Permessi e congedi per gravi motivi familiari (Legge 8 marzo 2000 n. 53, Art. 4)
Art. 4
Congedi per eventi e cause particolari
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso
retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di
documentata grave infermita' del coniuge o di un parente entro il
secondo grado o del convivente, purche' la stabile convivenza con il
lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In
alternativa, nei casi di documentata grave infermita', il lavoratore
e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse
modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono
richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le
patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo,
continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale
periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto
alla retribuzione e non puo' svolgere alcun tipo di attivita'
lavorativa. Il congedo non e' computato nell'anzianita' di servizio
ne' ai fini previdenziali; il lavoratore puo' procedere al riscatto,
ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i
criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalita' di
partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che
riprende l'attivita' lavorativa dopo la sospensione di cui al comma
2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio
decreto, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della
previdenza sociale e per le pari opportunita', provvede alla
definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al
presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai
sensi del comma 2, nonche' alla individuazione dei criteri per la
verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di
grave infermita' dei soggetti di cui al comma 1.