Obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori domestici – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1403
Disciplina dell’obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonche’ dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali.
Art. 1.
I lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, che prestano
lavoro subordinato, presso uno o piu' datori di lavoro, con
retribuzione in danaro od in natura, sono soggetti, qualunque sia la
durata delle prestazioni svolte:
a) alle assicurazioni per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti, contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria
disciplinate dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115, e
successive modifiche ed integrazioni;
b) alle norme sugli assegni familiari, di cui al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797, e successive modifiche ed integrazioni;
c) all'assicurazione per la maternita' delle lavoratrici
disciplinata dal titolo II della legge sulla tutela delle lavoratrici
madri;
d) all'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 11
gennaio 1943, n. 138, nelle forme e nei limiti indicati nei
successivi articoli 2 e 3;
e) all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro disciplinata
dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
anche se le lavorazioni eseguite non rientrino fra quelle previste
dall'art. 1 del citato testo unico.
Ai fini del presente decreto per lavoratori addetti ai servizi
domestici e familiari si intendono i collaboratori e le
collaboratrici che svolgono, esclusivamente per il funzionamento
della vita familiare, le mansioni indicate dalle leggi che
disciplinano il rapporto di lavoro domestico.
L'esistenza di vincoli di parentela od affinita' fra datore di
lavoro e lavoratore non esclude l'obbligo assicurativo quando sia
provato il rapporto di lavoro. L'onere della prova non e', tuttavia,
richiesto, quando si tratti di persone che, pur in presenza di
vincoli di coniugio, parentela od affinita', svolgono le seguenti
mansioni:
1) assistenza degli invalidi di guerra civili e militari,
invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, fruenti
dell'indennita' di accompagnamento prevista dalle disposizioni che
regolano la materia;
2) assistenza dei mutilati ed invalidi civili fruenti delle
provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, o che siano
esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro
condizioni economiche e non al grado di menomazione;
3) assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare
trattamento di pensione previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66,
e successive modifiche ed integrazioni o che ne avrebbero diritto
qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti
stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia;
4) prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di
culto cattolico;
5) prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei
componenti le comunita' religiose o militari di tipo familiare.
Resta fermo, per gli autisti, il disposto della legge 31 luglio
1956, n. 1003.
Art. 2.
Ai lavoratori indicati all'art. 1 sono dovute le seguenti
prestazioni dell'assicurazione contro le malattie:
1) sanitarie generiche, domiciliari e ambulatoriali;
2) specialistiche ambulatoriali;
3) farmaceutiche;
4) ospedaliere;
5) ostetriche;
6) pediatriche;
7) integrative.
Le prestazioni di cui al precedente comma sono concesse nei limiti,
secondo le norme e con le modalita' stabilite per i lavoratori del
settore commercio.
Al lavoratore avente diritto alle prestazioni di malattia viene
rilasciato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le
malattie un documento assicurativo personale, da convalidarsi
trimestralmente, in base al quale vengono corrisposte le prestazioni
previste dal presente decreto.
Art. 3
Le prestazioni della assicurazione contro le malattie sono estese
ai familiari a carico dei lavoratori di cui all'art. 1.
Per la determinazione dei familiari si applicano, in conformita'
della disciplina vigente per i lavoratori assicurati presso
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie contenuta
nell'art. 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, le norme di cui al
testo unico sugli assegni familiari approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 4.
L'indennita' giornaliera di cui al primo comma dell'art. 15 della
legge sulla tutela delle lavoratrici madri e' corrisposta
dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie,
secondo i criteri stabiliti per le lavoratrici del settore commercio,
a condizione che nei confronti della lavoratrice interessata
risultino versati o dovuti dal datore di lavoro, anche in settori
diversi da quello domestico, 52 contributi settimanali nei 24 mesi
che precedono l'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro,
ovvero 26 contributi settimanali nei 12 mesi che precedono l'inizio
dell'astensione stessa.
Per la determinazione del numero dei contributi da accreditare in
corrispondenza di attivita' svolta in qualita' di lavoratrice addetta
ai servizi domestici e familiari si applicano i criteri di cui
all'art. 10 del presente decreto.
La retribuzione giornaliera su cui si commisura la indennita' di
maternita' e' pari alla sesta parte della media delle retribuzioni
convenzionali settimanali, relative alle settimane di contribuzione
comprese nei 24 mesi antecedenti l'inizio del periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro.
