Intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo 24 Febbraio 1998 n. 58, Articoli estratti)

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (articoli estratti)

PARTE I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art.1

Definizioni.
  1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
    1. “legge fallimentare”: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
    2. “Testo Unico bancario” (T.U. bancario); il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
    3. “CONSOB”: la Commissione nazionale per le società e la Borsa;
    4. “ISVAP”: l’ Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
    5. “società di intermediazione mobiliare” (SIM): l’ impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’ elenco previsto dall’ articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia (10);
    6. “impresa di investimento comunitaria”: l’ impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall’ Italia (10);
    7. “impresa di investimento extracomunitaria”: l’ impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario (10);
    8. “imprese di investimento”: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
    9. “società di investimento a capitale variabile” (S.I.C.A.V.): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’ investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’ offerta al pubblico di proprie azioni;
    10. “fondo comune di investimento”: il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o piè emissioni di quote (1);
    11. “fondo aperto”: il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dallo schema di funzionamento del fondo;
    12. “fondo chiuso”: il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
    13. “organismi di investimento collettivo del risparmio” (OICR): i fondi comuni di investimento e le S.I.C.A.V.;
    14. “gestione collettiva del risparmio”: il servizio che si realizza attraverso:
      1. la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d’ investimento e l’ amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
      2. la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l’ investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili (2);
    15. “società di gestione del risparmio” (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio (2);
    1. bis “società di gestione armonizzata”: la società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall’ Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio (3);
    2. “società promotrice”: la SGR che svolge l’ attività indicata nella lettera n), numero 1) (2);
    3. “gestore”: la SGR che svolge l’ attività indicata nella lettera n), numero 2) (2);
    4. “soggetti abilitati”: le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le societa’ di gestione armonizzate, le S.I.C.A.V. nonche’ gli intermediari finanziari iscritti nell’ elenco previsto dall’ articolo 107 del testo unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all’ esercizio dei servizi o delle attivita’ di investimento;” (2)(11)
    5. “servizi ammessi al mutuo riconoscimento”: le attivita’ e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine (11);
    6. “offerta al pubblico di prodotti finanziari”: ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’ offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati (4)(8);
    7. “prodotti finanziari”: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari (4);
    8. “offerta pubblica di acquisto o di scambio”: ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all’ acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall’ articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari (16);
    9. “emittenti quotati”: i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani.
    1. bis “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’ articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all’ articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (5).
    1. ter “mercato regolamentato”: sistema multilaterale che consente o facilita l’ incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che e’ gestito da una societa’ di gestione, e’ autorizzato e funziona regolarmente (9)(11).
    1. quater emittenti quotati aventi l’ Italia come Stato membro d’ origine :
      1. le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunita’ europea, aventi sede in Italia;
      2. gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunita’ europea, aventi sede in Italia;
      3. gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunita’ europea, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato della Comunita’ europea e’ stata presentata in Italia o che hanno successivamente scelto l’ Italia come Stato membro d’ origine quando tale prima domanda di ammissione non e’ stata effettuata in base a una propria scelta;
      4. gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l’ Italia come Stato membro d’ origine. L’ emittente puo’ scegliere un solo Stato membro come Stato membro d’ origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell’ emittente non sono piu’ ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita’ europea (15).
  1. bis Per “valori mobiliari” si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:
    1. le azioni di societa’ e altri titoli equivalenti ad azioni di societa’ , di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
    2. obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
    3. qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;
    4. qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure (12).
  1. ter Per “strumenti del mercato monetario” si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali (12).
  2. Per “strumenti finanziari” si intendono:
    1. valori mobiliari;
    2. strumenti del mercato monetario;
    3. quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
    4. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
    5. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo’ avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta’ consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
    6. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap” e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo’ avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
    7. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, contratti a termine (“forward”) e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo’ avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’ altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
    8. strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
    9. contratti finanziari differenziali;
    10. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, contratti a termine sui tassi d’ interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo’ avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta’ consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonche’ altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’ altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini (6).
  3. bis Il Ministro dell’ economia e delle finanze, con il regolamento di cui all’ articolo 18, comma 5, individua:
    1. gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;
    2. gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine (12).
  4. Per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonche’ gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d) (13) .
  5. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
  6. Per “servizi e attivita’ di investimento” si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
    1. negoziazione per conto proprio;
    2. esecuzione di ordini per conto dei clienti;
    3. sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’ emittente;
    1. bis collocamento senza assunzione a fermo ne’ assunzione di garanzia nei confronti dell’ emittente;
    2. gestione di portafogli;
    3. ricezione e trasmissione di ordini;
    4. consulenza in materia di investimenti;
    5. gestione di sistemi multilaterali di negoziazione (13).
  1. bis Per “negoziazione per conto proprio” si intende l’ attivita’ di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonche’ l’ attivita’ di market maker (12).
  1. 5 ter Per “internalizzatore sistematico” si intende il soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (12).
  1. quater Per “market maker” si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti (12).
  1. quinquies Per “gestione di portafogli” si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o piu’ strumenti finanziari e nell’ ambito di un mandato conferito dai clienti (12).
  1. sexies Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche’ l’ attivita’ consistente nel mettere in contatto due o piu’ investitori, rendendo cosi’ possibile la conclusione di un’ operazione fra loro (mediazione) (12).
  1. septies Per “consulenza in materia di investimenti” si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o piu’ operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione e’ personalizzata quando e’ presentata come adatta per il cliente o e’ basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non e’ personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione (12).
  1. octies Per “gestione di sistemi multilaterali di negoziazione” si intende la gestione di sistemi multilaterali che consentono l’ incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti (12).
  2. Per “servizi accessori” si intendono:
    1. la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi (10);
    2. la locazione di cassette di sicurezza;
    3. la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un’ operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
    4. la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l’ acquisto di imprese;
    5. i servizi connessi all’ emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l’ organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
    6. la ricerca in materia di investimenti, l’ analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari (11);
    7. l’ intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d’ investimento.
    1. bis le attivita’ e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell’ economia e delle finanze, sentite la Banca d’ Italia e la CONSOB, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati (14).
  1. bis Per “partecipazioni” si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall’ articolo 2351, ultimo comma, del codice civile (7) .
  1. ter Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all’ organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti (7) .
  1. quaterSe non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all’ organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti (7) .

