Commissione per le pari opportunità (Decreto Del Presidente Della Repubblica 14 Maggio 2007 n. 115)

Decreto Del Presidente Della Repubblica 14 Maggio 2007, N.115
Regolamento Per Il Riordino Della Commissione Per Le Pari Opportunita’ Tra Uomo E Donna, A Norma Dell’ articolo 29 Del Decreto-Legge 4 Luglio 2006, N. 223, Convertito, Con Modificazioni, Dalla Legge 4 Agosto 2006, N. 248.

Art. 1

Composizione della Commissione
  1. La Commissione per le pari opportunita’ fra uomo e donna, gia’ istituita ai sensi dell’ articolo 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, di seguito denominata: “Commissione”, opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunita’ e ha durata di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
  2. La Commissione e’ composta da venticinque membri:
    1. il Ministro per i diritti e le pari opportunita’ , di seguito denominato “Ministro”, che la presiede;
    2. undici componenti scelti nell’ ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;
    3. tre donne che si siano particolarmente distinte, per riconoscimenti e titoli, in attivita’ scientifiche, letterarie , sociali e imprenditoriali (1);
    4. tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
    5. quattro personalita’ espressive degli organismi sindacali con peculiare esperienza in materia di politiche di genere;
    6. tre componenti scelti nell’ ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
  3. Il Vice Presidente, nominato ai sensi dell’ articolo 4, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento o su delega dello stesso (2).
  4. Il Segretario, nominato ai sensi dell’ articolo 4, collabora con il Presidente e il Vice Presidente e, sulla base del programma di lavoro approvato dal Presidente, cura gli adempimenti ai fini dell’ insediamento dei gruppi di lavoro, sentite le indicazioni dei componenti, partecipando ai lavori dei medesimi gruppi quando necessario.
  5. La Commissione si riunisce almeno nove volte l’ anno. Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Capo Dipartimento per le pari opportunita’ . Almeno due volte l’ anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata, con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunita’ per ogni regione e provincia autonoma, anche al fine di acquisire osservazioni, richieste e segnalazioni in merito a questioni che rientrano nell’ ambito delle competenze del sistema delle regioni e delle autonomie locali. Alle riunioni della Commissione puo’ essere invitata la consigliera o il consigliere nazionale di parita’ quando si discuta di questioni che coinvolgono materie di loro competenza (3).
  6. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione i componenti non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennita’ ; ai componenti che abbiano la sede di servizio fuori dal comune sede della riunione della Commissione, o del gruppo di lavoro cui eventualmente partecipino, vengono rimborsate le spese di viaggio, purche’ debitamente documentate; parimenti sono rimborsate le spese di viaggio, vitto ed alloggio, per eventuali missioni deliberate dalla Commissione.
  7. I componenti decadono dalla Commissione per assenze alle riunioni non giustificate anche non continuative superiori a quattro. La decadenza e’ dichiarata dal Ministro.

(1) Comma modificato dall’ articolo 1, comma 1, lettera a), del D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 8.
(2) Comma sostituito dall’ articolo 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 8.
(3) Comma modificato dall’ articolo 1, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 8.

Art. 2

Procedura e criteri di scelta dei componenti provenienti dalle associazioni e dai movimenti delle donne
  1. Ai fini della scelta di cui all’ articolo 1, comma 2, lettera b), sono da considerarsi maggiormente rappresentativi sul piano nazionale le associazioni e i movimenti di donne che presentano almeno tre dei requisiti nel campo delle politiche di genere, di seguito elencati in ordine di importanza:
    1. competenza in materia di attivita’ per la promozione delle politiche femminili; la competenza non deve essere determinata avuto riguardo esclusivamente alla previsione statutaria, laddove esistente, ma tenendo in considerazione, in concreto, l’ azione svolta in un arco temporale di riferimento triennale;
    2. intercategorialita’ dell’ azione;
    3. intersettorialita’ dell’ azione;
    4. presenza sul territorio ramificata con riferimento a tutte le realta’ locali;
    5. numero degli iscritti;
    6. rapporti di collaborazione con altre associazioni aventi medesimi obiettivi statutari;
    7. ruolo assunto nell’ ambito di organismi, commissioni e comitati promossi dalle istituzioni per problemi riguardanti la condizione femminile e per problemi con essi connessi;
    8. ruolo assunto nell’ ambito di organismi internazionali deputati alla lotta contro la discriminazione di genere o comunque alla promozione delle pari opportunita’ tra uomo e donna;
    9. progetti di attivita’ in essere nella materia delle pari opportunita’ di genere;
    10. consolidata presenza nel settore negli anni;
    11. finanziamenti ricevuti da parte dell’ Unione europea, ovvero da parte di istituzioni nazionali per la realizzazione di azioni e progetti nell’ ultimo triennio.
  2. La scelta e’ operata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunita’ tra le associazioni e i movimenti di donne che dichiarano la loro disponibilita’ a comporre la Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno.
  3. I componenti della Commissione di cui al comma 2, dell’ articolo 1 sono nominati con decreto del Ministro.

