Concessione di contributi per aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità di orario (Decreto del Ministero del Lavoro 15 Maggio 2001)

Decreto Del Ministero Del Lavoro E Della Previdenza Sociale 15 Maggio 2001
Approvazione Delle Modalità Di Erogazione Dei Contributi Ex Art. 9, Comma 2, Della Legge 8 Marzo 2000, N. 53, Che Dispone La Concessione Di Contributi A Carico Del Fondo Per L’ occupazione, In Favore Di Aziende Che Applichino Accordi Contrattuali Che Prevedono Azioni Positive Per La Flessibilità.

Art. 1

Soggetti finanziabili
  1. In attuazione di quanto previsto dall’ art. 9, comma 1, della legge n. 53 dell’ 8 marzo 2000 si dispone la destinazione della somma annua di lire 40 miliardi a carico del Fondo per l’ occupazione di cui all’ art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di erogare contributi in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità di orario volta a conciliare tempo di vita e di lavoro, di cui alle lettere a), b) e c) dell’ art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
  2. Tale somma, per l’ anno 2001, ammonta a lire 80 miliardi di cui, rispettivamente, 40 miliardi riassegnati dall’ anno 2000 e 40 miliardi per l’ anno 2001.
  3. Sono ammesse al finanziamento le aziende che, in applicazione di accordi contrattuali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piè rappresentative, attuino azioni positive per la flessibilità.
  4. Ferma restando la necessità dell’ accordo collettivo quale presupposto per il finanziamento, il 50% dei contributi sarà erogato in favore di aziende la cui dimensione occupazionale risulti inferiore a 50 dipendenti, calcolati sulla base media del semestre precedente alla presentazione della domanda.

Art. 2

Individuazione delle condizioni di ammissibilità al finanziamento
  1. I progetti di cui all’ art. 1 del presente decreto ammessi al finanziamento e presentati secondo i criteri di cui al successivo art. 3 devono prevedere, come stabilito dall’ art. 9 della legge n. 53 del 2000, almeno una delle seguenti azioni positive:
    1. azioni articolate per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’ organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
    2. programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
    3. progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
  2. Le azioni di cui sopra devono essere attuate in applicazione di accordi. Per le azioni di cui alle lettere a) e b) gli accordi devono essere stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piè rappresentative a livello provinciale o aziendale. Gli accordi di cui sopra costituiscono il presupposto per l’ ammissibilità al finanziamento.
  3. Con riferimento alle tipologie di azioni positive di cui alle lettere a) e b) l’ accordo collettivo deve essere di secondo livello, aziendale o territoriale, e deve essere tale da corrispondere a esigenze individuali dei soggetti interessati alle forme di flessibilità destinate alla conciliazione tra la vita professionale e quella familiare.
  4. In particolare, l’ accordo collettivo deve essere rivolto a:
  5. introdurre una procedura generale che consenta alle esigenze di flessibilità dei lavoratori di essere soddisfatte in via prioritaria rispetto alle esigenze della azienda;
  6. fornire soluzioni dirette a specifiche esigenze di flessibilità dei singoli lavoratori.
  7. Con riferimento ai progetti di cui alla lettera c), stante la peculiarità degli stessi e del settore di intervento e considerato il loro carattere sperimentale, devono essere individuate intese a livello nazionale e/o territoriale tra le associazioni datoriali.
  8. Le autonomie locali possono promuovere sperimentazioni pilota finalizzate a creare una rete di supporto alla contrattazione in materia. I progetti di cui alle lettere a), b) e c), derivanti da accordi stipulati nell’ ambito di tali sperimentazioni, sono valutati assegnando ulteriore titolo preferenziale.