Art. 5.
Agli oneri derivanti dalle forme di tutela previdenziale ed
assistenziale previste ai punti a), b), c), d) ed e) dell'art. 1 del
presente decreto si provvede mediante contributi determinati in base
alle seguenti aliquote:
-assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti:
contributo base: 0,1375 per cento;
- Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti:
10 per cento, di cui 6,67 per cento a carico del datore di lavoro e
3,33 per cento a carico del lavoratore;
- assicurazione contro la tubercolosi:
contributo base: 0,0125 per cento;
contributo integrativo: 2 per cento;
- assicurazione contro la disoccupazione involontaria:
contributo base: 0,0125 per cento;
contributo integrativo: 2,30 per cento;
- Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
italiani:
contributo base: 0,0125 per cento;
contributo integrativo: 0,15 per cento;
- assegni familiari: 5 per cento;
- assicurazione contro le malattie:
- assistenza assicurati: 5,28 per cento di cui 5,13 per cento a
carico del datore di lavoro e 0,15 per cento a carico del
lavoratore;
- assistenza pensionati: 3,80 per cento;
- tutela delle lavoratrici madri: 0,31 per cento;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: 0,5 per cento.
Gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si
commisurano i contributi sono pari a:
- lire quattrocento, per retribuzioni effettive non superiori a
lire settecento;
- lire settecento, per retribuzioni effettive superiori a lire
settecento e fino a lire mille;
- lire mille, per retribuzioni effettive superiori a tale misura.
Le misure delle retribuzioni convenzionali sopra indicate
comprendono la quota della tredicesima mensilita' e di ogni altra
eventuale retribuzione in denaro o in natura. Con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il
Ministro per il tesoro, sentiti il comitato speciale per gli assegni
familiari nonche' le organizzazioni sindacali di categoria piu'
rappresentative a carattere nazionale, possono essere stabilite
retribuzioni convenzionali superiori a lire mille, in relazione ai
mutamenti intervenuti nella situazione salariale della categoria
medesima.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 1978, N.843)).
Per lo stesso periodo di versamento dei contributi a carico della
Cassa unica per gli assegni familiari, di cui all'art. 31, quinto
comma, del decreto-legge 26, ottobre 1970, n. 745, nel testo
sostituito dalla legge di conversione 18 dicembre 1970, n. 1034,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alle
Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano ed alla
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori
diretti una somma pari, complessivamente, al venti per cento del
gettito dei contributi attribuiti alla predetta Cassa unica per gli
assegni familiari.
Art. 6.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di
concerto con il Ministro per il tesoro le aliquote contributive di
cui al precedente art. 5 potranno essere modificate in relazione alle
variazioni della disciplina contributiva concernente le forme di
tutela previdenziale ed assistenziale ivi indicate nonche' in
relazione alle modifiche degli importi delle retribuzioni
convenzionali orarie.
Art. 7.
Ai fini della determinazione dei contributi dovuti per il periodo
di ferie si considera una retribuzione convenzionale giornaliera pari
alla media delle retribuzioni convenzionali delle ultime quattro
settimane di lavoro antecedenti l'inizio del periodo suddetto.
Art. 8.
I contributi dovuti a norma dell'art. 5 sono determinati, per tutte
le forme assicurative e previdenziali previste dal presente decreto,
in rapporto al numero delle ore di lavoro prestate dal lavoratore in
ciascuna settimana e sono versati, a scadenze trimestrali solari, dal
datore di lavoro, a mezzo bollettini di versamento in conto corrente
postale rilasciati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o
mediante altro idoneo sistema di versamento che sara' stabilito
dall'istituto medesimo.
Fatta salva l'adozione di una diversa disciplina dei termini per il
versamento dei contributi previdenziali in applicazione del decreto
ministeriale 5 febbraio 1969, l'obbligo contributivo si intende
adempiuto qualora il versamento dei contributi di cui al presente
decreto sia effettuato entro il decimo giorno successivo alla
scadenza del trimestre solare al quale essi si riferiscono ovvero
alla cessazione del rapporto di lavoro se il licenziamento avviene
nel corso del trimestre stesso.
Art. 9.
