Parità di trattamenti tra uomo e donna in materia di lavoro (Legge 9 Dicembre 1977 n. 903)

Legge 9 Dicembre 1977, N. 903
(In G.U., 17 Dicembre, N. 343).
Parità Di Trattamento Tra Uomini E Donne In Materia Di Lavoro

Artt. 1-4

Abrogati dall’articolo 57 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

Art. 5

  1. (Omissis) (1).
  2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
    1. (Omissis) (2);
    2. (Omissis) (2);
    3. dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni (3).

(1) Comma abrogato dall’Art. 86, comma 2, D.L. 26 marzo 2001, n. 151.
(2) Lettera abrogata dall’Art. 86, comma 2, D.L. 26 marzo 2001, n. 151.
(3) Articolo sostituito dall’Art. 17, comma 1, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

Art. 6-6ter

Abrogati dall’Art. 86, comma 2, D.L. 26 marzo 2001, n. 151.

Art. 7

Abrogato dall’Art. 17, comma 4, L. 8 marzo 2000, n. 53.

Art. 8

Abrogato dall’Art. 86, comma 2, D.L. 26 marzo 2001, n. 151.

Artt. 9-12

Abrogati dall’articolo 57 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

Art. 13

(Omissis) (1).

(1) Sostituisce l’ultimo comma dell’Art. 15, L. 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 14

Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo nell’impresa familiare è riconosciuto il diritto di rappresentare l’impresa negli organi statutari delle cooperative, dei consorzi e di ogni altra forma associativa.

Art. 15

Abrogato dall’articolo 57 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

Art. 16

[ L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della presente legge, è punita con l’ammenda da euro 103 a euro 516](1).
L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 5 è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 516 a euro 2.582 (2).
Per l’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalità previste dall’articolo 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

(1) Comma abrogato dall’articolo 57 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
(2) Comma sostituito dall’Art. 26, comma 49, D.L. 19 dicembre 1994, n. 758, con effetto a decorrere dal 26 aprile 1995 .

Art. 17

Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 9 e 11 della presente legge, valutati, in ragione d’anno, rispettivamente in 10 ed in 18 miliardi di lire, si provvede per l’anno finanziario 1977 con un’aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18

Abrogato dall’Art. 10, comma 3, D.L. 23 maggio 2000, n. 196.

Art. 19

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge. In conseguenza, cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Sono altresì nulle le disposizioni dei contratti collettivi o individuali di lavoro, dei regolamenti interni delle imprese e degli statuti professionali che siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


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