduto, su proposta della commissione comunale o su segnalazione dell’ispettorato provinciale del lavoro.
  3. La commissione ha, inoltre, il compito di accertare e studiare le condizioni in cui si svolge il lavoro a domicilio e proporre all’ufficio o all’ispettorato del lavoro competente gli opportuni provvedimenti.
  4. La commissione, nominata con decreto del direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, è dallo stesso presieduta ed è composta:
    1. dal capo dell’ispettorato provinciale del lavoro o da un suo delegato;
    2. da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da cinque rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, avendo riguardo all’effettiva rappresentatività in sede provinciale;
    3. da due rappresentanti dell’amministrazione provinciale, eletti dal consiglio provinciale, con rappresentanza della minoranza.
  5. Avverso i provvedimenti di iscrizione e di cancellazione nel registro dei committenti il lavoro a domicilio e in quello dei lavoratori a domicilio è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della decisione, alla commissione regionale di cui all’articolo 6, che decide in via definitiva.
  6. Le decisioni della commissione regionale sono notificate agli interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data del ricorso.
  7. Presso le sezioni comunali dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono costituite commissioni comunali per il lavoro a domicilio, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori piè rappresentative.
  8. La commissione comunale, nominata con decreto del direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, è presieduta dal dirigente la sezione ed è composta:
    1. da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani, e da cinque rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, avendo riguardo alla effettiva rappresentatività in sede comunale;
    2. dal sindaco o da un suo delegato.
  9. La commissione comunale propone l’iscrizione d’ufficio di cui al secondo comma del presente articolo e svolge sul piano locale i compiti indicati al terzo comma del presente articolo.
  10. I membri delle commissioni provinciali e comunali durano in carica due anni (1).

(1) A far data dalla costituzione della Commissione unica provinciale per le politiche del lavoro, di cui all’art. 6, comma 1, D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, le commissioni di cui al presente articolo sono soppresse.

Art. 6

  1. Presso ogni ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è istituita una commissione regionale per il lavoro a domicilio.
  2. La commissione decide i ricorsi di cui al sesto comma del precedente articolo 5 e coordina a livello regionale le commissioni provinciali per il controllo del lavoro a domicilio.
  3. La commissione, nominata con decreto del direttore dell’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, è dallo stesso presieduta ed è composta:
    1. dal capo dell’ispettorato regionale del lavoro;
    2. da due rappresentanti dei datori di lavoro, due rappresentanti degli artigiani e da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, avendo riguardo alla effettiva rappresentatività in sede regionale;
    3. da tre rappresentanti della regione, eletti dal consiglio regionale, con rappresentanza della minoranza.
  4. I membri della commissione durano in carica tre anni (1).

(1) A far data dalla costituzione della Commissione unica provinciale per le politiche del lavoro, di cui all’art. 6, comma 1, D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, le commissioni di cui al presente articolo sono soppresse.

Art. 7

  1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la commissione centrale per il lavoro a domicilio con il compito di coordinare a livello nazionale l’attività delle commissioni provinciali per il controllo del lavoro a domicilio in ordine agli accertamenti e agli studi sulle condizioni in cui si svolge detto lavoro. Al 31 dicembre di ciascun anno la commissione svolge una relazione generale sulla evoluzione del fenomeno, indicando gli aspetti meritevoli di attenzione e di eventuali interventi.
  2. La commissione, nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è presieduta dallo stesso o da un suo rappresentante, ed è composta:
    1. dal direttore generale del collocamento della manodopera;
    2. dal direttore generale dei rapporti di lavoro;
    3. da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, avendo riguardo all’effettiva rappresentatività in sede nazionale.
  3. I membri della commissione durano in carica tre anni.

