Sgravio contributivo (Circolare INPS 6 Agosto 2008 n. 82)

Oggetto:
Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Art. 1, co. 67. Decreto Interministeriale 7 maggio 2008. Sgravio contributivo per l’ incentivazione della contrattazione di secondo livello. Modalità operative per richiedere il beneficio.

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti e precisazioni in materia di sgravio contributivo per il datore di lavoro e per il lavoratore, introdotto con effetto dal 1° gennaio 2008, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, sgravio che costituisce il precedente regime di decontribuzione abrogato dalla stessa data. Si comunicano, inoltre, le modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio in questione, modalità che prevedono la richiesta esclusivamente in via telematica e si forniscono le specifiche tecniche per accedere alla procedura di trasmissione delle domande di ammissione che saranno soggette a graduatoria nei limiti delle risorse assegnate dalla legge e secondo i criteri di priorità previsti dal decreto. L’ apertura della procedura per l’ invio delle domande sarà portata a conoscenza in tempo utile i priorità previsti dal decreto. L’ apertura della procedura per l’ invio delle domande sarà portata a conoscenza in tempo utile.

Premessa.

L’ articolo 1, comma 67 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto – con effetto dal 1° gennaio 2008 – l’ abrogazione del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all’ articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (decontribuzione).
In sua sostituzione, il medesimo comma 67 ha introdotto – in via sperimentale per il triennio dal 2008 al 2010, a domanda delle aziende – uno sgravio contributivo entro i limiti delle risorse stabilite dalla legge.
Per l’ attuazione pratica del nuovo incentivo, la legge tuttavia rimanda all’ emanazione di un apposito decreto interministeriale Lavoro – Economia. Il Decreto interministeriale 7 maggio 2008 (allegato 1), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008, nell’ attuare le misure previste nel citato intervento legislativo, stabilisce altresì i criteri di priorità in base ai quali le aziende saranno ammesse al nuovo beneficio contributivo e ne affida all’ Istituto la gestione, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti e precisazioni in materia e si indicano, inoltre, le modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio previsto dalla legge n. 247/2007.

Contenuto della norma.

L’ Art. 1 del decreto ripartisce la dotazione finanziaria a disposizione dell’ apposito Fondo (650 milioni di euro, per ciascuno dei tre anni 2008, 2009 e 2010) previsto dalla legge n. 247/2007, per il finanziamento di sgravi contributivi concessi per l’ incentivazione della contrattazione di secondo livello.
Dette risorse sono assegnante nella misura del 62,5 per cento alla contrattazione aziendale e del 37,5 per cento alla contrattazione territoriale. In caso di mancato utilizzo dell’ intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie contrattuali, il decreto stabilisce che la quota residua venga attribuita all’ altra tipologia.

Oggetto del beneficio.

Dal 1° gennaio 2008, il D.M. prevede la concessione di uno sgravio contributivo sugli mporti previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, entro il limite del 3% della retribuzione contrattuale annua dei lavoratori.
Atteso il carattere sperimentale del beneficio, il provvedimento ministeriale prevede che – limitatamente all’ anno in corso e in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate -il citato tetto del 3% possa essere rideterminato con decreto interministeriale, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, fermi restando il limite di spesa complessivo (650 milioni di euro annui) e il tetto massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal comma 67 dell’ articolo 1 della legge n. 247/2007 nella misura del 5%.

Retribuzione contrattuale.

Per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire del nuovo sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione “contrattuale”.
A tale riguardo, il termine “contrattuale” va ricondotto al significato onnicomprensivo di disciplina pattizia della retribuzione quale obbligazione fondamentale del datore di lavoro e comprende quanto stabilito sia dai contratti ed accordi collettivi di lavoro – anche aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello – sia da quelli individuali, ivi compresi i premi oggetto di sgravio.
Ciò anche in considerazione dell’ espresso richiamo operato dall’ articolo 3, co. 4 del D.M. alla disposizione di cui all’ articolo 1, comma 1, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389.
Quanto agli elementi che concorrono a determinare il limite massimo della retribuzione, il decreto ministeriale precisa che tali componenti sono quelli imponibili ai sensi dell’ articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dal D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e successive modifiche e integrazioni. Per “retribuzione contrattuale”, quindi, si deve intendere quella imponibile annua ai fini previdenziali.

Misura dello sgravio.

Entro il tetto della retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:

  • entro il limite massimo di 25 punti dell’ aliquota a carico del datore di lavoro1; l’ aliquota deve essere considerata al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate; in agricoltura l’ aliquota deve essere al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
  • totale sulla quota del lavoratore.

