Cumulo trattamento pensionistico e retribuzione (Legge 6 Agosto 2008 n. 133, Art 19)

Decreto-Legge 25 Giugno 2008, N.112
Decreto Convertito, Con Modificazioni, In Legge 6 Agosto 2008, N. 133.
Disposizioni Urgenti Per Lo Sviluppo Economico, La Semplificazione, La Competitivita’, La Stabilizzazione Della Finanza Pubblica E La Perequazione Tributaria.

– Omissis –

Art.19

Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianita’ a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonche’ della gestione separata di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
    1. sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianita’ contributiva pari o superiore a 40 anni;
    2. sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con eta’ pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
  2. I commi 21 e 22 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.
  3. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758 (1).

(1) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 9 dicembre 2008, n. 108.

– Omissis –


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