Collaboratori dll’imprenditore – Costituzione del rapporto di lavoro – Diritti e obblighi delle parti – Previdenza e assistenza (Artt. 2094 Ss. C.C., Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 262)

CODICE CIVILE

Approvato Con Regio Decreto 16 Marzo 1942, n. 262 Pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale Del 4 Aprile 1942, n. 79 E n. 79-Bis (Edizione Straordinaria)

Libro 5

Del lavoro

Titolo 2

Del lavoro nell’ impresa

Capo 1

Dell’ impresa in generale

Sezione 2

Dei collaboratori dell’ imprenditore

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 1942 ,GURI n. 79 del 4 aprile 1942

Sezione 2

Dei collaboratori dell’ imprenditore

Art. 2094

(Prestatore di lavoro subordinato)

prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’ impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’ imprenditore [2239].

Art. 2095

(Categorie dei prestatori di lavoro)

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai [Art. 95] (1).
Le leggi speciali [e le norme corporative], in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell’ impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.(2)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’ Art. 1 L. 13 maggio 1985, n. 190.
(2) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto e seguito dell’ abrogazione dell’ ordinamento corporativo

Art. 2096

(Assunzione in prova)

[Salvo diversa disposizione delle norme corporative], l’ assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.
L’ imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’ esperimento che forma oggetto del patto di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’ indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. (1)
Compiuto il periodo di prova, l’ assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’ anzianità del prestatore di lavoro.(2)

(1) è costituzionalmente illegittimo il presente comma nella parte in cui non riconosce il diritto all’ indennità di anzianità di cui agli Artt. 2120 e 2121 c.c. al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo – (C.Cost. 16 dicembre 1980 n. 189).
(2) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto e seguito dell’ abrogazione dell’ ordinamento corporativo

Art. 2098

(Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di lavoro)

Il contratto di lavoro stipulato senza l’ osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell’ offerta di lavoro può essere annullato, salva l’ applicazione delle sanzioni penali [2126].
La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su denunzia dell’ ufficio di collocamento entro un anno dalla data dell’ assunzione del prestatore di lavoro [2126, 2964 ss.].

Art. 2099

(Retribuzione)

La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata [dalle norme corporative], con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.
In mancanza [di norme corporative o] di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali.(1)
Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti con provvigione o con prestazioni in natura [C.P.C. 409].

(1) Il riferimento alle associazioni di categoria professionali è privo di oggetto, a seguito della loro soppressione per effetto del del D.Lgs.Lgt. 25 novembre

Art. 2103

(Mansioni del lavoratore)

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto [Art. 96] o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’ attività svolta, e l’ assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’ altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo.(1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’ Art. 13, L. 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 2104

(Diligenza del prestatore di lavoro)

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’ interesse dell’ impresa e da quello superiore della produzione nazionale [1176].
Deve inoltre osservare le disposizioni per l’ esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’ imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Art. 2105

(Obbligo di fedeltà)

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’ imprenditore, nè divulgare notizie attinenti all’ organizzazione e ai metodi di produzione dell’ impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Art. 2106

(Sanzioni disciplinari)

L’ inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all’ applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’ infrazione [e in conformità delle norme corporative] [Art. 97].

Art. 2107

(Orario di lavoro)

La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali [o dalle norme corporative].(1)

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto e seguito dell’ abrogazione dell’ ordinamento corporativo

Art. 2108

(Lavoro straordinario e notturno)

In caso di prolungamento dell’ orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.
Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con maggiorazione rispetto al lavoro diurno.
I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge [o dalle norme corporative].(1)

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto e seguito dell’ abrogazione dell’ ordinamento corporativo

Art. 2109

(Periodo di riposo)

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto dopo un anno d’ ininterrotto servizio ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’ imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’ impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative] dagli usi o secondo equità [Art. 98].
L’ imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’ Art. 2118.(1)(2)

(1) è costituzionalmente illegittimo il presente articolo nella parte in cui non prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo – C.Cost. 16 dicembre 1980 n. 189. Articolo altresì illegittimo nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso – (C.Cost. 16 dicembre 1987 n. 616).
(2) è costituzionalmente illegittimo il presente articolo relativamente all’ inciso “dopo un anno d’ ininterrotto servizio” (C.Cost. 10 maggio 1963 n. 66).

