Disciplina delle forme pensionistiche complementari (Decreto Legislativo 21 Aprile 1993 n. 124)

(1)
Vedi l’ articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(2)
Vedi l’ articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

(3)
Decreto abrogato dall’ articolo 21, comma 8, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, fatto salvo quanto disposto dall’ articolo 23, comma 5del medesimo D. Lgs. 252/2005, come modificato dall’ articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 1

Ambito di applicazione.
  1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l’ erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare piè elevati livelli di copertura previdenziale. (138)

Art. 2

Destinatari
1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:
a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell’ appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;
b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;
b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate; (1)
b-ter) per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto. (2)
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b-bis) e b-ter), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita; (3)
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio. (4)

Art. 3

Istituzione delle forme pensionistiche complementari
1. Salvo quanto previsto dall’ Art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell’ economia e del lavoro; (5)
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute; (6)
c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale. (7)
1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l’ obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari. (8)
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’ Art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all’ Art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell’ Art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l’ indicazione di “fondo pensione”, la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.
4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale. (9)

Art. 4

Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’ esercizio.
  1. Fondi pensione sono costituiti:
    1. come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell’ Art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell’ iniziativa;
    2. come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell’ Art. 12 del codice civile; in tale caso il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’ Art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
  2. I fondi pensione possono essere costituiti altresì nell’ ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ ambito del patrimonio della medesima società od ente, con gli effetti di cui all’ Art. 2117 del codice civile.
  3. L’ esercizio dell’ attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui all’ Art. 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l’ esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l’ autorizzazione sono fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dell’ istanza e della prescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell’ ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell’ istanza; la commissione può determinare, con proprio regolamento, le modalità di presentazione dell’ istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’ autorizzazione. Con uno o piè decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (10):
    1. le modalità di presentazione dell’ istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio dell’ autorizzazione;
    2. i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell’ atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
    3. i requisiti per l’ esercizio dell’ attività, con particolare riferimento all’ onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all’ Art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti; (11)
    4. i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro. (12)
  4. I fondi pensione costituiti nell’ ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell’ Art. 12 del codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
  5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l’ autorizzazione non può essere concessa:
    1. se, in caso di società, questa non abbia la forma di società per azioni o in accomandita per azioni;
    2. se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali, amministrative e contabili separate da quelle della società o dell’ ente;
    3. se la contabilità e i bilanci della società o ente non siano sottoposti a controllo contabile e a certificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella della richiesta di autorizzazione.
  6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione di cui all’ Art. 16.
  7. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall’ autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività, ovvero quando, per i fondi di cui all’ articolo 3, non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso. (13) (14)

Art. 5

Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo.
  1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive. (15)
  2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo.
  3. Nell’ ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell’ Art. 4, comma 2, è istituito un organismo di sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1. (16)

Art. 6

Regime delle prestazioni e modelli gestionali.
1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all’ esercizio dell’ attività di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’ Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’ articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’ Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei princìpi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1,per l’ attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso. (17)
1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’ Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’ utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente. (21)
1-ter. Gli enti gestori delle forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l’ Autorità garante della concorrenza e del mercato, di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale e la cui gestione dovrà essere organizzata secondo le stesse modalità e gli stessi criteri indicati nel comma 1-bis. (27)
2. Alle prestazioni di cui all’ articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all’ articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (18)
2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all’ articolo 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’ ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all’ articolo 16. L’ autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all’ articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la convenzione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all’ erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni. (22)
3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell’ esecuzione di tali convenzioni non si applica l’ articolo 6-bis del presente decreto legislativo. (19)
4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi. (20)
4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi individuati ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, terzo periodo richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’ insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell’ ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso :
a) contenere le linee di indirizzo dell’ attività dei soggetti convenzionati nell’ ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;
b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrate in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all’ atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;
c) prevedere l’ attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo. (28)
4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all’ articolo 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l’ accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari. (23)
4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all’ articolo 16, assunta previo parere dell’ autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell’ esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni. (24)
4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all’ articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all’ articolo 16, sono individuati:
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo. (25)
4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell’ ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse. (26)
5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un’ influenza dominante sulla società emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell’ Art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento. (29) (30) (31)

