Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto (Decreto del Ministero Del Lavoro 30 Gennaio 2007)

DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 30 gennaio 2007
Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 755 e 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile (Fondo tesoreria) (1).

(1) In riferimento al presente decreto vedi: Messaggio INPS 25 luglio 2007, n. 19165.

Art.1

Finanziamento del «Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile»

  1. Il Fondo istituito dall’art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito definito Fondo, è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all’art. 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
  2. La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo è determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all’art. 2120 del codice civile. Dal predetto contributo i datori di lavoro detraggono l’ammontare corrispondente all’importo del contributo di cui all’art. 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore.
  3. Ai fini dell’accertamento e della riscossione del contributo previsto dall’art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.
  4. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 3, il versamento del contributo deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
  5. Sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, per i lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), l’art. 2120 del codice civile.
  6. Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, il predetto limite dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006. Per le aziende che iniziano l’attività successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell’individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
  7. Nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all’art. 2120 del codice civile. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento. Il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di lavoro rilasciano all’Istituto N.P.S.) apposita dichiarazione.
  8. L’obbligo contributivo di cui al comma 1 non ricorre con riferimento ai lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore a tre mesi, ai lavoratori a domicilio, agli impiegati quadri e dirigenti del settore agricolo nonché ai lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR ovvero l’accantonamento delle stesse presso soggetti terzi.
  9. I datori di lavoro integrano le denunce individuali di cui all’art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con:
    1. l’indicazione dei lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il TFR;
    2. le informazioni relative alla scelta effettuata esplicitamente dal lavoratore sulla base del modulo TFR1 o TFR2 allegato al decreto ministeriale di cui all’art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero attraverso modalità tacite, e con l’indicazione degli importi del contributo di cui al comma 1, nonché delle correlate prestazioni di cui all’art. 2.
  10. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) individua, d’intesa con l’I.N.P.S., le informazioni circa i contratti e gli accordi collettivi relativi al conferimento del TFR ai fondi pensione, necessarie al fine di consentire all’I.N.P.S. di riscontrare le informazioni di cui al comma 9, trasmesse dai datori di lavoro. Entro trenta giorni dalla trasmissione delle informazioni relative alla scelta effettuata dal lavoratore, l’I.N.P.S. comunica ai datori di lavoro le eventuali inesattezze riscontrate. A tal fine, la COVIP trasmette all’I.N.P.S. le informazioni raccolte dai fondi pensione circa i contratti e gli accordi collettivi relativi al conferimento del TFR. In fase di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2007 la COVIP comunica all’I.N.P.S. le informazioni di cui al periodo precedente relativamente ai fondi pensione negoziali.

Art.2

Prestazioni erogate dal Fondo

  1. Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall’art. 2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007.
  2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull’ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese.
  3. Gli enti previdenziali interessati sono tenuti a comunicare al Fondo le informazioni necessarie ad ottemperare agli obblighi previsti dal comma 2.
  4. L’importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva.
    Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all’erogazione dell’importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso.
  5. Le anticipazioni di cui all’art. 2120 del codice civile sono calcolate sull’intero valore del TFR maturato dal lavoratore. Dette anticipazioni sono erogate dal datore di lavoro nei limiti della capienza dell’importo maturato in virtè degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006. Qualora l’importo dell’anticipazione non trovi capienza su quanto maturato presso il datore di lavoro, la differenza è erogata secondo le disposizioni del presente articolo.

Art.3

Manifestazioni di volontà circa la destinazione del TFR

  1. Per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui all’art. 1, comma 5:
    1. con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l’intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari, non è dovuto alcun contributo al Fondo istituito dall’art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto, a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR1 allegato al decreto ministeriale di cui all’art. 1, comma 765, della predetta legge n. 296 del 2006, per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell’effettivo versamento, ai sensi dell’art. 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento;
    2. il cui rapporto di lavoro è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro e conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, detto TFR a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall’assunzione, il contributo al Fondo è dovuto fino al momento del conferimento del TFR. Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto, a partire dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR2 allegato al decreto ministeriale di cui al predetto art. 1, comma 765, per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell’effettivo versamento, ai sensi dell’art. 2120 del codice civile, con applicazione, comunque, per il periodo successivo al 31 dicembre dell’anno precedente, del tasso d’incremento del TFR applicato a tale data, rapportato alla durata del periodo medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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