Assunzione in prova (Art. 2096 C.C., Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 262)

Art. 2096

Assunzione in prova.

Salvo diversa disposizione [delle norme corporative], l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto [ 1350].
L’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.
Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità del prestatore di lavoro.


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