(1) Lettera modificata dall’ articolo 5 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351.
(2) Lettera sostituita dall’ articolo 2 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 274. Vedi l’ articolo 25 del medesimo D. Lgs. 274/2003.
(3) Lettera aggiunta dall’ articolo 2 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 274. Vedi l’ articolo 25 del medesimo D. Lgs. 274/2003.
(4) Lettera modificata dall’ articolo 3, comma 1, del D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303.
(5) Lettera aggiunta dall’ articolo 3, comma 1, del D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303.
(6) Comma modificato dall’ articolo 9.48 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall’ articolo 3 del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e sostituito dall’ articolo 1 del D. Lgs. 17 settembre 2007, n. 164 , con la decorrenza indicata nell’ articolo 19 dello stesso decreto. Vedi la disciplina transitoria di cui all’ articolo 6 del medesimo D. Lgs. 37/2004.
(7) Comma aggiunto dall’ articolo 9.48 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel testo introdotto dall’ articolo 3 del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi la disciplina transitoria di cui all’ articolo 6 del medesimo D. Lgs. 37/2004.
(8) Lettera sostituita dall’ articolo 2 del D. Lgs. 28 marzo 2007, n. 51.
(9) Lettera aggiunta dall’ articolo 2 del D. Lgs. 28 marzo 2007, n. 51.
(10) Lettera modificata dall’ articolo 1 del D. Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell’ articolo 19 dello stesso decreto.
(11) Lettera sostituita dall’ articolo 1 del D. Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell’ articolo 19 dello stesso decreto.
(12) Comma inserito dall’ articolo 1 del D. Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell’ articolo 19 dello stesso decreto.
(13) Comma sostituito dall’ articolo 1 del D. Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell’ articolo 19 dello stesso decreto.
(14) Lettera aggiunta dall’ articolo 1 del D. Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell’ articolo 19 dello stesso decreto.
(15) Lettera aggiunta dall’ articolo 1 del D. Lgs. 6 novembre 2007, n.195 .
(16) Lettera modificata dall’ articolo 1 del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 229.

