Schema Arbitrato | ADLABOR

La procedura di arbitrato in materia di lavoro così come prevista dalla L. 183/2010.

L’arbitrato (art. 412 quater c.p.c.)

Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l’autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all’articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.

L’arbitrato deve essere proposto mediante notifica di atto di ricorso dalla “parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato”. Il ricorso deve essere sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un avvocato al quale il ricorrente abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio.

Comportamento del convenuto a cui viene notificato un ricorso

Dopo la notifica del ricorso, se il convenuto accetta la procedura arbitrale deve nominare, a sua volta, un arbitro

Il convenuto non accetta la procedura arbitrale e il ricorrente potrà adire l’autorità giudiziaria

entro 30 giorni dalla notifica del ricorso

I due arbitri procedono, concordemente alla scelta del Presidente e della sede del collegio

Il collegio sarà così formato da un professore universitario di materie giuridiche o avvocato cassazionista e dai due arbitri

I due arbitri non trovano l’accordo sulla nomina del Presidente o sulla sede dell’arbitrato

Il ricorrente può chiedere che la nomina sia fatta dal Presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato.

Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto

Dopo la formazione del Collegio

Il convenuto, entro trenta giorni, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio

entro 10 giorni dalla data di deposito della memoria

il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso.

entro 10 giorni dal deposito della memoria del ricorrente

il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica

entro 30 giorni dall’ultimo deposito di atti

il Collegio fissa il giorno e tiene l’udienza durante la quale tenta un’ultima conciliazione

Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell’articolo 411, commi primo e terzo.

Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all’immediata discussione orale.

Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non piè di dieci giorni di distanza, l’assunzione delle stesse e la discussione orale.

entro 20 giorni dall’udienza di discussione

La controversia è decisa mediante un lodo

Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato ha i seguenti effetti:

  • è vincolante tra le parti;

  • non è generalmente soggetto a impugnazione, in quanto ha efficacia di conciliazione e non di transazione o rinuncia.

  • l’impugnazione è possibile solo per:

    • invalidità dell’accordo tra le parti sull’arbitrato;

    • mancanza dei requisiti di uno o piè degli arbitri che hanno pronunciato il lodo

    • mancato rispetto delle norme circa le forme ed i modi di nomina degli arbitri stabilite nell’accordo;

    • mancato rispetto da parte degli arbitri delle regole stabilite nell’accordo dalle parti

    • esorbitazione delle conclusioni degli arbitri rispetto ai limiti indicati nell’accordo (la relativa eccezione deve però essere stata sollevata nel procedimento arbitrale);

    • mancato rispetto del principio del contraddittorio nel procedimento arbitrale

  • ha efficacia di titolo esecutivo a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata


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