Art. 3

Competenze e funzionamento della Commissione
  1. La Commissione fornisce consulenza e supporto tecnico-scientifico nell’ elaborazione e nell’ attuazione delle politiche di genere, sui provvedimenti di competenza dello Stato.
  2. Nell’ esercizio delle sue competenze, la Commissione, in particolare :
    1. propone il programma annuale di lavoro, indicando le conseguenti esigenze finanziarie;
    2. controlla sistematicamente gli sviluppi delle politiche delle pari opportunita’ tra uomini e donne in ambito sopranazionale e comunitario;
    3. segnala al Ministro le iniziative necessarie per conformare l’ organizzazione delle pubbliche amministrazioni alla parita’ dei sessi e, in generale, per realizzare l’ effettiva parita’ nell’ amministrazione;
    4. redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunita’ , rilevando altresi’ l’ eventuale mancato rispetto degli impegni comunitari;
    5. puo’ effettuare audizioni, pubblicare i propri lavori nonche’ le ricerche svolte e predisporre la realizzazione di campagne informative.
  3. La Commissione puo’ articolarsi in gruppi di lavoro per materie omogenee composti da non meno di tre membri.

Art. 4

Competenze del Ministro
  1. Il Ministro:
    1. nomina con proprio decreto il Vice Presidente tra i componenti della Commissione (1);
    1. bis fissa le linee d’ indirizzo dell’ attivita’ della Commissione (2);
    2. determina il programma annuale di lavoro, individuando le relative risorse ai sensi dell’ articolo 6, tenendo conto delle proposte della Commissione;
    3. convoca le riunioni della Commissione e ne fissa l’ ordine del giorno;
    4. nomina con proprio decreto fino a quattro esperti e consulenti competenti in materia di politiche di genere determinandone il compenso;
    5. nomina il Segretario tra i componenti della Commissione.

(1) Lettera sostituita dall’ articolo 2, comma 1, del D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 8.
(2) Lettera inserita dall’ articolo 2, comma 1, del D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 8.

Art. 5

Segreteria tecnica della Commissione
  1. La segreteria tecnica della Commissione e’ costituita con decreto del Ministro, e svolge le seguenti funzioni:
    1. istruttoria delle questioni di competenza della Commissione;
    2. adempimenti strumentali al funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro.
  2. La segreteria tecnica si avvale di un contingente massimo di tre unita’ del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunita’ , ad una delle quali vengono attribuite funzioni di coordinamento. Al personale di segreteria non competono compensi aggiuntivi per l’ attivita’ prestata per la Commissione.

Art. 6

Disposizioni finanziarie
  1. Per le spese destinate alla realizzazione delle finalita’ della Commissione e al suo funzionamento, si utilizzano le risorse stanziate in un capitolo istituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ridotte del trenta per cento rispetto all’ esercizio finanziario 2005. Per l’ anno 2006, la riduzione prevista dall’ articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia’ assunti alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo.

Art. 7

Relazione finale
  1. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la Commissione presenta una relazione sull’ attivita’ svolta al Ministro per i diritti e le pari opportunita’ che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita’ dell’ organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i diritti e le pari opportunita’ .
  2. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
  3. I componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata della Commissione e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga di durata dell’ organismo.

Art. 8

Norma transitoria
  1. In fase di prima applicazione il termine per la dichiarazione di disponibilita’ a comporre la Commissione di cui al comma 2 dell’ articolo 2 e’ sostituito con il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9

Abrogazioni
  1. Ai sensi dell’ articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
    1. gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
    2. l’ articolo 6, comma 2 e l’ articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 luglio 2003, n. 226;
    3. il decreto del Ministro per le pari opportunita’ 19 maggio 2004, n. 275.
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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