– Omissis –

CAPO IV

OFFERTA FUORI SEDE

Art.30

Offerta fuori sede.
  1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:
    1. di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’ emittente, del proponente l’ investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
    2. di servizi e attivita’ di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l’ attivita’ (1).
  2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell’ articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies (2).
  3. L’ offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:
    1. dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall’ articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis) (3);
    2. dalle SGR, dalle società di gestione armonizzate e dalle S.I.C.A.V., limitatamente alle quote e alle azioni di OICR (4).
  4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell’ elenco previsto dall’ articolo 107 del testo unico bancario, le SGR e le societa’ di gestione armonizzate possono effettuare l’ offerta fuori sede dei propri servizi e attivita’ di investimento. Ove l’ offerta abbia per oggetto servizi e attivita’ prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall’ articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis) (5).
  5. Le imprese di investimento possono procedere all’ offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi e attività d’ investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d’ Italia (6).
  6. L’ efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede [ ovvero collocati a distanza ai sensi dell’ articolo 32] è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’ investitore. Entro detto termine l’ investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all’ investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell’ articolo 32 (7).
  7. L’ omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.
  8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell’ Unione europea.
  9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (8).

(1) Lettera modificata dall’ articolo 6 del D. Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell’ articolo 19 dello stesso decreto.
(2) Comma sostituito dall’ articolo 6 del D. Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell’ articolo 19 dello stesso decreto. Per l’ attuazione del presente comma vedi Deliberazione CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16190.
(3) Lettera sostituita dall’ articolo 6 del D. Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell’ articolo 19 dello stesso decreto.
(4) Lettera sostituita dall’ articolo 7 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 274. Vedi l’ articolo 25 del medesimo D. Lgs. 274/2003.
(5) Comma sostituito dall’ articolo 7 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 274. Vedi l’ articolo 25 del medesimo D. Lgs. 274/2003. Comma sostituito dall’ articolo 6 del D. Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell’ articolo 19 dello stesso decreto.
(6) Comma modificato dall’ articolo 6 del D. Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell’ articolo 19 dello stesso decreto. Per l’ attuazione del presente comma vedi Deliberazione CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16190.
(7) Comma modificato dall’ articolo 6 del D. Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell’ articolo 19 dello stesso decreto.
(8) Comma sostituito dall’ articolo 11, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successivamente modificato dall’ articolo 3, comma 5, del D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 . A norma dell’ articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 il presente articolo si applica ai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione a partire dal 1° luglio 2007, in deroga alle modifiche di cui al citato articolo 3, comma 5.

