Disposizioni generali sull’orario di lavoro (Decreto Legislativo 8 Aprile 2003 n. 66)

Attuazione Delle Direttive 93/104/CE E 2000/34/CE Concernenti Taluni Aspetti Dell’ organizzazione Dell’ orario Di Lavoro (1).

(1) Vedi l’ articolo 2, comma 18, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità e definizioni.
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, così come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell’ orario di lavoro.
  2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per
    1. “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’ esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
    2. “periodo di riposo”: qualsiasi periodo che non rientra nell’ orario di lavoro;
    3. “lavoro straordinario”: è il lavoro prestato oltre l’ orario normale di lavoro così come definito all’ articolo 3;
    4. “periodo notturno”: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’ intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
    5. “lavoratore notturno”:
      1. qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
      2. qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’ anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale (1);
    6. “lavoro a turni”: qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;
    7. “lavoratore a turni”: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;
    8. “lavoratore mobile”: qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto prorio che per conto terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario (2);
    9. «lavoro offshore»: l’ attività svolta prevalentemente su una installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa, direttamente o indirettamente legata alla esplorazione, alla estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché le attività di immersione collegate a tali attività, effettuate sia a partire da una installazione offshore che da una nave;
    10. «riposo adeguato»: il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine;
    11. «contratti collettivi di lavoro»: contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piè rappresentative .

(1) Punto modificato dall’ articolo 41, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.
(2) Lettera modificata dall’ articolo 41, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

Art. 2

Campo di applicazione.
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE.
  2. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell’ ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell’ economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (1) .
  3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali e agli addetti ai servizi di vigilanza privata (1) (2).
  4. La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche agli apprendisti maggiorenni.

(1) Comma modificato dall’ articolo 1 del D. Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 e successivamente dall’ articolo 41, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

CAPO II

Principi in materia di organizzazione dell’ orario di lavoro

Art. 3

Orario normale di lavoro.
  1. L’ orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
  2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’ orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’ anno.

Art. 4

Durata massima dell’ orario di lavoro.
  1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell’ orario di lavoro.
  2. La durata media dell’ orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
  3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell’ orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
  4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’ organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
  5. [In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano piè di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro -Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione (1).] (2)

(1) Comma modificato dall’ articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 19 luglio 2004, n. 213.
(2) Comma abrogato dall’ articolo 41, comma 14, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione. Vedi anche le disposizioni di cui all’ articolo 41, comma 13 del medesimo decreto.

Art. 5

Lavoro straordinario.
  1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
  2. Fermi restando i limiti di cui all’ articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
  3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
  4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a;
    1. casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’ assunzione di altri lavoratori;
    2. casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
    3. eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati, agli uffici competenti ai sensi dell’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990. n. 241, come sostituito dall’ articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali:
  5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. l contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.

Art. 6

Criteri di computo.
  1. I periodi di ferie annue e di assenza per malattia non sono presi in considerazione ai fini del computo della media di cui all’ articolo 4.
  2. Nel caso del lavoro straordinario, se il riposo compensativo di cui ha beneficiato il lavoratore è previsto in alternativa o in aggiunta alla maggioranza retributiva di cui al comma 5 dell’ articolo 5, le ore di lavoro straordinario prestate non si computano ai fini della media di cui all’ articolo 4.

CAPO III

Pause, riposi e ferie.

Art. 7

Riposo giornaliero.
  1. Ferma restando la durata normale dell’ orario settimanale, il lavoratore ha diritto ha undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilita (1).

(1) Comma modificato dall’ articolo 41, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione. Vedi anche le disposizioni di cui all’ articolo 41, comma 13 del medesimo decreto.

Art. 8

Pause.
  1. Qualora l’ orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’ inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
  3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all’ articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell’ articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni.

Art. 9

Riposi settimanali.
  1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’ articolo 7 Il suddetto periodo di riposo consecutivo e’ calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni (1).
  2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1 :
    1. attivita’ di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’ inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale (2);
    2. le attività caratterizzate da periodi lavoro frazionati durante la giornata;
    3. per il personale che lavora nel settore dei trasposti ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;
    4. i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall’ articolo 17, comma 4.
  3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:
    1. operazioni industriali per le quali si abbia l’ uso di forni a combustione o a energia elettrica per l’ esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;
    2. attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
    3. industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non piè di 3 mesi all’ anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
    4. i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;
    5. attività che richiedano l’ impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
    6. attività di cui all’ articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;
    7. attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all’ articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
  4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente piè rappresentative, nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate le attività aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che non siano già ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 12 luglio 1935, nonché quelle di cui al comma 2, lettera d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede all’ aggiornamento e alla integrazione delle predette attività. Nel caso di cui al comma 2, lett. d), e salve le eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l’ integrazione avrà senz’ altro luogo decorsi trenta giorni dal deposito dell’ accordo presso il Ministero stesso.