Nell'ipotesi di coesistenza di rapporti di lavoro riferiti allo
stesso soggetto, ciascun datore di lavoro e' tenuto ad effettuare
singolarmente gli adempimenti contributivi di cui al precedente art.
8.
Art. 10.
Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative a carico
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel corso di un
trimestre solare il numero dei contributi settimanali da accreditare
al lavoratore e' pari a quello delle settimane lavorate o comunque
retribuite per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione in
base al presente decreto sempreche' per ciascuna settimana risulti
una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore
lavorative.
In caso contrario sara' accreditato un numero di contributi
settimanali pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si
ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre
solare per l'importo contributivo corrispondente a 24 ore
lavorative.
I contributi determinati in base ai criteri di cui al comma
precedente, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane
lavorate per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso,
nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorata compresa nel
trimestre solare. L'anzianita' assicurativa decorre in ogni caso
dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa.
Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che
effettuino presso uno stesso datore di lavoro un numero di ore di
lavoro superiore alle 60 settimanali, e' dovuto il contributo
corrispondente a tale numero di ore.
Art. 11.
Ai fini della disciplina del rapporto di prosecuzione volontaria
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti e contro la tubercolosi dei lavoratori di cui al presente
decreto si applicano le norme in vigore per la generalita' dei
lavoratori subordinati.
Il versamento dei contributi base ed a percentuale si effettua
nelle misure stabilite per gli assicurati in costanza di rapporto di
lavoro domestico e familiare.
Ai fini dell'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti per
la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria di cui al
primo comma, si applicano i criteri stabiliti al primo e secondo
comma del precedente art. 10.
Art. 12.
Nel trimestre solare di presentazione della domanda di pensione il
numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore per il
periodo compreso fra il primo giorno del trimestre predetto e la data
di decorrenza della pensione sono determinati applicando le norme
stabilite dall'art. 10 limitatamente alle settimane lavorate comprese
nel periodo considerato.
Gli stessi criteri di cui al comma precedente si applicano nei casi
di presentazione di domanda di prestazioni antitubercolari, di
indennita' di disoccupazione e di autorizzazione alla prosecuzione
volontaria dell'assicurazione obbligatoria, limitatamente alle
settimane lavorate nel periodo compreso fra il primo giorno del
trimestre solare nel corso del quale e' stata presentata la domanda
di prestazioni antitubercolari o di prosecuzione volontaria e la data
di presentazione della domanda medesima e, per le domande di
indennita' di disoccupazione, limitatamente alle settimane lavorate
nel periodo compreso fra il primo giorno del trimestre solare nel
corso del quale e' cessata l'attivita' lavorativa e la data di
cessazione della attivita' stessa
Art. 13.
Ai fini della corresponsione degli assegni familiari il lavoratore
dovra' provvedere ad inviare direttamente all'Istituto nazionale
della previdenza sociale domanda redatta su apposito stampato
corredata dalla documentazione prevista dall'art. 38 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio,
1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, accertata
l'esistenza dei requisiti richiesti, provvedera' direttamente al
pagamento degli assegni spettanti in due rate semestrali posticipate.
Art. 14.
Gli assegni familiari sono corrisposti, nelle misure previste dalla
tabella "A" annessa al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modifiche ed integrazioni, in ragione di tanti assegni giornalieri
quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per
quattro il numero delle ore di lavoro risultante dalla contribuzione
complessivamente versata o dovuta nel trimestre relativamente a
ciascun lavoratore ed entro un massimo di 6 assegni giornalieri per
ogni settimana in cui risulti versata o dovuta contribuzione.
L'eventuale residuo dara' diritto ad un assegno giornaliero solo
nel caso che non risulti inferiore alle due ore.
Art. 15.
Ai fini del diritto alle prestazioni dovute dall'Istituto.
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
valgono le norme di cui al testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Per la liquidazione delle rendite di inabilita' permanente e ai
superstiti e dell'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea
assoluta si provvede sulla base di tabelle di retribuzione media
convenzionale stabilite a norma dell'art. 118 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Art. 17.
La convenzione di cui all'art. 16, e' predisposta a cura degli
istituti interessati ed approvata con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale sentiti i consigli di amministrazione
degli istituti interessati.
Art. 18.
