Tutela e sostegno della maternita’ e della paternita – lavoro domestico – DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Art. 62.
         Lavoro domestico (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
                       articoli 1, 13, 19, 22;
                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)

  1.  Le  lavoratrici  e  i lavoratori addetti ai servizi domestici e
familiari  hanno diritto al congedo di maternita' e di paternita'. Si
applicano  le  disposizioni  di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17,
22,  comma  3  e  6, ivi compreso il relativo trattamento economico e
normativo.
  2.  Per  il  personale  addetto  ai  servizi  domestici  familiari,
l'indennita' di cui all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sono
regolati secondo le modalita' e le disposizioni stabilite dal decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.


Art. 6.
                Tutela della sicurezza e della salute
       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1;
              legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)

  1.  Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza
e  della  salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e
fino  a  sette mesi di eta' del figlio, che hanno informato il datore
di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.
  2.  La  tutela  si  applica,  altresi',  alle lavoratrici che hanno
ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei
sette mesi di eta'.
  3.  Salva  l'ordinaria  assistenza sanitaria e ospedaliera a carico
del   Servizio   sanitario  nazionale,  le  lavoratrici,  durante  la
gravidanza,  possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o
private  accreditate,  con  esclusione  dal  costo  delle prestazioni
erogate,  oltre  che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche,
delle  prestazioni  specialistiche per la tutela della maternita', in
funzione   preconcezionale  e  di  prevenzione  del  rischio  fetale,
previste  dal  decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo
1,  comma  5,  lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124, purche' prescritte secondo le modalita' ivi indicate.

Art. 16 
                Divieto di adibire al lavoro le donne 
       (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4) 
 
  1. E' vietato adibire al lavoro le donne: 
    a) durante i due mesi precedenti  la  data  presunta  del  parto,
salvo quanto previsto all'articolo 20; 
    b)  ove  il  parto  avvenga  oltre  tale  data,  per  il  periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; 
    c) durante i tre  mesi  dopo  il  parto,  salvo  quanto  previsto
all'articolo 20; (20) 
    d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il  parto
avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si
aggiungono al periodo di congedo di maternita' dopo il  parto,  anche
qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e  c)  superi  il
limite complessivo di cinque mesi. 
  1.1.  In  alternativa  a  quanto  disposto  dal   comma   1,   e'
riconosciuta alle lavoratrici la facolta'  di  astenersi  dal  lavoro
esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi
allo stesso, a condizione che  il  medico  specialista  del  Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato e il  medico  competente
ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di  lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute  della
gestante e del nascituro. 
  1-bis. Nel caso  di  interruzione  spontanea  o  terapeutica  della
gravidanza successiva al 180° giorno  dall'inizio  della  gestazione,
nonche' in caso di decesso del bambino  alla  nascita  o  durante  il
congedo di maternita', le lavoratrici hanno facolta' di riprendere in
qualunque momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso  di  dieci
giorni al datore di lavoro, a condizione che  il  medico  specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione  non  arrechi  pregiudizio  alla
loro salute. 

Art. 17 
                       Estensione del divieto 
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5,  e  30,
                         commi 6, 7, 9 e 10) 
 
  1. Il divieto e' anticipato a tre  mesi  dalla  data  presunta  del
parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato stato  di  gravidanza,  siano  da  ritenersi  gravosi  o
pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti  dal
Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza  sociale,   sentite   le
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino
all'emanazione del primo decreto  ministeriale,  l'anticipazione  del
divieto di lavoro e' disposta dal servizio  ispettivo  del  Ministero
del lavoro, competente per territorio. 
  2. La Direzione  territoriale  del  lavoro  e  la  ASL  dispongono,
secondo quanto previsto dai commi 3 e 4,  l'interdizione  dal  lavoro
delle  lavoratrici  in  stato  di  gravidanza  fino  al  periodo   di
astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16  o  fino
ai  periodi  di  astensione  di  cui  all'articolo  7,  comma  6,   e
all'articolo 12, comma 2, per uno o piu' periodi, la cui durata sara'
determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i
seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza  o
di persistenti forme morbose che si presume possano essere  aggravate
dallo stato di gravidanza;  b)  quando  le  condizioni  di  lavoro  o
ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della  donna  e
del bambino; c) quando la lavoratrice non possa  essere  spostata  ad
altre mansioni, secondo quanto previsto  dagli  articoli  7  e  12.
  3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2  e'
disposta dall'azienda sanitaria locale, con  modalita'  definite  con
Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,,
secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In  ogni
caso il provvedimento dovra' essere emanato entro sette giorni  dalla
ricezione dell'istanza della lavoratrice.    4. L'astensione dal lavoro
 di cui alle lettere b) e c) del comma  2
e' disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio  o
su  istanza  della  lavoratrice,  qualora  nel  corso  della  propria
attivita' di vigilanza emerga l'esistenza  delle  condizioni  che
danno luogo all'astensione medesima.     
5. I provvedimenti previsti dai  presente  articolo  sono
definitivi. 


Art. 22
                  Trattamento economico e normativo
 (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5;
           legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2;
          decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito
      dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)

  1.  Le  lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari
all'80  per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo
di  maternita',  anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12,
comma 2.
  2.   L'indennita'   di  maternita',  comprensiva  di  ogni  altra
indennita' spettante per malattia, e' corrisposta con le modalita' di
cui  all'articolo  1,  del  decreto-legge  30  dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e
con  gli  stessi  criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
  3.  I  periodi  di  congedo  di  maternita' devono essere computati
nell'anzianita'  di  servizio  a  tutti  gli effetti, compresi quelli
relativi  alla  tredicesima  mensilita'  o alla gratifica natalizia e
alle ferie.
  4.  I  medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento
dei limiti di permanenza nelle liste di mobilita' di cui all'articolo
7  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  fermi restando i limiti
temporali  di  fruizione  dell'indennita'  di  mobilita'.  I medesimi
periodi  si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di
sei  mesi  di  lavoro  effettivamente  prestato per poter beneficiare
dell'indennita' di mobilita'.
  5.  Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione
nella   carriera,  come  attivita'  lavorativa,  quando  i  contratti
collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
  6.  Le  ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice
ad  altro  titolo  non  vanno godute contemporaneamente ai periodi di
congedo di maternita'.
  7.   Non  viene  cancellata  dalla  lista  di  mobilita'  ai  sensi
dell'articolo  9  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice
che,  in  periodo  di  congedo  di  maternita',  rifiuta l'offerta di
lavoro,  di  impiego  in opere o servizi di pubblica utilita', ovvero
l'avviamento a corsi di formazione professionale.

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