Art.31

Promotori finanziari (1).
  1. Per l’ offerta fuori sede, le imprese di investimento, le SGR, le societa’ di gestione armonizzate, le S.I.C.A.V., gli intermediari finanziari iscritti nell’ elenco previsto dall’ articolo 107 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di promotori finanziari. I promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le societa’ di gestione armonizzate, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell’ applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica (1).
  2. E’ promotore finanziario la persona fisica che, in qualita’ di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l’ offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L’ attivita’ di promotore finanziario e’ svolta esclusivamente nell’ interesse di un solo soggetto (1).
  3. Il soggetto abilitato che conferisce l’ incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
  4. È istituito l’ albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell’ albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L’ organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell’ ambito della propria autonomia finanziaria l’ organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l’ iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all’ iscrizione all’ albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell’ albo. L’ organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima (2).
  5. Il Ministro dell’ economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l’ iscrizione all’ albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l’ iscrizione all’ albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative (3).
  6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
    1. alla formazione dell’ albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;
    2. ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;
    3. all’ iscrizione all’ albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
    4. alle cause di incompatibilità;
    5. ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;
    6. all’ esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell’ organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
    7. alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;
    8. alle modalità di tenuta della documentazione concernente l’ attività svolta dai promotori finanziari;
    9. all’ attività dell’ organismo di cui al comma 4 e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;
    10. alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari (4).
  7. La CONSOB può chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l’ esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari (5).

(1) Comma sostituito dall’ articolo 6 del D. Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell’ articolo 19 dello stesso decreto.
(2) Comma sostituito dall’ articolo 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Per l’ applicazione del presente comma vedi deliberazione CONSOB 28 giugno 2000, n. 12636.
(3) Comma modificato dall’ articolo 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Per il regolamento realtivo all’ individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l’ iscrizione all’ Albo unico nazionale dei promotori finanziari vedi D.M. 11 novembre 1998, n. 472.
(4) Comma sostituito dall’ articolo 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Per l’ attuazione del presente comma vedi Deliberazione CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16190.
(5) Vedi disposizioni di cui articolo 42, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Art.32

Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e strumenti finanziari (1).

(1) Rubrica modificata dall’ articolo 6 del D. Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell’ articolo 19 dello stesso decreto.

  1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
  2. La CONSOB, sentita la Banca d’ Italia, puo’ disciplinare con regolamento, in conformita’ ai principi stabiliti nell’ articolo 30 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attivita’ di investimento e di prodotti finanziari (1).

(1) Comma modificato dall’ articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, e successivamente sostituito dall’ articolo 6 del D. Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell’ articolo 19 dello stesso decreto. Per l’ attuazione del presente comma vedi Deliberazione CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16190.

– Omissis –

Art.57

Controllo interno
  1. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le S.I.C.A.V. istituiscono una apposita funzione di controllo interno.
  2. La funzione di controllo interno è assegnata ad apposito responsabile svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori di attività sottoposti al controllo. Egli svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente e riferisce degli esiti dell’ attività con obiettività e imparzialità.
  3. La funzione di controllo interno:
    1. verifica costantemente l’ idoneità delle procedure interne ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al Testo Unico e ai relativi regolamenti di attuazione;
    2. vigila sul rispetto delle procedure interne;
    3. vigila sul rispetto del codice interno di comportamento di cui all’ articolo 58;
    4. gestisce il registro dei reclami di cui all’ articolo 59;
    5. svolge una attività di supporto consultivo ai settori dell’ organizzazione aziendale con riferimento alle problematiche concernenti la prestazione dei servizi, i conflitti di interessi e i conseguenti comportamenti da tenere.
  4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, il responsabile della funzione di controllo interno predispone un apposito registro in cui sono tempestivamente annotati il servizio interessato, l’ oggetto delle verifiche effettuate, la loro durata, il periodo cui le stesse si riferiscono, i risultati emersi, le proposte formulate nonché le decisioni eventualmente assunte dai responsabili dei settori dell’ organizzazione aziendale o dagli organi aziendali competenti.
  5. Il responsabile della funzione di controllo interno riferisce dei risultati della propria attività al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale. Nel caso in cui constati gravi irregolarità, il responsabile della funzione di controllo interno ne riferisce immediatamente al collegio sindacale il quale, a norma dell’ articolo 8, comma 3, del Testo Unico, segnala senza indugio alla CONSOB e alla Banca d’ Italia le irregolarità riscontrate.
  6. Il responsabile della funzione di controllo interno trasmette, in via ordinaria, almeno una volta l’ anno, in occasione dell’ esame del bilancio, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale un’ apposita relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell’ anno. La relazione riporta, in modo separato per ciascun servizio, l’ oggetto delle verifiche effettuate, i risultati emersi, le proposte formulate nonché le decisioni eventualmente assunte dai responsabili dei settori dell’ organizzazione aziendale o dagli organi aziendali competenti. La relazione riporta altresì, tenuto anche conto dei reclami ricevuti, una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate per l’ anno successivo. Nell’ambito delle rispettive competenze, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale formulano le proprie osservazioni e determinazioni sulla relazione pervenuta 61.

