Pensioni complementari (Decreto del Ministero del Lavoro 10 Maggio 2007 n. 62)

DECRETO DEL MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE 10 maggio 2007, n. 62
Regolamento per l’ adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (1).

(1) Vedi deliberazione COVIP 23 maggio 2007.

Art.1

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
    1. “fondi pensione preesistenti”: le forme pensionistiche complementari di cui all’ articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ad eccezione di quelle istituite all’ interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
    2. “fondi pensione interni bancari o assicurativi”: i fondi pensione preesistenti istituiti all’ interno di enti o società che sono sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    3. “investimenti immobiliari”: gli investimenti in:
      1. beni immobili e diritti reali immobiliari;
      2. quote di fondi immobiliari di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera d-bis) del decreto del Ministro dell’ economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228;
      3. azioni o quote di società immobiliari di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera g-bis) del decreto del Ministro dell’ economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228.

Art.2

Adeguamento dei fondi pensione preesistenti

  1. Il presente decreto, in conformità a quanto previsto dall’ articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, individua le disposizioni che richiedono modalità specifiche di adeguamento ai fini dell’ applicazione del decreto medesimo nei confronti dei fondi pensione preesistenti.

Art.3

Norme di organizzazione e funzionamento

  1. I fondi pensione preesistenti adeguano i propri statuti alle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento di cui agli articoli 5, 8, 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo le specifiche deroghe previste dal presente decreto.
  2. Nel caso di fondi pensione preesistenti a prestazione definita, ovvero in altri casi particolari in funzione della specificità dei fondi, la COVIP può consentire ai predetti fondi specifiche deroghe alle disposizioni di cui al comma 1 in funzione di esigenze relative all’ equilibrio tecnico del fondo, al rispetto del criterio di sana e prudente gestione e alla tutela degli interessi degli iscritti, ivi incluso il contenimento dei costi.

  3. I fondi pensione interni bancari o assicurativi prevedono l’ istituzione del responsabile del fondo che può essere scelto anche tra gli esponenti della banca o dell’ impresa di assicurazione in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e si dotano di forme di organizzazione adeguate alle proprie caratteristiche e atte a garantire la partecipazione degli iscritti.
  4. I fondi pensione preesistenti istituiti all’ interno di soggetti diversi da quelli di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera b), acquisiscono autonoma soggettività giuridica ai sensi dell’ articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro due anni dall’ entrata in vigore del presente decreto.
  5. I fondi pensione preesistenti costituiti nell’ ambito di categorie, comparti o raggruppamenti assumono forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell’ articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art.4

Conferimento del TFR ai fondi preesistenti

  1. I fondi pensione preesistenti che intendono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, costituiscono, ove non già esistenti, apposite sezioni a contribuzione definita.
  2. I fondi pensione preesistenti che fanno ricorso a gestioni assicurative ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, secondo periodo, possono garantire l’ osservanza dell’ articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche mediante l’ inserimento di apposite clausole nei contratti assicurativi.
  3. I fondi pensione interni bancari o assicurativi che intendono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, costituiscono, ove non già esistenti, un patrimonio separato e apposite sezioni a contribuzione definita. L’ osservanza dell’ articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, può essere garantita anche tramite l’ assunzione di impegni da parte dei soggetti al cui interno i fondi sono istituiti.
  4. I fondi pensione preesistenti istituiti all’ interno di soggetti diversi da quelli di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera b), possono essere destinatari del conferimento del TFR di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che si siano adeguati alle norme del presente decreto e abbiano acquisito autonoma soggettività giuridica.
  5. I fondi pensione preesistenti avviano le procedure di adeguamento dei propri statuti alle norme del presente decreto e ne danno comunicazione alla COVIP, che procede successivamente alla verifica dell’ avvenuto adeguamento.

Art.5

Modelli gestionali e investimenti dei fondi pensione preesistenti
  1. Ai fondi pensione preesistenti, nella gestione delle attività svolta in forma diretta ovvero tramite convenzioni con i soggetti di cui all’ articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si applicano le norme di cui all’ articolo 6, comma 13, del medesimo decreto legislativo, nonché quelle di cui al decreto del Ministro dell’ economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703, secondo le specificazioni e deroghe indicate nei commi 2, 3, 4 e 5. I fondi pensione preesistenti possono, altresì, continuare a gestire le attività mediante la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V previsti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (1).
  2. I fondi pensione preesistenti possono:
    1. effettuare investimenti immobiliari sia in forma diretta, sia attraverso partecipazioni anche di controllo in società immobiliari, sia tramite quote di fondi immobiliari anche in deroga a quanto previsto dall’ articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell’ economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703. ermo restando il rispetto dei criteri generali di gestione di cui al predetto decreto ministeriale, gli investimenti immobiliari di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1), devono essere contenuti entro il limite totale del venti per cento del patrimonio del fondo pensione; i fondi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento detengono investimenti superiori al predetto limite riconducono gli investimenti medesimi nell’ ambito della predetta percentuale nel termine di cinque anni dall’ entrata in vigore del presente decreto; la COVIP può stabilire i casi in cui i predetti limiti e termini possono essere superati o derogati per specifiche esigenze del fondo coerenti con la politica di gestione e la situazione del fondo stesso;
    2. continuare a concedere prestiti strettamente connessi alle attività del fondo, per un ammontare limitato sulla base di parametri fissati dalla COVIP;
    3. assumere prestiti solo a fini di liquidità e su base temporanea.
  3. La COVIP può limitare le categorie di attività nelle quali i fondi pensione preesistenti possono investire direttamente le proprie risorse in funzione dell’ adeguatezza della struttura organizzativa preposta alla valutazione e alla gestione del rischio degli investimenti.
  4. I fondi pensione preesistenti possono assumere direttamente la garanzia di restituzione del capitale, nel rispetto dell’ articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e delle disposizioni regolamentari da esso previste.
  5. I fondi pensione preesistenti adeguano i propri statuti alle diposizioni in materia di limiti agli investimenti previsti dall’ articolo 6, comma 13, lettere a), b) e c-bis) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , e alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703, entro tre anni dall’ entrata in vigore del presente regolamento (1).
  6. I fondi pensione preesistenti adeguano i propri statuti alle altre disposizioni dell’ articolo 6 e all’ articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro cinque anni dall’ entrata in vigore del presente decreto, ove compatibili con il modello gestionale adottato nel rispetto delle norme del presente decreto. I ondi pensione preesistenti che già erogano direttamente le rendite possono continuare l’ erogazione diretta delle prestazioni salvo verifica da parte della COVIP dei requisiti previsti dalla legge.

(1) Comma rettificato dal Comunicato 19 giugno 2007 (in Gazz. Uff., 19 giugno 2007, n. 140).

Art.6

Conflitti di interesse

  1. I conflitti di interesse relativi ai fondi pensione preesistenti sono disciplinati dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell’ articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


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