Lavoratori in mobilità (L. 23 Luglio 1991 n. 223, Art. 8)

Legge 23 luglio 1991, n. 223 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 27 luglio, n. 175). – Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

(Omissis)

Art. 8

Collocamento dei lavoratori in mobilità (1) (A).

1. Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell’assunzione di cui al sesto comma dell’art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4 (2) (3).

3. Per i lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di età, ai fini degli avviamenti di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell’art. 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per l’impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all’art. 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti (4) (5).

4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti e’ escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilita’, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attivita’ che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilita’, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative (6).

5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità trova applicazione quanto previsto dall’art. 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

6. Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista.

7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonchè per quelle dei periodi di prova di cui all’art. 9, comma 7, i trattamenti e le indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento.

8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’articolo 2, comma 71, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92.

(2) A norma dell’articolo 68, comma 6, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il presente comma si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL.

(3) In riferimento al presente comma, vedi anche l’articolo 13, comma 2, lettera c), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in Legge 14 maggio 2005, n. 80, e l’articolo 2, comma 134, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191.

(4) A norma dell’articolo 8, comma 2, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, all’impresa fornitrice di lavoro temporaneo che assume lavoratori titolari dell’indennità di mobilità con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo indeterminato, il contributo di cui al presente comma è determinato complessivamente con riferimento all’ammontare delle mensilità di indennità di mobilità non fruite dal lavoratore anche ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 8 della Legge n. 196 del 1997, ed è concesso allo scadere del periodo di fruibilità di detta indennità da parte del lavoratore medesimo.

(5) In riferimento al presente comma, vedi anche l’articolo 13, comma 2, lettera c), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in Legge 14 maggio 2005, n. 80.

(6) Comma aggiunto dall’articolo 2, comma 1, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni dalla Legge 19 luglio 1994, n. 451.

(A) In riferimento al presente articolo:Messaggio INPS 01 agosto 2013, n. 12577.

(Omissis)

 


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