Art. 2110

(Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio)

In caso d’ infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative] non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’ indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali [dalle norme corporative] dagli usi o secondo equità [Art. 98].
Nei casi indicati nel comma precedente, l’ imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’ Art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’ anzianità di servizio.(1)

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto e seguito dell’ abrogazione dell’ ordinamento corporativo

Art. 2111

(Serviziom ilitare)

[La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative].
In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell’ articolo precedente.(1)

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto e seguito dell’ abrogazione dell’ ordinamento corporativo

Art. 2112

(Trasferimento dell’ azienda)

In caso di trasferimento d’ azienda, il rapporto di lavoro continua con l’ acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (1).
L’ alienante e l’ acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell’ alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro (1).
L’ acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’ impresa dell’ acquirente (1).
Le disposizioni di quest’ articolo si applicano anche in caso di usufruttoo di affitto della azienda.

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’ Art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Art. 2113

(Rinunzie e transazioni)

Le rinunzie e le transazioni [1966], che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’ Art. 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
L’ impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli Artt. 185, 410 e 411 del codice di procedura civile (1).

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’ Art. 6, L. 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 2114

(Previdenza ed assistenza obbligatorie)

Le leggi speciali [e le norme corporative] determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative [1886].(1)

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto e seguito dell’ abrogazione dell’ ordinamento corporativo

Art. 2115

(Contribuzioni)

Salvo diverse disposizioni della legge [o delle norme corporative] l’ imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.
L’ imprenditore è responsabile [2753] del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali [2754].
è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all’ assistenza [1419].(1)

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto e seguito dell’ abrogazione dell’ ordinamento corporativo

Art. 2116

(Prestazioni)

Le prestazioni indicate nell’ Art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’ imprenditore non ha versato regolarmente i contributidovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative].
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’ imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.(1)

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto e seguito dell’ abrogazione dell’ ordinamento corporativo

Art. 2117

(Fondi speciali per la previdenza e l’ assistenza)

Fondi speciali per la previdenza e l’ assistenza che l’ imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell’ imprenditore o del prestatore di lavoro [2751].

Art. 2118

(Recesso dal contratto a tempo indeterminat)(o)

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità [Art. 98].
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’ altra parte a un’ indennità equivalente all’ importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.(1)

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto e seguito dell’ abrogazione dell’ ordinamento corporativo

Art. 2119

(Recesso per giusta causa)

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’ indennità indicata nel secondo comma dell’ articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’ imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’ azienda.
Articolo 2120.Disciplina del trattamento di fine rapporto
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’ importo della retribuzione dovuta per l’ anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’ equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’ anno per una delle cause di cui all’ Art. 2110, nonchè in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’ integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’ equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’ anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’ applicazione di un tasso costituito dall’ 1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’ aumento dell’ indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’ anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’ incremento dell’ indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’ anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

  1. eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  2. acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile. (2)

L’ anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Nell’ ipotesi di cui all’ Art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’ indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’ accoglimento delle richieste di anticipazione.(1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dalla L. 29 maggio 1982, n. 297.
(2) è costituzionalmente illegittima la presente lettera nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell’ anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l’ effettività (C.Cost. 5 aprile 1991, n. 142).

Art. 2121

(Computo dell’ indennità di mancato preavviso)

L’ indennità di cui all’ Art. 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l’ indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l’ equivalente del vitto e dell’ alloggio dovuto al prestatore di lavoro.(1)

(1) Il pesente articolo è stato così sostituito dall’ Art. 1 L. 29 maggio 1982, n. 297.

Art. 2122

(Indennità in caso di morte)

In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli Artt. 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado [73, 78].
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima[565 ss.]. (1)
è nullo [1421 ss.] ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l’ attribuzione e la ripartizione delle indennità [458].

(1) è costituzionalmente illegittimo il presente comma nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennità di cui allo stesso articolo – C.Cost. 19 gennaio 1972 n. 8.

Art. 2123

(Forme di previdenza)

Salvo patto contrario, l’ imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli Artt. 2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi.
Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto.

Art. 2124

(Certificato di lavoro)

Se non è obbligatorio il libretto di lavoro, all’ atto della cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa, l’ imprenditore deve rilasciare un certificato con l’ indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.

Art. 2125

(Patto di non concorrenza)

Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’ attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto [2725], se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata [2557, 2596; att. 198].


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