Art. 3

Individuazione dei criteri per l’ accesso al finanziamento
  1. L’ art. 9, comma 1, lettera a) della legge n. 53 dell’ 8 marzo 2000 prevede forme di flessibilità degli orari e della organizzazione del lavoro. L’ elencazione delle forme di flessibilità ivi contenuta non ha carattere tassativo, ma indicativo delle varie tipologie previste, regolate dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.
  2. I soggetti destinatari sono: in via prioritaria le lavoratrici madri ed i lavoratori padri, da intendersi per tali anche quelli adottivi ovvero affidatari.
  3. Si considerano azioni positive, ai sensi e per gli effetti del presente decreto, tutti i progetti o programmi che prevedono forme di flessibilità, nell’ ambito di quelle citate, ovvero al di fuori delle stesse, tali da favorire ed agevolare la conciliazione del tempo di vita e di lavoro dei soggetti destinatari.
  4. Nella richiesta deve essere espressamente indicata la valenza di azione positiva del progetto e, quindi, l’ innovazione apportata rispetto alla disciplina contrattuale nazionale vigente nell’ azienda, relativamente al singolo o alla pluralità di istituti negoziali interessati.
  5. Le azioni positive di cui sopra dovranno introdurre forme di flessibilità dirette ad agevolare il tempo di lavoro delle lavoratrici o dei lavoratori con il tempo di vita degli stessi, da intendersi, in via prioritaria, ma non esclusiva, con riferimento alla cura dei figli, anche adottivi o in affidamento.
  6. La lettera b) dell’ art. 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000, prevede programmi di formazione diretti ad agevolare il reinserimento delle lavoratrici o dei lavoratori dopo il periodo di congedo.
  7. Si considera congedo, ai sensi e per gli effetti della disposizione di legge richiamata, un periodo, non inferiore a sessanta giorni, di assenza dal lavoro per le finalità previste nel presente decreto, salva diversa previsione inserita negli accordi collettivi.
  8. In via prioritaria, sono ammessi al finanziamento programmi di formazione diretta al reinserimento lavorativo dei soggetti destinatari a seguito di un periodo di congedo per maternità, paternità ovvero congedo parentale.
  9. Costituisce titolo di preferenza per l’ ammissione al finanziamento il progetto di formazione che, oltre all’ aggiornamento professionale – anche collegato ad eventuali processi di innovazione o modifiche organizzative dell’ azienda – sia destinato a prevedere il rientro della lavoratrice o del lavoratore nella medesima unità produttiva, con le mansioni precedentemente svolte, per un congruo periodo di tempo.
  10. Con riferimento alla lettera c) dell’ art. 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000, i programmi o i progetti ammessi al finanziamento devono prevedere la sostituzione del titolare di impresa o della lavoratrice o lavoratore autonomo con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
  11. Gli accordi collettivi, per l’ ipotesi in cui la sostituzione avvenga con lavoratrici o lavoratori che già usufruiscono di un trattamento pensionistico, possono prevedere una compensazione del reddito di questi ultimi che tenga conto della perdita dello stesso derivante dalle vigenti disposizioni di legge in materia di cumulo.
  12. L’ erogazione totale del contributo complessivamente destinato al finanziamento dei progetti è subordinata alla effettiva e concreta attuazione degli stessi, cioé alla fruizione da parte dei singoli destinatari delle forme di flessibilità ivi previste. Le modalità di erogazione del contributo sono stabilite nel successivo art. 5.