Art. 6-bis

Banca depositaria. (32)
  1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all’ articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall’ articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.
  2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all’ articolo 6, comma 4-quinquies.
  3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983. (33)

Art. 6-ter

Convenzioni (34)
  1. Per la stipula delle convenzioni di cui all’ articolo 6, commi 2, 2-bis, e 3, e all’ articolo 6-bis, nonché per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’ insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. (35)

Art. 7

Prestazioni.
  1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.
  2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell’ età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione. Per i soggetti di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera b-ter), si considera età pensionabile il compimento dell’ età prevista dall’ articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. (36)
  3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell’ attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un’ età di non piè di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell’ ordinamento obbligatorio di appartenenza. All’ atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive definiscono, in deroga al requisito di cui al primo periodo, la gradualità di accesso alle prestazioni di cui al presente comma in ragione dell’ anzianità già maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui all’ Art. 10, comma 1, lettera a).
  4. L’ iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un’ anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’ acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del primo comma dell’ articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’ articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all’ Art. 10, comma 1, lettera c). Ai fini della determinazione dell’ anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall’ iscritto per i quali l’ interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale. (37)
  5. L’ entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all’ atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione, nell’ ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a prestazione definita di cui all’ Art. 2, comma 2.
  6. Le fonti costitutive possono prevedere:
    1. la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell’ importo maturato, salvo che l’ importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell’ assegno sociale di cui, all’ articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335; (38)
    2. l’ adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell’ equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna forma. (39)

Art. 8

Finanziamento.
1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all’ Art. 409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi.
1-bis. Per i soggetti di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l’ azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dell’ importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso il fondo pensione complementare medesimo. (40)
2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del T.F.R., che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d’ impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’ imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell’ accantonamento annuale al T.F.R., determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l’ utilizzazione di quota dell’ accantonamento annuale al T.F.R. da destinare al fondo, determinano la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al T.F.R.. (41)
3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al T.F.R., posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai princìpi del presente decreto legislativo.
5. Gli enti di cui all’ Art. 6, comma 1, lettera c), sentita l’ Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’ utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente. (42) (43)

Art. 9

Fondi pensione aperti
  1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’ Art. 6, comma 1, nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2.
  2. Detti fondi sono aperti all’ adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all’ Art. 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all’ Art. 10, comma 1, lettera b), ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva. (44)
  3. Ferma restando l’ applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l’ autorizzazione alla costituzione e all’ esercizio è rilasciata ai sensi dell’ Art. 4, comma 3, dalla commissione di cui all’ Art. 16, d’ intesa con le rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti. (45) (46)

Art. 9-bis

Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti. (47)
  1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l’ adesione ai fondi pensione di cui all’ articolo 9. L’ adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
  2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di partecipazione alle forme di cui al comma 1.
  3. L’ ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all’ atto dell’ adesione, può essere successivamente variato.
  4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell’ età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma e che quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dell’ attività lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un’ età di non piè di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’ impresa si considera età pensionabile il compimento dell’ età prevista dall’ articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni.
  5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell’ età pensionabile.
  6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore attuale può essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello maturato, salvo che l’ importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell’ assegno sociale di cui all’ articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. (47)

Art. 9-ter

Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita. (48)
  1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall’ Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all’ articolo 9-bis, comma 4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L’ adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
  2. L’ ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all’ atto della conclusione del contratto, può essere successivamente variato.
  3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1 devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla commissione di cui all’ articolo 16, prima della loro applicazione. (49)

Art. 10

Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisititi di partecipazione. (50) (52)
1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini di esercizio:
a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all’ Art. 9 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter; (53)
c) il riscatto della posizione individuale. (54)
1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell’ articolo 7. (55)
2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all’ articolo 9 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività. (58)
3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter conseguenti all’ esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall’ esercizio dell’ opzione. (59)
3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell’ intera posizione individuale dell’ iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9 o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all’ articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell’ offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai fondi. (60)
3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell’ iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita al fondo pensione. (61)
3-quater. In caso di morte dell’ iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dell’ accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli eredi. (56)
3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facoltà di trasferimento dell’ intera posizione individuale dell’ iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto. (57) (51)

