Contratti di solidarietà ( Legge 19 Luglio 1993 n. 236 – Art. 5 )

Decreto-Legge 20 Maggio 1993, N. 148 (In Gazz. Uff., 20 Maggio, N. 116).
Decreto Convertito Con Modificazioni In Legge 19 Luglio 1993, N. 236 (In Gazz. Uff., 19 Luglio 1993, N. 167).
Interventi Urgenti A Sostegno Dell’occupazione.

– Omissis –

Art. 5

Contratti di solidarietà (1) (2).
  1. La riduzione dell’orario di lavoro prevista dall’art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonchè dal comma 5 del presente articolo, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell’orario giornaliero, settimanale, o mensile (3).
  2. I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con una riduzione dell’orario superiore al 20 per cento, beneficiano di una riduzione dell’ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l’Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui l’accordo disponga una riduzione dell’orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 e al 40 per cento. La presente disposizione trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e fino alla data di scadenza del contratto di solidarietà e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.
  3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti dall’applicazione dell’art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell’art. 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
  4. L’ammontare del trattamento di integrazione salariale corrisposto per i contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo all’impresa è corrisposto, mediante rate trimestrali, un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto a seguito della predetta riduzione.
  5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all’art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l’impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell’intera retribuzione di riferimento. La presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995 (4) (5).
  6. Ai fini di cui al comma 5, l’impresa presenta istanza, corredata dell’accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell’art. 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l’ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quaratacinque giorni dalla presentazione dell’istanza, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l’istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in essere.
  7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte le imprese alberghiere, nonchè alle aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l’elenco delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.
  8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori (6).
  9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all’art. 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell’intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all’intero periodo di anticipazione.
  10. Nel contratto di solidarietà vengono determinate anche le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento; nei limiti del normale orario contrattuale, l’orario ridotto determinato dal medesimo contratto.
  11. Per i contratti di solidarietà già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove le parti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma 10, può provvedervi, su richiesta dell’impresa, l’ispettorato del lavoro territorialmente competente.
  12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo previsto dal comma 5.
  13. Alla finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui all’art. 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all’art. 1, comma 5.

(1) Articolo sostituito dall’articolo unico della legge 19 luglio 1993, n. 236, in sede di conversione.
(2) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l’articolo 4, comma 9, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608.
(3) Comma modificato dall’articolo 6, comma 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608.
(4) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente comma, vedi dall’articolo 6, comma 5, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608.
(5) Comma modificato dall’articolo 19, comma 14, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dall’articolo 7-ter, comma 9, lettera d), del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5.
(6) Comma sostituito dall’articolo 4, comma 2, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451.

– Omissis –


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!