Lavoro domestico – regolamentazione ( L. n. 339/1958, Codice Civile, Legge n. 108/1990 )

Legge 2 aprile 1958, n. 339 – Tutela del rapporto di lavoro domestico.

Articolo 1
Norme generali

  1. La presente legge si applica ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S’intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche.

 

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Articolo 2
Collocamento e avviamento al lavoro

L’assunzione del personale domestico avviene direttamente con l’obbligo per il datore di lavoro di denunciare, entro trenta giorni dal compimento del periodo di prova, l’avvenuta assunzione al competente Uffico di collocamento, di cui alla legge 29aprile 1949, n. 264.

  1. Le associazioni di categoria a carattere nazionale e i patronati di assistenza debitamente autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono occuparsi dell’avviamento al lavoro, dando comunicazione entro trenta giorni ai competenti Uffici ministeriali dell’avvenuto collocamento.
  2. E` vietata l’attività di mediatorato comunque svolta, anche se autorizzata anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.
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Articolo 3
Assunzione

Ai fini dell’assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti personali:

1) libretto di lavoro ai sensi della legge 10 gennaio 1935, n. 112;

2) tessere e libretto delle assicurazioni sociali di cui al regolamento approvato con R.D. 28agosto 1924, n. 1422, in quanto ne sia in possesso;

3) carta d’identità o documento equipollente;

4) tessera sanitaria, ai sensi della L. 22 giugno 1939, n. 1239.

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Articolo 4
Lavoratori minorenni

Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore minorenne dovrà farsi rilasciare, da chi esercita la patria potestaà, una dichiarazione scritta e vidimata dal sindaco del comune di residenza del lavoratore, in cui si consente al minore di convivere presso la famiglia del datore di lavoro. Tale dichiarazione impegna il datore di lavoro a particolare cura del minorenne per lo sviluppo e il rispetto della sua personalità, fisica, morale e professionale.

  1. In caso di licenziamento il datore di lavoro è obbligato a darne preventiva comunicazione a chi esercita la patria potestà.

 

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Articolo 5
Periodo di prova

  1. I lavoratori, di cui all’art. 1 della presente legge, con mansioni impiegatizie (precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, dame di compagnia) ed altri lavoratori aventi analoghe funzioni sono soggetti ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, che non può essere superiore ad un mese.
  2. I prestatori d’opera manuale specializzata o generica (cuochi, giardinieri, balie, guardarobiere, bambinaie comuni, cameriere, domestiche tuttofare, custodi, portieri privati, personale di fatica, stallieri, lavandaie) ed altri lavoratori aventi simili mansioni sono soggetti ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, della durata massima di otto giorni lavorativi consecutivi.
  3. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità.
  4. Il lavoratore, che ha superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta, s’intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell’anzianità.

 

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Articolo 6
Diritti e doveri

  1. Il lavoratore è tenuto a:

– prestare la propria opera con la dovuta diligenza secondo le necessità e gli interessi della famiglia per la quale lavora, seguendo le disposizioni dei datori di lavoro;

– [mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.] (1)

  1. Il datore di lavoro è tenuto a:

– corrispondere puntualmente al lavoratore la remunerazione alle condizioni stabilite e comunque a periodi di tempo non superiori al mese;

– fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia l’impegno del vitto e dell’alloggio, un ambiente che non sia nocivo alla integrità fisica e morale del lavoratore stesso, nonché una nutrizione sana e sufficiente;

– tutelarne la salute particolarmente qualora vi siano in famiglia fonti di infezione;

– [garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;] (1)

– lasciare al lavoratore il tempo necessario per adempiere agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del suo culto.

 

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(1) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente sono state soppresse dall’art. 179, D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, con decorrenza dal 01.01.2004. Successivamente il citato art. 179 è stato abrogato dall’art. 27 D.Lgs. 10.08.2018, n. 101 con decorrenza dal 19.09.2018.

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Articolo 7
Riposo settimanale

  1. Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di una giornata intera, di regola coincidente con la domenica, o di due mezze giornate, una delle quali coincidente con la domenica.

 

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Articolo 8
Orario di lavoro e riposi

  1. Il lavoratore ha diritto ad un conveniente riposo durante il giorno e a non meno di otto ore consecutive di riposo notturno.
  2. In caso di necessarie prestazioni notturne spetta un adeguato riposo compensativo durante il giorno.

 

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Articolo 9
Giorni festivi

  1. Sono considerate festive, oltre alle domeniche, le giornate dichiarate tali dalle disposizioni di legge.
  2. Nelle giornate festive infrasettimanali spetta al lavoratore un permesso di mezza giornata senza alcuna decurtazione della normale retribuzione.