Art. 11

Vicende del fondo pensione. (62)
  1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all’ Art. 10.
  2. Nel caso di cessazione dell’ attività del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell’ Art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su proposta della commissione di cui all’ Art. 16, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.
  3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla commissione di cui all’ Art. 16, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull’ equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla commissione di cui all’ Art. 16, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell’ equilibrio del fondo pensione.
  5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell’ amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla commissione di cui all’ Art. 16, i cui compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbiano costituito un fondo di cui all’ Art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all’ Art. 16, nomina un commissario straordinario incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo. (63)

Art. 12

Contributo di solidarietà. (64)
1. Fermo restando l’ assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’ Art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui all’ Art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al T.F.R., destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all’ Art. 1 del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il contributo di solidarietà di cui all’ Art. 9-bis del citato decreto-legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente decreto legislativo.
1-bis. All’ Art. 5, comma 1, del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: “Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare”. (66) (65)

Art. 13

Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni. (67) (69)
  1. In deroga al comma 4 dell’ Art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è imponibile la quota di accantonamento annuale del T.F.R. destinato a forme pensionistiche complementari. (70)
  2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, diversi dalle quote del T.F.R. destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del T.F.R. e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione è ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all’ Art. 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del T.F.R. almeno per un importo pari all’ ammontare del contributo erogato. (71)
  3. All’ Art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. nel comma 2, la lettera a ) è sostituita dalla seguente:
      “a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in conformità a disposizioni di legge; i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del T.F.R. destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del T.F.R. e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all’ Art. 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del T.F.R. almeno per un importo pari all’ ammontare del contributo versato; la suddetta condizione non si applica nel caso di cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori;”
    2. dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:”8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a ) del comma 1 dell’ Art. 47 sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, dell’ imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria”.
  4. All’ Art. 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera e ) è inserita la seguente:
    “e-bis ) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni dai soggetti di cui all’ Art. 2, comma 1, lettera b ), del medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, del reddito di lavoro autonomo o d’ impresa dichiarato”.
  5. Con legge finanziaria possono essere annualmente adeguati gli importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4. (72)
  6. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del T.F.R. destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a formare il reddito nell’ esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell’ esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica l’ Art. 44, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell’ ammontare complessivamente maturato. (73)
  7. All’ Art. 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera h ) è inserita la seguente:
    ” h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni;”.
  8. All’ Art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
    “7-bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) del comma 1 dell’ Art. 47 costituiscono reddito per l’ 87,5 per cento dell’ ammontare corrisposto”.
  9. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all’ Art. 10, comma 1, lettera c ), erogati ai soggetti di cui all’ Art. 2, comma 1, lettere a ) e b-bis), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell’ Art. 16, comma 1, lettera a ), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica il comma 3 del medesimo Art. 16 e le prestazioni stesse sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l’ aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 dell’ Art. 17 del medesimo testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale del T.F.R. destinato alla forma pensionistica complementare e l’ ammontare della riduzione stessa applicabile al T.F.R. è diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato Art. 17 e successive modifiicazioni ed integrazioni. (74)
  10. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all’ Art. 10, comma 1, lettera c ), erogati ai soggetti di cui all’ Art. 2, comma 1, lettera b ), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell’ Art. 16, comma 1, lettera c ), del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano il comma 3 dell’ Art. 16 e il comma 2 dell’ Art. 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni. (75)
  11. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi pensione al momento della conversione in rendita del montante dei contributi versati, l’ imposta di cui all’ Art. 1 della tariffa di cui all’ allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta nella misura dello 0,1 per cento. (76)
  12. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all’ Art. 6, comma 1, lettera b ), non sono soggette all’ imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216. (77)
  13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale. (78)
  14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all’ articolo 16 l’ ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di T.F.R.. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. (68)