Per quanto non previsto dal presente decreto ed in quanto
applicabili, valgono per l'assicurazione per la invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e contro la
disoccupazione involontaria, le norme di cui al regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, per
gli assegni familiari le norme del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modifiche e integrazioni, per l'assicurazione contro le malattie le
norme contenute nella legge 11 gennaio 1943, n. 133 e nel decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304
e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro la disciplina
del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 19.
Il datore di lavoro e il lavoratore sono tenuti a comunicare, a
richiesta degli istituti assicuratori, i dati e le notizie nonche' a
produrre le certificazioni occorrenti per l'accertamento del diritto
alle prestazioni delle forme di tutela previdenziale e assistenziale
previste dal presente decreto.
Art. 20
Le norme di cui al presente decreto entreranno in vigore il 1
luglio 1972.
Art. 21.
Per i contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali stipulati dai datori di lavoro a favore dei
lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, si applicano, a
decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, le norme di
cui all'art. 204 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con il solo spostamento della
data di risoluzione dei contratti medesimi dal 1 gennaio 1966 alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 22.
Le norme del presente decreto si applicano anche ai lavoratori
addetti ai servizi domestici e familiari che prestano la loro opera
nelle province di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste.
Per le province di Bolzano e di Trento le norme di cui all'art. 16
trovano applicazione nei confronti delle locali Casse mutue
provinciali di malattia.
Art. 23.
Ai contributi di cui al precedente art. 5 si applica il termine di
prescrizione stabilito dall'art. 41 della legge 30 aprile 1969, n.
153, fatta eccezione per il contributo dovuto alla Cassa unica
assegni familiari al quale si applica il termine di prescrizione
stabilito dall'art. 32 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
Le infrazioni degli obblighi derivanti dal presente decreto danno
luogo all'applicazione degli interessi di mora o delle sanzioni
previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e
successive modifiche e integrazioni, nonche' dal testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 24.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti a versare all'istituto
nazionale della previdenza sociale le tessere assicurative per
contributi obbligatori in loro possesso, debitamente aggiornate alla
data suddetta.
Le marche assicurative applicate sulle tessere predette in
relazione a periodi di lavoro successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono nulle a tutti gli effetti e sono
rimborsate, senza interessi, agli aventi diritto.
Art. 25.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
la legge 18 gennaio 1952, n. 35;
le disposizioni del titolo III della legge 26 agosto 1950, n.
860, per la parte riguardante le lavoratrici addette ai servizi
familiari;
il disposto di cui all'art. 2, lettera c) del testo unico delle
norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
l'art. 40, punto 4), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827;
ogni altra disposizione contrastante o incompatibile con le norme
del presente decreto.
rt. 26.
Le persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali che
prestano la loro opera dietro corrispettivo in denaro o in natura
alle dipendenze di uno o piu' datori di lavoro, per finalita' diverse
dal funzionamento della vita familiare, sono soggette alle varie
forme di previdenza e assistenza sociale e hanno diritto alle
prestazioni secondo le norme, entro i limiti e con le modalita'
stabiliti dalle disposizioni che regolano dette forme di tutela per i
lavoratori comuni.
Si considerano lavoratori addetti ai servizi di riassetto e pulizia
dei locali di cui al comma precedente coloro i quali prestano
l'attivita' ivi indicata alle dipendenze di:
a) ditte appaltatrici;
b) studi professionali;
c) amministrazioni di stabili condominiali;
d) circoli o associazioni che perseguono fini di svago o si
prefiggono scopi di ordine culturale, religioso, politico o sportivo,
nonche' di comunita' e convivenze in genere diverse da quelle
indicate all'art. 1, punto 5), del presente decreto;
e) amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento
autonomo, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza ed altri enti in genere, salvo il disposto
degli articoli 38 e 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827 e dell'art. 15 della legge 20 febbraio 1958, n. 55;
f) datori di lavoro che appartengono a categorie assimilabili a
quelle elencate nelle precedenti lettere a), b), c) e d).
Resta fermo per il personale dipendente da istituzioni pubbliche
sanitarie che svolge mansioni di pulizia dei locali l'obbligo
dell'assicurazione contro la tubercolosi di cui alla legge 1 luglio
1955, n. 552.
Nei confronti dei soci degli organismi cooperativistici che
esercitano le attivita' di pulizia indicate nella tabella allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, si
applicano le disposizioni contenute nel decreto medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.