Ente erogatore (Legge 27 Dicembre 2006, Art. 1 Comma 756)

Legge 27 Dicembre 2006, N.296 (In Suppl. Ordinario N. 244 Alla Gazz. Uff., 27 Dicembre, N. 299).
Disposizioni Per La Formazione Del Bilancio Annuale E Pluriennale Dello Stato (Legge Finanziaria 2007)

Art. 1.

– Omissis –

  1. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1º gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un’unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva (1).

(1) Per le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il D.M. 30 gennaio 2007.

– Omissis –


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