Assegnazione a mansioni superiori (Legge 13 Maggio 1985 n. 190, Art. 6); abrogato dal D.Lgs 81/2015

(in Gazz. Uff., 17 maggio, n. 115).
Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi. (Lavoratori quadri)
– Omissis –
Art. 6
  1. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell’art. 2103 del codice civile, come modificato dall’art. 13, L. 20 maggio 1970, n. 300, l’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all’articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, l. 2 aprile 1986, n. 106.
– Omissis –


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