Art. 14

Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita. (79) (81)
  1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’ 11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’ imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’ imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d’ investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell’ articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all’ inizio dell’ anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con l’ aliquota del 12,50 per cento concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d’ imposta del 15 per cento. Il credito d’ imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in cui gli organismi d’ investimento collettivo del risparmio siano assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l’ aliquota del 5 per cento. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d’ imposta del 15 per cento. Il credito d’ imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall’ imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all’ inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d’ anno, in luogo del patrimonio all’ inizio dell’ anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell’ anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. (82)
  2. Il risultato negativo maturato nel periodo d’ imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’ imposta successivi, per l’ intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d’ imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all’ atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un’ apposita certificazione dalla quale risulti l’ importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d’ imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d’ imposta corrispondente all’ 11 per cento di tale importo. (84)
  3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d’ imposta. Non si applicano la ritenute previste dal comma 2 dell’ articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché le ritenute previste, nella misura del 12,50 per cento e del 5 per cento, dal comma 3-bis dell’ articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell’ articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. (83)
  4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d’ imposta o l’ imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell’ imposta sostitutiva.
  5. L’ imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  6. La dichiarazione relativa all’ imposta sostitutiva è presentata entro un mese dall’ approvazione del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è prevista l’ approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d’ imposta. Nel caso di fondi costituiti nell’ ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell’ ente.
  7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse. (80)

Art. 14-bis

Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazione definite e dei contratti di assicurazione di cui all’ articolo 9-ter. (85) (87)
1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’ 11 per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’ imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell’ anno, il valore attuale della rendita stessa all’ inizio dell’ anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d’ imposta successivi, per l’ intero importo che trova in essi capienza. (88)
2. Per i contratti di assicurazione di cui all’ articolo 9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’ 11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’ imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell’ anno, il valore attuale della rendita stessa all’ inizio dell’ anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d’ imposta successivi, per l’ intero importo che trova in essi capienza.
2-bis. Per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell’ articolo 14. (89) (86)

Art. 14-ter

Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili. (90) (92)
  1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all’ articolo 6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’ imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all’ 1,50 per cento.
  2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’ 11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’ imposta derivante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell’ articolo 14, commi 1 e 2.
  3. Si applicano le disposizioni dell’ articolo 14, commi da 3 a 7. (91)

Art. 14-quater

Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (93) (95)
1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all’ articolo 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell’ articolo 14.
2. Alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell’ articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni dell’ articolo 14, commi da 5 a 7. (97)
2-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui all’ articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell’ 11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati. (96)
3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all’ articolo 18, comma 1, siano costituite nell’ ambito del patrimonio di società o enti, l’ imposta sostitutiva è corrisposta dalla società o dall’ ente nell’ ambito del cui patrimonio il fondo è costituita. (98) (94)

Art. 15

Responsabilità degli organi del fondo. (99)
  1. Nei confronti dei componenti degli organi di cui all’ Art. 5, comma 1, e dei responsabili del fondo si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.
  2. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui all’ Art. 5, commi 1 e 3, si applica l’ Art. 2407 del codice civile.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione di cui all’ Art. 16, sono sospesi dall’ incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall’ incarico i componenti degli organi collegiali e i responsabili del fondo pensione che:
    1. non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della commissione di cui all’ Art. 16;
    2. forniscono alla predetta commissione informazioni false;
    3. violano le disposizioni dell’ Art. 6, commi 4 e 5;
    4. non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative. (101)
  4. Ai commissari nominati ai sensi dell’ Art. 11 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo. (100)

Art. 16

Vigilanza sui fondi pensione. (102) (103)
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.
2. È istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all’ articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri della commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all’ articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei princìpi di trasparenza e celerità dell’ attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovraintende all’ attività istruttoria e cura l’ esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera, nei limiti delle risorse disponibili, in ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento giuridico ed economico del personale, all’ ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all’ articolo 1, settimo comma, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono esecutive decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi, da effettuare, in ogni caso, unitariamente e in un unico contesto, sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP viene ridefinito, nei limiti dell’ ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’ amministrazione o dall’ ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalità e l’ efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento. (104)
5. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità. Tale regolamento detta altresì norme per l’ adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali. (105)
5-bis. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla commissione per assolvere i compiti di cui all’ articolo 17 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della commissione. (106) (107)

