obbligo Green Pass – art. 9-bis – L. 87/2021

                             Art. 9-bis 
 
           Impiego certificazioni verdi COVID-19 
 
  1. A far data dal 6 agosto 2021, e'  consentito  in  zona  bianca
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle  certificazioni  verdi
COVID-19, di cui all'articolo  9,  comma  2,  l'accesso  ai  seguenti
servizi e attivita': 
    a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di  cui
all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; 
    b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi,
di cui all'articolo 5; 
    c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di  cui
all'articolo 5-bis; 
    d) piscine, centri natatori, palestre, sport di  squadra,  centri
benessere,  anche  all'interno  di  strutture   ricettive,   di   cui
all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso; 
    e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7; 
    f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; 
    g)  centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  di   cui
all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e
con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri
estivi, e le relative attivita' di ristorazione; 
    h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino',
di cui all'articolo 8-ter; 
    i) concorsi pubblici. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle  zone
gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita' di cui al
comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste  per  le  singole
zone. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  ai  soggetti
esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti  sulla
base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato  di  concerto  con  i
Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per  la
protezione  dei  dati  personali,  sono  individuate  le   specifiche
tecniche   per   trattare   in   modalita'   digitale   le   predette
certificazioni,  al  fine  di  consentirne  la   verifica   digitale,
assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in  esse
contenuti. Nelle more dell'adozione  del  predetto  decreto,  per  le
finalita' di cui al presente articolo possono  essere  utilizzate  le
certificazioni rilasciate in formato cartaceo. 
  4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di  cui  al
comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi  e
attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al  medesimo
comma 1.  Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 
  5. Il Ministro della salute con  propria  ordinanza  puo'  definire
eventuali misure  necessarie  in  fase  di  attuazione  del  presente
articolo.


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