Art. 8

  1. I lavoratori che eseguono lavoro a domicilio debbono essere retribuiti sulla base di tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi della categoria.
  2. Qualora i contratti collettivi non dispongano in ordine alla tariffa di cottimo pieno, questa viene determinata da una commissione a livello regionale composta di 8 membri, in rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori nominati dal direttore dell’ufficio regionale del lavoro su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Presiede la commissione, senza diritto di voto, il capo dell’ispettorato regionale del lavoro.
  3. Spetta altresì alla commissione determinare la percentuale sull’ammontare della retribuzione dovuta al lavoratore a titolo di rimborso spese per l’uso di macchine, locali, energia ed accessori, nonché le maggiorazioni retributive da valere a titolo di indennità per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e l’indennità di anzianità.
  4. Ove la tariffa e le indennità accessorie di cui ai precedenti secondo e terzo comma, non vengano determinate in un congruo termine fissato dal direttore dell’ufficio regionale del lavoro, le medesime sono stabilite con decreto dello stesso direttore dell’ufficio regionale del lavoro in relazione alla qualità del lavoro richiesto, in base alle retribuzioni orarie fissate dai contratti collettivi osservati dall’imprenditore committente o dai contratti collettivi riguardanti lavorazioni similari.
  5. Le tariffe di cottimo pieno applicabili al lavoro a domicilio sono adeguate alle variazioni dell’indennità di contingenza al 30 giugno o al 31 dicembre di ogni anno, con decreto del direttore dell’ufficio regionale del lavoro (1).

(1) A far data dalla costituzione della Commissione unica provinciale per le politiche del lavoro, di cui all’art. 6, comma 1, D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, le commissioni di cui al presente articolo sono soppresse.

Art. 9

  1. Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, fatta eccezione di quelle in materia di integrazione salariale.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al termine di due anni dalla data medesima, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione centrale di cui al precedente articolo 7, sono stabilite, anche per singole zone territoriali, tabelle di retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali (1).

(1) Vedi l’articolo 1 del D.M. 6 novembre 1974.

Art. 10

  1. Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantita’ e della qualita’ di esso (1).
  2. [ Il libretto personale di controllo, sia all’atto della consegna del lavoro affidato che all’atto della riconsegna del lavoro eseguito, deve essere firmato dall’imprenditore o da chi ne fa le veci e dal lavoratore a domicilio. ] (2)
  3. [Il libretto personale di controllo sostituisce a tutti gli effetti il prospetto di paga di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4. ] (2)
  4. [Il libretto personale di controllo sarà conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale .] (2)

(1) Comma sostituito dall’articolo 39, comma 9, lettera c) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.
(2) Comma abrogato dall’articolo 39, comma 9, lettera c) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 11

  1. Il lavoratore a domicilio deve prestare la sua attività con diligenza, custodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli e attenersi alle istruzioni ricevute dall’imprenditore nell’esecuzione del lavoro.
  2. Il lavoratore a domicilio non può eseguire lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore, quando questi gli affida una quantità di lavoro atto a procurargli una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro secondo le disposizioni vigenti e quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro di categoria.

Art. 12

  1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che l’esercita per il tramite dell’ispettorato del lavoro, secondo le norme vigenti.

Art. 13

  1. Il committente lavoro a domicilio il quale contravviene alla disposizione di cui all’art. 2, primo comma, è punito con l’arresto fino a sei mesi.
  2. [Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui all’art. 3, primo e terzo comma, è punito con la sanzione amministrativa di lire cinque milioni. ] (2)
  3. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 [e 10, primo comma,] è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni (3) .
  4. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui all’art. 2, secondo comma, [3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma], è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni (3).
  5. Per le violazioni alla disposizione di cui all’art. 2, quarto comma, si applicano al committente lavoro a domicilio ed agli intermediari le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di collocamento, intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro. Le medesime sanzioni si applicano al committente lavoro a domicilio per le violazioni alla disposizione di cui all’art. 4, terzo comma.
  6. [Nel caso previsto dall’art. 3, primo e terzo comma, l’ordinanza di ingiunzione è comunicata alla commissione per il controllo del lavoro a domicilio affinché provveda senza ritardo all’iscrizione d’ufficio prevista dall’art. 5, secondo comma. ](2)
  7. Restano salve, in ogni caso, le sanzioni e le penalità comminate per le infrazioni alle norme in materia di assicurazioni sociali, di collocamento, di tutela delle lavoratrici madri e, in quanto applicabili, di tutela del lavoratore.
  8. L’autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l’ordinanza di ingiunzione è l’ispettorato del lavoro (1).

(1) Articolo sostituito dall’articolo 3, comma 1, del D. Lgs. 9 settembre 1994, n. 566. Vedi anche l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 4 del medesimo D. Lgs. Per le modifiche al presente articolo vedi l’articolo 39, comma 9, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, non ancora convertito in legge.
(2) Comma abrogato dall’articolo 39, comma 9, lettera d) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.
(3) Comma modificato dall’articolo 39, comma 9, lettera d) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 14

  1. La legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio, è abrogata.
  2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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