Tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 26 Marzo 2001 n. 151, Art. 60)

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 aprile, n. 96). – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

– Omissis –

Articolo 60

Lavoro a tempo parziale (decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2

1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e, in particolare, del principio di non discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal presente testo unico. Il relativo trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

2. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, è assunta a riferimento la base di calcolo piè favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall’articolo 23, comma 4.

3. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.

– Omissis –


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