Art. 4

Modalità, termini di presentazione e selezione dei progetti
  1. I soggetti proponenti faranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale per l’ impiego, divisione IV, i progetti di cui all’ art. 1 del presente decreto, allegando apposita domanda di ammissione ai benefici previsti, redatta in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2. Le domande devono essere presentate, rispettivamente, entro il 10 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre di ciascun anno.
  3. Per l’ anno in corso le domande devono essere presentate entro il 10 settembre e 10 novembre 2001.
  4. Alla domanda deve essere allegato l’ accordo sindacale contenente le azioni di cui al presente decreto, il contratto collettivo vigente e una dichiarazione da cui risulti che non è stato contemporaneamente chiesto il finanziamento come azione positiva al sensi dell’ art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
  5. I progetti presentati sono valutati, ai fini dell’ ammissione al beneficio, quadrimestralmente. Nell’ ambito di ciascun quadrimestre di riferimento saranno ammessi al finanziamento i progetti secondo l’ ordine cronologico di presentazione delle domande fino a concorrenza della somma pari ad un terzo della quota annuale disponibile.
  6. I progetti esclusi dal criterio cronologico di presentazione della domanda potranno essere ripresentati nel quadrimestre successivo.
  7. La selezione verrà affidata ad un’ apposita commissione tecnica di nomina ministeriale presieduta dal direttore generale dell’ impiego o dal dirigente della divisione IV. La commissione si avvarrà della consulenza di esperti/e in materia di organizzazione del lavoro, relazioni industriali e azioni positive.
  8. La composizione della commissione sarà individuata nel successivo decreto di nomina.
  9. Ai fini della individuazione della composizione della commissione si terrà conto della opportunità di garantire il coordinamento con il comitato nazionale di parità di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e con il comitato della legge n. 215 del 25 febbraio 1992.
  10. I progetti selezionati quadrimestralmente dalla suddetta commissione sono approvati e ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla loro realizzazione nel limite massimo della somma ammessa al finanziamento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
  11. I progetti di azioni positive possono essere articolati in fasi temporali nel limite massimo di ventiquattro mesi e vanno supportati dai relativi preventivi di spesa.
  12. La concreta realizzazione dei progetti ammessi al finanziamento costituisce condizione essenziale per l’ erogazione del contributo totale ammesso.

Art. 5

Modalità di erogazione dei contributi
  1. Il 50% della somma di cui all’ art. 1 del presente decreto, destinata al finanziamento, sarà erogato a favore di aziende la cui dimensione occupazionale non superi i 50 dipendenti.
  2. In ogni caso la somma totale dei contributi disponibili sarà rispettivamente suddivisa come segue:
  3. 60% della quota annuale verrà destinato al finanziamento di progetti di cui alla lettera a), art. 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000;
  4. 20% della quota annuale verrà destinato per il finanziamento di programmi di cui alla lettera b), art. 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000;
  5. 20% della quota annuale verrà destinato al finanziamento di progetti di cui alla lettera c), art. 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000.
  6. Nell’ ipotesi in cui, non venissero completamente utilizzate le suddette quote percentuali di finanziamento per i progetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’ art. 9 della legge n. 53 del 2000 le corrispondenti somme verranno proporzionalmente ripartite, alla fine di ciascun anno di riferimento, per il finanziamento di progetti già presentati e non ammessi a quest’ ultimo per insufficienza di risorse.
  7. Il contributo concesso è erogato in due quote con le seguenti modalità:
  8. La prima quota, pari al 25% del contributo ammesso al finanziamento verrà corrisposta all’ ammissione del progetto da parte della commissione e secondo le modalità di cui all’ art. 4.
  9. Il saldo del contributo ammesso verrà corrisposto a conclusione di tutte le azioni programmate, in rapporto alle spese sostenute nei limiti della somma ammessa al finanziamento, mediante idonea certificazione da presentarsi alla commissione di cui all’ art. 4, sottoscritta congiuntamente dal responsabile aziendale o dal dirigente e dai lavoratori interessati, con dichiarazione sindacale di conformità al progetto concordato rilasciata dalla stessa struttura stipulante l’ accordo.
  10. La corresponsione del saldo è, comunque, subordinata alla verifica da parte dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro, della concreta attuazione del progetto.
  11. Le risorse annuali non utilizzate per il finanziamento dei progetti saranno automaticamente riassegnate per il finanziamento dei progetti dell’ anno successivo.
  12. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva la possibilità di verificare mediante i servizi ispettivi competenti per territorio, l’ effettiva corrispondenza delle azioni svolte al progetto presentato.
  13. Il Ministero del lavoro predisporrà, altresì, un sistema di monitoraggio e valutazione dei progetti approvati.

ALL. 1

Allegato unico (1).
Modello di domanda

– Omissis –

(1) Modello aggiunto dal comunicato 7 agosto 2001 (in Gazz. Uff., 7 agosto, n. 182).


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