Schema Arbitrato | ADLABOR
L’arbitrato (art. 412 quater c.p.c.)
Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l’autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all’articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti. |
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L’arbitrato deve essere proposto mediante notifica di atto di ricorso dalla “parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato”. Il ricorso deve essere sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un avvocato al quale il ricorrente abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. |
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Comportamento del convenuto a cui viene notificato un ricorso |
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Dopo la notifica del ricorso, se il convenuto accetta la procedura arbitrale deve nominare, a sua volta, un arbitro |
Il convenuto non accetta la procedura arbitrale e il ricorrente potrà adire l’autorità giudiziaria |
entro 30 giorni dalla notifica del ricorso |
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I due arbitri procedono, concordemente alla scelta del Presidente e della sede del collegio Il collegio sarà così formato da un professore universitario di materie giuridiche o avvocato cassazionista e dai due arbitri |
I due arbitri non trovano l’accordo sulla nomina del Presidente o sulla sede dell’arbitrato |
Il ricorrente può chiedere che la nomina sia fatta dal Presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto |
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Dopo la formazione del Collegio |
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Il convenuto, entro trenta giorni, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio |
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entro 10 giorni dalla data di deposito della memoria |
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il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. |
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entro 10 giorni dal deposito della memoria del ricorrente |
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il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica |
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entro 30 giorni dall’ultimo deposito di atti |
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il Collegio fissa il giorno e tiene l’udienza durante la quale tenta un’ultima conciliazione |
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Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell’articolo 411, commi primo e terzo. |
Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all’immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non piè di dieci giorni di distanza, l’assunzione delle stesse e la discussione orale. |
entro 20 giorni dall’udienza di discussione |
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La controversia è decisa mediante un lodo |
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Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato ha i seguenti effetti:
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