Trasferimento del lavoratore (Art. 2103 C.C., Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 262)

Codice Civile – R.D. – 16/03/1942 , n. 262 – Gazzetta 04/04/1942 , n.79

Art. 2103

Mansioni del lavoratore (1).

  1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto [96 att.] o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (2).
  2. Ogni patto contrario è nullo.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300.
(2) V. art. 6 l. 13 maggio 1985, n. 190, come sostituito dall’art. 1 l. 2 aprile 1986, n. 106.


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