Accertamenti sanitari preassuntivi

Lo schema si ripropone di esporre la disciplina normativa sugli accertamenti sanitari preassuntivi posti a carico del datore di lavoro. In particolare sono previsti gli accertamenti per idoneità generale, idoneità fisica, idoneità alla mansione specifica, idoneità al lavoro notturno, tossicodipendenza, alcoldipendenza, sieropositività, bambini e adolescenti, apprendisti e disabili, gli accertamenti vietati e le sanzioni previste in caso di violazione della disciplina.

Idoneità generale

(art. 41, co. 2, lett. e.bis D.Lgs. 81/2008, artt. 5  L. 300/1970, artt. 4 e 26 D.Lgs. 196/2003, art. 10 D.Lgs. 276/2003,)

Gli accertamenti (obbligatori), consistenti in accertamenti sanitari e diagnostici di tipo psicofisico, possono essere effettuati soltanto da idonee strutture sanitarie pubbliche e dal medico competente, nonché da idonee strutture sanitarie private, se accreditate.

 

Note: La giurisprudenza attuale esclude la legittimità del ricorso a strutture sanitarie private, se non previa autorizzazione o accreditamento da parte di quelle pubbliche
Idoneità fisica Gli accertamenti (facoltativi e non disciplinati da norme di legge), consistenti essenzialmente in una serie di test fisici correlati specificamente al tipo di attività per la quale si sta effettuando la selezione, dovrebbero essere effettuati da persone esperte e competenti
Idoneità alla mansione specifica

(art. 41, co. 2, lett. a D.Lgs. 81/2008)

Gli accertamenti (obbligatori), consistenti in accertamenti sanitari e diagnostici di tipo psicofisico, debbono essere effettuati soltanto dal medico competente o da idonee strutture sanitarie pubbliche, se richieste dal medico competente
Idoneità al lavoro notturno

(Artt. 10-15 D.Lgs. 66/03)

Gli accertamenti (obbligatori), consistenti in accertamenti mirati, riguardano i lavoratori destinati a svolgere mansioni con orario notturno (dalle 24 alle 6) e debbono essere effettuati soltanto dal medico competente o da idonee strutture sanitarie pubbliche, se richieste dal medico competente.
Tossicodipendenza

(art. 41, co. 4 D.Lgs. 81/08, art. 125 DPR 309/90, Conf. Stato-Regioni 30.10.07)

Gli accertamenti (obbligatori), consistenti in accertamenti sanitari e diagnostici mirati, riguardano i lavoratori destinati a svolgere mansioni a rischio per la sicurezza, la salute e l’incolumità di terzi e debbono essere effettuati soltanto dal medico competente o da idonee strutture sanitarie pubbliche, se richieste dal medico competente
Alcoldipendenza

(art. 41, co. 4 D.Lgs. 81/08, art. 15 Legge 125/01

Gli accertamenti (obbligatori), consistenti in accertamenti sanitari e diagnostici mirati, riguardano i lavoratori destinati a svolgere mansioni a rischio per la sicurezza, la salute e l’incolumità di terzi e debbono essere effettuati soltanto dal medico competente o da idonee strutture sanitarie pubbliche, se richieste dal medico competente
Sieropositività

(art. 6 L. 135/90

Corte Costituzionale 218/1994)

 

Gli accertamenti (obbligatori), consistenti in accertamenti sanitari e diagnostici mirati, riguardano i lavoratori destinati a svolgere mansioni a rischio per la sicurezza, la salute e l’incolumità di terzi e debbono essere effettuati soltanto dal medico competente o da idonee strutture sanitarie pubbliche, se richieste dal medico competente
Note: la legge 135/90  vietava tassativamente lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro l’esistenza di uno stato di sieropositività. La Corte Costituzionale è intervenuta dichiarandone l’incostituzionalità nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell’assenza di sieropositività dall’infezione da HIV come condizione per l’espletamento di attività che comportano rischi per la salute dei terzi.
Bambini e adolescenti

(Art. 8 L. 977/1967)

Gli accertamenti (obbligatori), consistenti in accertamenti sanitari e diagnostici mirati, riguardano i giovani di età inferiore ai 15 anni (bambini) o 18 anni (adolescenti)  e debbono essere effettuati  e certificati soltanto dal medico del Servizio sanitario nazionale
Note: l’art. 42, co. 1, lett. b, del Decreto legge 69/2013 convertito in Legge 98/2013 ha abrogato,  limitatamente alle lavorazioni non a rischio, l’obbligo del certificato di idoneita’ per l’assunzione. Non è però chiaro se tale abrogazione si rifletta automaticamente anche sull’obbligo della visita medica.
Apprendisti