Art. 58

Codice interno di comportamento
  1. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le S.I.C.A.V. adottano e rispettano un codice interno di autodisciplina, anche rinviando a quelli adottati da associazioni di categoria in riferimento ai servizi esercitati. Detto codice, in linea con quanto previsto dal Testo Unico definisce le regole di comportamento dei componenti gli organi amministrativi e di controllo, dei dipendenti, dei promotori finanziari e dei collaboratori con riferimento, almeno:
    1. all’ obbligo di riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione;
    2. alle procedure stabilite per compiere per conto proprio operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari;
    3. alle procedure concernenti i rapporti con gli investitori che intendano avvalersi di procuratori o incaricati ai fini della stipulazione dei contratti o dell’ effettuazione di operazioni, se questi sono amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari degli intermediari stessi;
    4. al divieto di ricevere utilità da terzi che possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi degli investitori o del soggetto per conto del quale operano.
  2. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le S.I.C.A.V. rispettano i codici di autodisciplina adottati dalle associazioni di categoria alle quali aderiscono.
  3. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le S.I.C.A.V. si astengono dal porre in essere e controllano che i propri dipendenti, collaboratori e promotori finanziari non pongano in essere comportamenti pericolosi, ritenuti pericolosi o indicativi di situazioni di pericolo per il pubblico risparmio e per il mercato.

Art. 59

Reclami
  1. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le S.I.C.A.V. istituiscono un apposito registro, da tenere in forma elettronica, in cui sono tempestivamente annotati gli estremi essenziali dei reclami presentati per iscritto dagli investitori.
  2. Il registro dei reclami, gestito dal responsabile della funzione di controllo interno, deve contenere almeno i seguenti elementi informativi:
    1. l’ identificazione dell’ investitore che ha presentato il reclamo e del servizio al quale il reclamo si riferisce;
    2. l’ identificazione del dipendente, collaboratore o promotore finanziario, dell’ unità organizzativa di appartenenza e del relativo responsabile, a cui è stato affidato l’ investitore per la prestazione del servizio;
    3. la data di presentazione e di ricevimento del reclamo;
    4. le cause del reclamo;
    5. le somme di denaro e il valore degli strumenti finanziari di pertinenza dell’ investitore complessivamente detenuti dall’ intermediario;
    6. il pregiudizio economico lamentato dall’ investitore o stimato in relazione a quanto esposto nel reclamo;
    7. la data dell’ eventuale corrispondenza intercorsa prima dell’ esito del reclamo;
    8. le valutazioni sintetiche del reclamo e il suo esito;
    9. la data di comunicazione dell’ esito del reclamo.
  3. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le S.I.C.A.V. trattano i reclami ricevuti in modo sollecito; l’ esito finale del reclamo, contenente le determinazioni dell’ intermediario, è comunicato per iscritto all’ investitore, di regola, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento.
  4. Entro quaranta giorni dalla fine di ciascun semestre, il responsabile della funzione di controllo interno trasmette al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale una apposita relazione che illustri, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti. Qualora dall’ analisi e valutazione dei reclami ricevuti nel semestre dovesse emergere che le lamentele complessivamente ricevute sono state originate da carenze organizzative e/o procedurali, il responsabile della funzione di controllo interno descrive, in una apposita sezione della stessa relazione, le carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione. Nell’ambito delle rispettive competenze, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale formulano le proprie osservazioni e determinazioni sulla relazione pervenuta 62.