 

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Articolo 10
Ferie

  1. Ai lavoratori, dopo un anno di ininterrotto servizio, spetta un periodo di ferie annuali con corresponsione della retribuzione, nella misura e con le modalità appresso indicate.
  2. La durata del periodo di ferie non può essere inferiore:
  3. a) per il personale impiegatizio di cui all’art. 5, primo comma, a quindici giorni consecutivi fino a cinque anni di anzianità; a venticinque giorni consecutivi per anzianità superiore;
  4. b) per i prestatori d’opera manuale di cui all’art. 5, comma secondo, a quindici giorni consecutivi fino a cinque anni di anzianità; a venti giorni per anzianità superiore.
  5. Al lavoratore che usufruisce del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo di ferie – ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni – un compenso sostitutivo la cui misura deve essere fissata dalle Commissioni provinciali previste all’art. 12.
  6. In caso di licenziamento – comunque avvenuto – o di dimissioni, al lavoratore che non abbia maturato l’intero diritto alle ferie annuali di cui ai paragrafi a), b), spettano tanti giorni di ferie quanti ne risultano in proporzione al numero dei mesi di anzianita` considerando le frazioni di quindici giorni come mese intero.

 

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Articolo 11
Commissione centrale

  1. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è istituita la Commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico.
  2. La Commissione è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un suo delegato, ed è composta:

– da un rappresentante del Ministro per l’interno;

– da sei rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria;

– da sei persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, scelte, in rappresentanza dei datori di lavoro, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione di associazioni rappresentative delle famiglie;

– da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato più rappresentativi, riconosciuti con D.Lgs. C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

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Articolo 12
Commissioni provinciali

  1. In ogni Provincia, con decreto del prefetto è istituita la Commissione provinciale per il personale domestico.
  2. La Commissione è presieduta dal direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, ed è composta:

– da quattro rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria;

– da quattro persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze designate in ogni Provincia dai sindaci dei quattro principali Comuni;

– da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato più rappresentativi, riconosciuti con D. Lgs. C.P.S 29 luglio 1947, n. 804, scelti dal prefetto della Provincia;

– da un rappresentante dell’Ispettorato del lavoro;

– da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura.

 

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Articolo 13
Compiti della Commissione centrale

La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

  1. a) esprimere pareri e formulare proposte per tutto quanto si riferisce alla disciplina del lavoro domestico ed al coordinamento dell’attività delle Commissioni provinciali;
  2. b) esprimere parere sui ricorsi che siano presentati avverso le determinazioni adottate dalle Commissioni provinciali e contro la mancata emissione del decreto prefettizio di cui all’art. 12;
  3. c) formulare proposte per ogni migliore tutela dei lavoratori domestici.

Sulle materie per le quali la Commissione ha competenza ad esprimere parere, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà, uditi i pareri stessi.

La Commissione è convocata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ogni qual volta ne ravvisi l’opportunità o quando ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei suoi componenti.

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Articolo 14
Compiti delle Commissioni provinciali

  1. Le Commissioni provinciali hanno i seguenti compiti:
  2. a) rilevare le retribuzioni medie mensili sul piano provinciale e determinare le tariffe convenzionali relative al vitto ed all’alloggio;
  3. b) stabilire norme regolamentari relative al lavoro domestico nelle Province.
  4. La Commissione provinciale si riunisce su convocazione del suo presidente, od anche su richiesta motivata della maggioranza dei suoi membri.
  5. Le deliberazioni adottate dalla Commissione provinciale sono rese esecutive entro trenta giorni con decreto prefettizio.
  6. Contro il decreto del Prefetto di cui al precedente comma o contro la mancata emissione del decreto stesso, è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide, sentita la Commissione centrale, entro novanta giorni.

 

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Articolo 15
Congedo matrimoniale

  1. (Congedo matrimoniale) – In caso di matrimonio è concesso ai lavoratori di cui alla presente legge un permesso di quindici giorni consecutivi.
  2. Per tale congedo, che non può essere computato nel periodo delle ferie annuali, è corrisposta la normale retribuzione in denaro ed il corrispettivo di quella in natura, secondo le tariffe convenzionali fissate dalle Commissioni provinciali ai sensi del precedente articolo.

