Pari opportunità (Costituzione 27 Dicembre 1947, Art. 37)

 

Costituzione Della Repubblica Italiana 27 Dicembre 1947

 

– Omissis –

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

– Omissis –

 

 

 

 

 


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