Sanzioni disciplinari (Art. 2106 C.C., Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 262)

 

Art. 2106

 

Sanzioni disciplinari.

 

  1. L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti (1) può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione [e in conformità delle norme corporative] (2).
  2. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende

 

(1) Articolo 2105 – Obbligo di fedeltà: [I]. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio; Articolo 2104 – Diligenza del prestatore di lavoro. [I]. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
(2) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo.

 

 

 

 

 


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