Licenziamento durante il periodo di prova (Legge 15 Luglio 1966 n. 604, Art 10)

 

Legge 15 luglio 1966, n. 604
Norme sui licenziamenti individuali

 

– Omissis –

Art. 10

Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell’articolo 2095 del Codice civile e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l’assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 4 febbraio 1970, n. 14, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non comprende gli apprendisti tra i beneficiari dell’indennità dovuta ai sensi dell’articolo 9 della presente legge. La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre 1973, n. 169, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui esclude gli apprendisti dall’applicabilità nei loro confronti degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11, 12, 13 di questa legge, nel corso del rapporto di apprendistato. La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1980, n. 189, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro, che riveste la qualifica di impiegato o di operaio ai sensi dell’Art. 2095 c.c. a percepire l’indennità di anzianità di cui all’Art. 9 di questa legge, quando assunto in prova e licenziato durante il periodo di prova medesimo. La Corte costituzionale, con sentenza 3 aprile 1987, n. 96, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l’applicabilità di questa legge al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione. La Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio 1991, n. 41, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l’applicabilità di questa legge al personale navigante delle imprese di navigazione (aerea).

– Omissis –

 

 

 

 

 


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!