PARTE IV

Obblighi di attestazione, rendicontazione e registrazione

Art. 60

Attestazione degli ordini
  1. Nella prestazione dei propri servizi, gli intermediari autorizzati rilasciano agli investitori, all’ atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o le proprie dipendenze, una attestazione cartacea contenente:
    1. il nome dell’ investitore;
    2. l’ orario, qualora rilevante con riferimento alle modalità di esecuzione, e la data di ricevimento dell’ ordine;
    3. gli elementi essenziali dell’ ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
  2. Gli intermediari autorizzati registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori.
  3. I promotori finanziari incaricati dagli intermediari autorizzati di ricevere ordini fuori dalla sede legale o dalle dipendenze rilasciano agli investitori, all’ atto del ricevimento degli ordini, una attestazione cartacea contenente gli elementi di cui al comma 1. Qualora gli ordini siano ricevuti per via telefonica, i promotori finanziari sono tenuti alla registrazione di cui al comma 2.
  4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dagli investitori.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli ordini ricevuti da società di gestione del risparmio nell’ ambito del collocamento diretto, anche fuori sede, di quote di fondi comuni di investimento di propria istituzione o per i quali svolgono la gestione. Le medesime disposizioni si applicano agli ordini ricevuti da S.I.C.A.V. nell’ambito del collocamento diretto, anche fuori sede, di ordini di propria emissione.

Art. 61

Informazioni sulle operazioni eseguite
  1. Nella prestazione dei servizi di negoziazione, gli intermediari autorizzati inviano al domicilio dell’ investitore per ogni operazione eseguita, entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, una nota relativa all’ operazione stessa in cui sono distintamente riportate le seguenti informazioni:
    1. l’ orario, qualora rilevante con riferimento alle modalità di esecuzione, e la data di esecuzione dell’ operazione;
    2. il tipo di operazione;
    3. il mercato regolamentato in cui l’ operazione è stata eseguita ovvero se la stessa è stata eseguita fuori mercato;
    4. lo strumento finanziario e le quantità oggetto dell’ operazione;
    5. il prezzo praticato, unitario e totale;
    6. se la controparte dell’ investitore è costituita dall’ intermediario;
    7. le commissioni e le spese addebitate;
    8. gli eventuali effetti fiscali;
    9. il termine e le modalità di liquidazione dell’ operazione.
  2. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, gli intermediari autorizzati provvedono all’ invio della nota di cui al comma 1 entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è avuta conferma dell’ esecuzione dell’ ordine trasmesso. La presente disposizione non si applica nel caso di ordini relativi a operazioni di collocamento.
  3. Salvo il caso di cui al comma 4, nella prestazione del servizio di collocamento, ivi inclusa l’ attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, gli intermediari autorizzati provvedono all’ invio della nota di cui al comma 1 entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di conclusione dell’ operazione di collocamento. Nel caso si verifichino le condizioni per un riparto degli strumenti finanziari, da cui consegua una esecuzione parziale dell’ ordine ricevuto, la nota deve indicare esplicitamente tali condizioni.
  4. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, le società di gestione del risparmio e le S.I.C.A.V. provvedono all’ invio della nota di cui al comma 1 entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e disinvestimento disposte dagli investitori. La nota contiene informazioni circa la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’ importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero delle quote o azioni attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce; in caso di sottoscrizione attraverso piani di accumulazione, può essere inviata una nota riassuntiva con cadenza trimestrale o semestrale. Analoghe informazioni sono contenute nella nota concernente le operazioni di disinvestimento.

