Rinunzie e transazioni (Art. 2113 C.C., Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 262)

Codice Civile – R.D. – 16/03/1942 , n. 262 – Gazzetta 04/04/1942 , n.79

– Omissis –

Art.2113

Rinunzie e transazioni (1).

  1. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
  2. L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza [363 Cost.], entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
  3. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 6 l. 11 agosto 1973, n. 533.

– Omissis –


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