Deroghe alle norme su continuazione e successione di contratti (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2006 n. 3491, Art. 13)

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2006 n. 3491
Disposizioni urgenti di protezione civile.
(in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2006)

(Omissis)

Articolo 13

1. In relazione alle ineludibili esigenze connesse alle attività di protezione civile, e di cui alle situazioni emergenziali citate in premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a derogare agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nel rispetto della direttiva comunitaria 1999/70/CE.

2. All’art. 7, comma 5, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, primo periodo, le parole «Capo del» sono soppresse, ed è aggiunto il seguente periodo: «Il personale appartenente ad altra Amministrazione statale o Ente pubblico summenzionato è collocato, fino alla cessazione dello stato d’emergenza, in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per le medesime finalità il Dipartimento della protezione civile può avvalersi di tre unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.».

[ 3. Al fine di assicurare il piè efficiente espletamento delle attività del personale di cui all’art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, tenuto conto delle specifiche peculiari esigenze di protezione civile, al personale medesimo è riservato il trattamento di missione anche nei periodi di permanenza presso la sede del Dipartimento della protezione civile. Al personale di che trattasi spetta altresì il trattamento economico accessorio previsto dalla normativa vigente ivi compreso il compenso per lavoro straordinario entro il limite massimo di 150 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. ] (1)

4. Al personale del Reparto Analisi del Comando Carabinieri per la tutela dell’ambiente, nonché al personale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio applicato per le attività cui all’art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 ed individuato d’intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, compete il trattamento economico accessorio e di missione al di fuori dell’ordinaria sede di servizio previsto dal comma 3, limitatamente al periodo di effettiva applicazione alle predette attività.

[ 5. Le missioni del personale di cui all’art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, sono effettuate in deroga rispettivamente agli articoli 1, comma 3 e 2, della legge 26 luglio 1978, n. 417. ] (1)

6. Attesa l’urgente necessità di assicurare il soddisfacimento delle proprie esigenze operative, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a conferire un incarico di consulenza con un esperto qualificato in materia di tecniche di informazione e di comunicazione (2).

7. Per accelerare l’espletamento delle attività da porre in essere per fronteggiare il contesto calamitoso in atto nelle aree del sud-est asiatico colpite dal maremoto del 26 dicembre 2004, il personale individuato ai sensi dell’art. 2, comma 5, dell’ordinanza di protezione civile n. 3452 del 1° agosto 2005, è incrementato di due unità.

8. In relazione alle peculiari condizioni di particolare e gravoso impegno del personale militare, comunque in servizio presso il Centro operativo aereo unificato del Dipartimento della protezione civile, connesse alle numerose emergenze in atto sul territorio nazionale richiamate in premessa, le disposizioni previste all’art. 3, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, n. 3231, si applicano fino al 31 dicembre 2006.

9. In considerazione dell’eccezionale impegno richiesto al personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviato nei territori del sud del Sudan colpiti dagli eventi calamitosi di cui all’ordinanza n. 3468 del 2005, l’indennità operativa prevista dall’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 gennaio 2006 , è elevata del 20%.

10. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

(1) Comma soppresso dall’articolo 4 dell’O.P.C.M. 27 settembre 2006, n. 3545.

(2) Comma modificato dall’articolo 9 dell’ O.P.C.M. 9 febbraio 2007, n. 3564.

(Omissis)


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