Art. 62

Rendicontazioni periodiche
  1. Il contratto relativo alla prestazione dei servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini può prevedere l’ invio agli investitori, in alternativa a quanto previsto dall’ articolo 61, di un rendiconto mensile redatto secondo lo schema di cui all’ Allegato n. 4. Il rendiconto è inviato entro quindici giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento.
  2. Nella prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, gli intermediari autorizzati inviano al domicilio dell’ investitore almeno con cadenza trimestrale il rendiconto relativo al periodo di riferimento, redatto secondo lo schema di cui all’ Allegato n. 5. Il rendiconto è inviato entro quindici giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento.
  3. Nella prestazione del servizio accessorio di finanziamento di cui all’ articolo 1, comma 6, lettera c), del Testo Unico, gli intermediari autorizzati inviano al domicilio dell’ investitore il rendiconto relativo ai finanziamenti concessi redatto secondo lo schema di cui all’ Allegato n. 6. La cadenza del rendiconto e il termine massimo di invio sono definiti, in ragione del servizio di investimento prestato, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.
  4. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, le società di gestione del risparmio e le S.I.C.A.V.:
    1. mettono a disposizione degli investitori, nei luoghi e con le modalità indicate nel prospetto informativo, i prospetti periodici dell’ OICR ed i dati sul suo rendimento percentuale nel periodo di riferimento. Della disponibilità del prospetto periodico è dato avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale; l’ avviso riporta i dati sul rendimento percentuale dell’ OICR nel periodo di riferimento;
    2. con periodicità semestrale, su richiesta degli investitori che non abbiano ritirato i certificati, inviano al domicilio degli stessi un prospetto riassuntivo indicante il numero delle quote o azioni di OICR di pertinenza e il loro valore all’ inizio ed al termine del periodo di riferimento, nonché le sottoscrizioni e i disinvestimenti.
  5. I dati sul rendimento percentuale dell’ OICR comunque diffusi dalle società di gestione del risparmio e dalle S.I.C.A.V. sono sempre confrontati con quelli del parametro oggettivo di riferimento.

Art. 63

Registrazione degli ordini e delle operazioni
  1. Gli intermediari autorizzati registrano in forma elettronica, entro il giorno successivo a quello di ricezione, gli elementi essenziali degli ordini impartiti dagli investitori. Nell’ ambito del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, gli intermediari registrano in forma elettronica, all’ atto della loro trasmissione, gli elementi essenziali degli ordini impartiti per conto degli investitori. Gli intermediari registrano altresì, con le stesse modalità e negli stessi tempi, le disposizioni di revoca degli ordini precedentemente impartiti.
  2. Gli intermediari autorizzati registrano in forma elettronica, entro il giorno successivo a quello di esecuzione, gli elementi essenziali delle operazioni eseguite, ivi comprese quelle eseguite per proprio conto.
  3. Analoghe registrazioni sono effettuate dagli intermediari per gli ordini impartiti e per le operazioni eseguite al fine di fare fronte a eventuali errori di registrazione, trasmissione od esecuzione di ordini.
  4. Le procedure di registrazione devono consentire in ogni momento di effettuare ricerche ed estrazioni per strumento finanziario, tipologia di operazione, investitore, controparte, promotore finanziario, dipendente, data e orario, mercato di esecuzione e servizio di investimento.
  5. Le società di gestione del risparmio e le S.I.C.A.V. registrano in forma elettronica:
    1. entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, gli elementi essenziali degli ordini di sottoscrizione e di disinvestimento ricevuti dagli investitori, nonché entro il giorno successivo a quello di esecuzione, le condizioni alle quali detti ordini sono stati eseguiti. Le procedure di registrazione devono consentire in ogni momento di effettuare ricerche ed estrazioni per ogni singolo OICR o comparto, tipologia di operazione, investitore, intermediario che ha trasmesso l’ ordine, promotore finanziario, data e orario;
    2. all’ atto della trasmissione, gli elementi essenziali degli ordini disposti per conto degli OICR gestiti e, entro il giorno successivo a quello di esecuzione, gli elementi essenziali delle operazioni eseguite. Le procedure di registrazione devono consentire in ogni momento di effettuare ricerche ed estrazioni per strumento finanziario, tipologia di operazione, OICR o comparto gestito, controparte, dipendente, data e orario e mercato di esecuzione.
  6. Le procedure devono assicurare l’ immodificabilità delle registrazioni effettuate; eventuali correzioni devono essere adeguatamente evidenziate.