Per una piè agevole interpretazione si propone l’ esempio che segue. In una azienda industriale con oltre 50 dipendenti, ad un operaio con una retribuzione presunta annua di € 24.000,00, é corrisposto un premio di risultato di € 1.000,00. Ai fini della quantificazione dello sgravio, dovrà operarsi come segue:

  • retribuzione presunta annua del lavoratore € 25.000 (comprensivi del premio);
  • sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dalla contrattazione di 2° livello, nei limiti del 3% della retribuzione imponibile annua del lavoratore – pari a 25 punti percentuali della quota di contribuzione datoriale dovuta sull’ erogazione per la quale si chiede il beneficio e totale per quanto attiene la quota del lavoratore;
  • tetto dell’ erogazione per la quale è possibile richiedere lo sgravio = € 25.000,00 x 3% = € 750,00;
  • sgravio a favore dell’ azienda = 25 punti della percentuale a proprio carico (€ 750,00 x 25% = € 188,00);
  • sgravio a favore del lavoratore = 9,49%, pari all’ intera quota a suo carico (€ 750,00 x 9,49% = € 71,00);
  • sgravio complessivo richiesto = € 259,00 (€ 188,00 azienda e € 71,00 lavoratore).

  1. La riduzione di 25 punti dell’ aliquota datoriale, costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle aziende che assolvono la contribuzione pensionistica presso Enti diversi dall’ INPS. Rimane, in ogni caso, escluso dallo sgravio il contributo (0,30%) ex Art. 25, co. 4 della legge n. 845/1978, versato dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria.
  2. Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore sarà pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla Cigs (art. 9 legge n. 407/1990) e 8,84% per gli operai assunti in agricoltura; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex Art. 3ter della legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile per l’ anno 2008 € 40.765,00 che, mensilizzato, è pari a € 3.397,00).

Condizioni di accesso.

Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche:

  • essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi o dalle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni provinciali del Lavoro entro 30 giorni dalla data della loro stipulazione ovvero, per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la data di entrata in vigore del decreto -e non già depositati -entro 30 giorni da quest’ ultima data;
  • prevedere erogazioni incerte nella corresponsione o nel loro ammontare e correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’ andamento economico dell’ impresa e dei suoi risultati.

Ai fini dell’ accesso al beneficio, il decreto precisa che è sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei predetti parametri (aumenti di produttività, qualità ed altri elementi) .
Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
Come può evincersi dall’ impianto legislativo, per l’ accesso al beneficio è vincolante il deposito – presso la Direzione provinciale del lavoro competente – degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro.
Ne consegue che, in assenza, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello non potranno essere ammessi allo sgravio contributivo.
Con riferimento alle imprese di somministrazione lavoro di cui al D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ai fini dell’ accesso allo sgravio, dovrà farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’ impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
Per espressa previsione legislativa, la concessione dello sgravio è, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’ articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro – fatta salva l’ eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato – sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.
Cfr circolare n. 51/2008, Cfr. articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Con esclusivo riferimento alle aziende che aderiscono ai contratti territoriali, si precisa che, nelle ipotesi in cui la sottoscrizione del contratto territoriale e il suo deposito siano intervenuti entro il 31 dicembre 2007, potrà essere indicata convenzionalmente tale data.
Con esclusivo riferimento alle aziende che aderiscono ai contratti territoriali, si precisa che, nelle ipotesi in cui la sottoscrizione del contratto territoriale e il suo deposito siano intervenuti entro il 31 dicembre 2007, potrà essere indicata convenzionalmente tale data.
Nel caso di contribuzione pensionistica versata ad altro ente previdenziale e di contribuzione minore dovuta all’ INPS devono essere presentate due distinte domande (vedi nota 1).
Relativamente ai contratti aziendali, qualora le domande contenute nel flusso non trovino interamente capienza nelle risorse disponibili,l’ Istituto procederà ad ammettere quelle il cui contratto aziendale è stato stipulato e presentato in epoca piè remota.

Esclusioni.

Sono escluse dal beneficio in trattazione le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, relativamente ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all’ ARAN.
Lo sgravio, inoltre, non compete per le aziende che hanno corrisposto ai dipendenti -nell’ anno solare di riferimento – trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall’ articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Modalità di accesso.

Le modalità di accesso al beneficio sono indicate nell’ Art. 3 del decreto. Le aziende -anche per il tramite degli intermediari autorizzati4 – dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’ INPS, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali.
La domanda – che dovrà essere trasmessa anche con riferimento ai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, sottoscritti e depositati entro il 31 dicembre 2007 -deve contenere i dati sottoelencati e potrà riguardare una singola matricola (acquisizione di una singola domanda) ovvero una pluralità di matricole (caricamento flusso XML). Per le aziende agricole la matricola è rappresentata, come è noto, dal codice azienda:

  1. i dati identificativi dell’ azienda;
  2. la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello 5;
  3. la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;
  4. l’ importo annuo complessivo delle erogazioni che si prevede possano essere ammesse allo sgravio, entro il limite massimo individuale del 3% della retribuzione imponibile, dei lavoratori beneficiari e il numero degli stessi;
  5. l’ ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell’ aliquota a suo carico;
  6. l’ ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;
  7. l’ indicazione dell’ Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

La indicazione degli importi di cui alle lettere d), e) ed f), va riferita a ciascuno degli anni per i quali sono dovute le erogazioni contrattuali.
In relazione alla necessaria messa a punto delle procedure telematiche su internet e alla indispensabile verifica delle funzionalità e delle performances, in considerazione dell’ elevato numero delle imprese interessate, si comunica che le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 15.00 del 15 settembre p.v. secondo le specifiche tecniche allegate alla presente circolare.

