Modalità di comunicazione della chiamata (Decreto del Ministero del Lavoro 27 Marzo 2013)

Art. 1

Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    1. «cliclavoro», il portale dei servizi per il lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    2. «soggetti abilitati», i datori di lavoro e i soggetti che ai sensi della normativa vigente possono effettuare le comunicazioni in loro nome e per conto.

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione
  1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione delle comunicazioni dovute dai soggetti abilitati in caso di prestazione di lavoro intermittente, secondo quanto previsto dall’art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 3

Modello UNI-Intermittente
  1. Con decreto del direttore generale delle politiche dei servizi per il lavoro è adottato il modello di comunicazione «UNI-Intermittente» utilizzabile ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b) e da compilarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici.
  2. Il modello «UNI-Intermittente» deve comunque contenere i dati identificativi del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro, la data di inizio e fine della prestazione lavorativa cui la chiamata si riferisce.

Art. 4

Modalità di comunicazione
  1. Ai fini dell’adempimento all’obbligo di cui all’art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il modello di cui all’art. 3 deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
    1. via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata appositamente creato;
    2. per il tramite del servizio informatico reso disponibile sul portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it).
  2. Ai fini dell’adempimento all’obbligo di cui all’art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è altresi’ possibile trasmettere un SMS contenente almeno il codice fiscale del lavoratore. Tale modalità è utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. Con il decreto di cui all’art. 3, comma 1, sono indicate le modalità tecniche per l’effettuazione della comunicazione di cui al presente comma.
  3. Per i lavoratori dello spettacolo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 la comunicazione di cui al presente decreto si intende effettuata attraverso la richiesta del certificato di cui all’art. 10 dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.
  4. La trasmissione effettuata con modalità diverse da quelle di cui ai commi precedenti non è valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  5. La copia della comunicazione, conservata dal datore di lavoro o dai soggetti abilitati, fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge.
  6. Esclusivamente nei casi di malfunzionamento dei sistemi di cui al comma 1 è possibile effettuare la comunicazione di cui al presente decreto al numero FAX della competente Direzione territoriale del lavoro. In tali ipotesi costituisce prova dell’adempimento la comunicazione di malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del FAX, anche se la ricezione dello stesso non sia andata a buon fine per cause imputabili all’ufficio.

Art. 5

Trasferimento dei dati
  1. Le comunicazioni effettuate attraverso le modalità di cui all’art. 4, sono messe a disposizione delle direzioni territoriali del lavoro nonchè delle regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6

Disposizioni finali
  1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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