(1) Comma modificato dall’ articolo 41, comma 5, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.
(2) Lettera sostituita dall’ articolo 41, comma 6, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

Art. 10

Ferie annuali.
  1. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 2109 del codice civile , il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’ articolo 2 , comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’ anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’ anno di maturazione (1) .
  2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
  3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell’ articolo 3, comma 2, contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.

(1) Comma sostituito dall’ articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 19 luglio 2004, n. 213.

CAPO IV

Lavoro notturno

Art. 11

Limitazioni al lavoro notturno.
  1. L’ inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.
  2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall’ obbligo di effettuare lavoro notturno. È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’ accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
    1. la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
    2. la lavoratrice o il lavoratore che sia l’ unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
    3. la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 12

Modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione.
  1. L’ introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalità previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall’ impresa. In mancanza, tale consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei lavoratori come sopra definite per il tramite dell’ Associazione cui l’ azienda aderisca o conferisca mandato. La consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni.
  2. [Il datore di lavoro, anche per il tramite dell’ Associazione cui aderisca o conferisca mandato, informa per iscritto i servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con periodicità annuale, della esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, salvo che esso sia disposto dal contratto collettivo. Tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui al comma 1. ](1)

(1) Comma abrogato dall’ articolo 41, comma 14, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

Art. 13

Durata del lavoro notturno.
  1. L’ orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l’ individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento piè ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
  2. È affidata alla contrattazione collettiva l’ eventuale definizione delle riduzioni dell’ orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni. Sono fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva in materia di trattamenti economici e riduzioni di orario per i lavoratori notturni anche se non concesse a titolo specifico.
  3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro, del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente piè rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore.
  4. Il periodo minimo di riposo settimanale non viene preso in considerazione per il computo della media quando coincida con il periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 1.
  5. Con riferimento al settore della panificazione non industriale la media di cui al comma 1 del presente articolo va riferita alla settimana lavorativa.

Art. 14

Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno.
  1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all’ articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all’ articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l’ assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi (1).
  2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all’ articolo 12, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.
  3. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui all’ articolo 1 , dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all’ elenco definito dall’ articolo 13, comma 3, appropriate misure di protezione personale e collettiva.
  4. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.

(1) Comma sostituito dall’ articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 19 luglio 2004, n. 213.

Art. 15

Trasferimento al lavoro diurno.
  1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l’ inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
  2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e individua le soluzioni nel caso in cui l’ assegnazione prevista dal comma citato non risulti applicabile.

CAPO V

Disposizioni finali e deroghe

Art. 16

Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell’ orario.
  1. Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall’ ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell’ orario di cui all’ articolo 3:
    1. le fattispecie previste dall’ articolo 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;
    2. le fattispecie dì cui al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, e successive modifiche, alle condizioni ivi previste, e le fattispecie di cui agli articoli 8 e 10 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
    3. le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra, di posa di condotte ed installazione in mare;
    4. le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia elencate nella tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni ivi previste;
    5. i commessi viaggiatori o piazzisti;
    6. il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre;
    7. gli operai agricoli a tempo determinato;
    8. i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonché quelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;
    9. il personale poligrafico, operai ed impiegati, addetto alle attività di composizione. stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di documenti necessari al funzionamento degli organi legislativi e amministrativi nazionali e locali, non che alle attività produttive delle agenzie di stampa;
    10. il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private;
    11. i lavori di cui all’ articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e all’ articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559;
    12. le prestazioni rese dal personale addetto alle aree operative, per assicurare la continuità del servizio, nei settori appresso indicati:
      1. personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste, delle autostrade, dei servizi portuali ed aeroportuali, nonché personale dipendente da imprese che gestiscono servizi pubblici di trasporto e da imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
      2. personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione, trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energia elettrica, gas, calore ed acqua;
      3. personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani;
      4. personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai casi in cui il servizio stesso sia richiesto dall’ autorità giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza;
    13. personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione carburante non autostradali;
    14. personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali.
  2. Le attività e le prestazioni indicate alle lettere da a) ad n) del comma 1 verranno aggiornate ed armonizzate con i principi contenuti nel presente decreto legislativo mediante decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, mediante decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro.

