DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309 – Lavoratori tossicodipendenti
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (GU n.255 del 31-10-1990 – Suppl. Ordinario n. 67).
Art. 124.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Lavoratori tossicodipendenti
1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di
tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi
terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle
unita' sanitarie locali o di altre strutture
terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo
indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro
per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative e'
dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per
un periodo non superiore a tre anni.
2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il
pubblico impiego possono determinare specifiche modalita' per
l'esercizio della facolta' di cui al comma 1. Salvo piu' favorevole
disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il
trattamento terapeutico-riabilitativo e' considerata, ai fini
normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza
assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I
lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta
essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere
al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente
qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la
necessita'.
3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 e'
consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi
dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962,
n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo
determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.
4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il
possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per
l'accesso all'impiego, nonche' quelle che, per il personale delle
Forze di polizia, per quello che riveste la qualita' di
agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti
previsti dall'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874,
disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.