Orario di lavoro (Artt. 2107-2108-2109 C.C., Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 262)

 

 

– Omissis –

 

 

Art. 2107

Orario di lavoro.

 

  1. La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali [o dalle norme corporative] [2108; 362 Cost.] (1) (2).

 

(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell’ ordinamento corporativo.
(2) V. R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692; R.D. 10 settembre 1923, n. 1955; R.D. 10 settembre 1923, n. 1957; R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.

Art. 2108

Lavoro straordinario e notturno (1).

 

  1. In caso di prolungamento dell’ orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.
  2. Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno.
  3. I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge [o dalle norme corporative] (2) (3).

 

(1) Per il lavoro straordinario v. artt. 5 ss. R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692; Art. 9 R.D. 10 settembre 1923, n. 1955; per i fanciulli e gli adolescenti v. artt. 15 ss. L. 17 ottobre 1967, n. 977. Sul divieto di adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 v. Art. 53 d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
(2) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell’ ordinamento corporativo.
(3) V. gli artt. 15 e 17 L. n. 977, cit., nonché Art. 53 d.lgs. n. 151, cit.

Art. 2109

Periodo di riposo (1).

 

  1. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica [363 Cost.] (2).
  2. Ha anche diritto, dopo un anno d’ ininterrotto servizio (3), ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’ imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’ impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative,] dagli usi o secondo equità [98 att.] (4).
  3. L’ imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
  4. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’ articolo 2118.

 

(1) La Corte Cost., con sentenza 22 dicembre 1980, n. 189 ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale del presente articolo « nella parte in cui non prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo ». Successivamente la Corte Cost., con sentenza 30 dicembre 1987, n. 616 ne ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale « nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso ».
(2) V. L. 22 febbraio 1934, n. 370; L. 27 maggio 1949, n. 260; L. 31 marzo 1954, n. 90, modificativa della L. 27 maggio 1949, n. 260; L. 5 marzo 1977, n. 54.
(3) La Corte Cost., con sentenza 10 maggio 1963, n. 66 ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente all’ inciso «dopo un anno di ininterrotto servizio», in riferimento all’ Art. 36, terzo comma, Cost .
(4) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell’ ordinamento corporativo.

 

– Omissis –

 

 

 

 

 

 

 


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!