Art. 17

Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale.
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale (1).
  2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente piè rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13con riferimento:
    1. alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;
    2. alle attività di guardia. sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza;
    3. alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione. in particolare, quando si tratta:
      1. di servizi relativi all’ accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri;
      2. del personale portuale o aeroportuale;
      3. di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile;
      4. di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell’ acqua e dell’ elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento;
      5. di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche;
      6. di attività di ricerca e sviluppo;
      7. dell’ agricoltura;
      8. di lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto passeggeri in ambito urbano ai sensi dell’ articolo 10, comma 1, numero 14), 2° periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
    4. in caso di sovraccarico prevedibile di attività, e in particolare:
      1. nell’ agricoltura;
      2. nel turismo;
      3. nei servizi postali;
    5. per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:
      1. per le attività discontinue;
      2. per il servizio prestato a bordo dei treni;
      3. per le attività connesse al trasporto ferroviario e che assicurano la regolarità del traffico ferroviario;
    6. a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili malgrado la diligenza osservata;
    7. in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.
  3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può derogare alla disciplina di cui all’ articolo 7:
    1. per l’ attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra e non può usufruire tra fa fine del servizio di una squadra e l’ inizio di quello della squadra successiva di periodi di riposo giornaliero;
    2. per le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la giornata. in particolare del personale addetto alle attività di pulizie.
  4. Le deroghe previste nei commi 1 , 2 e 3 possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.
  5. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell’ orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’ attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:
    1. di dirigenti, di personale direttiva delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
    2. di manodopera familiare;
    3. di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose;
    4. di prestazioni rese nell’ ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro.
  6. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, non si applicano al personale mobile. Per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925 n. 473, e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138.
  1. bis Le disposizioni di cui all’articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori (2) (3) .

(1) Comma sostituito dall’ articolo 41, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.
(2) Comma aggiunto dall’ articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(3) A norma dell’ articolo 24-ter del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2009.

Art. 18

Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.
  1. Gli articoli 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non si applicano ai lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.
  2. Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria. la durata dell’ orario di lavoro a bordo delle navi da pesca è stabilita in 48 ore di lavoro settimanale medie, calcolate su un periodo di riferimento di un anno, mentre i limiti dell’ orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi da pesca sono così stabiliti:
    1. Il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare:
      1. 14 ore in un periodo di 24 ore;
      2. 72 ore per un periodo di sette giorni;
  3. ovvero:
    1. I numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:
      1. 10 ore in un periodo di 24 ore;
      2. 77 ore per un periodo di sette giorni.
  4. Le ore di riposo non possono essere suddivise in piè di due periodi distinti, di cui uno è almeno di sei ore consecutive e l’ intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.

Art.18-bis

Sanzioni (1)
  1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell’ articolo 11 , comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.
  2. La violazione delle disposizioni di cui all’ articolo 14 , comma 1, è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.
  3. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 4, comma 2, e dall’articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a piè di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a piè di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a piè di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a piè di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (2).
  4. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a piè di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a piè di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (3).
  5. La violazione della disposizione prevista dall’ articolo 4 , comma 5, è punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro (4).
  6. La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 5, commi 3 e 5, e’ soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu’ di cinque lavoratori ovvero si e’ verificata nel corso dell’anno solare per piu’ di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e’ ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (5).
  7. La violazione delle disposizioni previste dall’ articolo 13 , commi 1 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.

(1) Articolo inserito dall’articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 19 luglio 2004, n. 213.
(2) Comma sostituito dall’articolo 41, comma 8, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione e successivamente sostituito dall’articolo 7, comma 1, lettera a) della Legge 4 novembre 2010, n. 183.
(3) Comma sostituito dall’articolo 41, comma 9, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione e successivamente sostituito dall’articolo 7, comma 1, lettera b) della Legge 4 novembre 2010, n. 183.
(4) Comma abrogato dall’articolo 41, comma 14, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione. Il comma è abrogato dall’entrata in vigore del citato decreto.
(5) Comma sostituito dall’articolo 41, comma 10, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

Art. 19

Disposizioni transitorie e abrogazioni.
  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, unitamente al Ministro per la funzione pubblica, per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori comparativamente piè rappresentative al fine di verificare lo stato di attuazione del presente decreto nella contrattazione collettiva.
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo, salve le disposizioni espressamente richiamate (1) .
  3. Per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie, addetto ad attività caratterizzata dalla necessità di assicurare la continuità del servizio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, 16 e 17, restano in vigore le relative disposizioni contenute nel regio decreto-legge 19 ottobre 1923 n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e nella legge 14 febbraio 1958, n. 138, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(1) Comma così modificato dall’ articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 19 luglio 2004, n. 213.


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