Obblighi in materia di sicurezza del lavoro (D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, Art. 3 co. 7)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n.81 (in Suppl. ordinario n. 108 alla Gazz. Uff., 30 aprile, n. 101).- Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (1).

(1) Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto vedi D.P.C.M. 23 gennaio 2009.

– Omissis –

Art. 3

Campo di applicazione

– Omissis –

7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

– Omissis –


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