Divieto di discriminazione (Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n. 151, Art. 3)

Decreto Legislativo 26 Marzo 2001, N. 151
Testo Unico Delle Disposizioni Legislative In Materia Di Tutela E Sostegno Della Maternità E Della Paternità, A Norma Dell’articolo 15 Della Legge 8 Marzo 2000, N. 53

– Omissis –

Art. 3

Divieto di discriminazione
  1. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
  2. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l’accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
  3. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l’attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dellalegge 9 dicembre 1977, n. 903.

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