Articolo 38 bis D.Lgs. 81/2015 – Somministrazione fraudolenta

Somministrazione fraudolenta: Articolo 38 bis d.lgs 81/2015 così come modificato dall’art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018

 

1. Ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. (1)

 

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 2, D.L. 12.07.2018, n. 87, con applicazione limitata indicata all’art. 1, comma 3 del suddetto decreto modificante, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 09.08.2018, n. 96 con decorrenza dal 12.08.2018.


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