 

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Articolo 16
Preavviso

  1. Il rapporto di lavoro di lavoro può essere risolto dalle parti, salvo il caso di risoluzione immediata per giusta causa, nei seguenti termini:
  2. a) per il personale impiegatizio di cui all’art. 5, comma primo, nei termini di preavviso previsti dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, dettante norme sull’impiego privato;
  3. b) per i prestatori d’opera manuale di cui all’art. 5, comma secondo, in quindici giorni di preavviso, qualora non abbiano raggiunto i cinque anni di anzianità; in trenta giorni per anzianità pari o superiore a cinque anni.
  4. Nel caso di mancato preavviso nei termini suddetti, è dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante.
  5. Inoltre al lavoratore che usufruisca, oltre alla retribuzione in denaro, anche del vitto e dell’alloggio, spetta un compenso economico sostitutivo, secondo le tariffe convenzionali fissate dalle Commissioni provinciali ai sensi dell’art. 14.
  6. Il lavoratore ha diritto, durante il periodo di preavviso, alla libertà necessaria, non inferiore complessivamente ad otto ore settimanali, per la ricerca di un’altra occupazione.

 

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Articolo 17
Indennità di anzianità

  1. In caso di licenziamento o di dimissione, salvo che si tratti di licenziamento in tronco, spetta al lavoratore un’indennità di anzianità nella seguente misura:
  2. a) per il personale impiegatizio di cui all’art. 5, comma primo, l’indennità predetta è commisurata ad una mensilità della retribuzione in denaro per ogni anno di anzianità, sulla base dell’ultimo stipendio;
  3. b) per i prestatori d’opera manuali di cui all’art. 5, comma secondo, l’indennità predetta è commisurata a quindici giorni di retribuzione in denaro, per ogni anno di anzianità sulla base dell’ultimo stipendio. (1) (2)

 

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(1) E’ costituzionalmente illegittimo il primo comma del presente articolo, nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro all’indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto per licenziamento in tronco (C. cost. 27.04-04.05.1972, n. 85, G.U. 10.05.1972, n. 122).

(2) Sono costituzionalmente illegittime le lettere a) e b) nella parte in cui l’indennità di anzianità, da corrispondere in caso di licenziamento o di dimissioni del personale impiegatizio e dei prestatori d’opera manuali, viene commisurata alla sola retribuzione in denaro e non anche all’equivalente del vitto e dell’alloggio quando prestazioni siano convenzionalmente dovute (C.cost. 30.05.-06.06.1973 n. 72, G.U. 13.06.1973, n. 151).

 

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Articolo 18
Indennità in caso di morte del lavoratore

In caso di morte del prestatore di lavoro, l’indennità indicata nell’articolo precedente deve essere corrisposta al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il 3° grado, ed agli affini entro il secondo grado.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

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Articolo 19
13ª mensilità

Per la corresponsione della 13ª mensilità, vale quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 940.

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Articolo 20
Disposizioni transitorie

L’indennità di anzianità di cui all’art. 17 e all’art. 18, dovuta nel caso di licenziamento, dimissione o morte, è commisurata per le anzianità maturate anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, nel modo seguente:

  1. a) per il lavoratore di cui all’art. 5, comma primo, per ogni anno di anzianità mezza mensilità dell’ultima retribuzione in denaro;
  2. b) per i lavoratori di cui all’art. 5, comma secondo, per ogni anno di anzianità otto giornate dell’ultima retribuzione in denaro.
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Articolo 21
Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge restano in vigore le disposizioni riguardanti, rispettivamente, i rapporti di impiego e di lavoro domestico.

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Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79 – Codice civile Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262

LIBRO QUINTO. Del lavoro – TITOLO QUARTO. Del lavoro subordinato in particolari rapporti – CAPO SECONDO. Del lavoro domestico

Articolo 2240
Norme applicabili

Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico è regolato dalle disposizioni di questo capo e, in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi.

 

Articolo 2241
Periodo di prova

Il patto di prova si presume per i primi otto giorni.

 

Articolo 2242
Vitto, alloggio e assistenza

Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all’alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e alla assistenza medica.

Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza , nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

 

Articolo 2243
Periodo di riposo

Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni. (1)

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(1) E’ costituzionalmente illegittimo l”inciso “dopo un anno d’ininterrotto servizio” – (C. cost. 17.02.1969 n. 16).

 

Articolo 2244
Recesso

Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli artt. 2118 e 2119.

Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni o, se l’anzianità di servizio è superiore a due anni, a quindici giorni.

 

Articolo 2245
Indennità di anzianità

In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un’indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.

L’ammontare dell’indennità è determinato sulla base dell’ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.

Se gli usi lo stabiliscono, l’indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.

 

 Articolo 2246
Certificato di lavoro

Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato.

 

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Documenti ufficiali

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 11 maggio 1990, n. 108 – Legge 11 maggio 1990, n. 108 – Disciplina dei licenziamenti individuali.

Articolo 4
Applicazione di normativa

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339*. La disciplina di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attivita` di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

2.Le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, e dell’articolo 2 non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro utrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 3 della presente legge e dell’articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

*Regolamentazione del Lavoro Domestico


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