– Omissis –

Art. 95

Conservazione della documentazione
  1. Il promotore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nel luogo comunicato ai sensi dell’articolo 90 , copia della seguente documentazione:
    1. contratti promossi per suo tramite;
    2. altri documenti sottoscritti dagli investitori;
    3. corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo.
  2. Si applica il disposto dell’articolo 69, comma 2.
  3. Il promotore deve ordinatamente conservare per due anni copia delle registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente che sia tenuto ad effettuare nello svolgimento della propria attività.

– Omissis –

Art. 113-ter

Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate
  1. Per informazioni regolamentate si intendono quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l’ Italia come Stato membro d’ origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis, II e V-bis, e nei relativi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla CONSOB.
  2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la CONSOB e la societa’ di gestione del mercato per il quale l’ emittente ha richiesto o ha approvato l’ ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l’ esercizio delle funzioni attribuite a detta societa’ ai sensi dell’ articolo 64, comma 1.
  3. La CONSOB, nell’ esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalita’ e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l’ effettiva diffusione in tutta la Comunita’ europea.
  4. La CONSOB:
    1. autorizza soggetti terzi rispetto all’ emittente all’ esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate;
    2. autorizza il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate;
    3. organizza e gestisce il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti autorizzati ai sensi della lettera b).
  5. La CONSOB, in relazione alle informazioni regolamentate, stabilisce con regolamento:
    1. modalita’ e termini per il deposito di cui al comma 2;
    2. requisiti e condizioni per il rilascio dell’ autorizzazione all’ esercizio del servizio di diffusione, nonche’ disposizioni per lo svolgimento di tale attivita’ , avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma 3;
    3. requisiti e condizioni per il rilascio dell’ autorizzazione all’ esercizio del servizio di stoccaggio, nonche’ disposizioni per lo svolgimento di tale attivita’ che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti d’ informazione, registrazione dell’ ora e della data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la CONSOB;
    4. la lingua in cui devono essere comunicate;
    5. eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito, diffusione e stoccaggio in conformita’ alla disciplina comunitaria.
  6. Se un soggetto ha chiesto, senza il consenso dell’ emittente, l’ ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di fondi chiusi, gli obblighi di comunicazione delle informazioni regolamentate sono osservati da tale soggetto, salvo il caso in cui l’ emittente comunica al pubblico, ai sensi delle disposizioni del proprio Stato di origine, le informazioni regolamentate richieste dalla normativa comunitaria.
  7. I soggetti tenuti alla comunicazione al pubblico delle informazioni regolamentate non possono esigere corrispettivi per tale comunicazione.
  8. La CONSOB puo’ rendere pubblico il fatto che i soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni regolamentate non ottemperano ai loro obblighi.
  9. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 64, comma 1-bis, la CONSOB puo’ :
    1. sospendere o richiedere che il mercato regolamentato interessato sospenda la negoziazione dei valori mobiliari o quote di fondi chiusi per un massimo di dieci giorni per volta, se ha motivi ragionevoli di sospettare che le disposizioni relative alle informazioni regolamentate siano state violate dal soggetto obbligato, ai sensi del presente articolo, alla comunicazione delle informazioni regolamentate;
    2. proibire la negoziazione in un mercato regolamentato se accerta che le disposizioni indicate alla lettera a) sono state violate (1).
      Articolo inserito dall’ articolo 1 del D. Lgs. 6 novembre 2007, n.195 .

– Omissis –

Art.170

Gestione accentrata di strumenti finanziari.
  1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell’ ambito della gestione accentrata, attesta falsamente fatti, di cui la registrazione o la certificazione è destinata a provare la verità ovvero dà corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni (1).

(1) A norma dell’ articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente comma sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

– Omissis –


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