Art. 17

Compiti della commissione di vigilanza. (108) (110)
  1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell’ articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all’ articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all’ articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all’ interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell’ albo di cui all’ articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all’ articolo 16.
  2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui all’ articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:
    1. tiene l’ albo di cui all’ articolo 4;
    2. approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell’ articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; (111) (112)
    3. svolge l’ attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 dell’ articolo 4;
    4. verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 4-quinquies e 5 dell’ articolo 6;
    5. definisce, d’ intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;
    6. autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all’ articolo 6 nonché alla lettera e) del presente comma;
    7. indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77,evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;
    8. valuta l’ attuazione dei princìpi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l’ elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l’ andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità; (113)
    9. esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche mediante ispezioni presso gli stessi, richiedendo l’ esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;
    10. riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;
    11. programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche dell’ Ispettorato del lavoro;
    12. pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.
  3. Per l’ esercizio della vigilanza, la commissione può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:
    1. le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesti;
    2. i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi.
  4. La commissione può altresì:
    1. convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione;
    2. richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione fissandone l’ ordine del giorno.
  5. Nell’ esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione nell’ esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d’ ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell’ esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d’ ufficio e hanno l’ obbligo di riferire alla commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.
  6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all’ articolo 6 e l’ Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l’ efficacia dell’ azione di controllo.
  7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull’ attività svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni. (109)

Art. 18

Norme finali. (114) (116)
1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre l’ Art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1° luglio 1994. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell’ Art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili separate. (117)
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell’ Art. 6, commi 4 e 5, secondo norme per loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro, d’ intesa con la commissione di cui all’ Art. 16; al fine della emanazione di dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti.
3. Non sono tenute all’ adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all’ interno:
a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa. (118) Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza è esercitata, in conformità ai criteri dettati dall’ Art. 17, dall’ organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica medesima. (119)
4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 è assegnato un termine di due anni per provvedere all’ adeguamento alle disposizioni dell’ Art. 5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, è assegnato il medesimo termine per l’ adeguamento alle disposizioni di cui all’ Art. 4, commi 2, 3 e 5.
5. Le operazioni necessarie per l’ adeguamento alle disposizioni di cui all’ Art. 6, commi 4 e 5, sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all’ Art. 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell’ imposta sull’ incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all’ Art. 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all’ Art. 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’ Art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalità che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell’ albo di cui all’ Art. 4, comma 6.
6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali dell’ albo dei fondi pensione a seguito della comunicazione. L’ attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla commissione di cui all’ articolo 16 secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La commissione riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell’ area dei potenziali destinatari, deliberate prima della iscrizione nelle sezioni speciali dell’ albo dei fondi pensione disposta dalla commissione, non si applicano l’ articolo 17, comma 2, lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione. (121)
7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all’ Art. 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari di cui al presente comma non si applica altresì l’ Art. 13, commi 2 e 3, continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell’ articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell’ articolo 13. (120)
8. Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite e, per quelli di cui all’ Art. 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti dall’ applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è consentita, per un periodo di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6, l’ iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all’ Art. 16, da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in particolare, alla variazione dell’ aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato. (122) (124)
8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’ applicazione della disciplina di cui al comma medesimo ed entro sessanta giorni dall’ emanazione del decreto previsto al comma 8-bis provvedono a corredare detta istanza della documentazione idonea a dimostrare l’ esistenza dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma 8-bis, l’ equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui all’ Art. 16, accerta, nei termini e secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 8-bis, la sussistenza delle predette condizioni, per l’ applicazione delle disposizioni di cui al citato comma. (123) (125)
8-quater. Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’ applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data. (126) (127)
8-quinquies. L’ accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento. (128)
9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l’ ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. È abrogato il secondo comma dell’ Art. 14 della predetta legge. I dipendenti previsti dall’ Art. 74, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui all’ Art. 75 del citato decreto, hanno facoltà di ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di provenienza. L’ onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall’ esercizio delle facoltà di cui al presente comma è posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.(115)

Art. 18-bis

Sanzioni penali e amministrative. (129) (130)
1. Chiunque esercita l’ attività di cui all’ articolo 4 senza l’ autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. (131)
2. Salvo che il fatto costituisca piè grave reato, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui all’ articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione di cui all’ articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l’ arresto da sei mesi a tre anni. (132)
3. Il rendiconto e il prospetto di cui all’ articolo 17, comma 2, lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all’ articolo 2621 del codice civile.
4. I componenti degli organi di cui all’ articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione di cui all’ articolo 17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire venticinquecinque milioni a lire centocinquanta milioni. (133)
5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità di cui all’ articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire venticinque milioni a lire centocinquanta milioni. (134)
5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l’ attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l’ articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. (135) (136)

