Lavoratori italiani all’estero (Legge 3 Ottobre 1987 n. 398, Art. 2 Bis)

Legge 3 Ottobre 1987, N. 398
Norme In Materia Di Tutela Dei Lavoratori Italiani Operanti Nei Paesi Extracomunitari E Di Rivalutazione Delle Pensioni Erogate Dai Fondi Speciali Gestiti Dall’inps.

Art.2 bis

Sanzioni (1)
  1. Chiunque, operando in proprio o per conto terzi, svolge attività di mediazione per l’assunzione o il trasferimento fuori del territorio nazionale di lavoratori italiani in violazione dell’art. 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.
  2. I datori di lavoro che, senza la prescritta autorizzazione di cui all’art. 2, impiegano fuori del territorio nazionale lavoratori italiani, sono puniti con un’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni e, nei casi piè gravi, con l’arresto da tre mesi ad un anno.
  3. La sanzione di cui al precedente comma 2 non si applica ai datori di lavoro nella ipotesi di cui all’art. 2, comma 6 (1).

(1) Articolo aggiunto dall’articolo unico della legge 3 ottobre 1987, n. 398, in sede di conversione.


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