Computo dell’indennità di mancato preavviso (Art. 2121 C.C., Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 262)

 

Codice Civile
R.D.
16/03/1942 , n. 262

 

– Omissis –

Art. 2121

Computo dell’indennità di mancato preavviso (1).

 

  1. L’indennità di cui all’articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
  2. Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l’indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
  3. Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto e dell’alloggio dovuto al prestatore di lavoro.

 

(1)Articolo così sostituito dall’art. 1 l. 29 maggio 1982, n. 297.

– Omissis –

 

 

 

 

 


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