Art. 19

Entrata in vigore.
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (137)

Legenda

(1) – (6)
Lettera aggiunta dall’ articolo 4 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

(2) – (7)
Lettera aggiunta dall’ articolo 17 del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

(3)
Lettera sostituita dall’ articolo 4 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successivamente modificata dall’ articolo 17 del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

(4) – (9) – (14) – (16) – (31) – (33) – (35) – (39) – (43) – (47) – (49) – (107) – (136) – (138)
Articolo abrogato dall’ articolo 21, comma 8, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, fatto salvo quanto disposto dall’ articolo 23, comma 5del medesimo D. Lgs.252/2005, come modificato dall’ articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(5)
Lettera modificata dall’ articolo 4 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

(8)
Comma inserito dall’ articolo 1, comma 35, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

(10)
Alinea modificato dall’ articolo 59, comma 41, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(11)
Per l’ interpretazione autentica della presente lettera vedi l’ articolo 2 del D.L. 19 maggio 1997, n. 129. Vedi anche l’ articolo 4 del D.M. 14 gennaio 1997 e il D.M. 20 giugno 2003.

(12)
Vedi l’ articolo 5 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

(13)
Comma sostituito dall’ articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(15)
Comma modificato dall’ articolo 74, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi le disposizioni di cui al DPCM 2 maggio 2003.

(17) – (18) – (19) – (20)
Comma sostituito dall’ articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Vedi provvedimento ISVAP 14 novembre 1997

(27) – (29)
Comma aggiunto dall’ articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

(28)
Comma aggiunto dall’ articolo 58, comma 8, della legge17 maggio 1999, n. 144.

(30)
Per le procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione negoziali e alle convenzioni di cui al presente articolo vedi la Deliberazione COVIP 4 dicembre 2003.

(32)
Articolo aggiunto dall’ articolo 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

(34)
Articolo aggiunto dall’ articolo 71 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

(36)
Comma modificato dall’ articolo 17 del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

(37)
Comma sostituito dall’ articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

(38)
Lettera modificata dall’ articolo 3 del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

(40)
Comma aggiunto dall’ articolo 17 del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, e successivamente modificato dall’ articolo 78, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(41)
Comma modificato dall’ articolo 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

(42)
Vedi l’ articolo 71, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

(44)
Comma modificato dall’ articolo 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

(45)
Comma modificato dall’ articolo 59, comma 41, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(46) – (50) – (51) – (62) – (63) – (64) – (65) – (67) – (68) – (79) – (80) – (85) – (86) – (90) – (91) – (93) – (94) – (99) – (100) – (108) – (109) – (114) – (115) – (137)
Articolo abrogato dall’ articolo 21, comma 8, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’ articolo 23 del medesimo D. Lgs., come modificato dall’ articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(46) – (48)
Articolo aggiunto dall’ articolo 2 del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

(52)
Rubrica sostituita dall’ articolo 3, D.L. 18 febbraio 2000, n. 47.

(53)
Lettera modificata dall’ articolo 3, D.L. 18 febbraio 2000, n. 47.

(54)
Comma modificato dall’ articolo 1, D.L. 30 dicembre 1993, n. 585.

(55) – (56) – (57)
Comma aggiunto dall’ articolo 3, D.L. 18 febbraio 2000, n. 47.

(58)- (59)
Comma modificato dall’ articolo 3, D.L. 18 febbraio 2000, n. 47.

(60)
Comma aggiunto dall’ articolo 10, legge8 agosto 1995, n. 335e successivamente modificato dall’ articolo 3, D.L. 18 febbraio 2000, n. 47.

(61)
Comma aggiunto dall’ articolo 10, legge8 agosto 1995, n. 335e successivamente modificato dall’ articolo 58, legge17 maggio 1999, n. 144.

(66)
Comma aggiunto dall’ articolo 2, D.L. 30 dicembre 1993, n. 585.

(69)
Articolo sostituito dall’ articolo 11, legge 8 agosto 1995, n. 335.