(art. 23, co. 5 D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008)

Gli specifici ed obbligatori accertamenti sanitari previsti dall’art. 4 L. 25/1955 e dall’art. 9 del DPR 1668/1956, non sono più obbligatori. I lavoratori presi in considerazione per l’eventuale assunzione con contratto di apprendistato saranno peraltro soggetti a tutti gli accertamenti sanitari preassuntivi previsti per tutte le altre categorie di lavoratori
Disabili (invalidi)

(artt. 1 e 10 L. 68/1999, DCPM 13.1.2000, Circ. Min. Lav 66/2001)

Gli accertamenti preassuntivi ad opera del medico competente o di strutture sanitarie pubbliche non sembrano compatibili, in base all’interpretazione letterale dell’art. 1 L. 68/1999, per la quale l’unico accertamento sanitario delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili, è quello effettuato dalle commissioni mediche previste dall’art. 4 L. 104/1992.
Costi

(art. 41, co. 4 D.Lgs. 81/08, art. 125 DPR 309/1990)

Il costo degli accertamenti sanitari preassuntivi è a carico del datore di lavoro che effettua la selezione
Accertamenti vietati

(art 3 D.Lgs. 151/2001)

(art. 125 DPR 309/1990)

 

(art. 15 L. 125/2001)

 

 

(art. 6 L. 135/1990)

Sono vietati accertamenti sanitari preassuntivi:

– per l’accertamento dello stato di gravidanza, in via generale;

 

– per l’accertamento dello stato di tossicodipendenza, per tutti i lavoratori  non destinati a mansioni a rischio per la sicurezza, la salute e l’incolumità di terzi;

– per l’accertamento dello stato di alcoldipendenza, per tutti i lavoratori  non destinati a mansioni a rischio di infortuni o per la sicurezza, la salute e l’incolumità di terzi;

– per l’accertamento dello stato di sieropositività., per tutti i lavoratori  non destinati a mansioni rischiose per la salute di terzi.

Sanzioni specifiche

 

(art. 38 L. 300/1970)

 

 

 

 

 

 

 

(art. 55, co. 5, lett. f D.Lgs. 81/2008)

 

(art. 55, co. 5, lett. f D.Lgs. 81/2008)

 

(art. 125, co. 4, DPR 309/1990)

 

 

 

(art. 6 co. 2 L. 135/1990)

Il datore di lavoro (ed eventualmente anche chi lo rappresentava nell’atto illegittimo) è punito:

– per aver fatto effettuare accertamenti sanitari da parte di strutture sanitarie private: con l’ammenda da euro 154 a euro 1.549 o con l’arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiuntamente. Quando per le condizioni economiche del reo, l’ammenda può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi più gravi, anche la pubblicazione della sentenza penale di condanna;

– per aver fatto effettuare accertamenti sanitari sullo stato di gravidanza: con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro;

– per aver fatto effettuare accertamenti sanitari vietati da norme di legge: con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro;

– per non aver fatto effettuare accertamenti sanitari sullo stato di tossicodipendenza di lavoratori destinati a mansioni a rischio per la sicurezza, la salute e l’incolumità di terzi: con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire dieci milioni (euro 5164,57) a lire cinquanta milioni (euro 25822.84);

– per aver fatto effettuare accertamenti sanitari sullo stato di sieropositività di lavoratori non destinati a mansioni a rischio per la sicurezza, la salute e l’incolumità di terzi:  con l’ammenda da euro 154 a euro 1.549 o con l’arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiuntamente. Quando per le condizioni economiche del reo, l’ammenda può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi più gravi, anche la pubblicazione della sentenza penale di condanna

Note: non è chiaro se la sanzioni previste in via generale dall’art.38 della Legge 300/70 per aver fatto effettuare accertamenti sanitari da parte di strutture sanitarie private si cumulino o siano alternative con quelle previste dall’art. 55, co. 5, lett. f) D.Lgs. 81/2008 “per aver fatto effettuare accertamenti sanitari vietati da norme di legge”.

Non è neppure chiaro quali siano le sanzioni nel caso di effettuazione di accertamenti sanitari sullo stato di tossicodipendenza di lavoratori non destinati a mansioni a rischio per la sicurezza, la salute e l’incolumità di terzi e nel caso di mancata effettuazione di accertamenti sanitari sullo stato di sieropositività di lavoratori destinati a mansioni a rischio per la sicurezza.


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