Deroghe all’orario di lavoro (Decreto Legislativo 8 Aprile 2003 n. 66, Art. 17 co. 5)

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003 n.66 (in Suppl. ordinario n. 61 alla Gazz. Uff., 14 aprile, n. 87).
Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro(1).

(1) Vedi l’articolo 2, comma 18, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

– Omissis –

Art. 17

Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale.

Commi da 1 a 4: omissis.

  1. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:
    1. di dirigenti, di personale direttiva delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
    2. di manodopera familiare;
    3. di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose;
    4. di prestazioni rese nell’ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro.

Commi 6 e 6-bis: omissis.

– Omissis –


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