Contratti territoriali.

L’ articolo 3 co. 4 del decreto stabilisce che, fermo restando le procedure per l’ ammissione allo sgravio, specifiche modalità operative possano essere previste dall’ Istituto limitatamente ai contratti territoriali.
A tale particolare riguardo, si fa presente che le domande delle aziende che aderiscono agli accordi territoriali potranno essere presentate in unico file, anche per pluralità di accordi territoriali (es. tessili, chimici ecc.), dagli intermediari autorizzati.
Tenuto conto dei criteri di priorità illustrati al punto successivo, le domande formalmente corrette saranno globalmente ammesse al beneficio contributivo, nei limiti delle risorse disponibili.

Criteri di priorità.

Nel rispetto dei limiti di spesa complessivamente previsti, l’ articolo 4 del decreto stabilisce i seguenti criteri di priorità per la concessione dello sgravio contributivo:

  1. contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello stipulati e depositati alla data del 31 dicembre 2007 i cui effetti si protraggono successivamente alla predetta data, secondo l’ ordine cronologico di inoltro della domanda di ammissione, fermo restando, per i contratti territoriali, quanto precisato al precedente punto 8.
  2. contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello stipulati e depositati dal 1° gennaio 2008, secondo l’ ordine cronologico di inoltro della domanda di ammissione, considerando prioritariamente la data di stipula del contratto.

A tutte le domande trasmesse, sia singolarmente che tramite flusso, sarà assegnato dalla procedura un numero di protocollo informatico. Relativamente alle domande trasmesse tramite flusso, si fa presente che alle stesse sarà attribuita la stessa data ed ora di trasmissione.

Ammissione allo sgravio.

Il Decreto interministeriale, nello stabilire che l’ ammissione al beneficio avvenga con cadenza periodica, affida all’ Istituto la definizione delle relative modalità. A tal fine si precisa che, entro i 45 giorni successivi alla data dalla quale è possibile inoltrare le domande di accesso al beneficio, l’ Istituto provvederà all’ ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dando tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati dell’ esito della domanda. La concreta fruizione del beneficio, come precisato al punto 5, resta tuttavia subordinata alla verifica da parte dell’ istituto del possesso dei requisiti di regolarità contributiva che saranno accertati secondo la procedura illustrata con la circolare n. 51 del 18 aprile 2008 e con il successivo messaggio 14521 del 25 giugno 2008.
Con successivo messaggio saranno rese note le modalità operative per la fruizione delle somme spettanti con effetto dal 1° gennaio 2008 e per la regolarizzazione, mediante compensazione, di quanto eventualmente fruito a titolo di decontribuzione ex L. 135/97, così come previsto all’ Art. 5, comma 1 del decreto in oggetto.

Soggetti abilitati alla trasmissione delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello.

La trasmissione telematica delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello, è consentita alle sottoelencate categorie:

  • datori di lavoro;
  • intermediari incaricati dai datori di lavoro, abilitati a svolgere gli adempimenti di cui all’ articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

L’ accesso al servizio on-line in argomento è possibile solo previa registrazione dell’ utente e assegnazione, da parte dell’ Istituto, di un apposito PIN (Personal Identification Number). Le istruzioni relative al rilascio del PIN sono state fornite con la circolare n. 191 del 30 ottobre 2001 e n. 32 del 17 febbraio 2004, cui si fa rinvio per ulteriori approfondimenti. Si precisa che le categorie sopra citate già titolari di PIN e abilitate alla trasmissione delle denunce mensili obbligatorie (DM10, EMens, DMAG, ecc.) non dovranno effettuare alcun adempimento; il nuovo servizio on-line sarà automaticamente aggiunto al portafoglio di servizi telematici già in loro possesso.
L’ accesso alla procedura avviene mediante selezione dei “Servizi Online” presenti sul sito INTERNET dell’ Istituto www.inps.it. Individuando la voce “Aziende, consulenti e professionisti” nel menè “Per tipologia di utente” e richiamando la funzione “Servizi per aziende e consulenti”, viene richiesta l’ identificazione dell’ utente mediante immissione del codice fiscale e del PIN; completata correttamente l’ autenticazione, nella pagina “Servizi per aziende e consulenti” i soggetti abilitati potranno accedere al nuovo servizio “Sgravio contrattazione secondo livello”.
Si forniscono in allegato la guida operativa e le specifiche tecniche.


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