Riposo giornaliero (Decreto Legislativo 8 Aprile 2003 n. 66, Art. 7)

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003 n.66.
Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (1).

(1) Vedi l’articolo 2, comma 18, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

– Omissis –

Art. 7

Riposo giornaliero. (in generale)
  1. Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto ha undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilita (1).

(1) Comma modificato dall’articolo 41, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione. Vedi anche le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 13 del medesimo decreto.

– Omissis –

 


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