(70) – (71) – (72) – (73) – (74) – (75) – (76) – (77)
Comma abrogato dall’ articolo 3, D.L. 18 febbraio 2000, n. 47.

(78)
Comma sostituito dall’ articolo 3, D.L. 18 febbraio 2000, n. 47.

(81)
Articolo sostituito dall’ articolo 4, D. Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585, successivamente dall’ articolo 12, legge 8 agosto 1995, e da ultimo dall’ articolo 5, D.L. 18 febbraio 2000, n. 47.

(82) – (83) Comma modificato dall’ articolo 12 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(84)
Comma modificato dall’ articolo 3, D.L. 12 aprile 2001, n. 168.

(87)
Articolo aggiunto dall’ articolo 6, D.L. 18 febbraio 2000, n. 47.

(88)
Comma modificato dall’ articolo 4, D.L. 12 aprile 2001, n. 168.

(89)
Comma aggiunto dall’ articolo 4, D.L. 12 aprile 2001, n. 168.

(92)
Articolo aggiunto dall’ articolo 7, D.L. 18 febbraio 2000, n. 47.

(95) – (96)
Articolo aggiunto dall’ articolo 8, D.L. 18 febbraio 2000, n. 47.

(97)
Comma modificato dall’ articolo 5, D.L. 12 aprile 2001, n. 168.

(98)
Comma aggiunto dall’ articolo 5, D.L. 12 aprile 2001, n. 168.

(101)
Per le procedura di applicazione delle sanzioni di cui al presente comma vedi la Deliberazione COVIP 01 ottobre 2002.

(102)
Articolo sostituito dall’ articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

(103)
Per il finanziamento della commissione di vigilanza sui fondi pensione vedi il D.M. 15 aprile 1998. Per l’ integrazione della commissione di vigilanza sui fondi pensione vedi l’ articolo 9, comma 5, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510.

(104) – (105)
Comma modificato dall’ articolo 71della legge 17 maggio 1999, n. 144.

(106)
Comma aggiunto dall’ articolo 59, comma 42, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivamente modificato dall’ articolo 71 della legge17 maggio 1999, n. 144.

(110)
Articolo sostituito dall’ articolo 14, legge 8 agosto 1995, n. 335.

(111)
Lettera modificata dall’ articolo 59, comma 43, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(112)
Per le procedure relative alle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti vedi la Deliberazione COVIP 4 dicembre 2003.

(113)
Per le disposizioni in materia di trasparenza dei fondi pensione nei rapporti con gli iscritti vedi la Deliberazione COVIP 10 febbraio 1999.

(116)
Per le procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione di cui al presente articolo vedi la Deliberazione COVIP 4 dicembre 2003.

(117)
Comma modificato, prima dall’ articolo 5, D.L. 30 dicembre 1993, n. 585 e poi dall’ articolo 15, legge 8 agosto 1995, n. 335.

(118)
Lettera modificata dall’ articolo 15, legge 8 agosto 1995, n. 335.

(119) – (120)
Comma modificato dall’ articolo 15, legge 8 agosto 1995, n. 335.

(121)
Comma aggiunto dall’ articolo 59, comma 40, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(122) – (123)
Comma aggiunto dall’ articolo 5, D.L. 30 dicembre 1993, n. 585.

(124)
Per l’ applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l’ articolo 9, comma 1-bis, D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

(125)
Per i termini di presentazione dell’ istanza di cui al presente comma vedi l’ articolo 5, comma 3, D.L. 30 dicembre 1993, n. 585.

(126)
Comma aggiunto dall’ articolo 15, legge 8 agosto 1995, n. 335e successivamente modificato dall’ articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

(127)
Per l’ applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l’ articolo 4, comma 3-bis, D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

(128)
Comma aggiunto dall’ articolo 15, legge8 agosto 1995, n. 335.

(129)
Articolo aggiunto dall’ articolo 16 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

(130)
Per le procedura di applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo vedi la Deliberazione COVIP 1 ottobre 2002.

(131) – (132)
A norma dell’ articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente decreto sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II del codice penale.

(133) – (134)
La misura della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente comma è stata così elevata ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(135)
Comma aggiunto dall’ articolo 58, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144. A norma dell’ articolo 26, comma 4 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste dal presente comma sono trasferite alla COVIP.


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